15.2012.99
Pignoramento di rendita LPP. Rinvio dell'incarto all'ufficio d'esecuzione, perché verifichi l’importo delle spese mediche ed affini
22 ottobre 2012Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2012.99
Lugano
22 ottobre 2012
CJ/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Epiney-Colombo
segretario:
Jaques
statuendo
sul ricorso 20 settembre 2012 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il
pignoramento di parte della sua rendita LPP eseguito il 23 agosto 2012 nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse contro il ricorrente da
1. PI 2
2. PI 3
entrambi rappr. dall’RA 1
viste le osservazioni 9
ottobre 2012 dell’UE di Lugano;
preso atto che i procedenti
non hanno presentato osservazioni;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto:
che il 23 agosto 2012, l’UE
di Lugano ha allestito il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico
dell’escusso:
Introiti
Debitore fr. 841.00
Contr.
coniuge fr. 1'642.00 39.84 %
AVS fr. 1'639.00
Totale
mensile fr. 4'122.00 fr. 841.00
Minimo
esistenza
Minimo
base fr. 1'700.00
Locazione
fr. 990.00
Spese
riscaldamento fr. 125.00
Cassa
malati., ass., inf. fr. 640.80
Spese
mediche fr. 100.00
Totale
deduzioni fr. 3'555.80 fr. 2’140.00 60.16%
./. fr. 1'639.00 AVS
Parte
pignorabile della rendita: quanto eccede fr. 501.00
che con il ricorso in
esame, l’escusso chiede di “bloccare” il pignoramento della sua rendita,
pretendendo un chiarimento sul fatto che dopo dieci anni in cui il suo reddito
non sarebbe mai stato ritenuto pignorabile, è ora stato ordinato il
pignoramento della sua rendita LPP mensile a concorrenza di fr. 340.--, in concomitanza
con il subentro di un altro cursore per causa di malattia del funzionario
abitualmente preposto;
che il ricorrente ritiene
inoltre di aver diritto a conservare la sua rendita intera “anche perché
causa malattia molto grave non ho tanto tempo”;
che il ricorso è
manifestamente tardivo ma è comunque ricevibile, giacché i
pignoramenti che intaccano il minimo vitale dell'escusso sono nulli, ciò che va
rilevato d'ufficio anche quando il provvedimento non sia stato impugnato (cfr.
art. 22 LEF; DTF 114 III 82; 97 III 11;
Cometta/Möckli, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2a ed.,
Basilea 2010, n. 12 e 16 ad art. 22 LEF);
che nelle
sue osservazioni l’Ufficio si limita a confermare la correttezza del proprio
operato, senza determinarsi sulle censure del ricorrente, e in particolare
senza spiegare perché ha considerato un supplemento mensile per spese mediche
di soli fr. 100.--, mentre nell’esecuzione n. 1476671,
in condizioni apparentemente simili, aveva rilasciato l’11 agosto 2011 un
attestato di carenza di beni, in cui s’indicava che “causa grave malattia
devono sopportare diverse spese per cure mediche e relative trasferte”
(cfr. doc. allegato al ricorso);
che nel
verbale (interno) delle operazioni di pignoramento, le spese connesse alla
salute sono sì indicate in fr. 400.-- annui, ma vi è un dubbio sul loro
carattere davvero annuo, dal momento che già le franchigie ammontano a fr.
600.-- all’anno;
che in queste
circostanze, occorre rinviare l’incarto all’Ufficio, affinché verifichi l’importo
delle spese mediche ed affini (ad es. di trasporto) a carico dell’escusso e di
sua moglie non coperte dall’assicurazione malati e, se del caso, proceda alla
modifica o alla revoca del pignoramento con effetto retroattivo;
che il ricorso va pertanto
parzialmente accolto;
che non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a, e 62 cpv. 2 OTLEF).
Richiamati gli art.
17, 20a, 93 LEF; 21 LPR; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
1.1. Di conseguenza, l’incarto
è retrocesso all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano affinché si
determini non appena possibile nel senso dei considerandi.
Fatti
2. Non si prelevano
spese, né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione all’Ufficio
di esecuzione del Distretto di Lugano.
Considerandi
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente Il
segretario
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.