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Decisione

15.2013.114

Annullamento di asta. Ricorso di un interessato. Difetto di legittimazione

27 febbraio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.114

Lugano

27 febbraio 2014

CC/ww/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Walser,

vicepresidente,

Jaques

e Epiney-Colombo

vicencancelliere:

Cortese

statuendo

sul ricorso 11 ottobre 2013 di

RI 1 ,

patrocinata

dagli avvocati PA 1 e ,

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno nell’ambito

del fallimento di

CO 2

procedura

che interessa anche

PI 1 ,

PI 2 ,

PI 3 ,

PI 4

tutte

patrocinate dall’avv. PA 3

Viste le osservazioni 24 ottobre 2013 di PI 1, PI 2, PI

3 e PI 4 e le osservazioni 30 ottobre 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti

del Distretto di Locarno

esaminati gli atti e i documenti

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

nell’ambito della liquidazione del fallimento della società CO 2, mediante

pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale n. __________ del __________ l’Ufficio

esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno ha reso noto che il 1° ottobre

2013 dalle ore 15:00 avrebbe avuto luogo un’asta pubblica per la vendita del

brevetto europeo n. __________ depositato presso l’Ufficio europeo dei brevetti

il __________;

che

con scritto trasmesso all’Ufficio tramite fax alle ore 12:53 del 1° ottobre

2013 i creditori PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 hanno rivendicato la proprietà sul

brevetto europeo oggetto dell’incanto, postulando l’annullamento dell’asta e

l’apertura della procedura di rivendicazione;

che

alla data e ora previste per l’incanto, l’Ufficiale ha messo al corrente gli

astanti – tra cui D__________ in rappresentanza della società ungherese RI 1

(cfr. doc. C, ricorso 11 ottobre 2013) e __________ F__________

in nome e per conto delle rivendicanti

Considerandi

(cfr. doc. B, ricorso 11 ottobre 2013) – della predetta rivendicazione;

che

RI 1 ha nondimeno chiesto all’Ufficio di procedere con l’incanto e di aggiudicare

quindi al miglior offerente il noto brevetto, mentre le rivendicanti hanno

ribadito la loro opposizione alla messa all’asta del bene in questione (cfr.

doc. B, ricorso 11 ottobre 2013);

che

dopo discussione, con decisione scritta

1° ottobre 2013 l’Ufficia­le ha annullato l’incanto e disposto che, una volta

chiariti i diritti di proprietà sul brevetto, l’amministrazione fallimentare avrebbe

pubblicato sul Foglio ufficiale cantonale la data dell’eventuale nuovo incanto (cfr.

doc. B, ricorso 11 ottobre 2013);

che

con ricorso 11 ottobre 2013 RI 1 chiede che il predetto provvedimento venga

annullato, che la rivendicazione sia dichiarata perenta e che sia fatto ordine

all’amministrazione del fallimento di procedere a una nuova asta;

che

in via subordinata, oltre a ribadire quanto già domandato in via principale, la

ricorrente postula che alle rivendicanti sia assegnato il termine di 20 giorni

per promuovere l’azione di rivendicazione;

che

con osservazioni 24 ottobre 2013 PI 1, PI 2, PI 3 e PI 4 postulano la reiezione

del gravame, sostenendo in particolare che l’insorgente non è legittimata a

ricorrere;

che

con osservazioni 30 ottobre 2013 l’Ufficio chiede anch’esso la reiezione del

ricorso, aderendo sostanzialmente alle argomentazioni delle resistenti;

che

la legittimazione a ricorrere giusta l’art. 17 LEF è un presupposto di

ricevibilità del ricorso che dev’essere esaminato d’ufficio (cfr. Cometta/ Möckli, Basler Kommentar zum

SchKG, vol. I, 2010, n. 45 ad art. 17 LEF; Erard,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 22 ad art. 17 LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 140 ad art. 17 LEF);

che

legittimato a ricorrere è solo colui i cui interessi giuridici o di fatto

attuali, concreti e protetti sono lesi dalla misura dell’ufficio (cfr. DTF

129.

III 595 consid. 3; 120 III 107 consid. 2; 112 III 1 consid. 1b), ovvero

colui che giustifica un interesse proprio, attuale, pratico e degno di

protezione alla modifica o all’annullamento del provvedimento

impugnato oppure all’adozione di una determinata misura ingiustamente negata

nell’ambito di un’esecuzione o di un fallimento (cfr. CEF 3 febbraio

2014, inc. 15.2013.126 consid. 1; Gilliéron,

op. cit., n. 140 e segg. ad art. 17 LEF) e che in tal senso è colpito dal

provvedimento in misura e con un’intensità maggiore di chiunque altro (cfr. Erard, op. cit., n. 24 ad art. 17 LEF);

che,

nel caso in rassegna, la ricorrente motiva la propria legittimazione a

ricorrere, sostenendo di essere stata privata della possibilità di vedersi

aggiudicato il brevetto nelle modalità stabilite nell’avviso d’incanto (cfr.

ricorso, pag. 2 ad 3);

che

quanto addotto rappresenta in realtà una mera aspettativa che verosimilmente nutrivano

anche gli altri potenziali partecipanti al­l’incanto, non essendo infatti scontato

che l’insorgente si sarebbe aggiudicata il bene venduto all’asta;

che

di conseguenza la ricorrente non può considerarsi colpita in misura maggiore di

chiunque altra persona interessata all’asta e quindi pregiudicata dall’annullamento

dell’incanto, sicché essa non denota alcun interesse degno di protezione a ottenere

l’annullamento del provvedimento impugnato;

che

a prescindere dalla legittimazione a ricorrere, le ulteriori conclusioni in via

principale e subordinata della ricorrente si rivelano pure premature, l’amministrazione

del fallimento non avendo ancora deciso sulla rivendicazione delle resistenti,

ovvero se restituire il bene rivendicato o se impartire alle rivendicanti il

termine di 20 giorni per promuovere l’azione avanti al giudice del merito (cfr.

art. 242 LEF);

che

alla luce di quanto precede, il ricorso è irricevibile, ragione per cui non è

necessario chinarsi sul merito del gravame;

che

non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– e , ;

– .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Locarno.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.