15.2013.110
Notificazione di un precetto esecutivo al debitore domiciliato all'estero, titolare di una ditta individuale in Svizzera. Conseguenze in caso di notificazione irregolare
7 febbraio 2014Italiano14 min
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Numero d'incarto:
15.2013.110
Data decisione, Autorità:
07.02.2014, CEF
Titolo:
Notificazione di un precetto esecutivo al debitore domiciliato all'estero, titolare di una ditta individuale in Svizzera. Conseguenze in caso di notificazione irregolare
FORO DEL DEBITORE DOMICILIATO ALL'ESTERO
NOTIFICA DEL PRECETTO O DELL'ATTO ESECUTIVO
art. 50 cpv. 1 LEF
art. 66 cpv. 1 cf. 1 LEF
art. 66 cpv. 3 LEF
art. 67 LEF
Incarto n.
15.2013.110
Lugano
7 febbraio
2014
CC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser, vicepresidente,
Jaques e Epiney-Colombo
vicecancelliere:
Cortese
statuendo sul ricorso 14 ottobre 2013 di
RE 1,
patrocinato dall’ PA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
PI 1,
patrocinata dall’ PA 2
Viste le osservazioni 24 ottobre 2013 di PI
1 e 25 ottobre 2013 dell’CO 1,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Con domanda
di esecuzione 21 maggio 2013 PI 1 ha chiesto all’CO 1 di emettere un precetto
esecutivo nei confronti di RE 1 per un importo di fr. 27'864.80 oltre accessori.
Quale indirizzo del debitore la procedente ha indicato “__________” (doc. 4).
B. Con
scritto 22 maggio 2013 l’CO 1 ha comunicato all’escutente di non poter dar seguito
alla domanda, poiché il debitore era partito per l’Italia.
C. Il
6 giugno 2013 PI 1 ha inviato all’Ufficio una nuova domanda di esecuzione nei
confronti di RE 1 per il medesimo credito, osservando che il debitore risultava
iscritto al registro di commercio quale titolare di un’impresa generale di costruzione
con sede ad A__________, in __________, e che pertanto l’organo esecutivo
poteva agire sulla base dell’art. 50 cpv. 1 LEF.
D. L’11
giugno 2013 l’Ufficio ha quindi emesso nei confronti di RE 1 il precetto esecutivo
n. __________ per l’importo di fr. 27'864.80 oltre accessori. Quale titolo o
causa del credito il precetto indica “sentenza di separazione, sentenza di
divorzio” (doc. 7).
E. Dopo
aver tentato invano di notificare il precetto al recapito della ditta
individuale dell’escusso, dapprima mediante invio postale (11 giugno 2013) e
poi tramite diffida a ritirare l’atto presso la cancelleria dell’Ufficio (20
giugno 2013), l’organo di esecuzione l’ha pubblicato sul Foglio ufficiale
cantonale n. __________ del __________ (doc. 8).
F. In
mancanza di opposizione (doc. 7), su domanda della procedente, il 2 ottobre
2013 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, indicando nella rubrica
inerente al debitore quanto segue:
E__________
Rispetto
a quanto figura nel precetto, l’indirizzo del debitore è stato modificato a
seguito della mutazione della sede della sua ditta individuale avvenuta il 19
giugno 2013 (v. FUSC n. __________ del __________). L’atto è stato notificato infine
al nuovo recapito il 3 ottobre 2013 e ritirato da __________ P__________, il
quale nella comminatoria viene indicato come “procuratore” (cfr. doc. D e 11).
G. Con
ricorso 14 ottobre 2013 RE 1 chiede l’annullamento della comminatoria e dell’esecuzione
stessa, sostenendo che la pretesa fatta valere dalla procedente non ha alcuna
relazione con l’attività della propria ditta individuale e che, avendo egli residenza
in __________, la comminatoria di fallimento, così come l’intera procedura
esecutiva, sono illegittime e vanno quindi annullate. A sua detta, il debitore
dev’essere infatti perseguito al luogo del suo domicilio.
H. Con
osservazioni 24 ottobre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame e
così pure l’Ufficio di esecuzione con osservazioni 25 ottobre 2013, per motivi di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.
Considerato
in diritto: 1. L’art.
50 cpv. 1 LEF stabilisce che per le obbligazioni assunte a conto di una loro
azienda nella Svizzera i debitori domiciliati all’estero possono essere escussi
alla sede della medesima. Due condizioni cumulative devono essere realizzate
affinché vi possa essere il foro esecutivo dell’art. 50 cpv. 1 LEF: la prima è
l’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero, la
seconda è che le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva siano
state assunte per conto dell’azienda svizzera. Unicamente la questione relativa
all’esistenza di un’azienda in Svizzera di un debitore domiciliato all’estero
può essere sottoposta all’autorità di vigilanza in via di ricorso, atteso che
quella a sapere se le pretese per le quali si vuole procedere in via esecutiva
siano state assunte per conto dell’azienda Svizzera è di esclusiva competenza
del giudice nella procedura sommaria di rigetto dell’opposizione (cfr. CEF 20
gennaio 2009, inc. 15.2008.69; DTF
114 III 8 consid. 1 e rif. citati; Schmid,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 30 ad art. 50 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
I, 1999, n. 27 ad art. 50 LEF).
Affinché si
possa ritenere che un debitore domiciliato all’estero abbia in Svizzera
un’azienda è necessario che quest’ultimo disponga di un’unità produttiva che
fornisca in Svizzera a terzi e contro pagamento dei beni o dei servizi (Schmid, op. cit., n. 9 ad art. 50 LEF).
L’azienda non dev’essere necessariamente iscritta nel registro di commercio (DTF 114 III 7, 9 e rif. citati; Schmid, op. cit., n. 10 ad art. 50 LEF). Non è infine necessario che il debitore sia effettivamente
domiciliato all’estero, l’assenza di un domicilio in Svizzera essendo
sufficiente (cfr. DTF 119 III 54; Schüpbach,
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 2 ad art. 50 LEF).
2. Nel
caso in rassegna, è incontestato che il ricorrente sia titolare di un’azienda
in Svizzera ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF, ciò che si evince in particolare
dall’iscrizione a registro di commercio della ditta individuale E__________
(doc. 3). Pure pacifica è l’assenza di un suo domicilio in Svizzera, come
emerge dallo scritto 22 maggio 2013 dell’Ufficio (doc. 5), ove è indicato che
il debitore è partito per l’Italia (circostanza invero attestata dalle
registrazioni che figurano nella banca dati dei movimenti della popolazione
[“Movpop”]), nonché ancora dall’estratto del registro di commercio, in cui è
indicato “C__________” quale domicilio del titolare della ditta individuale in
questione (cfr. doc. 3). A fronte di tali elementi, l’organo esecutivo poteva
validamente agire sulla base dell’art. 50 cpv. 1 LEF. La censura dell’escusso secondo
cui il credito fatto valere dalla procedente non ha alcuna relazione con
l’attività da lui esercitata attraverso la propria azienda non può portare a
diversa conclusione. Trattasi infatti di una questione di merito di esclusiva
competenza del giudice del rigetto dell’opposizione, che pertanto sfugge al
potere cognitivo degli organi di esecuzione e dell’autorità di vigilanza (v. sopra
consid. 1.).
3. Assodato quanto sopra, si tratta
ora di stabilire se il precetto esecutivo è stato regolarmente notificato
all’escusso.
3.1 La notificazione degli
atti esecutivi avviene giusta gli art. 64-66 LEF. Secondo dottrina e
giurisprudenza, qualora la competenza dell’ufficio delle
esecuzioni sia data in base al foro esecutivo speciale di cui all’art. 50 cpv.
1 LEF, gli atti esecutivi possono essere notificati alla sede dell’azienda in Svizzera
soltanto se il debitore l’ha designata quale luogo di notificazione ai sensi
dell’art. 66 cpv. 1 LEF. In caso contrario, occorre procedere conformemente
agli art. 66 cpv. 3 e 4 n. 3 LEF, notificando quindi gli atti al domicilio del
debitore all’estero o, se ciò non è possibile in termini ragionevoli, mediante
pubblicazione su Foglio ufficiale svizzero di commercio e Foglio ufficiale
cantonale (cfr. Jeanneret/Lembo,
in: Commentaire romand de la LP, 2005, n. 10 ad art. 66 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 66
LEF; DTF 69 III 33, 68 III 146, RVJ 2010 193). La notificazione mediante
pubblicazione è, a ogni modo, la soluzione estrema; non può farvisi capo prima
che il creditore e l’ufficio delle esecuzioni abbiano effettuato tutte le
ricerche adeguate alla situazione di fatto per reperire un indirizzo ove possa
essere eseguita la notificazione al debitore (DTF 112 III 6 consid. 4; Angst, in: Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n.
20 ad art. 66 LEF).
3.2 Spetta
anzitutto al creditore fornire all’ufficio delle esecuzioni tutte le
indicazioni necessarie a emettere e notificare il precetto esecutivo (cfr. art.
67 LEF), in particolare il nome e il domicilio del debitore. In tal senso, con l’espressione “indirizzo esatto” del debitore
menzionata nel modulo ufficiale della domanda di esecuzione (Mod. 1) va inteso
l’indirizzo del luogo in cui egli ha il proprio domicilio (art. 67 cpv. 1 n. 2
LEF) o il luogo in cui dimora, se non ha stabile domicilio (foro del luogo di
dimora: art. 48 LEF). Tale luogo, nel quale andrà notificato il precetto
esecutivo e comunicato o notificato ogni altro atto esecutivo, non dev’essere
confuso con il luogo in cui l’escusso, domiciliato all’estero, possiede
un’azienda in Svizzera ai sensi dell’art. 50 cpv. 1 LEF. Quest’ultima indicazione
dev’essere infatti riportata nella rubrica “altre osservazioni” del modulo
ufficiale unicamente per permettere all’ufficio di verificare la propria
competenza territoriale (cfr. Gilliéron,
op. cit., n. 40 ad art. 67 LEF; RVJ 2010 192).
3.3 Nel caso di specie, si
evince dal registro di commercio che al momento del primo tentativo di notifica
del precetto esecutivo il recapito dell'azienda era ad Agno. Considerare tale
indirizzo quale possibile luogo di notifica nel senso dell’art. 66 cpv. 1 LEF
pare del tutto sostenibile, senza contare che l’Ufficio aveva buoni motivi per
ritenere di raggiungere l’escusso personalmente in quel luogo, quand’anche
l’applicabilità dell’art. 64 cpv. 1 LEF, che consente la notifica di atti
esecutivi nel luogo in cui l'escusso suole esercitare la sua professione, è
discutibile laddove il debitore sia domiciliato all’estero (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 19 ad art. 66
LEF; RVJ 2010 193, consid. 4a/cc). Sia come sia, la consegna dell’atto
all’escusso personalmente, a prescindere dal luogo, costituisce sempre una
notifica valida (Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 14 ad art. 64). Il problema nel caso specifico
è che, falliti i due tentativi di consegna in Svizzera, l’Ufficio non poteva da
subito pubblicare l'atto sul Foglio ufficiale cantonale – facoltà ammessa, come
detto, solo quale ultima ratio –, ma avrebbe dovuto dapprima provare a notificarlo
al domicilio estero del debitore, conformemente all’art. 66 cpv. 3 LEF, se
necessario interpellando l’escutente perché gliene fornisse l’indirizzo esatto
– compito tra l’altro assai agevole in concreto, visto che la sentenza italiana
di separazione su cui fonda la sua pretesa menziona proprio tale indirizzo
(cfr. doc. 12, pag. 1, ove è indicato: “RE 1, nato a S__________ il __________,
residente in C__________”). Ne discende che la notifica per via edittale è
avvenuta in maniera irregolare.
4. Tenuto conto di
quanto precede, occorre ora determinare quali sono le sanzioni
legate a una notificazione affetta da un vizio.
4.1 La notifica irregolare
di un precetto esecutivo non è in principio sanzionata con la nullità, ma è
semplicemente annullabile mediante ricorso nel termine di dieci giorni di cui
all’art. 17 cpv. 2 LEF. Soltanto se l’atto non è mai pervenuto al debitore, l’esecuzione
è assolutamente nulla e la sua nullità può e deve essere rilevata in qualsiasi
momento. Qualora, malgrado il vizio inerente alla notifica, l’escusso ha avuto
comunque conoscenza del contenuto del precetto esecutivo, quest’ultimo esplica
Fatti
i suoi effetti (DTF 128 III 101 consid. 2; 110 III 9
consid. 2; Angst, op. cit., n. 23 ad art. 64 LEF; Gilliéron, op. cit., n. 28-30 ad art. 64-66
LEF). Di conseguenza, il termine per presentare ricorso (contro la
notifica) o interporre opposizione comincia a decorrere
da tale conoscenza (DTF 104 III 13 consid. 1; sentenze del Tribunale federale
5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2 e 5A_548/2001 del 5 dicembre 2011,
consid. 2.1 Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a
ed., 2013, § 12, n. 27-28), la quale sarebbe data anche quando il
debitore può determinare esattamente l’ammontare, il titolo e la causa del
credito sulla base della comminatoria di fallimento (sentenza del Tribunale
federale 7B.161/2005 del 31 ottobre 2005, consid. 2.2; DTF 128 III 101 consid. 2;
Jeanneret/Lembo, op. cit., n. 33-34
ad art. 64 LEF; in senso però apparentemente divergente: sentenza del Tribunale
federale 5A.777/2011 del 7 febbraio 2012, consid. 3.3, in cui, in obiter
dictum la conoscenza del precetto esecutivo è fatta dipendere da una sua
“detenzione di fatto”).
L’annullamento di una
notifica irregolare, d’altronde, si giustifica soltanto ove l’escusso ne abbia
subito un pregiudizio. In assenza di un interesse degno di protezione, è invece
esclusa una nuova notificazione, in particolare quando la nuova e regolare
notificazione del precetto esecutivo non fornirebbe all’escusso alcun ragguaglio
supplementare sull’esecuzione promossa nei suoi confronti e i suoi diritti risultano
salvaguardati malgrado la notificazione difettosa (DTF 112 III 81 consid. 2; Jeanneret/Lembo, ibidem; Angst, ibidem; Gilliéron, ibidem). Un’eccezione a tale principio è data in
caso di notificazione edittale irregolare. In effetti, anche se ha potuto interporre
tempestivamente opposizione, l’escusso, a cui il precetto esecutivo è stato
indebitamente notificato in via edittale, può domandarne
l’annullamento, invocando che tale modo di comunicazione è illegale considerati
le spese e il torto morale che possono per lui risultare dalla pubblicazione
(DTF 128 III 465 consid. 1).
Considerandi
4.2
Nel caso di specie,
già si è detto che la notificazione del precetto esecutivo non ha avuto luogo
conformemente alla legge (cfr. sopra consid. 3.3). Ciononostante, l’escusso ha
potuto prendere conoscenza del contenuto essenziale del precetto nel momento in
cui ha ricevuto la comminatoria di fallimento. Come previsto dall’art. 160
cpv. 1 n. 1 LEF, l’atto in questione conteneva infatti tutte le indicazioni della
domanda d’esecuzione, ovvero l’identità della creditrice e del debitore,
l’ammontare del credito, il titolo o la causa del credito (cfr. art. 67
cpv. 1 LEF), compresi numero e data del precetto (cfr. doc. 11). Mancava
però l'indicazione della facoltà d'interporre opposizione al precetto esecutivo
nel termine di 10 giorni (art. 74 LEF) e in queste circostanze l'escusso poteva
ad ogni modo nutrire legittimi dubbi in merito al momento esatto in cui il
termine d'opposizione iniziava a decorrere (cfr. DTF 83 III 17, consid. 1).
Oltretutto, a differenza dei casi in cui il debitore ha “di fatto” ricevuto il
precetto esecutivo (come nella già citata sentenza del Tribunale federale
5A_6/2008 del 5 febbraio 2008, consid. 3.2), ancorché in modo irrito, nella
fattispecie non pare si possa dire che l'irregolarità non ha determinato un pregiudizio
per il ricorrente. E contrariamente a quanto avvenuto nella fattispecie
sottoposta al Tribunale federale nella sentenza 31 ottobre 2005 citata in
precedenza (7B.161/2005) nemmeno gli si potrebbe rimproverare di non avere tempestivamente
contestato l'irregolare notifica, siccome ha presentato il ricorso in rassegna
entro 10 giorni dalla ricezione della comminatoria di fallimento, avvenuta il 3
ottobre 2013 (cfr. doc. D allegato al ricorso). Non è, invero, necessario
approfondire il tema, perché il ricorrente, nel contestare la legittimità dell’esecuzione,
di fatto vi ha interposto opposizione. Invocare l’asserita assenza di relazione
del credito posto in esecuzione con l’attività della ditta individuale è
infatti una censura proponibile solo con un’opposizione e non con un ricorso
(v. sopra consid. 1). In definitiva una nuova notifica del precetto
esecutivo si rivela così
inutile.
5.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va pertanto parzialmente accolto, nel senso
che va ordinato all’Ufficio di registrare l’opposizione formulata dall’escusso
con il ricorso in data 14 ottobre 2013 e va annullata la comminatoria di
fallimento, l’opposizione avendo sospeso l’esecuzione (art. 78 cpv. 1 LEF) Non
si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
20a, 50 cpv. 1, 66 e 67 LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento emessa il 2 ottobre 2013
nell’esecuzione n. __________.
1.2. È
ordinato all’CO 1 d’iscrivere nei suoi registri l’opposizione interposta da RE
1 il 14 ottobre 2013 all’esecuzione n. __________.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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