15.2013.106
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato solo su censure di merito
20 ottobre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.106
Lugano
20 ottobre 2013
FP/ec/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 11 ottobre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della
comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________ promossa nei suoi
confronti da
PI
1
viste
le osservazioni 16 ottobre 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano;
esaminati atti documenti,
ritenuto
Fatti
A. Con precetto
esecutivo n. __________ dell’8 aprile 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,
PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'518.90 oltre interessi e spese.
Quale causale del credito essa ha indicato “Krankenversicherung/Leistungsaushilfe
Art. 19 Abs. 1 KVV. Schreiben vom 25.01.2013; Schreiben vom 18.02.2013”.
Interposta tempestiva
opposizione da parte dell’escussa, con decisione del 17 giugno 2013 la
creditrice – fondandosi sull’art. 49 LPGA l’ha respinta in via definitiva.
B. Il 24 settembre 2013 la
procedente ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la prosecuzione dell’esecuzione,
allegando la predetta decisione. Donde l’emissione nei confronti dell’escussa
della comminatoria di fallimento datata 27 settembre 2013, notificatale il 3 ottobre
successivo.
C. Con ricorso dell’11 ottobre
2013 RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo che le
prestazioni di fisioterapia pagate dall’escutente “spettavano alla Fisioterapia
T__________ rappresentata dai Sigg. __________ e __________
Rietschoten” e che l’importo posto in esecuzione “è stato incassato
sia dalla TRI 1 e erroneamente anche dalla Fisioterapia A__________”, per poi
asserire che, dalla documentazione di cui è a conoscenza (conteggi di fine
rapporto di collaborazione con la Fisioterapia T__________ rappresentata dalle
persone citate sopra), il rimborso di tale somma spetta alla Fisioterapia A__________,
con la quale essa è in contatto per definire e risolvere la questione.
D. Con osservazioni del
16 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto la reiezione del
ricorso. Il ricorso non è stato notificato alla creditrice per osservazioni.
Considerandi
in diritto:
1.
Contro la notifica
della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di
vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40.
LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per questioni di
merito la via del ricorso è invece preclusa.
2.
Nella fattispecie la
ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per
contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio di
esecuzione di Lugano sulla base della menzionata decisione 17 giugno 2013 con la
quale la procedente ha rigettato in via definitiva l’opposizione al relativo
precetto esecutivo) adducendo motivi di merito, ossia pretendendo di non essere
debitrice della somma menzionata nella comminatoria di fallimento, dato che
tale debito, stando ai conteggi di cui è a conoscenza, sarebbe a carico di un
altro soggetto (ossia della Fisioterapia A__________); argomento che – come
rilevato – sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.
3.
Ne discende
l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Pronuncia:
1.
Il
ricorso è inammissibile.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
a:
– ;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.