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Decisione

15.2013.110

Notificazione di un precetto esecutivo al debitore domiciliato all'estero, titolare di una ditta individuale in Svizzera. Conseguenze in caso di notificazione irregolare

7 febbraio 2014Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9

consid. 2; Angst, op. cit., n. 23 ad art. 64 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 28-30 ad art. 64-66

LEF). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la

notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere

da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale

5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2 e 5A_548/2001 del 5 dicembre 2011,

consid. 2.1 Ammon/Walther, Grundriss des Schuld­be­treibungs- und Konkursrechts, 9a

ed., 2013, § 12, n. 27-28), la quale sarebbe data anche quando il

debitore può determinare esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del

credito sulla base della comminatoria di fallimento (sentenza del Tribunale

federale 7B.161/2005 del 31 ottobre 2005, consid. 2.2; DTF 128 III 101 consid. 2;

Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33-34

ad art. 64 LEF; in senso però apparentemente divergente: sentenza del Tribunale

federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in obiter

dictum la conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua

“detenzione di fatto”).

L’annullamento di una

notifica irregolare, d’altronde, si giustifica soltanto ove l’escusso ne abbia

subito un pregiudizio. In assenza di un interesse degno di protezione, è invece

esclusa una nuova notificazione, in particolare quando la nuova e regolare

notificazione del precetto esecutivo non fornirebbe all’escusso alcun ragguaglio

supplementare sul­l’esecuzione promossa nei suoi confronti e i suoi diritti risultano

salvaguardati malgrado la notificazione difettosa (DTF 112 III 81 consid. 2; Jeanneret/Lem­bo, ibidem; Angst, ibidem; Gilliéron, ibidem). Un’eccezione a tale principio è data in

caso di notificazione edittale irregolare. In effetti, anche se ha potuto interporre

tempestivamente opposizione, l’escus­so, a cui il precetto esecutivo è stato

indebitamente notificato in via edittale, può domandarne

l’annullamento, invocando che tale modo di comunicazione è illegale considerati

le spese e il torto morale che possono per lui risultare dalla pubblicazione

(DTF 128 III 465 consid. 1).

Considerandi

4.2

Nel caso di specie,

già si è detto che la notificazione del precetto esecutivo non ha avuto luogo

conformemente alla legge (cfr. sopra consid. 3.3). Ciononostante, l’escusso ha

potuto prendere conoscenza del contenuto essenziale del precetto nel momento in

cui ha ricevuto la comminatoria di fallimento. Come previsto dall’art. 160

cpv. 1 n. 1 LEF, l’atto in questione conteneva infatti tutte le indicazioni della

domanda d’esecuzione, ovvero l’identità della creditrice e del debitore,

l’ammontare del credito, il titolo o la causa del credito (cfr. art. 67

cpv. 1 LEF), compresi numero e data del precetto (cfr. doc. 11). Mancava

però l'indicazione della facoltà d'interporre opposizione al precetto esecutivo

nel termine di 10 giorni (art. 74 LEF) e in queste circostanze l'escusso poteva

ad ogni modo nutrire legittimi dubbi in merito al momento esatto in cui il

termine d'opposizione iniziava a decorrere (cfr. DTF 83 III 17, consid. 1).

Oltretutto, a differenza dei casi in cui il debitore ha “di fatto” ricevuto il

precetto esecutivo (come nella già citata sentenza del Tribunale federale

5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2), ancorché in modo irrito, nella

fattispecie non pare si possa dire che l'irregolarità non ha determinato un pregiudizio

per il ricorrente. E contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie

sottoposta al Tribunale federale nella sentenza 31 ottobre 2005 citata in

precedenza (7B.161/2005) nemmeno gli si potrebbe rimproverare di non avere tempestivamente

contestato l'irregolare notifica, siccome ha presentato il ricorso in rassegna

entro 10 giorni dalla ricezione della comminatoria di fallimento, avvenuta il 3

ottobre 2013 (cfr. doc. D allegato al ricorso). Non è, invero, necessario

approfondire il tema, perché il ricorrente, nel contestare la legittimità dell’esecuzione,

di fatto vi ha interposto opposizione. Invocare l’asserita assenza di relazione

del credito posto in esecuzione con l’attività della ditta individuale è

infatti una censura proponibile solo con un’opposizione e non con un ricorso

(v. sopra consid. 1). In definitiva una nuova notifica del precetto

esecutivo si rivela così

inutile.

5.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso

che va ordinato all’Ufficio di registrare l’opposizione formulata dall’escusso

con il ricorso in data 14 ottobre 2013 e va annullata la comminatoria di

fallimento, l’opposizione avendo sospeso l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF) Non

si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

20a, 50 cpv. 1, 66 e 67 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

1.1. Di

conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il 2 ottobre 2013

nell’esecuzione n. __________.

1.2. È

ordinato all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RE

1 il 14 ottobre 2013 all’esecuzione n. __________.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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