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Decisione

15.2013.109

Designazione del creditore nella domanda d’esecuzione, qualora a procedere sia un esecutore testamentario per conto di una comunione ereditaria

3 dicembre 2013Italiano6 min

3. Non

Source ti.ch

Incarto n.

15.2013.109

Lugano

3 dicembre 2013

CC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo

sul ricorso 9 ottobre 2013 di

RI

1

patrocinato

dall’avv. PA 2

contro

l’operato

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione n. __________

promossa nei confronti del ricorrente da

RA 1,

esecutore

testamentario della CC 1

patrocinato dall’avv. PA 3

viste

le osservazioni 18 ottobre 2013 di RA 1 e 22 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione

e fallimenti di Locarno,

esaminati

gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

l’esecuzione n. __________ qui in esame è stata promossa a nome della CC 1,

composta delle eredi PI 1 e PI 2 e rappresentata dall’esecutore testamentario avv.

dott. RA 1, a convalida del sequestro n. __________ decretato dal Pretore del

Distretto di __________ il 24 settembre 2013 per un credito di fr. 39'109'080.–

oltre accessori;

che

con scritto 9 ottobre 2013 RI 1 ha chiesto all’CO 1 di dichiarare nulla

l’esecuzio­ne o di annullarla con conseguente decadenza immediata del sequestro,

poiché avviata da una comunione ereditaria anziché dai membri della stessa, ovvero

da un’entità priva di capacità di essere parte;

che

con il medesimo scritto l’escusso ha interposto opposizione al precetto

esecutivo e dichiarato che le proprie richieste sono da intendersi quale

formale “reclamo” (recte: ricorso) ex art. 17 LEF diretto contro la

validità del precetto esecutivo, qualora l’Ufficio non ritenesse di darvi

seguito;

che

con osservazioni 18 ottobre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame,

sostenendo che nel caso di specie la comunione ereditaria dispone della necessaria

capacità processuale per poter legittimamente promuovere l’esecuzione in esame,

in quanto validamente rappresentata dall’esecutore testamentario RA 1, così

come indicato nella domanda di esecuzione e, ancor prima, nel decreto di

sequestro 24 settembre 2013;

che

con osservazioni 22 ottobre 2013 l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno

chiede anch’esso la reiezione del ricorso, rilevando che l’esecutore testamentario

fa valere a nome proprio diritti di terzi e pertanto beneficia dell’esclusiva

capacità processuale per promuovere esecuzioni per conto della comunione

ereditaria, motivo per cui non è necessario che nella domanda di esecuzione e

nel relativo precetto figurino i membri della comunione ereditaria;

che

la comunione ereditaria non ha personalità giuridica né capacità di essere

parte, sicché in principio soltanto l’insieme degli eredi o il loro

rappresentante è abilitato a far valere i diritti della comunione (DTF 53 II

353; 116 Ib 447 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 5P.324/2002 dell’8

settembre 2003 consid. 2.1);

che

secondo la circolare n. 16 del Tribunale federale del 3 aprile 1925 (pubblicata

in DTF 51 III 98 e FF 1925 II 568), la cui validità è stata confermata mediante

circolare n. 37 del Tribunale federale del 7 novembre 1996 all’attenzione delle

autorità superiori di vigilanza in materia di esecuzione e fallimenti (pubblicata

in DTF 122 III 327), se nell’ambito di un’esecuzione la procedente è una

comunione ereditaria, ciascun membro della comunione deve essere designato individualmente,

pena la nullità dell’esecuzione, che potrà essere accertata d’ufficio in ogni

tempo;

che

qualora l’amministrazione dei beni di una successione sia stata conferita a un

esecutore testamentario ai sensi dell’art. 518 CC, soltanto quest’ultimo è

legittimato a promuovere esecuzioni e a condurre il processo concernente

l’attivo e il passivo della successione, a suo proprio nome e quale parte in

luogo e vece di chi è, nel merito, soggetto attivo o passivo del diritto

contestato (trattasi nella terminologia tedesca di un caso di “Prozessstandschaft”;

cfr. DTF 116 II 131 consid. 3b; Steinauer,

Le droit des successions, 2006, n. 1183a);

che,

nel caso in rassegna, RA 1 è stato nominato esecutore testamentario mediante

disposizione di ultima volontà del 4 marzo 1998 di E__________ (cfr. doc. 13,

allegato all’istan­za di sequestro 23 settembre 2013);

che

in veste di esecutore testamentario, RA 1 è pertanto esclusivamente abilitato a

promuovere esecuzioni in proprio nome, ancorché per conto della CC 1;

che

dai documenti presenti agli atti e in particolare dalla procura conferita all’ PA

3 (cfr. doc. 1, allegato all’istanza di sequestro 23 settembre 2013) risulta che

è proprio l’esecutore testamentario ad aver dato il mandato di procedere nei

confronti di RI 1;

che

la designazione della CC 1, quale creditrice nella domanda di esecuzione e nel

relativo precetto esecutivo, è quindi chiaramente frutto di un'inavvertenza del

patrocinatore dell’escutente;

che

secondo la giurisprudenza federale, la designazione inesatta, perfino

totalmente erronea, o incompleta di una parte determina la nullità

dell’esecuzione solo quando era di natura tale da indurre le parti nell’errore

e che ciò si è effettivamente realizzato (cfr. DTF 120 III 11 consid. 1b; sentenza

del Tribunale federale 7B.150/2004 del 31 agosto 2004 consid 2.1; CEF 24

ottobre 2013, inc. 15.2013.107; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. 1, 1999, n. 19 ad art. 67 LEF);

che,

nel caso di specie, a prescindere dall’imprecisa indicazione del procedente, non

vi era alcun rischio di errore o confusione per l’escusso, anzitutto perché il

precetto esecutivo stesso menziona l’esecutore testamentario, sebbene indicato erroneamente

quale rappresentante della comunione ereditaria e, a ogni modo, perché lo

stesso escusso, patrocinato da un avvocato, neppure ha contestato che in luogo

della comunione ereditaria doveva essere designato l’esecutore testamentario quale

escutente;

che

alla luce di quanto precede, la validità dell’esecuzione è fuori di ogni

dubbio, sicché è sufficiente che l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno rettifichi

nei propri registri la designazione dell’escutente, sostituendo la CC 1, composta

di PI 1 e PI 2, con l’esecutore testamentario RA 1;

che

il ricorso va dunque respinto;

che,

giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di

giustizia, né si assegnano indennità.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22a, 67

LEF, 518, 602 CC e 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. È

fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno di

rettificare nei propri registri la designazione dell’escutente, come ai

considerandi della presente sentenza.

Fatti

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

;

.

Comunicazione

Considerandi

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.