15.2013.11
Comminatoria di fallimento, Irricevibilità del ricorso per motivi di merito
19 febbraio 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.11
Lugano
19 febbraio 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 1° febbraio 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della
comminatoria di fallimento del 17 gennaio 2013 nell’esecuzione n. _____ promossa
contro la ricorrente da
PI
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
viste le osservazioni 14
febbraio 2013 di PI 1 s.r.l e del 18 febbraio 2013 dell’UE di Lugano;
ritenuto
Fatti
che
nell’ambito dell’esecuzione n. _________ promossa da PI 1, il 17 gennaio 2013
l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emesso contro RI 1 la comminatoria di
fallimento per un credito di fr. 4'383.20 oltre interessi e spese;
che
l’atto è stato notificato alla debitrice il 25 gennaio 2013;
che
con ricorso del 1. febbraio 2013 RI 1 ha impugnato la comminatoria di
fallimento, asserendo di avere versato direttamente alla creditrice degli
acconti a partire dal mese di ottobre 2012 sulla base di accordi presi con quest’ultima,
la quale “avrebbe dovuto darne comunicazione al suo avvocato evitando così di
proseguire nell’esecuzione”;
che,
ciò posto, la ricorrente ha chiesto al legale che rappresenta la creditrice, di
“volere attendere con il proseguimento fallimentare”;
che
con osservazioni del 14 febbraio 2013 la procedente ha chiesto la reiezione del
ricorso, contestando le affermazioni di controparte, del resto non supportate
da alcun riscontro documentale;
che,
dal canto suo, con osservazioni del 18 febbraio 2013, l’Ufficio di esecuzione
di Lugano si è rimessa al giudizio dell’autorità di vigilanza;
Considerandi
in diritto:
che
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio di
esecuzione - nel caso in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento
- deve esser presentato entro dieci giorni da quanto il ricorrente ne ebbe conoscenza;
che
la comminatoria di fallimento, essendo stata notificata all’escussa il 25
gennaio 2013, il termine per ricorrere, iniziato a decorrere il giorno successivo,
è venuto a scadere il 4 febbraio successivo;
che
consegnato alla posta il 1. febbraio 2013, il ricorso risulta tempestivo e,
quindi, da questo aspetto, ammissibile;
che
contro la notifica della comminatoria di fallimento può essere formulato
ricorso all’autorità di vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro:
Gilliéron, Commentaire de la
LP, vol. III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160; Ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol II, 2a
edizione, Basilea 2010, n. 56 ad art 160), ad esempio quando l’escusso reputa
di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e 40
LEF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico
(art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di debito conseguente
a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione, quando la decisione
(sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è ancora esecutiva e quando
l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un
ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6, 93 III 33
consid. 2);
che,
nella fattispecie, la ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati
motivi, ma si limita in buona sostanza a chiedere al legale della creditrice di
volere soprassedere, avendo essa provveduto a versare degli acconti
direttamente alla procedente, che avrebbe poi dovuto dargli comunicazione,
“evitando così di proseguire nell’esecuzione”;
che,
come correttamente rilevato dalla creditrice, si tratta però di mere affermazioni
di parte non suffragate da alcun riscontro oggettivo;
che
solo il pagamento fatto all’ufficio libera il debitore (art. 12 cpv. 2 LEF);
che
ne discende pertanto la reiezione del ricorso;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2.
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
-
;
-
avv. .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.