15.2013.109
Designazione del creditore nella domanda d’esecuzione, qualora a procedere sia un esecutore testamentario per conto di una comunione ereditaria
3 dicembre 2013Italiano6 min
3. Non
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.109
Lugano
3 dicembre 2013
CC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sul ricorso 9 ottobre 2013 di
RI
1
patrocinato
dall’avv. PA 2
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
RA 1,
esecutore
testamentario della CC 1
patrocinato dall’avv. PA 3
viste
le osservazioni 18 ottobre 2013 di RA 1 e 22 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione
e fallimenti di Locarno,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
l’esecuzione n. __________ qui in esame è stata promossa a nome della CC 1,
composta delle eredi PI 1 e PI 2 e rappresentata dall’esecutore testamentario avv.
dott. RA 1, a convalida del sequestro n. __________ decretato dal Pretore del
Distretto di __________ il 24 settembre 2013 per un credito di fr. 39'109'080.–
oltre accessori;
che
con scritto 9 ottobre 2013 RI 1 ha chiesto all’CO 1 di dichiarare nulla
l’esecuzione o di annullarla con conseguente decadenza immediata del sequestro,
poiché avviata da una comunione ereditaria anziché dai membri della stessa, ovvero
da un’entità priva di capacità di essere parte;
che
con il medesimo scritto l’escusso ha interposto opposizione al precetto
esecutivo e dichiarato che le proprie richieste sono da intendersi quale
formale “reclamo” (recte: ricorso) ex art. 17 LEF diretto contro la
validità del precetto esecutivo, qualora l’Ufficio non ritenesse di darvi
seguito;
che
con osservazioni 18 ottobre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame,
sostenendo che nel caso di specie la comunione ereditaria dispone della necessaria
capacità processuale per poter legittimamente promuovere l’esecuzione in esame,
in quanto validamente rappresentata dall’esecutore testamentario RA 1, così
come indicato nella domanda di esecuzione e, ancor prima, nel decreto di
sequestro 24 settembre 2013;
che
con osservazioni 22 ottobre 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno
chiede anch’esso la reiezione del ricorso, rilevando che l’esecutore testamentario
fa valere a nome proprio diritti di terzi e pertanto beneficia dell’esclusiva
capacità processuale per promuovere esecuzioni per conto della comunione
ereditaria, motivo per cui non è necessario che nella domanda di esecuzione e
nel relativo precetto figurino i membri della comunione ereditaria;
che
la comunione ereditaria non ha personalità giuridica né capacità di essere
parte, sicché in principio soltanto l’insieme degli eredi o il loro
rappresentante è abilitato a far valere i diritti della comunione (DTF 53 II
353; 116 Ib 447 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5P.324/2002 dell’8
settembre 2003 consid. 2.1);
che
secondo la circolare n. 16 del Tribunale federale del 3 aprile 1925 (pubblicata
in DTF 51 III 98 e FF 1925 II 568), la cui validità è stata confermata mediante
circolare n. 37 del Tribunale federale del 7 novembre 1996 all’attenzione delle
autorità superiori di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti (pubblicata
in DTF 122 III 327), se nell’ambito di un’esecuzione la procedente è una
comunione ereditaria, ciascun membro della comunione deve essere designato individualmente,
pena la nullità dell’esecuzione, che potrà essere accertata d’ufficio in ogni
tempo;
che
qualora l’amministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un
esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC, soltanto quest’ultimo è
legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente
l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in
luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto
contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso di “Prozessstandschaft”;
cfr. DTF 116 II 131 consid. 3b; Steinauer,
Le droit des successions, 2006, n. 1183a);
che,
nel caso in rassegna, RA 1 è stato nominato esecutore testamentario mediante
disposizione di ultima volontà del 4 marzo 1998 di E__________ (cfr. doc. 13,
allegato all’istanza di sequestro 23 settembre 2013);
che
in veste di esecutore testamentario, RA 1 è pertanto esclusivamente abilitato a
promuovere esecuzioni in proprio nome, ancorché per conto della CC 1;
che
dai documenti presenti agli atti e in particolare dalla procura conferita all’ PA
3 (cfr. doc. 1, allegato all’istanza di sequestro 23 settembre 2013) risulta che
è proprio l’esecutore testamentario ad aver dato il mandato di procedere nei
confronti di RI 1;
che
la designazione della CC 1, quale creditrice nella domanda di esecuzione e nel
relativo precetto esecutivo, è quindi chiaramente frutto di un'inavvertenza del
patrocinatore dell’escutente;
che
secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino
totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità
dell’esecuzione solo quando era di natura tale da indurre le parti nell’errore
e che ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 11 consid. 1b; sentenza
del Tribunale federale 7B.150/2004 del 31 agosto 2004 consid 2.1; CEF 24
ottobre 2013, inc. 15.2013.107; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. 1, 1999, n. 19 ad art. 67 LEF);
che,
nel caso di specie, a prescindere dall’imprecisa indicazione del procedente, non
vi era alcun rischio di errore o confusione per l’escusso, anzitutto perché il
precetto esecutivo stesso menziona l’esecutore testamentario, sebbene indicato erroneamente
quale rappresentante della comunione ereditaria e, a ogni modo, perché lo
stesso escusso, patrocinato da un avvocato, neppure ha contestato che in luogo
della comunione ereditaria doveva essere designato l’esecutore testamentario quale
escutente;
che
alla luce di quanto precede, la validità dell’esecuzione è fuori di ogni
dubbio, sicché è sufficiente che l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno rettifichi
nei propri registri la designazione dell’escutente, sostituendo la CC 1, composta
di PI 1 e PI 2, con l’esecutore testamentario RA 1;
che
il ricorso va dunque respinto;
che,
giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di
giustizia, né si assegnano indennità.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22a, 67
LEF, 518, 602 CC e 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. È
fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno di
rettificare nei propri registri la designazione dell’escutente, come ai
considerandi della presente sentenza.
Fatti
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–
;
–
.
Comunicazione
Considerandi
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.