15.2013.114
Annullamento di asta. Ricorso di un interessato. Difetto di legittimazione
27 febbraio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.114
Lugano
27 febbraio 2014
CC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser,
vicepresidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
vicencancelliere:
Cortese
statuendo
sul ricorso 11 ottobre 2013 di
RI 1 ,
patrocinata
dagli avvocati PA 1 e ,
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nell’ambito
del fallimento di
CO 2
procedura
che interessa anche
PI 1 ,
PI 2 ,
PI 3 ,
PI 4
tutte
patrocinate dall’avv. PA 3
Viste le osservazioni 24 ottobre 2013 di PI 1, PI 2, PI
3 e PI 4 e le osservazioni 30 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti
del Distretto di Locarno
esaminati gli atti e i documenti
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito della liquidazione del fallimento della società CO 2, mediante
pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ l’Ufficio
esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno ha reso noto che il 1° ottobre
2013 dalle ore 15:00 avrebbe avuto luogo un’asta pubblica per la vendita del
brevetto europeo n. __________ depositato presso l’Ufficio europeo dei brevetti
il __________;
che
con scritto trasmesso all’Ufficio tramite fax alle ore 12:53 del 1° ottobre
2013 i creditori PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 hanno rivendicato la proprietà sul
brevetto europeo oggetto dell’incanto, postulando l’annullamento dell’asta e
l’apertura della procedura di rivendicazione;
che
alla data e ora previste per l’incanto, l’Ufficiale ha messo al corrente gli
astanti – tra cui D__________ in rappresentanza della società ungherese RI 1
(cfr. doc. C, ricorso 11 ottobre 2013) e __________ F__________
in nome e per conto delle rivendicanti
Considerandi
(cfr. doc. B, ricorso 11 ottobre 2013) – della predetta rivendicazione;
che
RI 1 ha nondimeno chiesto all’Ufficio di procedere con l’incanto e di aggiudicare
quindi al miglior offerente il noto brevetto, mentre le rivendicanti hanno
ribadito la loro opposizione alla messa all’asta del bene in questione (cfr.
doc. B, ricorso 11 ottobre 2013);
che
dopo discussione, con decisione scritta
1° ottobre 2013 l’Ufficiale ha annullato l’incanto e disposto che, una volta
chiariti i diritti di proprietà sul brevetto, l’amministrazione fallimentare avrebbe
pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale la data dell’eventuale nuovo incanto (cfr.
doc. B, ricorso 11 ottobre 2013);
che
con ricorso 11 ottobre 2013 RI 1 chiede che il predetto provvedimento venga
annullato, che la rivendicazione sia dichiarata perenta e che sia fatto ordine
all’amministrazione del fallimento di procedere a una nuova asta;
che
in via subordinata, oltre a ribadire quanto già domandato in via principale, la
ricorrente postula che alle rivendicanti sia assegnato il termine di 20 giorni
per promuovere l’azione di rivendicazione;
che
con osservazioni 24 ottobre 2013 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 postulano la reiezione
del gravame, sostenendo in particolare che l’insorgente non è legittimata a
ricorrere;
che
con osservazioni 30 ottobre 2013 l’Ufficio chiede anch’esso la reiezione del
ricorso, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni delle resistenti;
che
la legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di
ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. Cometta/ Möckli, Basler Kommentar zum
SchKG, vol. I, 2010, n. 45 ad art. 17 LEF; Erard,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 22 ad art. 17 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 ad art. 17 LEF);
che
legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto
attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio (cfr. DTF
129.
III 595 consid. 3; 120 III 107 consid. 2; 112 III 1 consid. 1b), ovvero
colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di
protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento
impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata
nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (cfr. CEF 3 febbraio
2014, inc. 15.2013.126 consid. 1; Gilliéron,
op. cit., n. 140 e segg. ad art. 17 LEF) e che in tal senso è colpito dal
provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (cfr. Erard, op. cit., n. 24 ad art. 17 LEF);
che,
nel caso in rassegna, la ricorrente motiva la propria legittimazione a
ricorrere, sostenendo di essere stata privata della possibilità di vedersi
aggiudicato il brevetto nelle modalità stabilite nell’avviso d’incanto (cfr.
ricorso, pag. 2 ad 3);
che
quanto addotto rappresenta in realtà una mera aspettativa che verosimilmente nutrivano
anche gli altri potenziali partecipanti all’incanto, non essendo infatti scontato
che l’insorgente si sarebbe aggiudicata il bene venduto all’asta;
che
di conseguenza la ricorrente non può considerarsi colpita in misura maggiore di
chiunque altra persona interessata all’asta e quindi pregiudicata dall’annullamento
dell’incanto, sicché essa non denota alcun interesse degno di protezione a ottenere
l’annullamento del provvedimento impugnato;
che
a prescindere dalla legittimazione a ricorrere, le ulteriori conclusioni in via
principale e subordinata della ricorrente si rivelano pure premature, l’amministrazione
del fallimento non avendo ancora deciso sulla rivendicazione delle resistenti,
ovvero se restituire il bene rivendicato o se impartire alle rivendicanti il
termine di 20 giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del merito (cfr.
art. 242 LEF);
che
alla luce di quanto precede, il ricorso è irricevibile, ragione per cui non è
necessario chinarsi sul merito del gravame;
che
non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– e , ;
– .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.