15.2013.111
Ritiro dell'opposizione
19 novembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.111
Lugano
19 novembre 2013
CC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sul ricorso 28 ottobre 2013 di
RI 1
RI 2
entrambi
patrocinati dall’avv. PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nelle esecuzioni n. __________ e __________
promosse nei confronti dei ricorrenti da
PI
1
patrocinata
dall’ RA 1
viste
le osservazioni 6 novembre 2013 di PI 1 e 12 novembre 2013 dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
su domanda di PI 1 l’CO 1 ha emesso nei confronti di RI 1 ed RI 2 i precetti
esecutivi n. __________-01 e __________-02, ciascuno per l’incasso di due
crediti di fr. 30'000.– e di fr. 5'007.35 oltre accessori;
che,
avendo gli escussi interposto opposizione, con istanze 27 febbraio 2013 la
procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 5, limitatamente al credito di fr. 30'000.–;
che
in sede di udienza di discussione, tenutasi il 10 giugno 2013, PI 1 ha
confermato la domanda di rigetto provvisorio dell’opposizione, riducendo tuttavia
la propria pretesa a fr. 25'000.– oltre accessori;
che
in quell’occasione le parti hanno sottoscritto il seguente accordo (doc. D,
pagg. 1 e 2):
“1.
Limitatamente all’import[o] ridotto viene ritirata l’opposizione interposta
al Precetto esecutivo n. __________ dell’__________, notificato in data 18
febbraio 2013.
Considerandi
2.
La parte istante si impegna a non procedere con
l’incasso, in quanto vi[s]
sono delle trattative per la vendita dell’appartamento alla qui istante.
3.
Non appena le parti avranno firmato una promessa di
compra-vendita del bene in oggetto, valendo l’importo di fr. 25'000.-- come
acconto sul prezzo, la parte istante ritirerà le procedure esecutive.”;
che
a seguito del predetto accordo il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli;
che
fondandosi sulla dichiarazione di ritiro dell’opposizione di cui al punto 1
dell’accordo, con domanda 8 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento delle
note esecuzioni limitatamente all’importo di fr. 25'000.– oltre accessori;
che
in data 21 ottobre 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha
emesso
nei confronti di ciascun escusso l’avviso di pignoramento per un importo di fr.
31'813.85, comprensivo di interessi e spese;
che
con ricorso 28 ottobre 2013 RI 1 ed RI 2 si aggravano contro i rispettivi
avvisi di pignoramento, chiedendone l’annullamento e postulando il mantenimento
della loro opposizione ai precetti esecutivi, nonché la cancellazione dal
registro delle esecuzioni delle registrazioni concernenti la domanda di pignoramento,
poiché il verbale di udienza 10 giugno 2013 incorporerebbe una mera transazione
giudiziale anziché una dichiarazione di ritiro dell’esecuzione o una sentenza
di rigetto dell’opposizione e inoltre perché la procedente non avrebbe
rispettato gli accordi presi dinanzi al Pretore, sicché i precetti esecutivi in
questione sarebbero da considerarsi ancora gravati da opposizione totale;
che
la procedente (con osservazioni 6 novembre 2013) così come l’Ufficio di
esecuzione di Lugano (con osservazioni 12 novembre 2013) postulano la reiezione
del gravame per motivi di cui si dirà, se necessario, nel prosieguo;
che,
visto il rigore procedurale della LEF, solo un ritiro dell'opposizione
chiaro e univoco, non soggetto ad interpretazione, può e deve essere preso in
considerazione dalle autorità di esecuzione forzata ai fini del proseguimento
dell’esecuzione (CEF 30 dicembre 2003 inc. 15.2003.198, consid. 4);
che
l’escusso, ove abbia manifestato la volontà di ritirare l’opposizione mediante
una dichiarazione scritta rilasciata al procedente, il quale a sua volta ha trasmesso
detta dichiarazione all’ufficio di esecuzione, non può più sottrarsi alle
conseguenze di tale ritiro sostenendo di non essere vincolato alla propria dichiarazione
(Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. 1, 1999, n. 17 ad art. 74 LEF; DTF 51 III 35);
che
una volta pervenuto all’ufficio di esecuzione, il ritiro dell’opposizione è irrevocabile
e va trattato alla stregua di una mancata opposizione (cfr. Ruedin, in: Commentaire romand de la LP,
2005, n. 20 ad art. 74 LEF; Bessenich,
in: Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 2 ad art. 78 LEF; DTF 62 III 125).
che,
nel caso in rassegna, malgrado sia inclusa in un accordo transattivo, la dichiarazione
degli escussi di ritiro parziale dell’opposizione è chiara e univoca e non
dipende da condizioni o riserve;
che
pertanto, contrariamente a quanto da loro sostenuto, è irrilevante la questione
di sapere se la procedente abbia o meno rispettato le pattuizioni di cui ai
punti 2 e 3 dell’accordo (doc. D, pagg. 1 e 2), il ritiro dell’opposizione
essendo appunto indipendente dall’osservanza delle medesime, tanto che il
Pretore ha stralciato la causa di rigetto dell’opposizione con effetto immediato;
che
in merito all’impegno dell’escutente a non procedere con l’incasso (punto 2
dell'accordo) il Pretore non ha invece sospeso le
esecuzioni
come avrebbe potuto fare se gli escussi l’avessero chiesto (cfr. art. 85 LEF);
che
l’Ufficio ha quindi agito correttamente laddove ha emesso gli avvisi di
pignoramento sulla base della domanda di proseguimento delle esecuzioni
presentata dalla procedente unitamente al verbale di discussione 13 giugno 2013,
in cui gli escussi dichiarano di ritirare l’opposizione limitatamente
all’importo capitale di fr. 25'000.–;
che
rimane comunque salva la facoltà per gli escussi di chiedere la sospensione
delle esecuzioni (art. 85 e 85a LEF);
che,
alla luce di quanto precede, il ricorso va dunque respinto;
che
la presente sentenza rende priva d’oggetto la domanda di conferimento
dell’effetto sospensivo;
che,
giusta gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di
giustizia, né si assegnano indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati in particolare gli art. 17,
20a, 74, 85 LEF, 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. La
domanda di effetto sospensivo è priva d’oggetto.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.