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Decisione

15.2012.97

Nullità degli atti esecutivi notificati ad un debitore privo di discernimento. Accertamento dell'assenza di discernimento. Dichiarazione del medico curante. Perizia medica

22 ottobre 2012Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto esecutivo dell’11 maggio 2011, PI 1 ha escusso RI 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________

RFD di __________ per l’incasso di fr. 190'000.-- e di fr. 5'921,15, oltre

interessi e spese. L’escusso non ha interposto opposizione (doc. 3 allegato al

ricorso).

B. In

seguito alla presentazione della domanda di realizzazione, del 6 dicembre 2011,

l’CO 1 ha proceduto alla pubblicazione dell’incanto, avvenuta sul Foglio

ufficiale federale e cantonale del 13 luglio 2012, e al deposito dell’elenco

oneri.

C. Con

il ricorso in esame, l’escusso chiede che l’esecuzione n. __________ venga

dichiarata nulla in quanto incapace di intendere e volere dal 2009, in via subordinata che la domanda di proseguimento venga annullata in quanto incompleta e in

via più subordinata che la domanda di vendita e l’avviso di asta pubblica siano

annullati, e in ogni caso, qualora il ricorso non venga accolto, contesta

l’elenco oneri, chiedendo che venga assegnato “al creditore [...] un termine di

30 giorni per fare valere le proprie pretese”.

D. Sulle

osservazioni della controparte e dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai

fini del giudizio, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Gli

atti notificati personalmente ad una persona incapace di discernimento sono

nulli (DTF 65 III 47) se le è mancata l’assi­stenza di un rappresentante legale

o dell’autorità tutoria (DTF 104 III 5-6, cons. 2a; 99 III 6; 66 III 27, cons.

1). La questione della capacità di discernimento dev’essere esaminata d’ufficio

qualora vi siano seri dubbi in merito (DTF 104 III 7, cons. 2), se del caso per

mezzo di una perizia psichiatrica ordinata dall’auto­rità di vigilanza o

dall’ufficio d’esecuzione (DTF 65 III 47-48; cfr. anche Gillié­ron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.

22-23 ad art. 68c-68e, che ritiene tuttavia che le autorità esecutive

dovrebbero limitarsi a segnalare il caso all’autorità tutoria ed attenersi alle

sue decisioni).

1.1

Nella

fattispecie, risulta dalla risposta 7 settembre 2012 del medico curante del ricorrente

al suo patrocinatore (doc. 4) che “l’anamnesi e ripetuti rilevamenti clinici

sin dall’inizio del 2009 mostrano uno sviluppo delle menomazioni nella sfera cognitiva

(quadro demenziale)” tali da far ritenere che “il paziente presenta seri

problemi nella comprensione della realtà e nell’orga­niz­zarsi in modo

adeguato. In altre parole egli risulta incapace di intendere e volere”. Certo,

siffatta dichiarazione non costituisce una perizia medica né lo potrebbe

essere, siccome il ricorrente è il paziente del medico che l’ha redatta.

Inoltre, egli non precisa da quando l’escusso è da considerare incapace di

discernimento, l’indicazione dell’anno 2009 riferendosi ai rilevamenti clinici

e all’inizio dello sviluppo delle menomazioni di tipo cognitivo. Non spiega poi

l’assenza d’interventi di natura tutoria. Ciò nonostante, lo scritto in

questione fa comunque nascere seri dubbi sulla capacità di discernimento del

ricorrente, tali da rendere inevitabile una perizia medica. La soluzione

alternativa della segnalazione all’autorità tutoria, proposta da Gilliéron per la questione invero diversa

della notifica di atti esecutivi ad una persone incapace di discernimento, non

è ipotizzabile nella fattispecie, perché non si tratta solo di determinare se

l’escusso è capace di discernimento ora o se è necessario designargli un

rappresentante legale, ma soprattutto se lo era al momento della notifica del

precetto esecutivo, il 6 giugno 2011.

1.2

Siccome

la questione della nullità degli atti esecutivi è già stata sollevata davanti

all’CO 1, il quale non si è determinato in merito, appare opportuno retrocedere

gli atti l’Ufficio, affinché abbia ad emettere un provvedimento formale, dopo

aver ordinato una perizia psichiatrica, le cui spese dovranno essere anticipate

dall’escusso (DTF 65 III 47-48). Tale istruttoria gli servirà anche a

pronunciarsi su un’altra domanda di accertamento di nullità formulata

dall’escusso con un successivo ricorso dell’8 ottobre 2012 (inc. 15.2012.111)

diretto contro altre esecuzioni.

2.

Fatto

salvo il motivo di nullità allegato dal ricorrente, le conclusioni subordinate

vanno respinte, in quanto tardive, rispettivamente inammissibili nella misura

in cui sono rivolte contro un atto della parte (domanda di realizzazione, con

il rilievo che non è previsto il proseguimento dell’esecuzione in realizzazione

di pegno). In ogni caso, né la legge né il modulo di domanda (n. 27) impongono

al creditore di allegare il precetto esecutivo alla domanda di realizzazione,

almeno nei casi in cui esso è stato emesso dallo stesso ufficio al

quale viene chiesta la realizzazione, il quale può senza problemi – come nella

fattispecie – controllare nei suoi registri se è stato interposto opposizione

oppure no (cfr. nota 2 del modulo n. 4 di domanda di proseguire l’esecuzione).

Infine, spetta anzitutto all’ufficio d’esecuzione – e non all’autorità di vigilanza,

che può essere adita solo per verificare la legalità e l’opportunità di un provvedimento

pregresso dell’ufficio – attribuire i ruoli nella causa di contestazione

dell’elenco oneri e d’impar­tire il termine per promuoverla giusta gli art. 106

segg. LEF (per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF). Le censure sollevate dal

ricorrente riguardano il merito dei crediti iscritti nell’elenco oneri e andranno

semmai esaminati nell’apposita causa giudiziaria, qualora l’esecuzione non dovesse

rivelarsi nulla. In ogni caso, le censure in questione sono premature in questa

sede.

3.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

Non si

preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

richiamati gli art. 17, 20a, 22, 140 LEF, 61 e 62

OTLEF;

pronuncia:

1.

Il

ricorso è parzialmente accolto.

1.1

Di

conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di emettere una decisione sulla richiesta

di annullamento dell’esecuzione n. __________ o dei singoli atti esecutivi che

la compongono, dopo aver verificato se RI 1, in occasione della notifica di ognuno di essi, era o meno capace di discernimento e se era o meno validamente

rappresentato.

1.2

L’esecuzione

è sospesa fino alla decisione di cui al dispositivo n. 1.1.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

quale autorità di vigilanza

Il presidente Il

segretario

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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