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Decisione

15.2013.117

Precetto esecutivo. Opposizione indicata solo sull'esemplare del debitore. Assenza di firma dell'agente notificatore. Opposizione ritenuta tardiva

4 dicembre 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.117

Lugano

4 dicembre 2013

CC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cortese

statuendo

sul ricorso 6 novembre 2013 di

RI 1

RI 2

contro

l’operato

dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 22 ottobre 2013 emessi nelle

esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da

PI

1

patrocinata

dallo PA 1

viste le osservazioni 21

novembre 2013 dell’CO 1,

esaminati

gli atti e i documenti,

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con

domande 4 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento delle esecuzioni n. __________

e __________ promosse rispettivamente contro RI 1 e RI 2 per l’incasso di un

credito complessivo di fr. 16'359.– oltre accessori;

che il

22 ottobre 2013 l’CO 1 ha emesso nei confronti di ciascun escusso l’avviso di

pignoramento per un importo di fr. 16'881.70, comprensivo di interessi e spese;

che

con ricorso 4 novembre 2013 gli escussi si aggravano contro i rispettivi avvisi

di pignoramento, sostenendo di aver interposto opposizione ai relativi precetti

esecutivi;

Considerandi

che con

osservazioni 21 novembre 2013 l’Ufficio postula la reiezione del gravame,

rilevando che in base al tracciamento degli invii della Posta gli escussi non

hanno interposto alcuna opposizione e inoltre che i precetti esecutivi,

prodotti dai ricorrenti in copia, recano un’indi­cazione apposta con inchiostro

blu non presente negli originali trasmessi dalla creditrice con le domande di

proseguimento;

che giusta

l'art. 74 cpv. 1 LEF, se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo

verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o,

entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione;

che l'onere

della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. CEF 6 settembre

2012, inc. 15.2012.84; Bessenich,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 27 ad art. 74 LEF, con rif.; Ruedin, Commentaire romand de la LP, 2005,

n. 18 ad art. 74 LEF; Gilliéron,

Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 55 ad art. 74 LEF e n. 20 ad art. 76 LEF);

che

nel caso in rassegna, a dimostrazione delle loro asserite opposizioni, gli

escussi hanno prodotto copie dei propri esemplari dei precetti esecutivi, sulle

quali, nella rubrica “opposizione”, figurano iscritte con inchiostro blu la

firma di RI 2 e l’indicazione “faccio” davanti al termine prestampato “opposizione”;

che

ciononostante, non si può considerare che i ricorrenti abbiano così fornito la

prova dell’avvenuta opposizione, poiché le predette indicazioni manoscritte,

che non figurano sugli esemplari dei precetti prodotti dall’escutente, sarebbero

anche potute essere aggiunte solo dopo la notifica;

che sugli

esemplari dei precetti per i debitori e per i creditori manca infatti la firma

dell’impiegato postale nella casella “opposizione”;

che,

orbene, il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’es­cusso è presunto

consultare (DTF 119 III 8 consid. 4b; Ruedin,

op. cit., n. 7 ad art. 74 LEF), prevede esplicitamente che la conformità

dell'opposizione dev’essere certificata dalla firma dell'agente che procede

alla notifica, e questo per evitare che possano poi sorgere contestazioni in

merito al momento in cui l'opposizione è stata interposta;

che

mancando tale formalità, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta

l'onere della prova, quindi a sfavore dell’escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74

LEF);

che, a

ogni modo, dagli atti e in particolare dai tracciamenti degli invii della Posta

risulta che i precetti esecutivi in questione sono stati notificati il 22

agosto 2013 allo sportello della Posta e che in quel momento gli escussi non

hanno interposto opposizione, ciò che i ricorrenti stessi non contestano,

limitandosi invero ad asserire di aver fatto opposizione, senza tuttavia indicare

in particolare quando e in che circostanze né dimostrare di averne

tempestivamente (entro 10 giorni dalla notifica) informato l'Ufficio;

che,

stando così le cose, il ricorso va dunque respinto;

che, giusta

gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di

giustizia né si assegnano indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati in particolare gli art. 17,

22a, 74 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.