15.2012.97
Nullità degli atti esecutivi notificati ad un debitore privo di discernimento. Accertamento dell'assenza di discernimento. Dichiarazione del medico curante. Perizia medica
22 ottobre 2012Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2012.97
Data decisione, Autorità:
22.10.2012, CEF
Titolo:
Nullità degli atti esecutivi notificati ad un debitore privo di discernimento. Accertamento dell'assenza di discernimento. Dichiarazione del medico curante. Perizia medica
NULLITÀ
art. 22 LEF
Incarto n.
15.2012.97
Lugano
22 ottobre
2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo sul ricorso 10 settembre 2012 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1, e meglio contro tutti gli atti
dell’esecuzione n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ __________, Studio legale PA 2
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
Fatti
A. Con precetto esecutivo dell’11 maggio 2011, PI 1 ha escusso RI 1 in via di realizzazione del pegno immobiliare gravante il fondo part. n. __________
RFD di __________ per l’incasso di fr. 190'000.-- e di fr. 5'921,15, oltre
interessi e spese. L’escusso non ha interposto opposizione (doc. 3 allegato al
ricorso).
B. In
seguito alla presentazione della domanda di realizzazione, del 6 dicembre 2011,
l’CO 1 ha proceduto alla pubblicazione dell’incanto, avvenuta sul Foglio
ufficiale federale e cantonale del 13 luglio 2012, e al deposito dell’elenco
oneri.
C. Con
il ricorso in esame, l’escusso chiede che l’esecuzione n. __________ venga
dichiarata nulla in quanto incapace di intendere e volere dal 2009, in via subordinata che la domanda di proseguimento venga annullata in quanto incompleta e in
via più subordinata che la domanda di vendita e l’avviso di asta pubblica siano
annullati, e in ogni caso, qualora il ricorso non venga accolto, contesta
l’elenco oneri, chiedendo che venga assegnato “al creditore [...] un termine di
30 giorni per fare valere le proprie pretese”.
D. Sulle
osservazioni della controparte e dell’Ufficio si dirà, per quanto necessario ai
fini del giudizio, nei prossimi considerandi.
Considerandi
in diritto:
1.
Gli
atti notificati personalmente ad una persona incapace di discernimento sono
nulli (DTF 65 III 47) se le è mancata l’assistenza di un rappresentante legale
o dell’autorità tutoria (DTF 104 III 5-6, cons. 2a; 99 III 6; 66 III 27, cons.
1). La questione della capacità di discernimento dev’essere esaminata d’ufficio
qualora vi siano seri dubbi in merito (DTF 104 III 7, cons. 2), se del caso per
mezzo di una perizia psichiatrica ordinata dall’autorità di vigilanza o
dall’ufficio d’esecuzione (DTF 65 III 47-48; cfr. anche Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, Losanna 1999, n.
22-23 ad art. 68c-68e, che ritiene tuttavia che le autorità esecutive
dovrebbero limitarsi a segnalare il caso all’autorità tutoria ed attenersi alle
sue decisioni).
1.1
Nella
fattispecie, risulta dalla risposta 7 settembre 2012 del medico curante del ricorrente
al suo patrocinatore (doc. 4) che “l’anamnesi e ripetuti rilevamenti clinici
sin dall’inizio del 2009 mostrano uno sviluppo delle menomazioni nella sfera cognitiva
(quadro demenziale)” tali da far ritenere che “il paziente presenta seri
problemi nella comprensione della realtà e nell’organizzarsi in modo
adeguato. In altre parole egli risulta incapace di intendere e volere”. Certo,
siffatta dichiarazione non costituisce una perizia medica né lo potrebbe
essere, siccome il ricorrente è il paziente del medico che l’ha redatta.
Inoltre, egli non precisa da quando l’escusso è da considerare incapace di
discernimento, l’indicazione dell’anno 2009 riferendosi ai rilevamenti clinici
e all’inizio dello sviluppo delle menomazioni di tipo cognitivo. Non spiega poi
l’assenza d’interventi di natura tutoria. Ciò nonostante, lo scritto in
questione fa comunque nascere seri dubbi sulla capacità di discernimento del
ricorrente, tali da rendere inevitabile una perizia medica. La soluzione
alternativa della segnalazione all’autorità tutoria, proposta da Gilliéron per la questione invero diversa
della notifica di atti esecutivi ad una persone incapace di discernimento, non
è ipotizzabile nella fattispecie, perché non si tratta solo di determinare se
l’escusso è capace di discernimento ora o se è necessario designargli un
rappresentante legale, ma soprattutto se lo era al momento della notifica del
precetto esecutivo, il 6 giugno 2011.
1.2
Siccome
la questione della nullità degli atti esecutivi è già stata sollevata davanti
all’CO 1, il quale non si è determinato in merito, appare opportuno retrocedere
gli atti l’Ufficio, affinché abbia ad emettere un provvedimento formale, dopo
aver ordinato una perizia psichiatrica, le cui spese dovranno essere anticipate
dall’escusso (DTF 65 III 47-48). Tale istruttoria gli servirà anche a
pronunciarsi su un’altra domanda di accertamento di nullità formulata
dall’escusso con un successivo ricorso dell’8 ottobre 2012 (inc. 15.2012.111)
diretto contro altre esecuzioni.
2.
Fatto
salvo il motivo di nullità allegato dal ricorrente, le conclusioni subordinate
vanno respinte, in quanto tardive, rispettivamente inammissibili nella misura
in cui sono rivolte contro un atto della parte (domanda di realizzazione, con
il rilievo che non è previsto il proseguimento dell’esecuzione in realizzazione
di pegno). In ogni caso, né la legge né il modulo di domanda (n. 27) impongono
al creditore di allegare il precetto esecutivo alla domanda di realizzazione,
almeno nei casi in cui esso è stato emesso dallo stesso ufficio al
quale viene chiesta la realizzazione, il quale può senza problemi – come nella
fattispecie – controllare nei suoi registri se è stato interposto opposizione
oppure no (cfr. nota 2 del modulo n. 4 di domanda di proseguire l’esecuzione).
Infine, spetta anzitutto all’ufficio d’esecuzione – e non all’autorità di vigilanza,
che può essere adita solo per verificare la legalità e l’opportunità di un provvedimento
pregresso dell’ufficio – attribuire i ruoli nella causa di contestazione
dell’elenco oneri e d’impartire il termine per promuoverla giusta gli art. 106
segg. LEF (per il rinvio dell’art. 140 cpv. 2 LEF). Le censure sollevate dal
ricorrente riguardano il merito dei crediti iscritti nell’elenco oneri e andranno
semmai esaminati nell’apposita causa giudiziaria, qualora l’esecuzione non dovesse
rivelarsi nulla. In ogni caso, le censure in questione sono premature in questa
sede.
3.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
Non si
preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
richiamati gli art. 17, 20a, 22, 140 LEF, 61 e 62
OTLEF;
pronuncia:
1.
Il
ricorso è parzialmente accolto.
1.1
Di
conseguenza, è fatto ordine all’CO 1 di emettere una decisione sulla richiesta
di annullamento dell’esecuzione n. __________ o dei singoli atti esecutivi che
la compongono, dopo aver verificato se RI 1, in occasione della notifica di ognuno di essi, era o meno capace di discernimento e se era o meno validamente
rappresentato.
1.2
L’esecuzione
è sospesa fino alla decisione di cui al dispositivo n. 1.1.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
quale autorità di vigilanza
Il presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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