15.2012.93
Attestato provvisorio di carenza di beni. Apposizione di tale menzione sul verbale di pignoramento dopo la sua notifica alle parti
28 settembre 2012Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.93
Lugano
28 settembre 2012
CJ/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Bozzini
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 3 settembre 2012 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano, e meglio contro l’atto di
completamento del verbale di pignoramento allestito il 23 agosto 2012 nelle esecuzioni
n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente rispettivamente da
1. PI 1
patrocinata dallo PA 1 , e
2. PI 2
viste le osservazioni 20
settembre di PI 1 e PI 2, nonché 24 settembre 2012 dell’UE di Lugano;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto
Fatti
A. Il 1° settembre 2010,
l’UE di Lugano ha proceduto al pignoramento dei beni di RI 1 a favore della
procedente PI 1, che vanta un credito di fr. 1'909'407.-- oltre accessori. In
tale occasione, l’Ufficio ha pignorato numerose azioni, crediti e fondi,
stimati complessivamente in fr. 3'142'611,50, che risultavano tutti posti sotto
sequestro penale.
B. Il 4 ottobre 2010,
l’Ufficio ha comunicato alle parti la partecipazione al pignoramento di PI 2,
moglie dell’escusso, che il 29 settembre 2010 aveva depositato la domanda di
proseguimento dell’esecuzione n. __________ per fr. 2'205'124,45 (doc. C
allegato al ricorso). Il 18 ottobre 2010, l’Ufficio ha precisato che la
partecipazione di PI 2 si fondava sull’art. 110 LEF.
C. Sempre il 4 ottobre
2010, l’Ufficio ha inviato alle parti il verbale di pignoramento, che menziona
la partecipazione di PI 2 quale creditrice pignorante per una pretesa di fr.
1'647'931,20 (doc. B).
D. Il 3 maggio 2012,
l’Ufficio ha realizzato i fondi part. n. 2226 e 2228 RFD __________ per fr.
1'200'000.--, che in parte sono serviti a pagare i crediti ipotecari e le
spese, mentre la rimanenza di fr. 288'820.-- è stata tenuta a disposizione del
Ministero pubblico in quanto oggetto di sequestro penale (doc. F).
E. Il 23 agosto 2012,
l’Ufficio ha completato il verbale di pignoramento con l’indicazione ch’esso
“vale quale attestato provvisorio di carenza di beni ai sensi dell’art. 115
LEF” (doc. B).
F. RI 1 si aggrava
contro tale completamento, sostenendo che l’attestazione provvisoria di carenza
di beni sarebbe inconciliabile con la pregressa comunicazione della partecipazione
di sua moglie al pignoramento, secondo cui i beni pignorati sarebbero stati
sufficienti per coprire anche la pretesa del creditore partecipante;
e considerato in diritto
1. Giusta l’art. 115
cpv. 1 LEF, “il verbale di pignoramento vale come attestato provvisorio di
carenza di beni [...] quando in base alla stima ufficiale i beni pignorabili
non siano sufficienti”. Come risulta dallo stesso testo della legge, l’effetto
del verbale relativo ad un pignoramento chiaramente insufficiente è
indipendente da qualsiasi menzione espressa dell’ufficio d’esecuzione al
riguardo (cfr. DTF 55 III 34, cons. 3; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 29 ad art. 115). Quest’ultimo è
però tenuto a rilasciare la menzione (cfr., per analogia, Jent-Sørensen, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2a ed., Basilea 2010, n. 5 ad art. 115).
Considerandi
2.
Nel caso concreto, è
evidente che il verbale di pignoramento spedito il 4 ottobre 2010 costituiva
già un attestato provvisorio di carenza di beni, dal momento che il valore di
stima complessivo dei beni pignorati – rimasto incontestato – ammontava a fr.
3'142'611,50 a fronte di due crediti il cui importo complessivo ascende a fr.
3'557'338,20 oltre accessori (cfr. doc. B e supra ad A e C). In fondo al
medesimo documento si precisa infatti come l’escusso abbia dichiarato “espressamente
di non possedere ulteriori beni di sorta né attivi di qualsiasi natura da
sottoporre a pignoramento”. È proprio per questo motivo che l’Ufficio ha rinunciato
a procedere ad un pignoramento complementare a favore della moglie
dell’escusso. L’Ufficio era quindi tenuto ad aggiungere la menzione contestata
dal ricorrente. Non è determinante al riguardo l’osservazione scritta in fondo
all’avviso di partecipazione al pignoramento (doc. C) – la stessa non figura
del resto sul modello ufficiale editto dal Tribunale federale (mod. n. 5c) – dal
momento che è espressamente rivolta all’Ufficio stesso e non alle parti ed è
comunque stata superata dal verbale di pignoramento rilasciato alle parti il 4
ottobre 2010.
3.
Il ricorso va
pertanto respinto.
Non si preleva la tassa di
giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 115 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1.
Il ricorso è respinto.
2.
Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
–
–
–
Comunicazione all’Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.