15.2013.105
Cessione dei diritti della massa nel fallimento. Transazione tra i cessionari e il terzo. Indicazione dell'esito nell'inventario
1 aprile 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.105-1
Lugano
1° aprile 2014/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 14 ottobre 2013 di
CO 1
CO 2
CO 3
CO 4
CO 5
CO 6
CO 7
CO
8,
CO 9
CO 10
CO 11
tutti
rappresentati da RA 1 Lugano,
patrocinata
dall’ RA 1
contro
l’operato
dell’amministratore speciale
AM 1,
nella
procedura di fallimento aperta nei confronti di
CO
13,
o meglio contro la decisione 26 settembre 2013 di
cancellazione delle cessioni delle pretese residue della massa fallimentare;
ritenuto
in fatto: A. Il 30 marzo 2007 AM 1 è stato nominato amministratore speciale dei fallimenti delle società CO 12, CO 13 (in seguito CO 13) e PI 3 (gruppo __________).
B. Nel
fallimento di CO 13, il 15 dicembre 2008 l’amministratore speciale
ha ceduto ad alcuni creditori, tra cui la ricorrente CO 1, le pretese della
fallita nei confronti di due consorzi (“lotto 616”
e “lotto 404”) e di altri debitori “scoperti”, posizioni
rivendicate da C__________ in forza di una cessione globale dei crediti della
fallita a suo favore, contestata dalla massa. Nel contempo sono stati ceduti
anche alcuni attivi il cui furto era stato denunciato al Ministero pubblico nel
2006 (inc. __________) e il diritto di agire contro gli organi della fallita.
C. Nel
fallimento di CO 12, il 16 dicembre 2008 l’amministratore
speciale ha ceduto ad alcuni creditori, tra cui i qui ricorrenti, le pretese
della fallita nei confronti di due consorzi (“V__________” e “T__________”) e
di altri debitori “scoperti”, posizioni rivendicate da U__________ in forza di
una cessione globale dei crediti della fallita a suo favore, contestata dalla
massa. Nel contempo sono state cedute anche le azioni della società __________
(40%), rivendicate dal creditore P__________, nonché i menzionati attivi il
cui furto era stato denunciato nel 2006 come pure il diritto di agire contro
gli organi della fallita.
D. Su
richiesta dell’amministratore speciale, con separati scritti 14 febbraio 2011 i
ricorrenti hanno comunicato di aver fatto valere le pretese cedute mediante
l’introduzione di diverse cause, tra cui quella promossa dinanzi alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 1, contro C__________ e U__________,
avente per oggetto la contestazione delle asserite cessioni globali di crediti a
favore delle rispettive banche (inc. __________).
E. Il
31 gennaio 2013, la massa del fallimento di CO 13 e C__________ hanno
sottoscritto un accordo transattivo, secondo cui la banca rinunciava a tutti i
suoi crediti iscritti nella graduatoria fallimentare e chiedeva lo stralcio
della causa promossa contro la massa alla Pretura di Riviera (inc. OA.2009.21),
mentre la massa confermava di non avere ulteriori pretese nei confronti né
della banca né dei consorzi “lotto __________” e “lotto __________”. L’accordo
era subordinato alla formalizzazione di convenzioni tra la banca e i cessionari
delle pretese della fallita rivendicate dalla banca (ossia la ricorrente CO 1 e
due altri creditori non ricorrenti, A__________ e S__________), in virtù delle
quali la banca s’impegnava a tacitare i crediti dei cessionari iscritti nella
graduatoria e a chiedere lo stralcio della causa OA.2004.26 pendente presso la
Pretura del Distretto di Leventina, facendosi riconoscere in contraccambio il
diritto d’incassare gli importi dovuti dai due consorzi e di far valere le
pretese creditorie e risarcitorie derivanti dalla cessione globale dei crediti
della fallita. Le convenzioni con i cessionari sono poi state sottoscritte nel
corso del 2013 (cfr. i due documenti acclusi alle osservazioni sul ricorso
presentate il 16 ottobre 2013 dall’amministratore speciale del fallimento di CO
13).
F. Sulla
base dei predetti accordi, con decisione adottata il 26 settembre 2013 nel
fallimento di CO 13 l’amministratore speciale ha revocato la cessione
concernente il “diritto di contestare la cessione generale dei crediti” nei
confronti della banca C__________. Egli ha altresì revocato la cessione del
diritto di procedere in veste di accusatori privati nella procedura penale
pendente presso il Ministero pubblico (inc. __________).
G. Con
separata decisione emessa lo stesso 26 settembre 2013 nel fallimento di CO 12,
l’amministratore speciale ha, anche in tal caso, annullato la cessione del
diritto di procedere in veste di accusatori privati nella procedura penale
pendente presso il Ministero pubblico (inc. __________), così
come la cessione del diritto di contestare la titolarità del 40% delle azioni
della società S__________. Egli ha inoltre specificato che nel fallimento di CO
12 “la sola cessione ancora in essere è quella del «diritto di contestare la cessione generale
dei crediti» […]” relativo alle posizioni menzionate in un elenco
allegato alla decisione impugnata.
H. Con
ricorso 14 ottobre 2013 i creditori cessionari menzionati in ingresso si
aggravano, con un allegato unico, contro entrambi i provvedimenti del 26
settembre 2013, chiedendone la riforma nel senso di accertare che le cessioni a
suo tempo decise dall’amministratore speciale rimangono valide.
Fatti
I. Nelle
sue osservazioni del 16 ottobre 2013, presentate separatamente per ogni
fallimento, l’amministratore speciale si oppone al gravame.
Considerato
In diritto: 1. Per
motivi di chiarezza espositiva appare opportuno statuire con due sentenze
separate sulle due decisioni impugnate, anch'esse distinte. Nella presente sentenza
verrà dunque trattato unicamente il ricorso contro il provvedimento adottato il
26 settembre 2013 dall’amministratore speciale nel fallimento di CO 13, mentre
l'altro provvedimento impugnato è oggetto della sentenza odierna rubricata con il
numero 15.2013.105-2.
2. Premesso
quanto precede, si rileva che legittimata a ricorrere contro la decisione in
questione è unicamente CO 1, la quale risulta invero la sola parte ricorrente ad
avere un interesse degno di protezione all’annullamento o alla riforma del
provvedimento impugnato emanato nel fallimento di CO 13, nella sua qualità di creditrice
e cessionaria delle pretese di quella massa fallimentare (cfr. la graduatoria
n. 2007/003 depositata il 30 aprile 2008 e nuovamente il 1° settembre 2008,
nonché gli atti di cessione delle pretese della massa 15 dicembre 2008). Gli altri
insorgenti sono invece creditori e cessionari della sola fallita CO 12, sicché
non dimostrano alcun interesse degno di protezione ad aggravarsi contro una
decisione presa in un altro fallimento. Ne consegue che il gravame presentato
da CO 2, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9, CO 10 e CO 11 è irricevibile in
quanto diretto avverso il provvedimento 26 settembre 2013 adottato nel
fallimento di CO 13.
3. Nel
suo ricorso CO 1 si oppone alla cancellazione del “diritto di contestare la
cessione generale dei crediti” decisa dall’amministratore speciale nel
fallimento di CO 13, sostenendo che, togliendole la propria legittimazione
attiva, a suo dire la decisione impugnata le impedisce di continuare le cause
promosse nei confronti di U__________ e di alcuni debitori della fallita in forza
delle note cessioni. Da parte sua, nelle sue osservazioni al ricorso
l’amministratore speciale puntualizza di essersi limitato a cancellare il
“diritto di contestare la cessione generale dei crediti” rivendicata da Credit
Considerandi
Suisse nel fallimento di CO 13, sicché la sua decisione non tocca in alcun modo
i diritti ceduti in altri fallimenti, in particolare quello di CO 12.
4.
La
controversia, in realtà, poggia su diversi equivoci.
4.1
Dagli atti, infatti,
non risulta che l'amministrazione speciale del fallimento di CO 13 abbia mai
ceduto il “diritto di contestare la cessione globale dei crediti”, bensì i
crediti vantati dalla fallita nei confronti dei consorzi del “lotto __________”
e del “lotto __________” nonché di altri “debitori scoperti”, come si evince
dalla tabella allegata al provvedimento impugnato (a pag. 1, posizioni segnate
in verde). La “cessione” (recte: l’autorizzazione a farli valere in nome
proprio) di tali pretese comprendeva, è vero, il diritto per i creditori
cessionari di contestare la rivendicazione formulata da C__________ in base
alla cessione globale dei crediti in questione, ciò che parte di essi hanno
fatto il 30 giugno 2009, promuovendo nei confronti della
banca la causa tendente a far accertare l’inefficacia,
rispettivamente la scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti
della fallita fatta in loro favore e a condannarla a restituire eventuali
importi ricevuti a questo titolo (inc. OA.2009. 403 della Pretura di __________,
Sezione 1, cfr. CEF inc. 15.2010.12 del 1° aprile 2010, consid. 4.2).
Ora, la ricorrente ammette che nel frattempo è stato raggiunto un accordo con C__________
(cfr. sopra ad E), di cui essa oggi non contesta più la rivendicazione.
4.2
Ciò
posto, l’amministratore speciale non avrebbe comunque dovuto revocare le
cessioni delle tre menzionate posizioni, bensì limitarsi a prendere atto delle
transazioni concluse tra C__________ e i cessionari (i quali hanno accettato,
previo pagamento del loro credito, che la banca incassasse le somme dovute dai
consorzi e facesse valere pure gli altri crediti compresi nella cessione
globale [cfr. sopra ad E]), menzionarne sommariamente l’esito nell’inventario (art.
34.
cpv. 2 RUF) e verificare che la banca avesse effettivamente versato loro
l’importo corrispondente ai crediti insinuati dagli stessi nella graduatoria,
onde escluderli dal riparto definitivo. Il provvedimento impugnato va pertanto
annullato, ancorché per un motivo diverso da quello indicato dalla ricorrente, ritenuto
che la decisione, ad ogni modo, non comprometteva in alcun modo le pretese
fatte valere dai cessionari nell’altro fallimento – quello di CO 12 – nei
confronti di un’altra banca, __________ SA, rimanendo in particolare intatto il
loro diritto di contestare la rivendicazione di quella banca su alcuni crediti
di CO 12.
5.
Il
ricorso va pertanto accolto nel senso dei considerandi. Non si preleva alcuna
tassa di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. È
irricevibile il ricorso presentato da CO 2, CO 4, CO 5, CO 6, CO 7, CO 8, CO 9,
CO 10, CO 11 contro il provvedimento 26 settembre 2013 adottato nel fallimento
di CO 13.
2. Il
ricorso presentato da CO 1 contro il provvedimento di cui al dispositivo n. 1 è
accolto nel senso dei considerandi.
2.1 Di
conseguenza, il provvedimento di cui al dispositivo n. 1 è annullato
limitatamente alla cancellazione del “diritto di contestare la cessione generale
dei crediti”.
2.2 L’amministrazione
speciale del fallimento di CO 13 è invitata a menzionare sommariamente nell’inventario
l’esito delle transazioni concluse tra, da una parte, C__________ e dall’altra CO
1, A__________ SA e S__________ e ad accertare se i cessionari sono stati
effettivamente disinteressati dalla banca, tenendone poi conto in sede di
ripartizione definitiva.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
all’ .
Comunicazione
all’amministratore speciale AM 1, .
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.