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Decisione

15.2013.107

Comminatoria di ricorso. Ricorso tardivo. Contestazione temeraria della notifica del precetto esecutivo

24 ottobre 2013Italiano5 min

meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2013.107

Lugano

24 ottobre 2013

FP/ec/mc

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 16 ottobre 2013 di

RI

1

patrocinata

dall’avv. RA 1

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona e,

meglio, contro l’emissione della comminatoria di fallimento nell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti della ricorrente da

PI

1 titolare della ditta

viste

le osservazioni 18 ottobre 2013 dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del

Distretto di Bellinzona;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

con precetto esecutivo n. __________ del 15/20 febbraio 2013 del­l’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona, “A__________ c/o PI 1” ha escusso RI 1

per l’in­cas­so di fr. 4'612.70 oltre interessi e spese;

che

al precetto esecutivo l’escussa ha interposto opposizione, che è stata rigetta

in via definitiva dal Giudice di pace del circolo di Giubiasco con decisione

del 2 agosto 2013, passata in giudicato;

che

tale decisione ha fatto seguito alla proposta di giudizio formulata dallo

stesso giudice di pace con pronunciato del 12 marzo 2013;

che

il 29 agosto 2013 l’escutente ha chiesto all’Ufficio di esecuzione e fallimenti

del Distretto di Bellinzona la prosecuzione dell’esecu­zione, allegando le

predette due decisioni;

che

con ricorso del 16 ottobre 2013 l’escussa si aggrava contro la comminatoria di

fallimento postulandone l’annullamento in quanto, a suo dire, non avrebbe mai

ricevuto il precetto esecutivo alla base della procedura esecutiva, di cui chiede

una nuova notifica;

Considerandi

che

PI 1 rileva inoltre che nessuna delle indicazioni manoscritte che figurano sulla

comminatoria di fallimento (“__________” e “11.09.2013”) appartengono al suo

amministratore unico, rispettivamente ad altro organo della società, ma sono state

verosimilmente apposte dall’ufficiale incaricato della notifica (punto 1) e

puntualizza altresì di non avere trovato alcuna indicazione circa l’iscrizione

a registro di commercio di una società denominata “A__________” nella forma di

una società semplice (punto 2);

che

con osservazioni del 18 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto

di Bellinzona ha chiesto la reiezione del ricorso asserendo di avere agito

correttamente;

che

il ricorso non è stato notificato all’escutente per osservazioni;

che

il gravame – peraltro proposto intempestivamente, ossia ben oltre il termine di

dieci giorni dalla notificazione della comminatoria di fallimento (art. 17 cpv.

1.

LEF) avvenuta in data 11 settembre 2013 – lascia allibiti;

che,

infatti, l’escussa non può seriamente pretendere di non aver mai avuto

conoscenza del precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________ mentre

risulta aver interposto opposizione conto tale atto e, il 22 marzo 2013, per il

tramite dello studio legale __________ ha presentato osservazioni all’istanza

promossa dall’escutente per ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione in

questione (cfr. proposta di giudizio 19 giugno 2013 del Giudice di pace del

circolo di Giubiasco [inc. 0074-2013-s], pag. 2);

che

manifestamente infondato, per non dire temerario, il ricorso va pertanto al

riguardo disatteso;

che

per quanto concerne la prima considerazione conclusiva del ricorso, va

ricordato che l'avvenuta notifica della comminatoria di fallimento dev'essere

accertata dall'agente incaricato di procedervi, con l'indicazione della data e

dell'identità del destinatario (art. 161 LEF);

che

relativamente alla designazione della parte escutente, si conviene che la

stessa risulta imprecisa, siccome quale parte andava indicato il titolare PI 1

e non la sua ditta individuale

“API

1” (cfr. art. 39 cpv. 1 n. 1 LEF; DTF 120 III 13 consid. 1;

CEF 30 agosto 2006, inc. 15.2006.87, consid. 3; Kofmel

Ehrenzel­ler, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

1998, n. 29 ad art. 67);

che

secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino

totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità

dell’esecuzione solo quando era di natura da indurre le parti nell’errore e che

ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 13; CEF 25 ottobre 2012

inc. 15.2012.107]; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 19 ad art. 67, con rif.);

che

nel caso concreto la dicitura “A__________ c/o PI 1” sugli atti esecutivi, in

assenza di una qualunque specificazione riferibile a una società (”SA”, ”Sagl”,

ecc.), poteva solo essere compresa come riferita a una ditta individuale di cui

il titolare – e quindi la parte escutente – è PI 1;

che

non vi era alcun rischio di errore o confusione per l'escussa, che come visto

si è difesa sin dall'inizio della procedura esecutiva;

che

in queste circostanze la validità degli atti esecutivi è fuori dubbio e basta

ordinare all'Ufficio di rettificare la designazione dell'escutente nei suoi

registri;

che

non si prelevano spese (art. 61 cvp. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano

indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. È

fatto ordine all'Ufficio esecuzione e fallimenti di Bellinzona di rettificare

nei suoi registri la scheda relativa ad “A__________” sostituendo il nome della

ditta con quello del suo titolare PI 1 e il contenuto della voce “designazione

supplementare” con l'indicazione “titolare della ditta A__________”.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.