15.2013.120
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27 febbraio 2014Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.120
Lugano
27 febbraio 2014
CC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser,
vicepresidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
vicecancelliere:
Cortese
statuendo
sul ricorso 5 novembre 2013 di
RI
1
patrocinato
dall’ RAPP1 1,
contro
l’operato
dell’CO 1 nell’esecuzione del sequestro n. __________ decretato il 24
settembre 2013 dal Pretore della giurisdizione di __________ nei confronti di RE
1 su istanza di
RAPP2 1,
esecutore
testamentario della CC 1
patrocinato
dall’ PAT1 1,
viste le osservazioni 14 novembre 2013 di RA 1 e 25
novembre 2013 dell’CO 1,
esaminati
gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Su
istanza presentata a nome della “CC 1, agente per il tramite dell’esecutore
testamentario __________ __________ RA 2” (cfr. doc. B), con decreto 24
settembre 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha ordinato
nei confronti di RE 1 il sequestro di diversi beni, tra cui “tutte le azioni
della Q__________ AG depositate presso il suo domicilio in __________” (cfr.
doc. A, pag. 2).
Fatti
B. In
occasione dell’esecuzione del sequestro, RI 1 ha dichiarato che le predette
azioni non esistono (cfr. verbale interno del sequestro, pag. 3). L’CO 1 ha
quindi sequestrato il “credito derivante dal diritto di partecipazione” di RI 1
alla società Q__________ AG, avvertendo quest’ultima, mediante l’apposito
formulario “Mod. 9” datato 25 settembre 2013, di eseguire ogni futuro pagamento
all’organo esecutivo (cfr. doc. C).
C. Il
25 settembre 2013 l’Ufficio ha pure emesso il verbale di sequestro, che
menziona in particolare quale oggetto “tutte le azioni del convenuto della Q__________
AG” (cfr. doc. D, pag. 5 n. 47);
D. A
convalida del sequestro, il 27 settembre 2013 l’esecutore testamentario RA 1,
per conto della CC 1, ha promossa l’esecuzione n. __________, contro la
quale RE 1 ha interposto tempestiva opposizione.
E. Con
scritto 5 novembre 2013 l’escusso ha chiesto all’Ufficio di decretare la
nullità del sequestro del “credito derivante dal diritto di partecipazione alla
società Q__________ AG”, poiché non espressamente ordinato dal Pretore. Con il
medesimo scritto l’escusso ha pure dichiarato che la propria richiesta è da
intendersi, se del caso, “[…] quale reclamo [recte: ricorso] ex art.
17 LEF, ritenuto che la nullità di un atto esecutivo può essere pronunciata in
ogni tempo”.
F. Con
scritto 7 novembre 2013, l’Ufficio ha invitato l’escusso a comunicare al più
presto dove si trovano le azioni della società Q__________ AG e chi è il
depositario del relativo libro delle azioni. In risposta, con scritto 10
dicembre 2013 RI 1 ha dichiarato che non sono state emesse azioni e/o
certificati azionari e che neppure risulta che la Q__________ AG disponga di un
libro delle azioni.
G. Con
osservazioni 14 novembre 2013 l’escutente postula la reiezione del gravame,
sostenendo che il Pretore ha ordinato il sequestro di tutti i beni patrimoniali
del convenuto, ivi compreso dunque il diritto di partecipazione dell’escusso
alla società Q__________ AG. Il procedente rileva altresì che il capitale della
predetta società è costituito di azioni nominative vincolate, ragion per cui il
nesso tra le azioni e il diritto di partecipazione sarebbe palese.
H. Con
osservazioni 25 novembre 2013 l’Ufficio di esecuzione chiede anch’esso la
reiezione del ricorso, associandosi sostanzialmente alle argomentazioni
dell’escutente.
Considerato
in diritto: 1. Come
già stabilito con sentenze 3 dicembre 2013 e 8 gennaio 2014 di questa Camera
(CEF 3 dicembre 2013, inc. 15.2013.109 e 8 gennaio 2014, inc. 15.2013.112), in
veste di esecutore testamentario RA 2 è esclusivamente abilitato a escutere e
stare in causa, ancorché per conto della CC 1, sicché soltanto costui può
essere legittimamente considerato parte resistente in questa sede.
2. Secondo
giurisprudenza e dottrina, l’ufficio richiesto non può sequestrare oggetti non
Considerandi
indicati nel decreto di sequestro o che non risultino designati dal medesimo e
se nondimeno vi procede, il sequestro di tali beni è nullo e dev’essere
annullato anche se nessun reclamo è stato presentato entro il termine di cui
all’art. 17 LEF (cfr. DTF 113 III 139 consid. 4a; 90 III 49 consid. 1; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
IV, 2003, n. 9 ad art. 275 LEF; Stoffel/Chabloz,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 19 ad art. 275 LEF; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, 2010, n. 44 ad art. 275 LEF). In concreto, il ricorso in esame, seppur
manifestamente intempestivo, in quanto diretto contro un provvedimento
dell’Ufficio adottato il 25 settembre 2013, può dunque essere esaminato sotto
il profilo della nullità giusta l’art. 22 LEF.
3.
In
caso di sequestro di azioni (al portatore o nominative, vincolate o meno), ove
queste siano state emesse, l’ufficio di esecuzione competente non può
sequestrare presso la sede della società anonima, indipendentemente dal titolo,
il “diritto di partecipazione” incorporatovi (cfr. DTF 92 III 25 consid. 3; 88
III 140 consid. 2). Qualora invece, all’atto dell’esecuzione del sequestro o
del pignoramento, la società non abbia ancora emesso le azioni o certificati
provvisori, l’ufficio sequestrerà o pignorerà i diritti del debitore quale
azionista – che esistono indipendentemente dall’emissione di azioni (Baudenbacher, Basler Kommentar, OR II,
3a ed., 2008, n. 2 ad art. 622) – secondo la procedura prevista per
il pignoramento dei crediti (cfr. DTF 77 III 91; 92 III 25 consid. 3; Gilliéron, op. cit., n. 43 ad art. 98),
ritenuto che in assenza di emissione dei titoli non sussiste invero il rischio
che la realizzazione dei diritti dell’azionista leda le pretese dell’eventuale
terzo detentore dei titoli.
Nel
caso in rassegna, dall’estratto del registro di commercio della società Q__________
AG emerge che il suo capitale azionario è suddiviso in 105'000'000 di azioni
nominative vincolate di nominali fr. 0.01 cadauna e 10'500'000 azioni
nominative vincolate di nominali fr. 0.10 cadauna. Il ricorrente, che è anche
presidente del consiglio di amministrazione della Q__________ AG (cfr. estratto
del registro di commercio di tale società), ha dichiarato che le predette
azioni non sono state emesse (scritto 10 dicembre 2013). Stando così le cose,
l’Ufficio era senz’altro legittimato a sequestrare i diritti risultanti dalla
sua qualità di azionista di Q__________ AG (così: DTF 77 III 91-92). Essi non
sono affatto diversi dalle azioni menzionate nel decreto di sequestro, le quali
sono solo un titolo di legittimazione che incorpora appunto i diritti
dell’azionista nei confronti della società. Anche il luogo di situazione è
identico a quello indicato dal giudice del sequestro, i diritti e i crediti
essendo reputati localizzati al domicilio del loro titolare se risiede in
Svizzera (DTF 137 III 627 consid. 3.1). Il fatto, infine, che la società non
tenga un libro delle azioni non è di rilievo in questa sede, perché
l’iscrizione degli azionisti ha portata unicamente dichiarativa (Oertle/du Pasquier, Basler Kommentar,
OR II, 3a ed. 2008, n. 4 ad art. 686). Contrariamente a quanto
sostiene il ricorrente, dunque, il sequestro non è nullo.
4.
Certo,
la designazione del sequestro sia nel verbale (“tutte le azioni del convenuto
della Quant World AG”, doc. D pag. 5 n. 47) che nella notifica del sequestro
alla società (“credito derivante dal diritto di partecipazione”, doc. C) è
imprecisa, ma l’escusso, come dimostra il suo ricorso, ha capito perfettamente
quale fosse l’oggetto del sequestro, ovvero i suoi diritti quale azionista
della società Q__________ AG. A scanso di equivoci, l’Ufficio rettificherà dunque
il verbale di sequestro, menzionando al n. 47 “tutti i diritti
dell’escusso quale azionista della società Q__________ AG” in luogo della
designazione esistente, e notificherà nuovamente a quest’ultima il sequestro
dei medesimi diritti, con la stessa formulazione, intimando alla società non
solo di eseguire all’Ufficio ogni futuro pagamento dovuto all’azionista ma
anche di consegnare le azioni, sempre all’Ufficio, qualora nel frattempo esse
dovessero essere emesse (cfr. DTF 77 III 92).
5.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso dev’essere respinto. Non si prelevano tasse
di giustizia, né si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 22,
99, 275 LEF e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso è respinto.
2. È
fatto ordine all’CO 1 di rettificare la posizione n. 47 del verbale di
sequestro n. __________ e di notificare nuovamente il sequestro alla
società Q__________ AG nel senso del considerando 4 della presente sentenza.
3. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.