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Decisione

15.2013.11

Comminatoria di fallimento, Irricevibilità del ricorso per motivi di merito

19 febbraio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

che

nell’ambito dell’esecuzione n. _________ promossa da PI 1, il 17 gennaio 2013

l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso contro RI 1 la comminatoria di

fallimento per un credito di fr. 4'383.20 oltre interessi e spese;

che

l’atto è stato notificato alla debitrice il 25 gennaio 2013;

che

con ricorso del 1. febbraio 2013 RI 1 ha impugnato la comminatoria di

fallimento, asserendo di avere versato direttamente alla creditrice degli

acconti a partire dal mese di ottobre 2012 sulla base di accordi presi con quest’ultima,

la quale “avrebbe dovuto darne comunicazione al suo avvocato evitando così di

proseguire nell’esecuzione”;

che,

ciò posto, la ricorrente ha chiesto al legale che rappresenta la creditrice, di

“volere attendere con il proseguimento fallimentare”;

che

con osservazioni del 14 febbraio 2013 la procedente ha chiesto la reiezione del

ricorso, contestando le affermazioni di controparte, del resto non supportate

da alcun riscontro documentale;

che,

dal canto suo, con osservazioni del 18 febbraio 2013, l’Ufficio di esecuzione

di Lugano si è rimessa al giudizio dell’autorità di vigilanza;

Considerandi

in diritto:

che

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio di

esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento

- deve esser presentato entro dieci giorni da quanto il ricorrente ne ebbe conoscenza;

che

la comminatoria di fallimento, essendo stata notificata all’escussa il 25

gennaio 2013, il termine per ricorrere, iniziato a decorrere il giorno successivo,

è venuto a scadere il 4 febbraio successivo;

che

consegnato alla posta il 1. febbraio 2013, il ricorso risulta tempestivo e,

quindi, da questo aspetto, ammissibile;

che

contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato

ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro:

Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, 2a

edizione, Basilea 2010, n. 56 ad art 160), ad esempio quando l’escusso reputa

di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40

LEF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico

(art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente

a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione

(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando

l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un

ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III 33

consid. 2);

che,

nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati

motivi, ma si limita in buona sostanza a chiedere al legale della creditrice di

volere soprassedere, avendo essa provveduto a versare degli acconti

direttamente alla procedente, che avrebbe poi dovuto dargli comunicazione,

“evitando così di proseguire nell’esecuzione”;

che,

come correttamente rilevato dalla creditrice, si tratta però di mere affermazioni

di parte non suffragate da alcun riscontro oggettivo;

che

solo il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore (art. 12 cpv. 2 LEF);

che

ne discende pertanto la reiezione del ricorso;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

-

;

-

avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.