15.2013.118
Spese di realizzazione di un oggetto costituito in pegno nell'ambito di un fallimento. Imposte cantonali sull'utile di liquidazione
14 marzo 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.118
Lugano
14 marzo 2014
Cc/cj/jh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cortese
sedente
quale giudice unico (art. 48b LOG) per statuire sul ricorso 30 ottobre 2013 di
RI
1
rappresentato
dall’RA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio fallimenti del Distretto di Lugano, o meglio contro gli
stati di riparto n. __________ e __________ allestiti nella procedura di realizzazione
del pegno giusta l’art. 230a cpv. 2 LEF
procedura
che coinvolge anche
PI 1
rappresentato dall’RA 2
PI
2,
patrocinata dall’avv. PA 1
PI 3 (Italia)
PI 4 (Italia)
entrambi patrocinati dall’avv. PA 2
PI 5
patrocinata
dall’avv. PA 3 ,
viste
le osservazioni 7 novembre 2013 di PI 3 e PI 4 e 8 novembre 2013 del PI 1,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Il
Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato il fallimento della succursale PI
2, con sede a __________ a far tempo dal 29 settembre
2011 alle ore 10:00. La procedura di fallimento è stata in seguito sospesa per
mancanza di attivi con decreto 12 dicembre 2011.
B. Con
scritto 19 gennaio 2012 lo RI 1, quale creditore pignoratizio, ha nondimeno chiesto
all’CO 1, in virtù dell’art. 230a cpv. 2 LEF, di procedere alla realizzazione
ai pubblici incanti degli immobili appartenenti alla fallita, ovvero le unità
di proprietà per piani n. __________ e __________ del fondo base part. n. __________
RFD __________.
C. Dando
seguito a quanto richiesto, il 19 ottobre 2012 l’Ufficio ha pubblicato sul Foglio
ufficiale svizzero di commercio e sul Foglio ufficiale cantonale l’avviso di
liquidazione speciale ai sensi dell’art. 230a cpv. 2 LEF, invitando i
creditori pignoratizi a insinuare le loro pretese (cfr. FUSC n. 204/2012
del 19 ottobre 2012 e FUC n. 84/2012 del 19 ottobre 2012). Lo RI 1 ha
insinuato i propri crediti con scritto 5 novembre 2012.
D. Il
7 gennaio 2013 l’amministrazione del fallimento ha depositato gli elenchi oneri,
sui quali figurano anche i crediti dello RI 1. A seguito di un aggiornamento,
gli elenchi oneri sono stati nuovamente depositati il 21 gennaio 2013.
E. Il
26 marzo 2013 l’Ufficio ha pubblicato l’avviso di vendita agli incanti pubblici
dei noti fondi (cfr. FUSC n. 59/2013 del 26 marzo 2013 e FUC n. 25/2013 del 26
marzo 2013). Con scritto 28 marzo 2013 lo RI 1 ha notificato nuovamente le
proprie pretese, aggiornando gli interessi sino alla data prevista per l’asta.
F. Realizzati
gli immobili, con scritto 29 maggio 2013 l’amministrazione del fallimento ha trasmesso
all’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche copia degli elenchi oneri e
del verbale d’incanto, chiedendo che gli fossero comunicati gli importi
definitivi della tassa sugli utili immobiliari e dell’imposta federale diretta
sull’“utile di vendita”.
G. Dapprima
con scritto 4 giugno 2013 e in seguito comunicando la decisione di tassazione
26 settembre 2013 l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche ha fornito quanto
richiesto all’Ufficio fallimenti. Quest'ultimo ha quindi inviato copia della
decisione di tassazione ai creditori, segnalando loro che gli importi fiscali
sarebbero stati soluti quali debiti della massa ai sensi dell’art. 262 cpv. 2
LEF. Non intendendo contestare la tassazione, l’amministrazione del fallimento
ha inoltre assegnato ai creditori interessati un termine di 10 giorni per
chiedere la cessione di tale diritto giusta l’art. 260 LEF.
H. Poiché
nessun creditore aveva chiesto la cessione del predetto diritto, il 23 ottobre
2013 l’amministrazione del fallimento ha depositato gli stati di riparto n. __________
e __________, inviandone copia a tutti i creditori interessati. Nella rubrica
“Spese di Massa” sono in particolare menzionate la tassa sugli utili
immobiliari e l'imposta federale diretta sull’utile di vendita (cfr. stati di
riparto, pag. 2).
Fatti
I. Con
ricorso 30 ottobre 2013 lo RI 1 si aggrava contro gli stati di riparto,
rilevando che anche l’imposta cantonale sull’utile di liquidazione doveva essere
presa in considerazione e
iscritta
quale debito della massa, come analogamente fatto per l’imposta federale. Il
ricorrente sostiene altresì che l’ammontare degli interessi maturati sui propri
crediti è errato, l’Ufficio non avendo tenuto conto dell’aggiornamento
trasmessogli il 28 marzo 2013.
L. Con
osservazioni 7 novembre 2013 PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame,
mentre nelle sue dell’8 novembre 2013 il PI 1 si rimette al prudente giudizio dell’Ufficio
[recte: dell’autorità di vigilanza].
Considerato
in diritto: 1. In
merito alla contestazione della tempestività e della ricevibilità del ricorso
formulata da PI 3 e PI 4, si osserva che il ricorso contro gli stati di riparto
depositati il 23 ottobre 2013 è stato inoltrato il successivo 30 ottobre,
ovvero prima della scadenza del termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17
cpv. 2 LEF. Il ricorso è pertanto tempestivo. Sapere se il diritto del
ricorrente di far valere le sue pretese sia, come pretendono i resistenti,
decaduto in precedenza è una questione di merito che verrà esaminata più avanti
(consid. 3 in fine). Quanto all’asserita carente quantificazione
delle pretese vantate dal ricorrente, in realtà risulta dal ricorso che lo RI 1
chiede implicitamente la modifica degli stati di riparto nel senso
dell’ammissione dei crediti d’imposta cantonale da esso comunicati all’Ufficio
il 4 giugno 2013 (e confermati con decisione di tassazione 26 settembre 2013) e
dell’aggiornamento degli interessi in conformità dello scritto 28 marzo 2013.
Il ricorso risulta quindi ammissibile anche su questo punto (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3
[1998], n. 4.1/c ad art. 7).
2. Giusta
l’art. 230a
cpv. 2 LEF, se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori
gravati da diritto di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per
mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere
dall’ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. In tale
evenienza, la realizzazione ha luogo conformemente alla procedura di
liquidazione sommaria di cui all’art. 231 LEF e limitatamente alle persone
interessate al bene gravato da pegno (sentenza del Tribunale federale 5A_896/2010
dell’11 marzo 2011 consid. 4.2.3; DTF 97 III
34 consid. 3, 63 III 83, 56 III 120; Vouilloz,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 30 ad art. 230a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 27
ad art. 230a LEF; Lustenberger,
Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 10 ad art. 230a LEF). La ripartizione del ricavo della vendita è disciplinata dagli art. 261
e segg. LEF, tenuto comunque conto delle particolarità della procedura sommaria
(cfr. p. es. art. 231 cpv. 3 n. 4 LEF). Nello stato di riparto devono figurare
i debiti della massa da prelevare sul ricavo lordo prima della distribuzione ai
creditori (art. 262 cpv. 1 LEF). Secondo la giurisprudenza, tali debiti comprendono
segnatamente le obbligazioni di diritto pubblico sorte in seguito a un fatto
intervenuto dopo l’apertura del fallimento e ciò vale anche per i crediti
d’imposta (DTF 122 II 221 consid. 3, 111 Ia 89, consid. 2c; 107 Ib 305,
consid. 2a, con rif.). In caso di realizzazione di oggetti
costituiti in pegno, i debiti della massa si limitano alle spese d’inventario,
di amministrazione e di realizzazione (art. 262 cpv. 2 LEF).
Sono
in particolare considerate spese di realizzazione l’imposta sugli utili
Considerandi
immobiliari (DTF 120 III 153 consid. 2b, 122 III 246 consid. 5b) e l'imposta
sul valore aggiunto dovuta in seguito alla realizzazione di un fondo (DTF 129
III 200 consid. 2). Questa Camera ha inoltre già avuto modo di stabilire che,
in ambito fallimentare, anche l’imposta federale diretta sull’utile di
liquidazione è da considerare una spesa di realizzazione per il motivo che essa
nasce al momento della realizzazione e a causa di quest’ultima, nonché per il
fatto che, dovendo l’imposta necessariamente essere qualificata quale debito di
massa giusta l’art. 262 cpv. 1 LEF siccome verte sulla realizzazione –
successiva all’apertura del fallimento – di riserve occulte fino a quel momento
non tassate (CEF 6 aprile 2001, inc. 15.2000.140 consid. 5.1 d e pure DTF 120
III 153 consid. 2b), non si giustifica che i creditori pignoratizi possano
spartirsi il provento della realizzazione dell’immobile – che comprende gli
utili degli anni precedenti non tassati per l'incidenza degli ammortamenti
contabili – mentre le imposte su questi utili andrebbero accollate solo ai
creditori chirografari (CEF 31 luglio 2002, inc. 15.2002.71 consid. 2.1).
3.
Nel
caso in rassegna, l’Ufficio ha considerato quale debito della massa l’imposta
federale diretta sull’utile di liquidazione realizzato con la vendita all’asta
degli immobili appartenenti alla fallita. Trattasi in concreto dell’ordinaria
imposta federale diretta riscossa ogni periodo fiscale sull’utile di
liquidazione netto dato dalla differenza tra la sostanza propria all’inizio e
alla fine dell’esercizio annuale (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Benché in sé
non costituisca un’imposta speciale, come lo è invece l'imposta sul maggior
valore immobiliare, già si è detto che è da considerarsi una spesa di
realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF (cfr. sopra consid. 2 i.f.),
ciò che del resto è incontestato nel caso di specie. Orbene, non v’è ragione di
trattare in modo diverso l'analoga imposta cantonale sull’utile di liquidazione
prevista dall’art. 67 cpv. 1 lett. c LT, disposizione di pari tenore di
quella federale (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Va rilevato altresì che nel caso
specifico l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche aveva fornito
all’Ufficio fallimenti non solo i giustificativi relativi all’imposta federale,
ma anche quelli riferiti all’imposta cantonale (cfr. decisione di tassazione 26
settembre 2013, pag. 4, in cui figura l’importo di fr. 53'784.– quale imposta
cantonale sull’utile 2013), sebbene nel secondo caso non abbia indicato l’esatta
suddivisione dell'imposta per i due immobili in questione, come invece aveva fatto
per l’imposta federale (cfr. decisione di tassazione 26 settembre 2013, pag.
1). Tale mancanza non è comunque di rilievo, giacché l’amministra-zione del
fallimento deve informarsi d’ufficio sui debiti della massa in vista
dell’allestimento del conto finale, i creditori della massa non perdendo
infatti il loro diritto a un pagamento integrale e prioritario ove l’amministrazione
abbia omesso di prelevare sul ricavo di un attivo del fallito costituito in
pegno l’ammontare dovuto loro (DTF 106 III 118 consid. 7). Sotto questo
profilo, il ricorso si rivela dunque fondato.
4.
Per
quel che concerne la censura secondo cui gli stati di riparto non tengono conto
dell’aggiornamento degli interessi presentato dall’insorgente con scritto 28
marzo 2013 (ricorso, pag. 2 i.f.), occorre ricordare che gli interessi
dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione
del pegno soltanto nella misura in cui il ricavo conseguito sia superiore all’importo
del debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione del
fallimento (art. 209 cpv. 2 LEF). Nel caso concreto, solo la vendita dell’unità
n. __________ ha permesso di soddisfare tutti i creditori pignoratizi.
Altrettanto non è avvenuto con la realizzazione dell’unità n. __________.
L’Ufficio fallimenti ha quindi agito correttamente laddove ha considerato l’aggiornamento
degli interessi del ricorrente soltanto nel primo caso. Lo stesso Ufficio ha
del resto menzionato nello stato di riparto inerente all’unità n. __________
che “il ricavo della realizzazione non è stato sufficiente a soddisfare
tutti i crediti ipotecari pertanto sono stati tenuti in considerazione
unicamente gli interessi calcolati fino alla dichiarazione del fallimento (art.
209.
cpv. 2 LEF)”. Al riguardo il ricorrente nulla obietta. Stando così le
cose, il gravame risulta infondato sulla seconda censura.
5.
Alla
luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso gli stati di
riparto n. __________ e __________ vanno annullati e l’incarto rinviato
all’Ufficio fallimenti affinché allestisca nuovi stati di riparto, aggiungendo
alle spese di realizzazione di ognuno dei due noti immobili l’imposta cantonale
sull’utile di liquidazione.
6.
Non
si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso è parzialmente accolto.
Di
conseguenza sono annullati gli stati di riparto n. __________ e
n.
__________ depositati il 23 ottobre 2013 e l’incarto è rinviato all’Ufficio
fallimenti del Distretto di Lugano per un nuovo deposito nel senso del considerando
5.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
– ;
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.