15.2013.112
Sequestro di un aeromobile. Procedura di rivendicazione
8 gennaio 2014Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2013.112
Data decisione, Autorità:
08.01.2014, CEF
Ricorso:
TF,5A_35/2014, 13.2.2014
Titolo:
Sequestro di un aeromobile. Procedura di rivendicazione
RIVENDICAZIONE DI TERZI
art. 107 cpv. 1 cf. 1 LEF
art. 107 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 108 cpv. 1 cf. 1 LEF
art. 108 cpv. 1 cf. 3 LEF
art. 108 cpv. 2 LEF
art. 275 LEF
art. 1 cpv. 1 LRA
art. 2 cpv. 1 LRA
art. 52 LRA
Incarto n.
15.2013.112
Lugano
8 gennaio
2014
CC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo sul ricorso 25 ottobre 2013 di
RE 1
RE 2
entrambi patrocinati dall’ RA 1
contro
l’operato dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro
n. __________ decretato il 24 settembre 2013 dal Pretore della giurisdizione
di __________ nei confronti di RE 1 su istanza di
RA 1,
esecutore testamentario della CC 1
patrocinato dall’ PA 3
viste le osservazioni 14 novembre 2013 di RA
1 e 25 novembre 2013 dell’CO 1,
esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Su istanza presentata a nome della CC
1, agente per il tramite dell’esecutore testamentario __________ __________ RA
2 (cfr. doc. B), con decreto 24 settembre 2013 il Pretore della giurisdizione di
Locarno-Campagna ha ordinato nei confronti di RE 1 il sequestro di diversi
beni, tra cui il velivolo PC-7 MkII, immatricolato HB-HMR, che si trovava
presso l’aeroporto di Locarno.
B. In
occasione dell’esecuzione del sequestro, RE 1 ha consegnato ai funzionari dell’CO 1 la documentazione e l’unica chiave del velivolo. Il verbale
di sequestro, emesso il 25 settembre 2013, indica in particolare che il
velivolo PC-7 MkII, già immatricolato HB-HMR e ora T7-HMR, “[…] viene
considerato quale bene mobile, in quanto non è più registrato presso l’Ufficio Federale
dell’aviazione, bensì presso: l’Autorità aeronautica di San Marino” (doc.
C, pag. 1).
C. A
convalida del sequestro, il 27 settembre 2013 è stata promossa l’esecuzione n. __________
a nome della CC 1, composta delle eredi PI 1 e PI 2 e rappresentata dall’esecutore
testamentario RA 1 (cfr. doc. D). Contro il relativo precetto esecutivo RE 1 ha interposto tempestiva opposizione.
D. Con
scritto 4 ottobre 2013 l’escusso ha comunicato all’Ufficio che il velivolo sequestrato
appartiene ad RE 2, come risulterebbe dall’atto di costituzione 21 agosto 2012 di
tale società, e che pertanto occorre assegnare al creditore procedente il termine
di cui agli art. 106/107 LEF.
E. Alla
luce della predetta rivendicazione, con scritto 8 ottobre 2013 l’Ufficio ha assegnato
all’escutente un termine di dieci giorni per contestare la pretesa del terzo,
ciò che l’escutente ha fatto con scritto 18 ottobre 2013.
F. Mediante
apposito formulario datato 21 ottobre 2013 l’organo esecutivo ha avvisato la società
RE 2 della contestazione mossa dall’escutente, assegnandole nel contempo il termine
di venti giorni di cui all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere l’azione di
accertamento del proprio diritto dinanzi al tribunale competente.
G. Con
“reclamo” [recte: ricorso] 25 ottobre 2013 RE 1 e RE 2 si aggravano contro il
predetto provvedimento, chiedendone l’annullamento previo conferimento al gravame
dell’effetto sospensivo.
H. Con
decreto 30 ottobre 2013 il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti
quale autorità di vigilanza ha concesso effetto sospensivo al ricorso.
Fatti
I. Con
osservazioni 14 novembre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame e
così pure l’Ufficio di esecuzione con osservazioni 25 novembre 2013, per motivi
di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.
Considerato
in diritto: 1. Come già stabilito con sentenza 3 dicembre 2013 di questa Camera
(CEF 3 dicembre 2013, inc. 15.2013.109), in veste di esecutore testamentario RA
2 è esclusivamente abilitato a escutere e stare in causa, ancorché per conto
della CC 1, sicché soltanto costui può essere legittimamente considerato parte resistente
in questa sede.
2. I
ricorrenti sostengono in particolare che la decisione di assegnare alla
rivendicante il termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento
del suo diritto di proprietà sul velivolo sequestrato sia frutto di un
apprezzamento del tutto erroneo della fattispecie. A loro detta, l’aeromobile
appartiene con tutta evidenza alla società RE 2, alla quale è stato conferito da
RE 1 al momento della sua costituzione contro liberazione di 1000 azioni di
nominali fr. 1'000.– cadauna, nonché concessione di un credito di
fr. 1'500'000.–, anch’esso sequestrato. Non spetterebbe pertanto alla proprietaria
RE 2 dimostrare dinanzi al giudice del merito la proprietà dell’aeromobile in
questione.
Il
resistente, nelle proprie osservazioni, si oppone alle argomentazioni delle
controparti, affermando che al momento del sequestro il velivolo era in
esclusivo possesso di RE 1, il quale ne deteneva i documenti e l’unica chiave
d’accensione. Egli rileva inoltre che l’escusso è azionista unico, nonché
amministratore unico della società rivendicante, sicché il controllo del
velivolo, sia dal punto di vista della proprietà che del possesso, è sempre
rimasto nelle mani di RE 1. L’escutente ritiene pertanto che il termine per
promuovere azione dinanzi al giudice del merito sia stato correttamente
assegnato ad RE 2.
3. Qualora
un terzo faccia valere un diritto di proprietà su un bene sequestrato, l’organo
di esecuzione è tenuto unicamente ad aprire la procedura di rivendicazione ai
sensi degli art. 106 a 109 LEF (cfr. il rimando di cui all’art. 275 LEF;
sentenza TF 5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f.). La rivendicazione
di un terzo sui beni oggetto di pignoramento o di sequestro non impedisce,
infatti, l’esecuzione di tale provvedimento, a meno che sia pacifico che detti
beni appartengono al terzo, circostanza che renderebbe nullo il pignoramento,
rispettivamente il sequestro (cfr. DTF 108 III 122 consid. 4; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. 2, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF).
3.1 Se, come nel caso di specie, a
essere oggetto di una procedura di esecuzione forzata è un aeromobile, occorre
tener conto delle speciali regole di esecuzione forzata previste dalla legge
federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (LRA; RS 748.217.1). Tale
normativa, applicabile agli aeromobili svizzeri intavolati nel registro
aeronautico (art. 1 cpv. 1 LRA) e per analogia agli aeromobili stranieri,
tenuto conto degli accordi internazionali (art. 2 cpv. 1 LRA; cfr. per
esempio la Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1958 concernente il
riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili: RS 0.748.217.1), prevede
che l'esecuzione forzata sugli aeromobili avviene in principio secondo le
regole dell'esecuzione forzata sugli immobili (art. 52 LRA). Gli aeromobili che
non sono iscritti nel registro aeronautico svizzero o in un analogo registro
pubblico estero riconosciuto dalla Svizzera in virtù di un accordo internazionale
sono invece considerati beni mobili nella procedura di esecuzione forzata (cfr.
circolare n. 35 del Tribunale federale del 16 ottobre 1961, pubblicata in DTF
87 III 41; contra: Von H. Ruosch [in: BlSchK 1977, 136], il quale
sostiene che la LRA sia applicabile anche a ogni altro aeromobile straniero i
cui diritti reali siano iscritti in un registro pubblico estero, opinione incompatibile
con il chiaro tenore dell’art. 2 cpv. 1 LRA, che presuppone, appunto, l’esistenza
di un accordo internazionale).
Si deve pertanto
stabilire ogni volta, con chiarezza e sin dal principio, se l’esecuzione
forzata debba essere eseguita secondo le predette disposizioni speciali o se
essa concerne una cosa mobile ordinaria (circolare n. 35 del Tribunale federale
del 16 ottobre 1961, pt. II, pubblicata in DTF 87 III 41; cfr. DTF 109 III 69
Considerandi
consid. 3). Tale esame è pure necessario per determinare a quale parte
attribuire, in base agli art. 107 e 108 LEF, la veste attiva o passiva dinanzi
al giudice del merito, nel caso in cui un terzo faccia valere un diritto di
proprietà su un aeromobile pignorato o sequestrato. In effetti, se l’aeromobile
è considerato un bene mobile, decisivo per l’attribuzione del ruolo delle
parti è il possesso all’atto del sequestro (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e 108
cpv. 1 n. 1 LEF); se invece l’aeromobile è assimilato a un bene immobile, determinante
è l’iscrizione nel registro aeronautico al momento del sequestro (cfr. art.
107.
cpv. 1 n. 3 e 108 cpv. 1 n. 3 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 198 ad art. 106 LEF e n. 32 ad art.
107.
LEF).
3.2
Nel
caso in rassegna, l’Ufficio ha considerato il velivolo sequestrato come un bene
mobile, “in quanto non è più registrato presso l’Ufficio Federale
dell’aviazione bensì presso: l’Autorità aeronautica di San Marino” (cfr. doc. C,
pag. 1). Né il ricorrente né il resistente hanno contestato tale valutazione,
ritenendo pertanto pacifico che l’aeromobile sia trattato quale bene mobile
nell’esecuzione forzata. Tale questione va comunque esaminata d’ufficio, in
quanto determinante non solo per stabilire l’assegnazione del ruolo delle parti
nella procedura di rivendicazione, ma anche per decidere sul prosieguo dell’esecuzione
stessa (cfr. DTF 109 III 69 consid. 1). A questo riguardo, dagli atti di
causa emerge che il noto velivolo è attualmente immatricolato a __________
(cfr. “Certificate of Registration” del 3 giugno 2013), ovvero in uno Stato che
non ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1958 concernente il
riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili e che neppure ha
concluso alcun accordo bilaterale con la Svizzera in materia di riconoscimento
dei diritti sugli aeromobili. Ne consegue che la LRA non può applicarsi neppure
per analogia alla presente fattispecie (cfr. art. 2 cpv. 1 LRA). L’organo
esecutivo ha quindi correttamente stabilito che l’aeromobile deve essere
trattato come un bene mobile nella procedura di esecuzione forzata in questione.
4.
Assodato
quanto sopra, si tratta ora di verificare se l’Ufficio ha correttamente assegnato
ad RE 2 il termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del
suo diritto di proprietà sul velivolo.
4.1
A
norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare
presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in
possesso esclusivo del debitore. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il
termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato
la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e
cpv. 5 LEF). Se invece il bene si trova in possesso o compossesso del terzo, il
termine dev'essere impartito al creditore e/o al debitore per agire giudizialmente
contro il terzo rivendicante (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Per
decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi
possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’effettivo potere di disporre
(DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in
linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al
diritto (DTF 116 III 84 consid. 3). Questioni di diritto possono essere prese
in considerazione soltanto se risultano liquide e certe e permettono di
risalire in termini affidabili al titolare del potere di disporre (DTF 71 III
64). Le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo
stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del
caso, di ulteriore esame da parte del giudice del merito (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,
2010, n. 6 ad art. 107 LEF; Ammon/Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed., 2013, §
24, n. 40). La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere
puramente interlocutorio e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte
convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito (cfr. CEF 5
luglio 2010, inc. 15.2010.55). Criterio determinante per decidere
sull’attribuzione della veste attiva e passiva è il possesso al momento del
pignoramento o del sequestro (DTF 80 III 114).
4.2
Nel
caso di specie, al momento del sequestro RE 1 deteneva i documenti di volo e l’unica
chiave del velivolo, come da egli stesso dichiarato (cfr. verbale interno di sequestro,
pag. 4, e ricorso pag. 3 ad 3). Tali elementi bastano per ritenere che
l’escusso avesse l’esclusivo possesso dell’aeromobile. La rivendicante stessa
non contesta del resto tale circostanza, ma si limita a sostenere di essere la proprietaria
del velivolo in base all’atto di costituzione societaria 21 agosto 2012 (doc. 1).
Sennonché la sua pretesa non è affatto liquida e certa. Dagli atti emerge,
infatti, che almeno sino al 14 dicembre 2012 – data tra l’altro successiva al
predetto atto di costituzione societaria – l’aeromobile in questione era
iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili (cfr. art. 52 della Legge
federale sulla navigazione interna, LNA, RS 748.0), ove quale proprietario del
velivolo figurava RE 1 (cfr. doc. 2). Non essendo pertanto pacifico che il
velivolo appartenga effettivamente alla rivendicante e non dovendo l’autorità
esecutiva approfondire ulteriormente tale questione, l’Ufficio ha agito
correttamente, laddove ha assegnato ad RE 2 il termine di venti giorni di cui
all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere l’azione di accertamento del
proprio diritto dinanzi al giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione.
5.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va respinto. Non si prelevano tasse di giustizia,
né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
20a, 106 e segg. LEF e 61, 62 OTLEF
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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