15.2013.116
Contenuto della domanda d'esecuzione e del precetto esecutivo. Indicazione non sufficientemente chiara del titolo o della causa del credito
11 febbraio 2014Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.116
Lugano
11 febbraio 2014
CC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
giudice delegato
vicecancelliere:
Cortese
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 24 ottobre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1, o meglio contro il precetto esecutivo emesso nell’esecuzione n. __________
promossa nei confronti del ricorrente da
PI
1
viste le osservazioni 8 novembre 2013 dell’CO 1,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Con
domanda 8 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto all’CO 1 di emettere un precetto
esecutivo nei confronti di RI 1 per un importo complessivo di fr. 2'895.– oltre
accessori. Nella rubrica “creditore” ha indicato quanto segue:
PI 1 (STWG) C__________
Via __________, __________.
Nella
rubrica “titolo di credito e data o, in difetto del titolo, causa del credito”,
ha invece menzionato:
“In allegato il
scrivere del avocato”
La
procedente ha invero allegato alla domanda una raccomandata in lingua tedesca datata
8 agosto 2013 indirizzata ad A__________, nonché una copia di un’email dell’8
agosto 2013, anch’essa in lingua tedesca.
Fatti
B. Dando
seguito alla predetta domanda, il 14 ottobre 2013 l’CO 1 ha notificato ad RI 1
il precetto esecutivo n. __________ per gli importi di fr. 2'300.15,
594.86 e 14.50, oltre accessori. Quale titolo o causa del credito il precetto menziona:
1-2)
Come da Raccomandata del 08.08.2013
3)
Zins. Solidale con: O__________.
C. Con
scritto 24 ottobre 2013 indirizzato all’Ufficio l’escusso ha formulato
opposizione integrale al precetto. Con ricorso di medesima data egli chiede pure
l’annullamento di tale atto, poiché in sostanza il contenuto dello stesso non sarebbe
conforme alle esigenze previste dalla legge.
D. Con
osservazioni 8 novembre 2013 l’organo esecutivo, pur ritenendo di aver emesso
il precetto in modo corretto, si rimette al giudizio dell’autorità di
vigilanza.
Considerato
in diritto: 1. L’insorgente
sostiene anzitutto che l’indicazione dell’asserito creditore figurante sul noto
precetto è equivoca, in quanto non sarebbe possibile comprendere se si tratta
di PI 1, ____, ______oppure della Comunione dei comproprietari (STWG o “Stockwerkeigentümergemeinschaft”)
“C__________” (fondo n. __________), Via __________, sicché non sarebbero
rispettate in concreto le esigenze previste dall’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF.
1.1 L’art.
67 cpv. 1 n. 1 LEF stabilisce che la domanda d’esecuzione deve in particolare enunciare
il nome del creditore. Tale indicazione dev’essere riportata nel precetto
esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). Secondo la giurisprudenza, il nome del
creditore va indicato in modo chiaro e univoco. Cionondimeno, l’indicazione
inesatta, equivoca, totalmente errata o incompleta comporta la nullità
dell’esecuzione soltanto se è tale da indurre in errore le parti interessate e
ciò si è concretamente realizzato. Ove ciò non fosse il caso e la parte che si
prevale della designazione viziata non poteva nutrire dubbi circa l’identità
della persona in questione e non ha subito pregiudizio ai propri interessi,
l’esecuzione non va annullata, essendo sufficiente, se necessario, rettificare
o completare gli atti esecutivi già emessi (cfr. DTF 114 III 62 consid. 1;
102 III 135 consid. 2a; 98 III 24).
1.2 Nel
caso in rassegna, l’indicazione “(STWG) C_____” sotto il nome di PI 1 nella
rubrica “creditore” del PE non sembra suscitare particolari dubbi sull’identità
dell’escutente, che invero risulta essere PI 1. Menzionato tra parentesi,
l’acronimo “STWG” pare infatti indicare la proprietà per piani o il condominio
in cui abita PI 1 piuttosto che la comunione dei comproprietari per piani del
fondo n. 299, come invece pretende il ricorrente. Ciò emerge del resto anche
dal fatto che la sigla “STWG” è inserita tra parentesi e che manca inoltre
Considerandi
qualsiasi riferimento al fondo su cui sorge la proprietà per piani in
questione. Alla luce di tali considerazioni, la designazione del creditore non
appare in concreto equivoca e non induce in ogni caso in errore, né tantomeno
sembra aver pregiudicato i diritti del ricorrente, ciò che del resto egli
neppure sostiene. Sotto questo profilo, il ricorso non può quindi trovare accoglimento.
2.
Il
ricorrente ritiene altresì che il precetto esecutivo neppure menziona un titolo
o una causa del credito conformi all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF, la dicitura “Raccomandata
del 08.08.2013” – scritto che tra l’altro contesta di aver ricevuto –
essendo generica e l’iscrizione “Zins. Solidale con: O__________”
addirittura incomprensibile.
2.1
Giusta
l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione deve anche menzionare il
titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.
Queste informazioni devono pure figurare sul precetto esecutivo (art. 69
cpv. 2 n. 1 LEF). Destinate a individualizzare il credito che costituisce
l’oggetto dell’esecuzione e a permettere al debitore di riconoscerlo, tali
indicazioni non sono però un requisito essenziale della validità del precetto e
la loro omissione non costituisce motivo di nullità, quando sia possibile
identificare il credito, sulla scorta delle altre indicazioni contenute nel
precetto (cfr. DTF 58 III 2; 121 III 18 consid. 2a; Gilliéron, Commentaire
de la LP, vol. I, 1999, n. 77 ad art. 67 LEF; Kofmel
Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 43 ad art. 67 LEF; Ruedin, Commentaire romand de la LP,
2005, n. 34 ad art. 67 LEF). Mere indicazioni generiche possono infatti rivelarsi
sufficienti se il debitore può capire dal contesto generale la ragione
per cui viene escusso (cfr. DTF 121 III 18 consid. 2b; Gilliéron, ibidem) e
l'identità del credito sia sufficientemente chiara perché non possa essere confusa
con quella di un altro credito tra le stesse parti (cfr. BlSchK 2013, 32 seg. a
proposito di crediti per prestazioni periodiche).
2.2
Nel
caso specifico l’espressione “Come da Raccomandata del 08.08.2013” non è sufficientemente
precisa da consentire l'identificazione della pretesa fatta valere dalla
procedente, e questo a maggior ragione nella misura in cui il ricorrente
sostiene di neppure aver ricevuto lo scritto cui si fa riferimento. Del resto
quanto riportato dall'Ufficio sul precetto esecutivo non corrisponde
all'indicazione “In allegato il scrivere del avocato” contenuta nella domanda
di esecuzione, riferita verosimilmente all'annessa email 8 agosto 2013, contrassegnata
a mano con la menzione “Anwalt-Bericht vom 8.8.2013”. Analogo ragionamento vale
per l’indicazione “Zins. Solidale con:
O__________”,
tale dicitura non permettendo di individualizzare il credito che costituisce
l’oggetto della nota esecuzione. D'altronde nel precetto nemmeno figurano altri
elementi che possano consentire al debitore di comprendere la ragione per cui è
stato escusso. Ne discende che, effettivamente, le indicazioni fornite nel caso
di specie non sono conformi all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF. Il precetto
esecutivo va perciò annullato.
2.3
Per
quanto attiene alla domanda d'esecuzione, siccome il ricorrente non l'ha
formalmente impugnata non spetta alla Camera ma all'Ufficio impartire a PI 1 un
termine per comunicargli oralmente o per scritto, in lingua italiana, la causa
del credito da lei posto in esecuzione, con la comminatoria della reiezione
della domanda qualora l'escutente non dia seguito, o non tempestivamente,
all'ingiunzione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 116 in fine ad art. 67 LEF).
3.
Il
ricorso va pertanto accolto. Non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano
indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto.
1.1. Di
conseguenza è annullato il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’CO 1.
1.2. L'Ufficio
si determinerà sulla domanda di esecuzione conformandosi a quanto indicato nel
considerando 2.3.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
– .
Comunicazione
all’__________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il giudice delegato Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.