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Decisione

15.2013.112

Sequestro di un aeromobile. Procedura di rivendicazione

8 gennaio 2014Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

osservazioni 14 novembre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame e

così pure l’Ufficio di esecuzione con osservazioni 25 novembre 2013, per motivi

di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.

Considerato

in diritto: 1. Come già stabilito con sentenza 3 dicembre 2013 di questa Camera

(CEF 3 dicembre 2013, inc. 15.2013.109), in veste di esecutore testamentario RA

2 è esclusivamente abilitato a escutere e stare in causa, ancorché per conto

della CC 1, sicché soltanto costui può essere legittimamente considerato parte resistente

in questa sede.

2. I

ricorrenti sostengono in particolare che la decisione di assegnare alla

rivendicante il termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento

del suo diritto di proprietà sul velivolo sequestrato sia frutto di un

apprezzamento del tutto erroneo della fattispecie. A loro detta, l’aeromobile

appartiene con tutta evidenza alla società RE 2, alla quale è stato conferito da

RE 1 al momento della sua costituzione contro liberazione di 1000 azioni di

nominali fr. 1'000.– cadauna, nonché concessione di un credito di

fr. 1'500'000.–, anch’esso sequestrato. Non spetterebbe pertanto alla proprietaria

RE 2 dimostrare dinanzi al giudice del merito la proprietà dell’aeromobile in

questione.

Il

resistente, nelle proprie osservazioni, si oppone alle argomentazioni delle

controparti, affermando che al momento del sequestro il velivolo era in

esclusivo possesso di RE 1, il quale ne deteneva i documenti e l’unica chiave

d’accensione. Egli rileva inoltre che l’escusso è azionista unico, nonché

amministratore unico della società rivendicante, sicché il controllo del

velivolo, sia dal punto di vista della proprietà che del possesso, è sempre

rimasto nelle mani di RE 1. L’escutente ritiene pertanto che il termine per

promuovere azione dinanzi al giudice del merito sia stato correttamente

assegnato ad RE 2.

3. Qualora

un terzo faccia valere un diritto di proprietà su un bene sequestrato, l’organo

di esecuzione è tenuto unicamente ad aprire la procedura di rivendicazione ai

sensi degli art. 106 a 109 LEF (cfr. il rimando di cui all’art. 275 LEF;

sentenza TF 5A_660/2009 del 16 marzo 2010 consid. 3.3 i.f.). La rivendicazione

di un terzo sui beni oggetto di pignoramento o di sequestro non impedisce,

infatti, l’ese­cuzione di tale provvedimento, a meno che sia pacifico che detti

beni appartengono al terzo, circostanza che renderebbe nullo il pignoramento,

rispettivamente il sequestro (cfr. DTF 108 III 122 consid. 4; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. 2, 2000, n. 74 ad art. 106 LEF).

3.1 Se, come nel caso di specie, a

essere oggetto di una procedura di esecuzione forzata è un aeromobile, occorre

tener conto delle speciali regole di esecuzione forzata previste dalla legge

federale del 7 ottobre 1959 sul registro aeronautico (LRA; RS 748.217.1). Tale

normativa, applicabile agli aeromobili svizzeri intavolati nel registro

aeronautico (art. 1 cpv. 1 LRA) e per analogia agli aeromobili stranieri,

tenuto conto degli accordi internazionali (art. 2 cpv. 1 LRA; cfr. per

esempio la Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1958 concernente il

riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili: RS 0.748.217.1), prevede

che l'esecuzione forzata sugli aeromobili avviene in principio secondo le

regole dell'esecuzione forzata sugli immobili (art. 52 LRA). Gli aeromobili che

non sono iscritti nel registro aeronautico svizzero o in un analogo registro

pubblico estero riconosciuto dalla Svizzera in virtù di un accordo internazionale

sono invece considerati beni mobili nella procedura di esecuzione forzata (cfr.

circolare n. 35 del Tribunale federale del 16 ottobre 1961, pubblicata in DTF

87 III 41; contra: Von H. Ruosch [in: BlSchK 1977, 136], il quale

sostiene che la LRA sia applicabile anche a ogni altro aeromobile straniero i

cui diritti reali siano iscritti in un registro pubblico estero, opinione incompatibile

con il chiaro tenore dell’art. 2 cpv. 1 LRA, che presuppone, appunto, l’esistenza

di un accordo internazionale).

Si deve pertanto

stabilire ogni volta, con chiarezza e sin dal principio, se l’esecuzione

forzata debba essere eseguita secondo le predette disposizioni speciali o se

essa concerne una cosa mobile ordinaria (circolare n. 35 del Tribunale federale

del 16 ottobre 1961, pt. II, pubblicata in DTF 87 III 41; cfr. DTF 109 III 69

Considerandi

consid. 3). Tale esame è pure necessario per determinare a quale parte

attribuire, in base agli art. 107 e 108 LEF, la veste attiva o passiva dinanzi

al giudice del merito, nel caso in cui un terzo faccia valere un diritto di

proprietà su un aeromobile pignorato o sequestrato. In effetti, se l’aeromobile

è considerato un bene mobile, decisivo per l’attribuzi­one del ruolo delle

parti è il possesso all’atto del sequestro (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e 108

cpv. 1 n. 1 LEF); se invece l’aeromobile è assimilato a un bene immobile, determinante

è l’iscrizione nel registro aeronautico al momento del sequestro (cfr. art.

107.

cpv. 1 n. 3 e 108 cpv. 1 n. 3 LEF; cfr. Gilliéron, op. cit., n. 198 ad art. 106 LEF e n. 32 ad art.

107.

LEF).

3.2

Nel

caso in rassegna, l’Ufficio ha considerato il velivolo sequestrato come un bene

mobile, “in quanto non è più registrato presso l’Ufficio Federale

dell’aviazione bensì presso: l’Autorità aeronautica di San Marino” (cfr. doc. C,

pag. 1). Né il ricorrente né il resistente hanno contestato tale valutazione,

ritenendo pertanto pacifico che l’aero­mobile sia trattato quale bene mobile

nell’esecuzione forzata. Tale questione va comunque esaminata d’ufficio, in

quanto determinante non solo per stabilire l’assegnazione del ruolo delle parti

nella procedura di rivendicazione, ma anche per decidere sul prosieguo del­l’esecuzione

stessa (cfr. DTF 109 III 69 consid. 1). A questo riguardo, dagli atti di

causa emerge che il noto velivolo è attualmente immatricolato a __________

(cfr. “Certificate of Registration” del 3 giugno 2013), ovvero in uno Stato che

non ha aderito alla Convenzione di Ginevra del 19 giugno 1958 concernente il

riconoscimento internazionale dei diritti sugli aeromobili e che neppure ha

concluso alcun accordo bilaterale con la Svizzera in materia di riconoscimento

dei diritti sugli aeromobili. Ne consegue che la LRA non può applicarsi neppure

per analogia alla presente fattispecie (cfr. art. 2 cpv. 1 LRA). L’organo

esecutivo ha quindi correttamente stabilito che l’ae­romobile deve essere

trattato come un bene mobile nella procedura di esecuzione forzata in questione.

4.

Assodato

quanto sopra, si tratta ora di verificare se l’Ufficio ha correttamente assegnato

ad RE 2 il termine di venti giorni per promuovere l’azione di accertamento del

suo diritto di proprietà sul velivolo.

4.1

A

norma degli art. 107 e 108 LEF, il debitore e il creditore possono contestare

presso l'ufficio la pretesa del terzo, quando questa riguarda un bene mobile in

possesso esclusivo del debitore. In tal caso, l’ufficio assegna al terzo il

termine di venti giorni per agire giudizialmente contro colui che ha contestato

la sua pretesa, sia esso il creditore o il debitore (cfr. art. 107 cpv. 1 n. 1 e

cpv. 5 LEF). Se invece il bene si trova in possesso o compossesso del terzo, il

termine dev'essere impartito al creditore e/o al debitore per agire giudizialmente

contro il terzo rivendicante (cfr. art. 108 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2 LEF). Per

decidere sulla questione del possesso occorre unicamente determinare chi

possiede sulla cosa pignorata o sequestrata l’ef­fettivo potere di disporre

(DTF 87 III 12 e 83 III 28), atteso che le autorità esecutive non devono, in

linea di principio, indagare se la situazione fattuale è conforme o meno al

diritto (DTF 116 III 84 consid. 3). Questioni di diritto possono essere prese

in considerazione soltanto se risultano liquide e certe e permettono di

risalire in termini affidabili al titolare del potere di disporre (DTF 71 III

64). Le autorità esecutive non sono legittimate ad approfondire, a questo

stadio di procedura, l’esame di problemi giuridici che saranno oggetto, se del

caso, di ulteriore esame da parte del giudice del merito (cfr. Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG,

2010, n. 6 ad art. 107 LEF; Ammon/Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkurs­rechts, 9a ed., 2013, §

24, n. 40). La decisione di applicare l’art. 107 o 108 LEF ha infatti carattere

puramente interlocutorio e ha l’unico effetto di determinare chi sia la parte

convenuta in giudizio, impregiudicata ogni questione di merito (cfr. CEF 5

luglio 2010, inc. 15.2010.55). Criterio determinante per decidere

sull’attribuzione della veste attiva e passiva è il possesso al momento del

pignoramento o del sequestro (DTF 80 III 114).

4.2

Nel

caso di specie, al momento del sequestro RE 1 deteneva i documenti di volo e l’unica

chiave del velivolo, come da egli stesso dichiarato (cfr. verbale interno di sequestro,

pag. 4, e ricorso pag. 3 ad 3). Tali elementi bastano per ritenere che

l’escusso avesse l’esclusivo possesso dell’aeromobile. La rivendicante stessa

non contesta del resto tale circostanza, ma si limita a sostenere di essere la proprietaria

del velivolo in base all’atto di costituzione societaria 21 agosto 2012 (doc. 1).

Sennonché la sua pretesa non è affatto liquida e certa. Dagli atti emerge,

infatti, che almeno sino al 14 dicembre 2012 – data tra l’altro successiva al

predetto atto di costituzione societaria – l’aeromobile in questione era

iscritto nella matricola svizzera degli aeromobili (cfr. art. 52 della Legge

federale sulla navigazione interna, LNA, RS 748.0), ove quale proprietario del

velivolo figurava RE 1 (cfr. doc. 2). Non essendo pertanto pacifico che il

velivolo appartenga effettivamente alla rivendicante e non dovendo l’autorità

esecutiva approfondire ulteriormente tale questione, l’Ufficio ha agito

correttamente, laddove ha assegnato ad RE 2 il termine di venti giorni di cui

all’art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere l’azione di accertamento del

proprio diritto dinanzi al giudice abilitato a decidere sulla rivendicazione.

5.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va respinto. Non si prelevano tasse di giustizia,

né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17,

20a, 106 e segg. LEF e 61, 62 OTLEF

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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