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Decisione

15.2013.106

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso fondato solo su censure di merito

20 ottobre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con precetto

esecutivo n. __________ dell’8 aprile 2013 dell’Ufficio di esecuzione di Lugano,

PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 3'518.90 oltre interessi e spese.

Quale causale del credito essa ha indicato “Krankenversicherung/Leistungsaushilfe

Art. 19 Abs. 1 KVV. Schreiben vom 25.01.2013; Schreiben vom 18.02.2013”.

Interposta tempestiva

opposizione da parte dell’escussa, con decisione del 17 giugno 2013 la

creditrice – fondandosi sull’art. 49 LPGA l’ha respinta in via definitiva.

B. Il 24 settembre 2013 la

procedente ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la prosecuzione dell’esecuzione,

allegando la predetta decisione. Donde l’emissione nei confronti dell’escussa

della comminatoria di fallimento datata 27 settembre 2013, notificatale il 3 ottobre

successivo.

C. Con ricorso dell’11 ottobre

2013 RI 1 si aggrava contro la comminatoria di fallimento, sostenendo che le

prestazioni di fisioterapia pagate dall’escutente “spettavano alla Fisioterapia

T__________ rappresentata dai Sigg. __________ e __________

Rietschoten” e che l’importo posto in esecuzione “è stato incassato

sia dalla TRI 1 e erroneamente anche dalla Fisioterapia A__________”, per poi

asserire che, dalla documentazione di cui è a conoscenza (conteggi di fine

rapporto di collaborazione con la Fisioterapia T__________ rappresentata dalle

persone citate sopra), il rimborso di tale somma spetta alla Fisioterapia A__________,

con la quale essa è in contatto per definire e risolvere la questione.

D. Con osservazioni del

16 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha chiesto la reiezione del

ricorso. Il ricorso non è stato notificato alla creditrice per osservazioni.

Considerandi

in diritto:

1.

Contro la notifica

della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di

vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. II, 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. III, 2001, n. 18 ad art. 160), ad esempio quando:

– l'escusso

reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40.

LEF);

– l'esecuzione

è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);

– è

pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto

provvisorio dell'opposizione;

– la

decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora

esecutiva;

– l'escusso

sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio

d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).

Per questioni di

merito la via del ricorso è invece preclusa.

2.

Nella fattispecie la

ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone per

contro di opporsi alla comminatoria di fallimento (emanata dall’Ufficio di

esecuzione di Lugano sulla base della menzionata decisione 17 giugno 2013 con la

quale la procedente ha rigettato in via definitiva l’opposizione al relativo

precetto esecutivo) adducendo motivi di merito, ossia pretendendo di non essere

debitrice della somma menzionata nella comminatoria di fallimento, dato che

tale debito, stando ai conteggi di cui è a conoscenza, sarebbe a carico di un

altro soggetto (ossia della Fisioterapia A__________); argomento che – come

rilevato – sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza.

3.

Ne discende

l’inammissibilità del ricorso. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a

OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Pronuncia:

1.

Il

ricorso è inammissibile.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

a:

– ;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.