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Decisione

15.2013.100

Determinazione del minimo base di coniugi di cui uno è degente in casa di cura

18 novembre 2013Italiano7 min

15.2013.100

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2013.100

Lugano

18 novembre 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 13 settembre 2013 di

RI

1

rappr.

dalla curatrice RA 1

contro

l’operato

dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 10 luglio 2013 nelle

esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro

il ricorrente da

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

rappr. dall’RA 2

3.

PI 3

viste le osservazioni 3 e 8 ottobre 2013 dell’CO 1;

letti ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che il 10 luglio 2013

l'CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinandone il

minimo d’esistenza mensile in fr. 6'025.–, sulla base del seguente conteggio:

Introiti

Debitore fr. 6'189.65 93%

Coniuge fr. 438.00 7%

Totale

mensile fr. 6'627.65 fr. 6'189.65 93%

Minimo

di esistenza

Minimo

base fr. 1'200.00

Riscaldamento

fr. 100.00

Locazione fr. 1'079.00

Retta

casa anziani fr. 3'296.00

Giubiasco

Retta

precedente Locarno fr. 300.00

Trasferte

per visita marito fr. 50.00

Totale fr. 6'025.00 fr. 5'603.25 93%

Eccedenza

mensile pignorabile fr. 586.00;

che l’Ufficio ha pertanto

pignorato l’eccedenza mensile di fr. 586.–;

che contro questo

provvedimento si è tempestivamente aggravato RI 1 chiedendo di determinare l'importo

base mensile tra fr. 1'450.– e fr. 1'500.–;

che il ricorrente

argomenta di essere coniugato e di vivere presso la casa di cura __________

mentre la moglie vive sola nell’ap­par­tamento in affitto di __________;

che l’importo base mensile

di fr. 1’200.– riconosciuto dall’ufficio fa invece riferimento unicamente al

fabbisogno della moglie;

che siccome coniugato,

anche se il debitore soggiorna per motivi di salute fuori domicilio, l’importo

base mensile deve servire a coprire le spese della coppia, quali le spese di

sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, salute, assicurazioni

private, cultura, elettricità e gas per luce e cucina, manutenzione delle

apparecchiature e dell’arredamento domestico;

che a mente del ricorrente

solo alcune di queste spese sono diminuite a causa del soggiorno in casa per

anziani;

che i fr. 1'200.–

riconosciuti non sarebbero infatti sufficienti a coprire quelle spese che

continuano ad essere comuni alla coppia e che non sono coperte dalla retta

della casa per anziani quali in particolare le spese di abbigliamento, igiene,

salute, assicurazioni private e cultura;

che il ricorrente chiede che

all’importo di fr. 1'200.– riconosciuto dall’ufficio vengano aggiunti fr.

250.–/300.– per tenere conto di queste spese;

che con osservazioni 3 ottobre

2013.

l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni che, se

del caso, saranno riprese in seguito;

che nel procedere

al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di

esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al

momento dell’esecuzi­one del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del

debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Von­der Mühll, Basler Kommentar zum

SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche

della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento

(DTF 108 III 13);

che per il calcolo del

minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo

del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore

di vita abituale;

che solo in questo modo è

infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che di quelli del

creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b

e rif. ivi);

che nel caso di specie,

come detto, RI 1 è degente presso la casa per anziani di __________ mentre la

moglie continua ad abitare nell’appar­tamento coniugale di __________;

che nei casi in cui non

sono stati stabiliti contributi di mantenimento, il minimo di esistenza comune

di coniugi separati comprende per ognuno di essi, in linea di massima,

l'importo di base (di fr. 1200.– mensili), i singoli costi abitativi e le

altre spese indispensabili, e va ripartito tra di loro in proporzione ai rispettivi

redditi (Ochsner, Commentaire

romand de la LP, 2005, n. 91 ad art. 93);

che nella determinazione

del minimo vitale dei coniugi __________ deve pertanto essere innanzitutto

riconosciuto per la moglie l’importo base mensile di fr. 1’200.– previsto dalla

Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto

esecutivo per le persone che vivono da sole;

che per quanto riguarda

invece l'escusso, non può essergli riconosciuto l'intero importo base mensile (che

copre le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, salute,

manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, delle assicurazioni

private, di cultura, di elettricità e/o del gas per la luce e la cucina),

giacché la casa per anziani provvede in natura a parte dei bisogni inclusi in

tale importo;

che come correttamente

argomentato dal ricorrente con il pagamento della retta della casa per anziani

non vengono però coperte tutte le spese riconosciute nell’importo mensile

forfetario di base;

che del resto il decreto

esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS

e all’AI (RL 6.4.5.3.2) stabilisce nel computo delle prestazioni dovute agli

assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti per invalidi

un importo di fr. 190.– mensili per "spese personali" oltre alla

retta giornaliera massima di fr. 84.–;

che dal profilo esecutivo questo

importo non pare tuttavia adeguato a coprire tutte le spese indispensabili che

rimangono a carico del­l’escusso degente in una casa per anziani (spese di

abbigliamento, biancheria, igiene, salute e cultura);

che siccome l'escusso non

ha spese di vitto (che rappresentano quasi la metà dell'importo di base: CEF 19

settembre 2007, inc. 15.2007.69, RtiD I-2008 1084 n. 64 c, consid. 3.2/b), di

manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico né di elettricità

e gas per luce e cucina, si giustifica di riconoscergli per sé un quarto

dell'importo base mensile;

che pertanto l’importo

base mensile dei coniugi __________ deve essere stabilito in fr. 1'500.– (fr.

1200.– + ¼ fr. 1200.–);

che sulla base di queste considerazioni

il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 va rettificato come segue:

Introiti

Debitore fr. 6'189.65 93%

Coniuge fr. 438.00 7%

Totale

mensile fr. 6'627.65 fr. 6'189.65 93%

Minimo

di esistenza

Minimo

base comune fr. 1'500.00

Riscaldamento

fr. 100.00

Locazione fr. 1'079.00

Retta

casa anziani fr. 3'296.00

Giubiasco

Retta

precedente Locarno fr. 300.00

Trasferte

per visita marito fr. 50.00

Totale fr. 6'325.00 fr. 5'882.25 93%

Eccedenza

mensile pignorabile (arrotondata) fr. 307.00;

che di conseguenza l’CO 1

deve pignorare la quota del reddito mensile eccedente il minimo di esistenza di

RI 1, determinato in fr. 5’882.25, ossia fr. 307.– mensili;

che pertanto il ricorso va

parzialmente accolto;

che non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF);

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

parzialmente accolto.

Di conseguenza è

ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il suo minimo

vitale determinato in fr. 5'882.25.–, ossia l’importo di fr. 307.–.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

– ;

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.