15.2013.100
Determinazione del minimo base di coniugi di cui uno è degente in casa di cura
18 novembre 2013Italiano7 min
15.2013.100
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.100
Lugano
18 novembre 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 settembre 2013 di
RI
1
rappr.
dalla curatrice RA 1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento del 10 luglio 2013 nelle
esecuzioni n. __________, __________, __________ e __________ promosse contro
il ricorrente da
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
rappr. dall’RA 2
3.
PI 3
viste le osservazioni 3 e 8 ottobre 2013 dell’CO 1;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che il 10 luglio 2013
l'CO 1 ha proceduto al pignoramento del reddito di RI 1, determinandone il
minimo d’esistenza mensile in fr. 6'025.–, sulla base del seguente conteggio:
Introiti
Debitore fr. 6'189.65 93%
Coniuge fr. 438.00 7%
Totale
mensile fr. 6'627.65 fr. 6'189.65 93%
Minimo
di esistenza
Minimo
base fr. 1'200.00
Riscaldamento
fr. 100.00
Locazione fr. 1'079.00
Retta
casa anziani fr. 3'296.00
Giubiasco
Retta
precedente Locarno fr. 300.00
Trasferte
per visita marito fr. 50.00
Totale fr. 6'025.00 fr. 5'603.25 93%
Eccedenza
mensile pignorabile fr. 586.00;
che l’Ufficio ha pertanto
pignorato l’eccedenza mensile di fr. 586.–;
che contro questo
provvedimento si è tempestivamente aggravato RI 1 chiedendo di determinare l'importo
base mensile tra fr. 1'450.– e fr. 1'500.–;
che il ricorrente
argomenta di essere coniugato e di vivere presso la casa di cura __________
mentre la moglie vive sola nell’appartamento in affitto di __________;
che l’importo base mensile
di fr. 1’200.– riconosciuto dall’ufficio fa invece riferimento unicamente al
fabbisogno della moglie;
che siccome coniugato,
anche se il debitore soggiorna per motivi di salute fuori domicilio, l’importo
base mensile deve servire a coprire le spese della coppia, quali le spese di
sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, salute, assicurazioni
private, cultura, elettricità e gas per luce e cucina, manutenzione delle
apparecchiature e dell’arredamento domestico;
che a mente del ricorrente
solo alcune di queste spese sono diminuite a causa del soggiorno in casa per
anziani;
che i fr. 1'200.–
riconosciuti non sarebbero infatti sufficienti a coprire quelle spese che
continuano ad essere comuni alla coppia e che non sono coperte dalla retta
della casa per anziani quali in particolare le spese di abbigliamento, igiene,
salute, assicurazioni private e cultura;
che il ricorrente chiede che
all’importo di fr. 1'200.– riconosciuto dall’ufficio vengano aggiunti fr.
250.–/300.– per tenere conto di queste spese;
che con osservazioni 3 ottobre
2013.
l’CO 1 ha chiesto che il ricorso venga respinto con motivazioni che, se
del caso, saranno riprese in seguito;
che nel procedere
al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di
esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al
momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del
debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler Kommentar zum
SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche
della situazione potrà essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento
(DTF 108 III 13);
che per il calcolo del
minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo
del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore
di vita abituale;
che solo in questo modo è
infatti possibile tenere conto sia degli interessi del debitore che di quelli del
creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b
e rif. ivi);
che nel caso di specie,
come detto, RI 1 è degente presso la casa per anziani di __________ mentre la
moglie continua ad abitare nell’appartamento coniugale di __________;
che nei casi in cui non
sono stati stabiliti contributi di mantenimento, il minimo di esistenza comune
di coniugi separati comprende per ognuno di essi, in linea di massima,
l'importo di base (di fr. 1200.– mensili), i singoli costi abitativi e le
altre spese indispensabili, e va ripartito tra di loro in proporzione ai rispettivi
redditi (Ochsner, Commentaire
romand de la LP, 2005, n. 91 ad art. 93);
che nella determinazione
del minimo vitale dei coniugi __________ deve pertanto essere innanzitutto
riconosciuto per la moglie l’importo base mensile di fr. 1’200.– previsto dalla
Tabella per il calcolo del minimo di esistenza agli effetti del diritto
esecutivo per le persone che vivono da sole;
che per quanto riguarda
invece l'escusso, non può essergli riconosciuto l'intero importo base mensile (che
copre le spese di sostentamento, abbigliamento, biancheria, igiene, salute,
manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico, delle assicurazioni
private, di cultura, di elettricità e/o del gas per la luce e la cucina),
giacché la casa per anziani provvede in natura a parte dei bisogni inclusi in
tale importo;
che come correttamente
argomentato dal ricorrente con il pagamento della retta della casa per anziani
non vengono però coperte tutte le spese riconosciute nell’importo mensile
forfetario di base;
che del resto il decreto
esecutivo concernente la legge federale sulle prestazioni complementari all’AVS
e all’AI (RL 6.4.5.3.2) stabilisce nel computo delle prestazioni dovute agli
assicurati ospiti di case per anziani, di case di cura o di istituti per invalidi
un importo di fr. 190.– mensili per "spese personali" oltre alla
retta giornaliera massima di fr. 84.–;
che dal profilo esecutivo questo
importo non pare tuttavia adeguato a coprire tutte le spese indispensabili che
rimangono a carico dell’escusso degente in una casa per anziani (spese di
abbigliamento, biancheria, igiene, salute e cultura);
che siccome l'escusso non
ha spese di vitto (che rappresentano quasi la metà dell'importo di base: CEF 19
settembre 2007, inc. 15.2007.69, RtiD I-2008 1084 n. 64 c, consid. 3.2/b), di
manutenzione delle apparecchiature e dell’arredamento domestico né di elettricità
e gas per luce e cucina, si giustifica di riconoscergli per sé un quarto
dell'importo base mensile;
che pertanto l’importo
base mensile dei coniugi __________ deve essere stabilito in fr. 1'500.– (fr.
1200.– + ¼ fr. 1200.–);
che sulla base di queste considerazioni
il calcolo del minimo di esistenza di RI 1 va rettificato come segue:
Introiti
Debitore fr. 6'189.65 93%
Coniuge fr. 438.00 7%
Totale
mensile fr. 6'627.65 fr. 6'189.65 93%
Minimo
di esistenza
Minimo
base comune fr. 1'500.00
Riscaldamento
fr. 100.00
Locazione fr. 1'079.00
Retta
casa anziani fr. 3'296.00
Giubiasco
Retta
precedente Locarno fr. 300.00
Trasferte
per visita marito fr. 50.00
Totale fr. 6'325.00 fr. 5'882.25 93%
Eccedenza
mensile pignorabile (arrotondata) fr. 307.00;
che di conseguenza l’CO 1
deve pignorare la quota del reddito mensile eccedente il minimo di esistenza di
RI 1, determinato in fr. 5’882.25, ossia fr. 307.– mensili;
che pertanto il ricorso va
parzialmente accolto;
che non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF);
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è
parzialmente accolto.
Di conseguenza è
ordinato all’CO 1 di pignorare la quota del reddito di RI 1 eccedente il suo minimo
vitale determinato in fr. 5'882.25.–, ossia l’importo di fr. 307.–.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
– ;
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.