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Decisione

15.2013.111

Ritiro dell'opposizione

19 novembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.111

Lugano

19 novembre 2013

CC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo

sul ricorso 28 ottobre 2013 di

RI 1

RI 2

entrambi

patrocinati dall’avv. PA 1

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________

promosse nei confronti dei ricorrenti da

PI

1

patrocinata

dall’ RA 1

viste

le osservazioni 6 novembre 2013 di PI 1 e 12 novembre 2013 dell’Ufficio di

esecuzione di Lugano,

esaminati gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

su domanda di PI 1 l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 ed RI 2 i precetti

esecutivi n. __________-01 e __________-02, ciascuno per l’incasso di due

crediti di fr. 30'000.– e di fr. 5'007.35 oltre accessori;

che,

avendo gli escussi interposto opposizione, con istanze 27 febbraio 2013 la

procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di

Lugano, sezione 5, limitatamente al credito di fr. 30'000.–;

che

in sede di udienza di discussione, tenutasi il 10 giugno 2013, PI 1 ha

confermato la domanda di rigetto provvisorio dell’op­posizione, riducendo tuttavia

la propria pretesa a fr. 25'000.– oltre accessori;

che

in quell’occasione le parti hanno sottoscritto il seguente accordo (doc. D,

pagg. 1 e 2):

“1.

Limitatamente all’import[o] ridotto viene ritirata l’opposizione interposta

al Precetto esecutivo n. __________ dell’__________, notificato in data 18

febbraio 2013.

Considerandi

2.

La parte istante si impegna a non procedere con

l’incasso, in quanto vi[s]

sono delle trattative per la vendita dell’appartamento alla qui istante.

3.

Non appena le parti avranno firmato una promessa di

compra-vendita del bene in oggetto, valendo l’importo di fr. 25'000.-- come

acconto sul prezzo, la parte istante ritirerà le procedure esecutive.”;

che

a seguito del predetto accordo il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;

che

fondandosi sulla dichiarazione di ritiro dell’opposizione di cui al punto 1

dell’accordo, con domanda 8 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento delle

note esecuzioni limitatamente all’importo di fr. 25'000.– oltre accessori;

che

in data 21 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha

emesso

nei confronti di ciascun escusso l’avviso di pignoramento per un importo di fr.

31'813.85, comprensivo di interessi e spese;

che

con ricorso 28 ottobre 2013 RI 1 ed RI 2 si aggravano contro i rispettivi

avvisi di pignoramento, chiedendone l’annullamento e postulando il mantenimento

della loro opposizione ai precetti esecutivi, nonché la cancellazione dal

registro delle esecuzioni delle registrazioni concernenti la domanda di pignoramento,

poiché il verbale di udienza 10 giugno 2013 incorporerebbe una mera transazione

giudiziale anziché una dichiarazione di ritiro dell’esecuzione o una sentenza

di rigetto dell’opposizione e inoltre perché la procedente non avrebbe

rispettato gli accordi presi dinanzi al Pretore, sicché i precetti esecutivi in

questione sarebbero da considerarsi ancora gravati da opposizione totale;

che

la procedente (con osservazioni 6 novembre 2013) così come l’Ufficio di

esecuzione di Lugano (con osservazioni 12 novembre 2013) postulano la reiezione

del gravame per motivi di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo;

che,

visto il rigore procedurale della LEF, solo un ritiro dell'opposizione

chiaro e univoco, non soggetto ad interpretazione, può e deve essere preso in

considerazione dalle autorità di esecuzione forzata ai fini del proseguimento

dell’esecuzione (CEF 30 dicembre 2003 inc. 15.2003.198, consid. 4);

che

l’escusso, ove abbia manifestato la volontà di ritirare l’opposi­zione mediante

una dichiarazione scritta rilasciata al procedente, il quale a sua volta ha trasmesso

detta dichiarazione all’ufficio di esecuzione, non può più sottrarsi alle

conseguenze di tale ritiro sostenendo di non essere vincolato alla propria dichiarazione

(Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. 1, 1999, n. 17 ad art. 74 LEF; DTF 51 III 35);

che

una volta pervenuto all’ufficio di esecuzione, il ritiro dell’opposi­zione è irrevocabile

e va trattato alla stregua di una mancata opposizione (cfr. Ruedin, in: Commentaire romand de la LP,

2005, n. 20 ad art. 74 LEF; Bessenich,

in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 2 ad art. 78 LEF; DTF 62 III 125).

che,

nel caso in rassegna, malgrado sia inclusa in un accordo transattivo, la dichiarazione

degli escussi di ritiro parziale dell’opposizio­ne è chiara e univoca e non

dipende da condizioni o riserve;

che

pertanto, contrariamente a quanto da loro sostenuto, è irrilevante la questione

di sapere se la procedente abbia o meno rispettato le pattuizioni di cui ai

punti 2 e 3 dell’accordo (doc. D, pagg. 1 e 2), il ritiro dell’opposizione

essendo appunto indipendente dall’os­servanza delle medesime, tanto che il

Pretore ha stralciato la causa di rigetto dell’opposizione con effetto immediato;

che

in merito all’impegno dell’escutente a non procedere con l’incasso (punto 2

dell'accordo) il Pretore non ha invece sospeso le

esecuzioni

come avrebbe potuto fare se gli escussi l’avessero chiesto (cfr. art. 85 LEF);

che

l’Ufficio ha quindi agito correttamente laddove ha emesso gli avvisi di

pignoramento sulla base della domanda di proseguimento delle esecuzioni

presentata dalla procedente unitamente al verbale di discussione 13 giugno 2013,

in cui gli escussi dichiarano di ritirare l’opposizione limitatamente

all’importo capitale di fr. 25'000.–;

che

rimane comunque salva la facoltà per gli escussi di chiedere la sospensione

delle esecuzioni (art. 85 e 85a LEF);

che,

alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;

che

la presente sentenza rende priva d’oggetto la domanda di conferimento

dell’effetto sospensivo;

che,

giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di

giustizia, né si assegnano indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati in particolare gli art. 17,

20a, 74, 85 LEF, 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.

3. Non

si prelevano spese, né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.