Lexipedia

Decisione

15.2013.120

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 febbraio 2014Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. In

occasione dell’esecuzione del sequestro, RI 1 ha dichiarato che le predette

azioni non esistono (cfr. verbale interno del sequestro, pag. 3). L’CO 1 ha

quindi sequestrato il “credito derivante dal diritto di partecipazione” di RI 1

alla società Q__________ AG, avvertendo quest’ultima, mediante l’apposito

formulario “Mod. 9” datato 25 settembre 2013, di eseguire ogni futuro pagamento

all’orga­no esecutivo (cfr. doc. C).

C. Il

25 settembre 2013 l’Ufficio ha pure emesso il verbale di sequestro, che

menziona in particolare quale oggetto “tutte le azioni del convenuto della Q__________

AG” (cfr. doc. D, pag. 5 n. 47);

D. A

convalida del sequestro, il 27 settembre 2013 l’esecutore testamentario RA 1,

per conto della CC 1, ha promossa l’esecuzione n. __________, contro la

quale RE 1 ha interposto tempestiva opposizione.

E. Con

scritto 5 novembre 2013 l’escusso ha chiesto all’Ufficio di decretare la

nullità del sequestro del “credito derivante dal diritto di partecipazione alla

società Q__________ AG”, poiché non espressamente ordinato dal Pretore. Con il

medesimo scritto l’escusso ha pure dichiarato che la propria richiesta è da

intendersi, se del caso, “[…] quale reclamo [recte: ricorso] ex art.

17 LEF, ritenuto che la nullità di un atto esecutivo può essere pronunciata in

ogni tempo”.

F. Con

scritto 7 novembre 2013, l’Ufficio ha invitato l’escusso a comunicare al più

presto dove si trovano le azioni della società Q__________ AG e chi è il

depositario del relativo libro delle azioni. In risposta, con scritto 10

dicembre 2013 RI 1 ha dichiarato che non sono state emesse azioni e/o

certificati azionari e che neppure risulta che la Q__________ AG disponga di un

libro delle azioni.

G. Con

osservazioni 14 novembre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame,

sostenendo che il Pretore ha ordinato il sequestro di tutti i beni patrimoniali

del convenuto, ivi compreso dunque il diritto di partecipazione dell’escusso

alla società Q__________ AG. Il procedente rileva altresì che il capitale della

predetta società è costituito di azioni nominative vincolate, ragion per cui il

nesso tra le azioni e il diritto di partecipazione sarebbe palese.

H. Con

osservazioni 25 novembre 2013 l’Ufficio di esecuzione chiede anch’esso la

reiezione del ricorso, associandosi sostanzialmente alle argomentazioni

dell’escutente.

Considerato

in diritto: 1. Come

già stabilito con sentenze 3 dicembre 2013 e 8 gennaio 2014 di questa Camera

(CEF 3 dicembre 2013, inc. 15.2013.109 e 8 gennaio 2014, inc. 15.2013.112), in

veste di esecutore testamentario RA 2 è esclusivamente abilitato a escutere e

stare in causa, ancorché per conto della CC 1, sicché soltanto costui può

essere legittimamente considerato parte resistente in questa sede.

2. Secondo

giurisprudenza e dottrina, l’ufficio richiesto non può sequestrare oggetti non

Considerandi

indicati nel decreto di sequestro o che non risultino designati dal medesimo e

se nondimeno vi procede, il sequestro di tali beni è nullo e dev’essere

annullato anche se nessun reclamo è stato presentato entro il termine di cui

all’art. 17 LEF (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90 III 49 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

IV, 2003, n. 9 ad art. 275 LEF; Stoffel/Chabloz,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 19 ad art. 275 LEF; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, 2010, n. 44 ad art. 275 LEF). In concreto, il ricorso in esame, seppur

manifestamente intempestivo, in quanto diretto contro un provvedimento

dell’Ufficio adottato il 25 settembre 2013, può dunque essere esaminato sotto

il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.

3.

In

caso di sequestro di azioni (al portatore o nominative, vincolate o meno), ove

queste siano state emesse, l’ufficio di esecuzione competente non può

sequestrare presso la sede della società anonima, indipendentemente dal titolo,

il “diritto di partecipazione” incorporatovi (cfr. DTF 92 III 25 consid. 3; 88

III 140 consid. 2). Qualora invece, all’atto dell’esecuzione del sequestro o

del pignoramento, la società non abbia ancora emesso le azioni o certificati

provvisori, l’uf­ficio sequestrerà o pignorerà i diritti del debitore quale

azionista – che esistono indipendentemente dall’emissione di azioni (Baudenba­cher, Basler Kommentar, OR II,

3a ed., 2008, n. 2 ad art. 622) – secondo la procedura prevista per

il pignoramento dei crediti (cfr. DTF 77 III 91; 92 III 25 consid. 3; Gilli­éron, op. cit., n. 43 ad art. 98),

ritenuto che in assenza di emissione dei titoli non sussiste invero il rischio

che la realizzazione dei diritti dell’azionista leda le pretese dell’eventuale

terzo detentore dei titoli.

Nel

caso in rassegna, dall’estratto del registro di commercio della società Q__________

AG emerge che il suo capitale azionario è suddiviso in 105'000'000 di azioni

nominative vincolate di nominali fr. 0.01 cadauna e 10'500'000 azioni

nominative vincolate di nominali fr. 0.10 cadauna. Il ricorrente, che è anche

presidente del consiglio di amministrazione della Q__________ AG (cfr. estratto

del registro di commercio di tale società), ha dichiarato che le predette

azioni non sono state emesse (scritto 10 dicembre 2013). Stando così le cose,

l’Ufficio era senz’altro legittimato a sequestrare i diritti risultanti dalla

sua qualità di azionista di Q__________ AG (così: DTF 77 III 91-92). Essi non

sono affatto diversi dalle azioni menzionate nel decreto di sequestro, le quali

sono solo un titolo di legittimazione che incorpora appunto i diritti

dell’azionista nei confronti della società. Anche il luogo di situazione è

identico a quello indicato dal giudice del sequestro, i diritti e i crediti

essendo reputati localizzati al domicilio del loro titolare se risiede in

Svizzera (DTF 137 III 627 consid. 3.1). Il fatto, infine, che la società non

tenga un libro delle azioni non è di rilievo in questa sede, perché

l’iscrizione degli azionisti ha portata unicamente dichiarativa (Oertle/du Pas­quier, Basler Kommentar,

OR II, 3a ed. 2008, n. 4 ad art. 686). Contrariamente a quanto

sostiene il ricorrente, dunque, il sequestro non è nullo.

4.

Certo,

la designazione del sequestro sia nel verbale (“tutte le azioni del convenuto

della Quant World AG”, doc. D pag. 5 n. 47) che nella notifica del sequestro

alla società (“credito derivante dal diritto di partecipazione”, doc. C) è

imprecisa, ma l’escusso, come dimostra il suo ricorso, ha capito perfettamente

quale fosse l’oggetto del sequestro, ovvero i suoi diritti quale azionista

della società Q__________ AG. A scanso di equivoci, l’Ufficio rettificherà dunque

il verbale di sequestro, menzionando al n. 47 “tutti i diritti

dell’escusso quale azionista della società Q__________ AG” in luogo della

designazione esistente, e notificherà nuovamente a quest’ultima il sequestro

dei medesimi diritti, con la stessa formulazione, intimando alla società non

solo di eseguire all’Ufficio ogni futuro pagamento dovuto al­l’azio­­nista ma

anche di consegnare le azioni, sempre all’Ufficio, qualora nel frattempo esse

dovessero essere emesse (cfr. DTF 77 III 92).

5.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto. Non si prelevano tasse

di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 22,

99, 275 LEF e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso è respinto.

2. È

fatto ordine all’CO 1 di rettificare la posizione n. 47 del verbale di

sequestro n. __________ e di notificare nuovamente il sequestro alla

società Q__________ AG nel senso del considerando 4 della presente sentenza.

3. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione

a:

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino | Lexipedia