15.2013.102
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
14 novembre 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.102
Lugano
14 novembre 2013
EC/fp/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
nella procedura dipendente dall’istanza 20 settembre 2013 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Blenio chiedente, nelle varie esecuzioni promosse contro
l’escussa, la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132
LEF dell’interessenza spettante a
PI
1,
nell’eredità
indivisa ed in comunione relitta dalla defunta fu PI 3, composta oltre che
dall’escussa di
PI 2
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nelle
varie procedure esecutive promosse nei confronti di PI 1, l’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Blenio ha pignorato il 2 novembre 2012, il 10 aprile 2013 e il
29 agosto 2013 i diritti spettanti all’escussa nella comunione
ereditaria fu PI 3 composta, oltre che dall’escussa, di PI 2,
diritti vertenti in particolare sul fondo n. 401 RFD di __________.
In sede di pignoramento
l’Ufficio ha attribuito a quanto pignorato, ossia alla quota di un mezzo
spettante all’escussa nella comunione, un valore di stima di fr. 102'039.50,
rilevando che l’intera particella è gravata da ipoteche per complessivi fr.
173'000.–.
B. Avendo alcuni
creditori procedenti presentato le domande di vendita, il 2 agosto 2013
l’Ufficio ha convocato gli eredi e tutti i creditori ad un’udienza di
conciliazione ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 21 agosto 2013,
in occasione della quale, per l'assenza della debitrice, dell’altro
comunista e di parte dei creditori, nono è stato possibile raggiungere alcuna
conciliazione.
Lo stesso giorno l’Ufficio
ha assegnato a tutti gli interessati un termine di 10 giorni per formulare
eventuali proposte per la realizzazione della quota ereditaria dell’escussa
(art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito nessuna proposta è pervenuta
all’Ufficio.
C. Il 20 settembre 2013
l’Ufficio ha chiesto a questa Camera di determinare il modo di realizzazione
dei diritti in comunione spettanti a PI 1 nell’eredità
indivisa, preavvisando la loro vendita ai pubblici incanti.
Considerandi
in diritto:
1.
Qualora, come nel caso specifico, l’esistenza della comunione
ereditaria e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi, l’ufficio
di esecuzione deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e, qualora non venga raggiunto alcun accordo,
dando loro la facoltà di formulare proposte sul modo di realizzazione (art. 10
cpv. 1 RDC). L’autorità di vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione
dei diritti ereditari dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la
messa all’asta oppure lo scioglimento della comunione, con
consecutiva liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC),
ritenuto che giusta l’art. 10 cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei
diritti in comunione sarà ordinata, di regola, solo se il valore della quota
pignorata può essere determinato almeno approssimativamente in base alle
informazioni assunte in occasione del pignoramento o delle trattative di
conciliazione.
2.
Nel caso di specie,
esperita la procedura testé ricordata, l’Ufficio ha preavvisato la vendita ai
pubblici incanti dei diritti pignorati, attribuendo alla quota parte
dell’escussa nella comunione ereditaria, di un mezzo, un valore di fr. 102'039.50,
pari alla metà del valore di stima del fondo part. n. 401 RFD di __________, di
pertinenza della massa ereditaria. Dai verbali di pignoramento risulta però che
tale fondo è gravato da oneri ipotecari per fr. 173'000.–. Il valore della
quota pignorata risulta quindi in realtà di soli fr. 15'539.50 (fr. 102'039.50
x 2 ./. fr. 173'000.–, diviso 2). Questi dati non sono stati contestati dalle
parti interessate alle quali sono stati trasmessi i verbali di pignoramento. In
queste circostanze si può pertanto ritenere che il valore della quota pignorata
sia sufficientemente determinato ai sensi dell’art. 10 cpv. 3 RDC perché se ne
possa ordinare la vendita all’asta, come proposto dall’Ufficio. Infatti la
soluzione alternativa dello scioglimento della comunione
ereditaria e della liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC),
peraltro non proposta da nessuno degli interessati, appare in concreto inadeguata,
visto il valore contenuto della quota da realizzare, che rischierebbe di disperdersi
in buona parte nei costi della procedura di scioglimento della comunione
ereditaria.
3.
Non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 132 LEF; 9, 10 RDC; 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2 OTLEF,
pronuncia:
1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza è ordinata
la realizzazione a mezzo di pubblici incanti dell’interessenza spettante a PI 1
nella divisione della comunione relitta fu PI 3, composta di PI 1 e PI 2. __________ 2. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione all’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Blenio e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.