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Decisione

15.2013.115

Elenco oneri. Modalità dell’allestimento e ricorso contro lo stesso

14 gennaio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.115

Lugano

14 gennaio 2014

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 9 ottobre 2013 di

RI

1

rappr.

dal RA 1

contro

l’operato

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio, o meglio contro il provvedimento

15 marzo 2013 di assegnazione di termine per promuovere l’azione volta a contestare

una pretesa iscritta nell’elenco degli oneri nelle varie procedure promosse

contro

CO 3

procedure interessanti anche:

1. CO 2,

Considerandi

2.

CO 1,

3.

PI 1

rappr. da: RA 2

4.

PI 3

rappr. da RA 3

5.

PI 4

6.

PI 5

6.

PI 6

rappr. dall'RA 4

viste le osservazioni:

– 23 ottobre 2013 dell’RA 4;

– 24 ottobre 2013 di PI 1;

– 6 novembre 2013 della RA 5CO 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito di varie

procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio 2013 l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Blenio ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a

diversi fondi già di proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il __________

__________ 2011);

che il 6 marzo 2013 l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Blenio ha trasmesso alle parti gli elenchi oneri di

stessa data;

che nell’elenco oneri

riferito alla part. __________ RFD di __________ l’ufficio ha iscritto nella

rubrica “ipoteche convenzionali", dopo un credito di fr. 598'629.– a

favore della PI 1 garantito da cartelle ipotecarie dal I° all’VIII° grado, un

credito di fr. 70'972.60 a favore di PI 5 garantito da una cartella ipotecaria

in IX° grado e un credito di fr. 57'500.– a favore dello PI 6, RA 4, garantito

da una cartella ipotecaria al portatore in X° grado, e in seguito a questi tre

crediti, nella rubrica "ipoteca legale (I.L. di diritto pubblico)", ha

fatto figurare un credito di fr. 50'800.– a favore dello PI 6, __________,

garantito da un'ipoteca legale dello stesso importo "a garanzia

sussidi" (n. 22, dg __________ del 28 giugno 2007);

che con scritto 14 marzo

2013.

denominato “contestazione graduatoria elenco oneri”, lo PI 6,

rappresentato dal RA 1, ha contestato il grado e l’esigibilità del credito di

fr. 50'800.– iscritto a suo favore, chiedendo che venisse anteposto a tutti gli

altri crediti garantiti da ipoteche convenzionali;

che con provvedimento 15

marzo 2013 l’ufficio ha assegnato allo PI 6 un termine di 20 giorni per

promuovere l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio credito;

che con “ricorso” 9

ottobre 2013 lo RI 1 chiede di considerare lo scritto 14 marzo 2013 quale

ricorso giusta l'art. 17 LEF;

che giusta l’art. 36 cpv.

2.

RFF, l’ufficio d’esecuzione non può rifiutare l’iscrizione degli oneri che

risultano dall’estratto del registro fondiario o che sono stati insinuati entro

il termine, né modificarli, né contestarli e nemmeno esigere la produzione di

prove;

che il potere di

cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato:

l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può

essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assen­za di un onere reale

per il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale,

soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al

beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF);

che dubbi sull’esistenza o

sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne

l’inserimento nell’elenco oneri (CEF 11 giugno 2012, inc. 15.2012.55, consid.

2.

; Gilliéron, Commentaire de la

LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140);

che l'ufficio deve tenere

conto anche del grado indicato nell'insinuazione (cfr. art. 34 cpv. 1 lett. b,

1° periodo i.f. RFF), anche se differisce da quanto iscritto nel registro

fondiario (art. 34 cpv. 1 lett. b, 3° periodo i.f. RFF, Gilliéron, op. cit., n. 54 ad art. 140);

che nella fattispecie lo RI

1.

ha insinuato all’ufficio un credito di fr. 50'800.– chiedendone

esplicitamente l’iscrizione nell’elenco oneri in grado prevalente rispetto agli

altri diritti di pegno;

che godendo l’ufficio di

esecuzione, come visto, di un potere di cognizione limitato ad un esame prima

facie, senza possibilità di approfondimento e con riserva di diverso avviso

da parte del giudice di merito, e in assenza di elementi manifesti che

potessero fargli ritenere che l’ipoteca legale dello RI 1 non godesse del

privilegio preteso dal creditore, l’ufficio doveva iscrivere la pretesa così

come annunciata (cfr. art. 36 cpv. 2 RFF al quale rinvia l’art. 102 RFF; Häusermann/ Stöckli/Feuz, op. cit., n.

104.

ad art. 140), ossia in grado prevalente;

che nello scritto

denominato “Contestazione graduatoria elenco oneri” del 14 marzo 2013”,

loRI 1 ha chiesto che la sua pretesa venisse anteposta a tutte le altre

garanzie iscritte sul fondo “così come espressamente richiesto al momento

dell'iscrizione”;

che in tale modo lo RI 1

ha contestato l'operato dell'ufficio, rimproverandogli di non avere attribuito

alla sua pretesa il grado rivendicato;

che la contestazione del

14.

marzo 2013 deve pertanto essere considerata quale tempestivo ricorso giusta

l'art. 17 LEF, da accogliere per i motivi ricordati sopra;

che di conseguenza l'ufficio

rettificherà l’elenco oneri, iscrivendo nello stesso il credito insinuato dal

ricorrente con il grado da esso preteso e comunicherà la modifica agli

interessati, assegnando loro un nuovo termine di contestazione di 10 giorni

(art. 40 RFF);

che l'ammissione del

ricorso del 14 marzo 2013 rende senza oggetto il provvedimento del successivo 15

marzo, con il quale l’ufficio ha assegnato allo RI 1 un termine di 20 giorni

per promuovere l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio

credito;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 36 cpv. 2, 40 RFF; 61 cpv. 2 lett. a,

62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

1.1. Di conseguenza, è

fatto ordine all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio di iscrivere nell’elenco

oneri riferito alla part. __________ RFD di ____________________ il credito di

fr. 50'800.– a favore dello RI 1, sezione della promozione economica,

turismo e artigianato, garantito da un'ipoteca legale dello stesso importo

"a garanzia sussidi" (dg. 991 del 28 giugno 2007) nella rubrica “IPOTE­CHE

LEGALI art. 836 CCS, 183 LAC, 251 LT”.

1.2. Le

altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.

1.3. L'ufficio

comunicherà la modifica dell'elenco oneri di cui al dispositivo n. 1.1 agli

interessati, assegnando loro un nuovo termine di contestazione di dieci giorni.

1.4. È

senza oggetto il provvedimento 15 marzo 2013, con il quale l’uf­ficio ha

assegnato allo Stato del Canton Ticino un termine di 20 giorni per promuovere

l’azione volta a contestare il grado assegnato al proprio credito.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

– ;

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Blenio per il tramite dell’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.