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Decisione

15.2013.105

Cessione dei diritti della massa nel fallimento. Transazione tra i cessionari e il terzo. Indicazione dell'esito nell'inventario

1 aprile 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nelle

sue osservazioni del 16 ottobre 2013, presentate separatamente per ogni

fallimento, l’amministratore speciale si oppone al gravame.

Considerato

In diritto: 1. Per

motivi di chiarezza espositiva appare opportuno statuire con due sentenze

separate sulle due decisioni impugnate, anch'esse distinte. Nella presente sentenza

verrà dunque trattato unicamente il ricorso contro il provvedimento adottato il

26 settembre 2013 dall’am­ministratore speciale nel fallimento di CO 13, mentre

l'altro provvedimento impugnato è oggetto della sentenza odierna rubricata con il

numero 15.2013.105-2.

2. Premesso

quanto precede, si rileva che legittimata a ricorrere contro la decisione in

questione è unicamente CO 1, la quale risulta invero la sola parte ricorrente ad

avere un interesse degno di protezione all’annullamento o alla riforma del

provvedimento impugnato emanato nel fallimento di CO 13, nella sua qualità di creditrice

e cessionaria delle pretese di quella massa fallimentare (cfr. la graduatoria

n. 2007/003 depositata il 30 aprile 2008 e nuovamente il 1° settembre 2008,

nonché gli atti di cessione delle pretese della massa 15 dicembre 2008). Gli altri

insorgenti sono invece creditori e cessionari della sola fallita CO 12, sicché

non dimostrano alcun interesse degno di protezione ad aggravarsi contro una

decisione presa in un altro fallimento. Ne consegue che il gravame presentato

da CO 2, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10 e CO 11 è irricevibile in

quanto diretto avverso il provvedimento 26 settembre 2013 adottato nel

fallimento di CO 13.

3. Nel

suo ricorso CO 1 si oppone alla cancellazione del “diritto di contestare la

cessione generale dei crediti” decisa dall’amministratore speciale nel

fallimento di CO 13, sostenendo che, togliendole la propria legittimazione

attiva, a suo dire la decisione impugnata le impedisce di continuare le cause

promosse nei confronti di U__________ e di alcuni debitori della fallita in forza

delle note cessioni. Da parte sua, nelle sue osservazioni al ricorso

l’amministratore speciale puntualizza di essersi limitato a cancellare il

“diritto di contestare la cessione generale dei crediti” rivendicata da Credit

Considerandi

Suisse nel fallimento di CO 13, sicché la sua decisione non tocca in alcun modo

i diritti ceduti in altri fallimenti, in particolare quello di CO 12.

4.

La

controversia, in realtà, poggia su diversi equivoci.

4.1

Dagli atti, infatti,

non risulta che l'amministrazione speciale del fallimento di CO 13 abbia mai

ceduto il “diritto di contestare la cessione globale dei crediti”, bensì i

crediti vantati dalla fallita nei confronti dei consorzi del “lotto __________”

e del “lotto __________” nonché di altri “debitori scoperti”, come si evince

dalla tabella allegata al provvedimento impugnato (a pag. 1, posizioni segnate

in verde). La “cessione” (recte: l’autorizzazione a farli valere in nome

proprio) di tali pretese comprendeva, è vero, il diritto per i creditori

cessionari di contestare la rivendicazione formulata da C__________ in base

alla cessione globale dei crediti in questione, ciò che parte di essi hanno

fatto il 30 giugno 2009, promuovendo nei confronti della

banca la causa tendente a far accertare l’inefficacia,

rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti

della fallita fatta in loro favore e a condannarla a restituire eventuali

importi ricevuti a questo titolo (inc. OA.2009. 403 della Pretura di __________,

Sezione 1, cfr. CEF inc. 15.2010.12 del 1° aprile 2010, consid. 4.2).

Ora, la ricorrente ammette che nel frattempo è stato raggiunto un accordo con C__________

(cfr. sopra ad E), di cui essa oggi non contesta più la rivendicazione.

4.2

Ciò

posto, l’amministratore speciale non avrebbe comunque dovuto revocare le

cessioni delle tre menzionate posizioni, bensì limitarsi a prendere atto delle

transazioni concluse tra C__________ e i cessionari (i quali hanno accettato,

previo pagamento del loro credito, che la banca incassasse le somme dovute dai

consorzi e facesse valere pure gli altri crediti compresi nella cessione

globale [cfr. sopra ad E]), menzionarne sommariamente l’esito nell’inventario (art.

34.

cpv. 2 RUF) e verificare che la banca avesse effettivamente versato loro

l’importo corrispondente ai crediti insinuati dagli stessi nella graduatoria,

onde escluderli dal riparto definitivo. Il provvedimento impugnato va pertanto

annullato, ancorché per un motivo diverso da quello indicato dalla ricorrente, ritenuto

che la decisione, ad ogni modo, non comprometteva in alcun modo le pretese

fatte valere dai cessionari nell’altro fallimento – quello di CO 12 – nei

confronti di un’altra banca, __________ SA, rimanendo in particolare intatto il

loro diritto di contestare la rivendicazione di quella banca su alcuni crediti

di CO 12.

5.

Il

ricorso va pertanto accolto nel senso dei considerandi. Non si preleva alcuna

tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. È

irricevibile il ricorso presentato da CO 2, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9,

CO 10, CO 11 contro il provvedimento 26 settembre 2013 adottato nel fallimento

di CO 13.

2. Il

ricorso presentato da CO 1 contro il provvedimento di cui al dispositivo n. 1 è

accolto nel senso dei considerandi.

2.1 Di

conseguenza, il provvedimento di cui al dispositivo n. 1 è annullato

limitatamente alla cancellazione del “diritto di contestare la cessione generale

dei crediti”.

2.2 L’amministrazione

speciale del fallimento di CO 13 è invitata a menzionare sommariamente nell’in­ventario

l’esito delle transazioni concluse tra, da una parte, C__________ e dall’altra CO

1, A__________ SA e S__________ e ad accertare se i cessionari sono stati

effettivamente disinteressati dalla banca, tenendone poi conto in sede di

ripartizione definitiva.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

all’ .

Comunicazione

all’amministratore speciale AM 1, .

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.