15.2013.107
Comminatoria di ricorso. Ricorso tardivo. Contestazione temeraria della notifica del precetto esecutivo
24 ottobre 2013Italiano5 min
meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.107
Lugano
24 ottobre 2013
FP/ec/mc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 16 ottobre 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’avv. RA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona e,
meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti della ricorrente da
PI
1 titolare della ditta
viste
le osservazioni 18 ottobre 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del
Distretto di Bellinzona;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
con precetto esecutivo n. __________ del 15/20 febbraio 2013 dell’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona, “A__________ c/o PI 1” ha escusso RI 1
per l’incasso di fr. 4'612.70 oltre interessi e spese;
che
al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione, che è stata rigetta
in via definitiva dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco con decisione
del 2 agosto 2013, passata in giudicato;
che
tale decisione ha fatto seguito alla proposta di giudizio formulata dallo
stesso giudice di pace con pronunciato del 12 marzo 2013;
che
il 29 agosto 2013 l’escutente ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti
del Distretto di Bellinzona la prosecuzione dell’esecuzione, allegando le
predette due decisioni;
che
con ricorso del 16 ottobre 2013 l’escussa si aggrava contro la comminatoria di
fallimento postulandone l’annullamento in quanto, a suo dire, non avrebbe mai
ricevuto il precetto esecutivo alla base della procedura esecutiva, di cui chiede
una nuova notifica;
Considerandi
che
PI 1 rileva inoltre che nessuna delle indicazioni manoscritte che figurano sulla
comminatoria di fallimento (“__________” e “11.09.2013”) appartengono al suo
amministratore unico, rispettivamente ad altro organo della società, ma sono state
verosimilmente apposte dall’ufficiale incaricato della notifica (punto 1) e
puntualizza altresì di non avere trovato alcuna indicazione circa l’iscrizione
a registro di commercio di una società denominata “A__________” nella forma di
una società semplice (punto 2);
che
con osservazioni del 18 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto
di Bellinzona ha chiesto la reiezione del ricorso asserendo di avere agito
correttamente;
che
il ricorso non è stato notificato all’escutente per osservazioni;
che
il gravame – peraltro proposto intempestivamente, ossia ben oltre il termine di
dieci giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv.
1.
LEF) avvenuta in data 11 settembre 2013 – lascia allibiti;
che,
infatti, l’escussa non può seriamente pretendere di non aver mai avuto
conoscenza del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ mentre
risulta aver interposto opposizione conto tale atto e, il 22 marzo 2013, per il
tramite dello studio legale __________ ha presentato osservazioni all’istanza
promossa dall’escutente per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione in
questione (cfr. proposta di giudizio 19 giugno 2013 del Giudice di pace del
circolo di Giubiasco [inc. 0074-2013-s], pag. 2);
che
manifestamente infondato, per non dire temerario, il ricorso va pertanto al
riguardo disatteso;
che
per quanto concerne la prima considerazione conclusiva del ricorso, va
ricordato che l'avvenuta notifica della comminatoria di fallimento dev'essere
accertata dall'agente incaricato di procedervi, con l'indicazione della data e
dell'identità del destinatario (art. 161 LEF);
che
relativamente alla designazione della parte escutente, si conviene che la
stessa risulta imprecisa, siccome quale parte andava indicato il titolare PI 1
e non la sua ditta individuale
“API
1” (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 consid. 1;
CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, consid. 3; Kofmel
Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
1998, n. 29 ad art. 67);
che
secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino
totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità
dell’esecuzione solo quando era di natura da indurre le parti nell’errore e che
ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 13; CEF 25 ottobre 2012
inc. 15.2012.107]; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67, con rif.);
che
nel caso concreto la dicitura “A__________ c/o PI 1” sugli atti esecutivi, in
assenza di una qualunque specificazione riferibile a una società (”SA”, ”Sagl”,
ecc.), poteva solo essere compresa come riferita a una ditta individuale di cui
il titolare – e quindi la parte escutente – è PI 1;
che
non vi era alcun rischio di errore o confusione per l'escussa, che come visto
si è difesa sin dall'inizio della procedura esecutiva;
che
in queste circostanze la validità degli atti esecutivi è fuori dubbio e basta
ordinare all'Ufficio di rettificare la designazione dell'escutente nei suoi
registri;
che
non si prelevano spese (art. 61 cvp. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano
indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. È
fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di rettificare
nei suoi registri la scheda relativa ad “A__________” sostituendo il nome della
ditta con quello del suo titolare PI 1 e il contenuto della voce “designazione
supplementare” con l'indicazione “titolare della ditta A__________”.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.