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Decisione

15.2013.116

Contenuto della domanda d'esecuzione e del precetto esecutivo. Indicazione non sufficientemente chiara del titolo o della causa del credito

11 febbraio 2014Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dando

seguito alla predetta domanda, il 14 ottobre 2013 l’CO 1 ha notificato ad RI 1

il precetto esecutivo n. __________ per gli importi di fr. 2'300.15,

594.86 e 14.50, oltre accessori. Quale titolo o causa del credito il precetto menziona:

1-2)

Come da Raccomandata del 08.08.2013

3)

Zins. Solidale con: O__________.

C. Con

scritto 24 ottobre 2013 indirizzato all’Ufficio l’escusso ha formulato

opposizione integrale al precetto. Con ricorso di medesima data egli chiede pure

l’annullamento di tale atto, poiché in sostanza il contenuto dello stesso non sarebbe

conforme alle esigenze previste dalla legge.

D. Con

osservazioni 8 novembre 2013 l’organo esecutivo, pur ritenendo di aver emesso

il precetto in modo corretto, si rimette al giudizio dell’autorità di

vigilanza.

Considerato

in diritto: 1. L’insorgente

sostiene anzitutto che l’indicazione dell’asserito creditore figurante sul noto

precetto è equivoca, in quanto non sarebbe possibile comprendere se si tratta

di PI 1, ____, ______oppure della Comunione dei comproprietari (STWG o “Stockwerkeigentümergemeinschaft”)

“C__________” (fondo n. __________), Via __________, sicché non sarebbero

rispettate in concreto le esigenze previste dall’art. 67 cpv. 1 n. 1 LEF.

1.1 L’art.

67 cpv. 1 n. 1 LEF stabilisce che la domanda d’esecuzione deve in particolare enunciare

il nome del creditore. Tale indicazione dev’essere riportata nel precetto

esecutivo (art. 69 cpv. 2 n. 1 LEF). Secondo la giurisprudenza, il nome del

creditore va indicato in modo chiaro e univoco. Cionondimeno, l’indicazione

inesatta, equivoca, totalmente errata o incompleta comporta la nullità

dell’esecuzione soltanto se è tale da indurre in errore le parti interessate e

ciò si è concretamente realizzato. Ove ciò non fosse il caso e la parte che si

prevale della designazione viziata non poteva nutrire dubbi circa l’identità

della persona in questione e non ha subito pregiudizio ai propri interessi,

l’esecuzione non va annullata, essendo sufficiente, se necessario, rettificare

o completare gli atti esecutivi già emessi (cfr. DTF 114 III 62 consid. 1;

102 III 135 consid. 2a; 98 III 24).

1.2 Nel

caso in rassegna, l’indicazione “(STWG) C_____” sotto il nome di PI 1 nella

rubrica “creditore” del PE non sembra suscitare particolari dubbi sull’identità

dell’escutente, che invero risulta essere PI 1. Menzionato tra parentesi,

l’acronimo “STWG” pare infatti indicare la proprietà per piani o il condominio

in cui abita PI 1 piuttosto che la comunione dei comproprietari per piani del

fondo n. 299, come invece pretende il ricorrente. Ciò emerge del resto anche

dal fatto che la sigla “STWG” è inserita tra parentesi e che manca inoltre

Considerandi

qualsiasi riferimento al fondo su cui sorge la proprietà per piani in

questione. Alla luce di tali considerazioni, la designazione del creditore non

appare in concreto equivoca e non induce in ogni caso in errore, né tantomeno

sembra aver pregiudicato i diritti del ricorrente, ciò che del resto egli

neppure sostiene. Sotto questo profilo, il ricorso non può quindi trovare accoglimento.

2.

Il

ricorrente ritiene altresì che il precetto esecutivo neppure menziona un titolo

o una causa del credito conformi all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF, la dicitura “Raccomandata

del 08.08.2013” – scritto che tra l’altro contesta di aver ricevuto –

essendo generica e l’iscrizione “Zins. Solidale con: O__________”

addirittura incomprensibile.

2.1

Giusta

l’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF la domanda d’esecuzione deve anche menzionare il

titolo di credito con la sua data e, in difetto di titolo, la causa del credito.

Queste informazioni devono pure figurare sul precetto esecutivo (art. 69

cpv. 2 n. 1 LEF). Destinate a individualizzare il credito che costituisce

l’oggetto dell’esecuzione e a permettere al debitore di riconoscerlo, tali

indicazioni non sono però un requisito essenziale della validità del precetto e

la loro omissione non costituisce motivo di nullità, quando sia possibile

identificare il credito, sulla scorta delle altre indicazioni contenute nel

precetto (cfr. DTF 58 III 2; 121 III 18 consid. 2a; Gilliéron, Commentaire

de la LP, vol. I, 1999, n. 77 ad art. 67 LEF; Kofmel

Ehrenzeller, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 43 ad art. 67 LEF; Ruedin, Commentaire romand de la LP,

2005, n. 34 ad art. 67 LEF). Mere indicazioni generiche possono infatti rivelarsi

sufficienti se il debitore può capire dal contesto generale la ragione

per cui viene escusso (cfr. DTF 121 III 18 consid. 2b; Gilliéron, ibidem) e

l'identità del credito sia sufficientemente chiara perché non possa essere confusa

con quella di un altro credito tra le stesse parti (cfr. BlSchK 2013, 32 seg. a

proposito di crediti per prestazioni periodiche).

2.2

Nel

caso specifico l’espressione “Come da Raccomandata del 08.08.2013” non è sufficientemente

precisa da consentire l'identificazione della pretesa fatta valere dalla

procedente, e questo a maggior ragione nella misura in cui il ricorrente

sostiene di neppure aver ricevuto lo scritto cui si fa riferimento. Del resto

quanto riportato dall'Ufficio sul precetto esecutivo non corrisponde

all'indicazione “In allegato il scrivere del avocato” contenuta nella domanda

di esecuzione, riferita verosimilmente all'annessa email 8 agosto 2013, contrassegnata

a mano con la menzione “Anwalt-Bericht vom 8.8.2013”. Analogo ragionamento vale

per l’indicazione “Zins. Solidale con:

O__________”,

tale dicitura non permettendo di individualizzare il credito che costituisce

l’oggetto della nota esecuzione. D'altronde nel precetto nemmeno figurano altri

elementi che possano consentire al debitore di comprendere la ragione per cui è

stato escusso. Ne discende che, effettivamente, le indicazioni fornite nel caso

di specie non sono conformi all’art. 67 cpv. 1 n. 4 LEF. Il precetto

esecutivo va perciò annullato.

2.3

Per

quanto attiene alla domanda d'esecuzione, siccome il ricorrente non l'ha

formalmente impugnata non spetta alla Camera ma all'Ufficio impartire a PI 1 un

termine per comunicargli oralmente o per scritto, in lingua italiana, la causa

del credito da lei posto in esecuzione, con la comminatoria della reiezione

della domanda qualora l'escutente non dia seguito, o non tempestivamente,

all'ingiunzione (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 116 in fine ad art. 67 LEF).

3.

Il

ricorso va pertanto accolto. Non si prelevano tasse di giustizia, né si assegnano

indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto.

1.1. Di

conseguenza è annullato il precetto esecutivo n. __________ emesso dall’CO 1.

1.2. L'Ufficio

si determinerà sulla domanda di esecuzione conformandosi a quanto indicato nel

considerando 2.3.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– .

Comunicazione

all’__________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il giudice delegato Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.