15.2013.104
Notifica del precetto esecutivo. Onere della prova
20 novembre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.104
Lugano
20 novembre 2011
CC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sul ricorso 11 ottobre 2013 di
RE
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’esecuzione n. __________ promossa nei
confronti del ricorrente da
PI
1
viste le osservazioni 4
novembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’esecuzione n. __________ promossa nei confronti di RE 1 da PI 1 per un
credito di fr. 441.70 oltre accessori, in data 3 ottobre 2013 l’Ufficio di
esecuzione di Lugano ha trasmesso all’escusso l’avviso di pignoramento;
che
con ricorso 11 ottobre 2013 RE 1 sostiene di non aver mai ricevuto il precetto
esecutivo e chiede pertanto la restituzione del termine per interporre opposizione,
previo conferimento al gravame dell’effetto sospensivo;
che
con decreto 15 ottobre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e
fallimenti quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al
ricorso;
che
con osservazioni 4 novembre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano postula la
reiezione del gravame, rilevando che il precetto esecutivo in questione è stato
regolarmente notificato al debitore in data 27 agosto 2012 presso lo sportello
dell’Ufficio e che contro di esso non è stata interposta opposizione;
che
spetta all’ufficio di esecuzione provare che il precetto esecutivo sia stato
notificato regolarmente (DTF 120 III 117, consid. 2; 117 III
10, consid. 5c; Wüthrich/Schoch,
in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 15 ad art. 13 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I,
1999, n. 18 ad art. 72 LEF);
che
detta prova va fornita con la produzione del precetto esecutivo, che quale
pubblico documento ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 CC fa piena prova dei fatti che
attesta, segnatamente per quanto attiene all’attestazione scritta da parte
dell’agente notificatore dell’avvenuta consegna dell’atto all’escusso o a un
membro adulto della sua economia domestica, e ciò finché non sia dimostrata
l'inesattezza del suo contenuto (CEF 22 giugno 2012 inc. 15.2012.62; DTF 120
Fatti
III 117, consid. 2; 117 III 10, consid. 5c);
che
in virtù della legge, l’agente notificatore compila due esemplari del precetto
esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e ne consegna uno al debitore, mentre l’altro viene
retrocesso all’Ufficio, il quale poi lo trasmette all’escutente (art. 76 cpv. 2
LEF);
che
nel caso in rassegna, dagli atti e in particolare dall’esemplare del precetto
esecutivo notificato al creditore e dalle osservazioni dell’Ufficio risulta che
il precetto in questione è stato consegnato personalmente all’escusso il 27
Considerandi
agosto 2012 allo sportello dell’Ufficio;
che
il ricorrente non ha addotto – né tantomeno reso verosimile – alcuna
circostanza di fatto oggettiva che possa far dubitare in qualche modo del
contenuto del predetto documento e delle dichiarazioni dell’organo di
esecuzione forzata;
che,
anzi, anche di fronte alle osservazioni dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,
notificategli il 4 novembre 2011, il ricorrente è rimasto silente;
che,
alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;
che
giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF non si prelevano tasse di
giustizia né si assegnano indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22a, 72 e
76 LEF, 9 CC e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.