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Decisione

15.2013.104

Notifica del precetto esecutivo. Onere della prova

20 novembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

III 117, consid. 2; 117 III 10, consid. 5c);

che

in virtù della legge, l’agente notificatore compila due esemplari del precetto

esecutivo (art. 72 cpv. 2 LEF) e ne consegna uno al debitore, mentre l’altro viene

retrocesso all’Ufficio, il quale poi lo trasmette all’escutente (art. 76 cpv. 2

LEF);

che

nel caso in rassegna, dagli atti e in particolare dall’esemplare del precetto

esecutivo notificato al creditore e dalle osservazioni dell’Ufficio risulta che

il precetto in questione è stato consegnato personalmente all’escusso il 27

Considerandi

agosto 2012 allo sportello dell’Ufficio;

che

il ricorrente non ha addotto – né tantomeno reso verosimile – alcuna

circostanza di fatto oggettiva che possa far dubitare in qualche modo del

contenuto del predetto documento e delle dichiarazioni dell’organo di

esecuzione forzata;

che,

anzi, anche di fronte alle osservazioni dell'Ufficio di esecuzione di Lugano,

notificategli il 4 novembre 2011, il ricorrente è rimasto silente;

che,

alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

che

giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF non si prelevano tasse di

giustizia né si assegnano indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22a, 72 e

76 LEF, 9 CC e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.