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Decisione

15.2012.93

Attestato provvisorio di carenza di beni. Apposizione di tale menzione sul verbale di pignoramento dopo la sua notifica alle parti

28 settembre 2012Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il 1° settembre 2010,

l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento dei beni di RI 1 a favore della

procedente PI 1, che vanta un credito di fr. 1'909'407.-- oltre accessori. In

tale occasione, l’Ufficio ha pignorato numerose azioni, crediti e fondi,

stimati complessivamente in fr. 3'142'611,50, che risultavano tutti posti sotto

sequestro penale.

B. Il 4 ottobre 2010,

l’Ufficio ha comunicato alle parti la partecipazione al pignoramento di PI 2,

moglie dell’e­scus­so, che il 29 settembre 2010 aveva depositato la domanda di

proseguimento dell’esecuzione n. __________ per fr. 2'205'124,45 (doc. C

allegato al ricorso). Il 18 ottobre 2010, l’Ufficio ha precisato che la

partecipazione di PI 2 si fondava sull’art. 110 LEF.

C. Sempre il 4 ottobre

2010, l’Ufficio ha inviato alle parti il verbale di pignoramento, che menziona

la partecipazione di PI 2 quale creditrice pignorante per una pretesa di fr.

1'647'931,20 (doc. B).

D. Il 3 maggio 2012,

l’Ufficio ha realizzato i fondi part. n. 2226 e 2228 RFD __________ per fr.

1'200'000.--, che in parte sono serviti a pagare i crediti ipotecari e le

spese, mentre la rimanenza di fr. 288'820.-- è stata tenuta a disposizione del

Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro penale (doc. F).

E. Il 23 agosto 2012,

l’Ufficio ha completato il verbale di pignoramento con l’indicazione ch’esso

“vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115

LEF” (doc. B).

F. RI 1 si aggrava

contro tale completamento, sostenendo che l’attestazione provvisoria di carenza

di beni sarebbe inconciliabile con la pregressa comunicazione della partecipazione

di sua moglie al pignoramento, secondo cui i beni pignorati sarebbero stati

sufficienti per coprire anche la pretesa del creditore partecipante;

e considerato in diritto

1. Giusta l’art. 115

cpv. 1 LEF, “il verbale di pignoramento vale come attestato provvisorio di

carenza di beni [...] quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili

non siano sufficienti”. Come risulta dallo stesso testo della legge, l’effetto

del verbale relativo ad un pignoramento chiaramente insufficiente è

indipendente da qualsiasi menzione espressa dell’ufficio d’esecuzione al

riguardo (cfr. DTF 55 III 34, cons. 3; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 115). Quest’ultimo è

però tenuto a rilasciare la menzione (cfr., per analogia, Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 ad art. 115).

Considerandi

2.

Nel caso concreto, è

evidente che il verbale di pignoramento spedito il 4 ottobre 2010 costituiva

già un attestato provvisorio di carenza di beni, dal momento che il valore di

stima complessivo dei beni pignorati – rimasto incontestato – ammontava a fr.

3'142'611,50 a fronte di due crediti il cui importo complessivo ascende a fr.

3'557'338,20 oltre accessori (cfr. doc. B e supra ad A e C). In fondo al

medesimo documento si precisa infatti come l’escusso abbia dichiarato “espressamente

di non possedere ulteriori beni di sorta né attivi di qualsiasi natura da

sottoporre a pignoramento”. È proprio per questo motivo che l’Ufficio ha rinunciato

a procedere ad un pignoramento complementare a favore della moglie

dell’escusso. L’Ufficio era quindi tenuto ad aggiungere la menzione contestata

dal ricorrente. Non è determinante al riguardo l’osservazione scritta in fondo

all’avviso di partecipazione al pignoramento (doc. C) – la stessa non figura

del resto sul modello ufficiale editto dal Tribunale federale (mod. n. 5c) – dal

momento che è espressamente rivolta all’Uffi­cio stesso e non alle parti ed è

comunque stata superata dal verbale di pignoramento rilasciato alle parti il 4

ottobre 2010.

3.

Il ricorso va

pertanto respinto.

Non si preleva la tassa di

giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).

Richiamati gli art.

17, 20a, 115 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1.

Il ricorso è respinto.

2.

Non si prelevano

spese, né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

Comunicazione all’Ufficio

di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

quale

autorità di vigilanza

Il

presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.