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Decisione

15.2013.118

Spese di realizzazione di un oggetto costituito in pegno nell'ambito di un fallimento. Imposte cantonali sull'utile di liquidazione

14 marzo 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con

ricorso 30 ottobre 2013 lo RI 1 si aggrava contro gli stati di riparto,

rilevando che anche l’imposta cantonale sull’utile di liquidazione doveva essere

presa in considerazione e

iscritta

quale debito della massa, come analogamente fatto per l’imposta federale. Il

ricorrente sostiene altresì che l’ammontare degli interessi maturati sui propri

crediti è errato, l’Ufficio non avendo tenuto conto dell’ag­giornamento

trasmessogli il 28 marzo 2013.

L. Con

osservazioni 7 novembre 2013 PI 3 e PI 4 postulano la reiezione del gravame,

mentre nelle sue dell’8 novembre 2013 il PI 1 si rimette al prudente giudizio del­l’Ufficio

[recte: dell’autorità di vigilanza].

Considerato

in diritto: 1. In

merito alla contestazione della tempestività e della ricevibilità del ricorso

formulata da PI 3 e PI 4, si osserva che il ricorso contro gli stati di riparto

depositati il 23 ottobre 2013 è stato inoltrato il successivo 30 ottobre,

ovvero prima della scadenza del termine di 10 giorni stabilito dall’art. 17

cpv. 2 LEF. Il ricorso è pertanto tempestivo. Sapere se il diritto del

ricorrente di far valere le sue pretese sia, come pretendono i resistenti,

decaduto in precedenza è una questione di merito che verrà esaminata più avanti

(consid. 3 in fine). Quanto all’asserita carente quantificazione

delle pretese vantate dal ricorrente, in realtà risulta dal ricorso che lo RI 1

chiede implicitamente la modifica degli stati di riparto nel senso

dell’ammissione dei crediti d’imposta cantonale da esso comunicati all’Ufficio

il 4 giugno 2013 (e confermati con decisione di tassazione 26 settembre 2013) e

dell’aggiornamento degli interessi in conformità dello scritto 28 marzo 2013.

Il ricorso risulta quindi ammissibile anche su questo punto (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, CFPG n. 3

[1998], n. 4.1/c ad art. 7).

2. Giusta

l’art. 230a

cpv. 2 LEF, se la massa di una persona giuridica in fallimento comprende valori

gravati da diritto di pegno e la procedura di fallimento è stata sospesa per

mancanza di attivi, ogni creditore pignoratizio può nondimeno pretendere

dall’ufficio dei fallimenti la realizzazione del proprio pegno. In tale

evenienza, la realizzazione ha luogo conformemente alla procedura di

liquidazione sommaria di cui all’art. 231 LEF e limitatamente alle persone

interessate al bene gravato da pegno (sentenza del Tribunale federale 5A_896/2010

dell’11 marzo 2011 consid. 4.2.3; DTF 97 III

34 consid. 3, 63 III 83, 56 III 120; Vouilloz,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 30 ad art. 230a LEF; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. III, 2001, n. 27

ad art. 230a LEF; Lustenberger,

Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 10 ad art. 230a LEF). La ripartizione del ricavo della vendita è disciplinata dagli art. 261

e segg. LEF, tenuto comunque conto delle particolarità della procedura sommaria

(cfr. p. es. art. 231 cpv. 3 n. 4 LEF). Nello stato di riparto devono figurare

i debiti della massa da prelevare sul ricavo lordo prima della distribuzione ai

creditori (art. 262 cpv. 1 LEF). Secondo la giurisprudenza, tali debiti comprendono

segnatamente le obbligazioni di diritto pubblico sorte in seguito a un fatto

intervenuto dopo l’apertura del fallimento e ciò vale anche per i crediti

d’imposta (DTF 122 II 221 consid. 3, 111 Ia 89, consid. 2c; 107 Ib 305,

consid. 2a, con rif.). In caso di realizzazione di oggetti

costituiti in pegno, i debiti della massa si limitano alle spese d’inventario,

di amministrazione e di realizzazione (art. 262 cpv. 2 LEF).

Sono

in particolare considerate spese di realizzazione l’imposta sugli utili

Considerandi

immobiliari (DTF 120 III 153 consid. 2b, 122 III 246 consid. 5b) e l'imposta

sul valore aggiunto dovuta in seguito alla realizzazione di un fondo (DTF 129

III 200 consid. 2). Questa Camera ha inoltre già avuto modo di stabilire che,

in ambito fallimentare, anche l’imposta federale diretta sull’utile di

liquidazione è da considerare una spesa di realizzazione per il motivo che essa

nasce al momento della realizzazione e a causa di quest’ultima, nonché per il

fatto che, dovendo l’imposta necessariamente essere qualificata quale debito di

massa giusta l’art. 262 cpv. 1 LEF siccome verte sulla realizzazione –

successiva all’apertura del fallimento – di riserve occulte fino a quel momento

non tassate (CEF 6 aprile 2001, inc. 15.2000.140 consid. 5.1 d e pure DTF 120

III 153 consid. 2b), non si giustifica che i creditori pignoratizi possano

spartirsi il provento della realizzazione dell’immobile – che comprende gli

utili degli anni precedenti non tassati per l'incidenza degli ammortamenti

contabili – mentre le imposte su questi utili andrebbero accollate solo ai

creditori chirografari (CEF 31 luglio 2002, inc. 15.2002.71 consid. 2.1).

3.

Nel

caso in rassegna, l’Ufficio ha considerato quale debito della massa l’imposta

federale diretta sull’utile di liquidazione realizzato con la vendita all’asta

degli immobili appartenenti alla fallita. Trattasi in concreto dell’ordinaria

imposta federale diretta riscossa ogni periodo fiscale sull’utile di

liquidazione netto dato dalla differenza tra la sostanza propria all’inizio e

alla fine dell’esercizio annuale (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Benché in sé

non costituisca un’imposta speciale, come lo è invece l'imposta sul maggior

valore immobiliare, già si è detto che è da considerarsi una spesa di

realizzazione ai sensi dell’art. 262 cpv. 2 LEF (cfr. sopra consid. 2 i.f.),

ciò che del resto è incontestato nel caso di specie. Orbene, non v’è ragione di

trattare in modo diverso l'analoga imposta cantonale sull’utile di liquidazione

prevista dall’art. 67 cpv. 1 lett. c LT, disposizione di pari tenore di

quella federale (art. 58 cpv. 1 lett. c LIFD). Va rilevato altresì che nel caso

specifico l’Ufficio di tassazione delle persone giuridiche aveva fornito

all’Ufficio fallimenti non solo i giustificativi relativi all’imposta federale,

ma anche quelli riferiti all’imposta cantonale (cfr. decisione di tassazione 26

settembre 2013, pag. 4, in cui figura l’importo di fr. 53'784.– quale imposta

cantonale sull’utile 2013), sebbene nel secondo caso non abbia indicato l’esatta

suddivisione dell'imposta per i due immobili in questione, come invece aveva fatto

per l’impo­sta federale (cfr. decisione di tassazione 26 settembre 2013, pag.

1). Tale mancanza non è comunque di rilievo, giacché l’amministra-zione del

fallimento deve informarsi d’ufficio sui debiti della massa in vista

dell’allesti­mento del conto finale, i creditori della massa non perdendo

infatti il loro diritto a un pagamento integrale e prioritario ove l’amministrazione

abbia omesso di prelevare sul ricavo di un attivo del fallito costituito in

pegno l’ammontare dovuto loro (DTF 106 III 118 consid. 7). Sotto questo

profilo, il ricorso si rivela dunque fondato.

4.

Per

quel che concerne la censura secondo cui gli stati di riparto non tengono conto

dell’aggiornamento degli interessi presentato dall’in­sorgente con scritto 28

marzo 2013 (ricorso, pag. 2 i.f.), occorre ricordare che gli interessi

dei crediti garantiti da pegno continuano a decorrere sino alla realizzazione

del pegno soltanto nella misura in cui il ricavo conseguito sia superiore all’importo

del debito, compresi gli interessi calcolati sino alla dichiarazione del

fallimento (art. 209 cpv. 2 LEF). Nel caso concreto, solo la vendita dell’unità

n. __________ ha permesso di soddisfare tutti i creditori pignoratizi.

Altrettanto non è avvenuto con la realizzazione dell’unità n. __________.

L’Ufficio fallimenti ha quindi agito correttamente laddove ha considerato l’aggiorna­mento

degli interessi del ricorrente soltanto nel primo caso. Lo stesso Ufficio ha

del resto menzionato nello stato di riparto inerente al­l’unità n. __________

che “il ricavo della realizzazione non è stato sufficiente a soddisfare

tutti i crediti ipotecari pertanto sono stati tenuti in considerazione

unicamente gli interessi calcolati fino alla dichiarazione del fallimento (art.

209.

cpv. 2 LEF)”. Al riguardo il ricorrente nulla obietta. Stando così le

cose, il gravame risulta infondato sulla seconda censura.

5.

Alla

luce di quanto precede, in parziale accoglimento del ricorso gli stati di

riparto n. __________ e __________ vanno annullati e l’incarto rinviato

all’Ufficio fallimenti affinché allestisca nuovi stati di riparto, aggiungendo

alle spese di realizzazione di ognuno dei due noti immobili l’imposta cantonale

sull’utile di liquidazione.

6.

Non

si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso è parzialmente accolto.

Di

conseguenza sono annullati gli stati di riparto n. __________ e

n.

__________ depositati il 23 ottobre 2013 e l’incarto è rinviato al­l’Ufficio

fallimenti del Distretto di Lugano per un nuovo deposito nel senso del considerando

5.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

– ;

;

;

.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.