15.2013.117
Precetto esecutivo. Opposizione indicata solo sull'esemplare del debitore. Assenza di firma dell'agente notificatore. Opposizione ritenuta tardiva
4 dicembre 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.117
Lugano
4 dicembre 2013
CC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sul ricorso 6 novembre 2013 di
RI 1
RI 2
contro
l’operato
dell’CO 1, e meglio contro gli avvisi di pignoramento 22 ottobre 2013 emessi nelle
esecuzioni n. __________ e __________ promosse nei confronti dei ricorrenti da
PI
1
patrocinata
dallo PA 1
viste le osservazioni 21
novembre 2013 dell’CO 1,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
domande 4 ottobre 2013 PI 1 ha chiesto il proseguimento delle esecuzioni n. __________
e __________ promosse rispettivamente contro RI 1 e RI 2 per l’incasso di un
credito complessivo di fr. 16'359.– oltre accessori;
che il
22 ottobre 2013 l’CO 1 ha emesso nei confronti di ciascun escusso l’avviso di
pignoramento per un importo di fr. 16'881.70, comprensivo di interessi e spese;
che
con ricorso 4 novembre 2013 gli escussi si aggravano contro i rispettivi avvisi
di pignoramento, sostenendo di aver interposto opposizione ai relativi precetti
esecutivi;
Considerandi
che con
osservazioni 21 novembre 2013 l’Ufficio postula la reiezione del gravame,
rilevando che in base al tracciamento degli invii della Posta gli escussi non
hanno interposto alcuna opposizione e inoltre che i precetti esecutivi,
prodotti dai ricorrenti in copia, recano un’indicazione apposta con inchiostro
blu non presente negli originali trasmessi dalla creditrice con le domande di
proseguimento;
che giusta
l'art. 74 cpv. 1 LEF, se l'escusso intende fare opposizione deve dichiararlo
verbalmente o per iscritto immediatamente a chi gli consegna il precetto o,
entro dieci giorni dalla notificazione del precetto, all'ufficio di esecuzione;
che l'onere
della prova dell'avvenuta opposizione spetta all'escusso (cfr. CEF 6 settembre
2012, inc. 15.2012.84; Bessenich,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, 2010, n. 27 ad art. 74 LEF, con rif.; Ruedin, Commentaire romand de la LP, 2005,
n. 18 ad art. 74 LEF; Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. I, 1999, n. 55 ad art. 74 LEF e n. 20 ad art. 76 LEF);
che
nel caso in rassegna, a dimostrazione delle loro asserite opposizioni, gli
escussi hanno prodotto copie dei propri esemplari dei precetti esecutivi, sulle
quali, nella rubrica “opposizione”, figurano iscritte con inchiostro blu la
firma di RI 2 e l’indicazione “faccio” davanti al termine prestampato “opposizione”;
che
ciononostante, non si può considerare che i ricorrenti abbiano così fornito la
prova dell’avvenuta opposizione, poiché le predette indicazioni manoscritte,
che non figurano sugli esemplari dei precetti prodotti dall’escutente, sarebbero
anche potute essere aggiunte solo dopo la notifica;
che sugli
esemplari dei precetti per i debitori e per i creditori manca infatti la firma
dell’impiegato postale nella casella “opposizione”;
che,
orbene, il modulo ufficiale, le cui indicazioni l’escusso è presunto
consultare (DTF 119 III 8 consid. 4b; Ruedin,
op. cit., n. 7 ad art. 74 LEF), prevede esplicitamente che la conformità
dell'opposizione dev’essere certificata dalla firma dell'agente che procede
alla notifica, e questo per evitare che possano poi sorgere contestazioni in
merito al momento in cui l'opposizione è stata interposta;
che
mancando tale formalità, il dubbio va interpretato a scapito di chi sopporta
l'onere della prova, quindi a sfavore dell’escusso (cfr. Bessenich, op. cit., n. 27 ad art. 74
LEF);
che, a
ogni modo, dagli atti e in particolare dai tracciamenti degli invii della Posta
risulta che i precetti esecutivi in questione sono stati notificati il 22
agosto 2013 allo sportello della Posta e che in quel momento gli escussi non
hanno interposto opposizione, ciò che i ricorrenti stessi non contestano,
limitandosi invero ad asserire di aver fatto opposizione, senza tuttavia indicare
in particolare quando e in che circostanze né dimostrare di averne
tempestivamente (entro 10 giorni dalla notifica) informato l'Ufficio;
che,
stando così le cose, il ricorso va dunque respinto;
che, giusta
gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di
giustizia né si assegnano indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati in particolare gli art. 17,
22a, 74 LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.