Lexipedia

Decisione

15.2013.124

Ammissibilità del ricorso. Atti eseguiti dall’ufficio in virtue di leggi diverse dalla LEF. Tardività. Notifica di atti esecutivi all’escussa risp. al suo patrocinatore

8 maggio 2014Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I. Nelle

sue osservazioni del 17 dicembre 2013 l’avv. PI 1 ritiene, in conclusione, di

avere agito nel pieno rispetto del mandato affidatogli, mentre PI 2 e PI 3, nel

loro allegato del 20 dicembre 2013, concludono per la reiezione del ricorso. Quanto

all’UEF si rimette al giudizio della Camera, pur reputando corretto il proprio

operato (osservazioni del 9 gennaio 2014).

Considerato

in diritto: 1. Il ricorso previsto dall’art. 17 LEF è ammissibile

contro gli atti esecutivi compiuti dagli organi preposti all’esecuzione

della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Seppure eseguiti

da questi stessi organi, contro gli atti eseguiti in virtù di altri leggi – in

particolare in applicazione dell’art. 609 CC – non è invece aperta la via del

ricorso (sentenza del Tribunale federale 7B.131/2003, consid. 3.4; Weibel, in: Erbrecht, Praxiskommentar, 2a

ed. 2011, n. 11 ad art. 609 CC).

D’altronde,

visto il titolo stesso della Legge cantonale di applicazione della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF, RL 3.5.1.1), il potere

generale di vigilanza conferito a questa Camera sull’operato degli organi dell’esecuzione

forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione

del diritto esecutivo federale e cantonale. L’operato dell’Ufficiale che agisce

quale autorità in virtù del­l’art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo,

ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal

Codice civile e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una

procedura esecutiva in corso (per esempio in caso di cessione dei diritti

successori o dell’ere­de gravato da attestati di carenza di beni). Al contrario

di quanto era previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa

l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame, ora

abrogata, che conferiva a questa Camera la sorveglianza sull’operato degli

uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il

legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non le ha attribuito alcuna

competenza di sorveglianza in merito all’operato dell’ufficiale agente nelle

sue veste di autorità nel senso dell’art. 609 CC. Il ricorso si rivela quindi d’ac­chito

irricevibile (sentenza della CEF 15.2001.311 dell’11 gennaio 2002).

2. Fosse

del resto il ricorso in esame anche ricevibile, esso andrebbe ad ogni buon

conto ritenuto tardivo. Infatti, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a notificare

gli atti esecutivi al rappresentante convenzionale dell’escusso (in particolare

Considerandi

al suo avvocato) solo se il rappresentante è al beneficio di una procura che lo

abilita esplicitamente a ricevere atti esecutivi e se l’ufficio ne è stato informato

(sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, RtiD 2011 I 743-4, n.

48c, consid. 6b, con rimandi). Nel caso specifico, la ricorrente allega che l’UEF

di Riviera sapeva che essa fosse rappresentata dall’avv. PA 1, ciò che

risultava dalla “sentenza della Moesa” (ricorso, ad n. 14). Ora, l’avvocato

incaricato di rappresentare un cliente in una procedura giudiziaria non è

presunto essere inoltre abilitato a ricevere atti esecutivi per conto del suo

mandante (sentenza del Tribunale federale 7B.86/2006 dell’8 febbraio 2007,

consid. 2.1; DTF 69 III 82; sentenza della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010,

consid. 3). E la ricorrente nemmeno allega di avere autorizzato l’UEF di

Riviera a notificare gli atti a lei destinati al suo patrocinatore. Ad ogni modo,

essa ha ricevuto personalmente sia il decreto di sequestro

con il relativo verbale l’8 novembre 2011 sia poi, il 21 novembre 2011, il

precetto esecutivo n. __________ nella procedura a convalida del sequestro senza

opporsi alla notifica personale né chiedere d’intimare i successivi atti al suo

patrocinatore.

D’altronde,

la decisione impugnata di conferimento all’avv. PI 1 del mandato di

rappresentare l’escussa nella causa di divisione della successione della madre

è stata validamente notificata al domicilio di RI 1 il 6 marzo 2013 (v.

attestazione di ricevimento postale del 3 dicembre 2013 denominata

“accertamento del recapito IPLAR”, contenuta nell’incarto dell’UEF). La ricorrente

afferma sì, senza prove, di essere stata in Calabria in quel periodo (ricorso,

ad 19), ma non spende una parola sul predetto documento giustificativo dell’avvenuta

notifica, quand’anche ne era a conoscenza (cfr. messaggio elettronico 3

dicembre 2013 dell’UEF all’avv. PA 1). Non essendovi così motivo di scostarsi

dall’accertamento dell’Ufficio, il ricorso in esame, inoltrato solo il 4

dicembre 2013, sarebbe manifestamente tardivo. E una “restituzione in intero

del diritto di fare osservazioni all’istanza della PI 4” (ricorso, n. 47) non

sarebbe entrata in considerazione, perché la ricorrente nemmeno ha indicato

quale “ostacolo non imputabile a sua colpa” (nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF)

le avrebbe impedito di formulare tempestive osservazioni, un’assenza all’estero

non configurando un valido motivo di legge ove, come nel caso concreto, il

destinatario fosse a conoscenza della procedura nella quale è avvenuta la

notificazione di cui si chiede la rinnovazione (v. Nord­mann, in: Basler Kommentar, SchKG

I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 33 LEF, con rimandi).

3.

Anche

la richiesta della ricorrente di confermare il blocco del registro fondiario

riferito alla part. n. __________ RFD di __________ ordinato dal Pretore

risulta inammissibile, non spettando all’autorità di vigilanza di determinarsi

su una decisione presa da un’autorità giudiziaria (cfr. art. 17 LEF e

sopra consid. 1). Poiché chiesta in via provvisionale, la richiesta diventa

comunque senza oggetto con l’emanazione dell’odierna decisione sul merito.

4.

Non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il

ricorso irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– avv. ;

– avv. ;

– avv. ;

– avv. .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera tramite l’Ufficio di

esecuzione e fallimenti di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e

fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.