15.2013.124
Ammissibilità del ricorso. Atti eseguiti dall’ufficio in virtue di leggi diverse dalla LEF. Tardività. Notifica di atti esecutivi all’escussa risp. al suo patrocinatore
8 maggio 2014Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.124
Lugano
8 maggio 2014
EC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
vicecancelliere:
Cassina
statuendo
quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 4 dicembre 2013 di
RI
1
(patrocinata
dall’avv. PA 1 )
contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti (UEF)
di Riviera, Biasca, o meglio contro la
realizzazione di diritti ereditari sequestrati nell’esecuzione __________ promossa contro la ricorrente da
PI 4,
(patrocinata dall’avv. PA
3 )
procedura
che coinvolge anche
1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
(2, 3 patrocinati dall’avv. PA 2 )
ritenuto
in fatto: A. Con
decreto 8 novembre 2011 (inc. __________) il Pretore del Distretto di __________
ha sequestrato a garanzia di un credito della PI 4 di fr. 981'257.35, per
quanto di rilevanza nella fattispecie, la quota della debitrice RI 1 nell’eredità
indivisa lasciata dalla madre, __________, già in __________. Lo stesso giorno
l’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera ha eseguito il sequestro e
notificato alla debitrice il decreto e il verbale di sequestro (n. __________).
B. Statuendo
su istanze presentate il 4 agosto 2010 dai fratelli dell’escussa, PI 2 e PI 3,
contro la sorella, con pronunciato 23 gennaio 2013 il Tribunale distrettuale di
__________ ha accertato che l’eredità della madre __________ RFD di __________
del valore di fr. 531'600.– e di mezzi liquidi per fr. 13'888.76 e
che le quote ereditarie sono di un terzo per ognuno dei tre figli. Il Tribunale
ha altresì accertato che “la disposizione contenuta nel testamento del 12
giugno 1990 della fu __________, con cui la decuius attribuisce alla figlia RI
1 la proprietà della casa a __________, è una norma divisionale o di formazione
dei lotti, soggetta a conguaglio a favore dei coeredi PI 3 e PI 2”. Il Tribunale
ha poi ordinato la divisione dell’eredità. Contro tale decisione RI 1 ha
presentato istanza di purgazione della procedura contumaciale a norma del
previgente art. 130 del codice di procedura civile grigionese, respinta dal
Presidente del Tribunale distrettuale di __________ con decisione del 15 marzo
2013.
C. Premesso
che i coeredi erano intenzionati ad avviare la divisione dell’eredità e che l’opposizione
interposta al sequestro non ne sospendeva gli effetti, il 1° marzo 2013 la PI 4,
ha chiesto all’UEF d’intervenire, conformemente all’art. 609 CC, in luogo dell’escussa
nell’ambito della prossima procedura di divisione. Il 5 marzo 2013 l’UEF ha
quindi incaricato l’avv. PI 1 di rappresentare l’Ufficiale nella procedura di
scioglimento della comunione ereditaria fu __________ in luogo dell’erede RI 1,
comunicando la sua decisione all’escussa, ai patrocinatori degli altri eredi e
dell’escutente e al Tribunale distrettuale di Moesa.
D. Il
22 maggio 2013 i coeredi dell’escussa, per il tramite del loro patrocinatore avv.
PA 2, hanno proposto all’avv. PI 1 di assegnare loro la particella di __________
in comproprietà in ragione di un mezzo ciascuno contro versamento da parte loro
a favore della sorella di fr. 157'626.–, importo corrispondente ad un
terzo del valore della particella, dedotti fr. 19'574.– per i crediti da
essi vantati nei confronti della sorella. Il 19 giugno 2013 l’UEF, invitato dall’avv.
PI 1 a determinarsi sulla proposta, gli ha comunicato che la divisione proposta
dall’avv. PA 2 era attuabile solo con l’esplicito consenso della PI 4, consenso
poi dato dalla creditrice il 27 giugno 2013, con la condizione che l’importo
spettante all’escussa fosse mantenuto sequestrato sino a conclusione della
procedura esecutiva.
E. Il
1° luglio 2013 il Pretore del Distretto di __________ ha respinto l’opposizione
interposta da RI 1 al sequestro dell’8 novembre 2011. Lo stesso giorno egli ha
pure rigettato in via provvisoria l’opposizione interposta dalla convenuta al precetto
esecutivo__________ emesso a convalida del sequestro della PI 4. Il 5 agosto
2013 RI 1 ha promosso azione di disconoscimento del debito alla Pretura del
Distretto di __________ contro la PI 4, procedura che risultava ancora pendente
al momento della presentazione del ricorso in esame.
F. Il
29 agosto 2013 PI 2, PI 3 e l’avv. PI 1 hanno sottoscritto l’atto di divisione
ereditaria, i cui contenuti rispecchiano la proposta contenuta nello scritto 22
maggio 2013 dell’avv. PA 2. Il trapasso di proprietà del fondo a favore dei
fratelli dell’escussa è stato iscritto a registro fondiario il 16 settembre
2013.
G. Dando
seguito alla domanda di proseguire l’esecuzione formulata il 25 settembre 2013 dalla
PI 4, il successivo 22 ottobre l’UEF ha pignorato “il credito di fr. 157'620.50
che l’escussa vanta nella comunione ereditaria fu __________, e meglio come al
pto n. 3 dell’atto di divisione ereditaria del 29.08.2013 del notaio PI 1”.
H. Con
ricorso 4 dicembre 2013 RI 1 chiede che la decisione 5 marzo 2013 dell’Ufficio
di esecuzione e fallimenti di Riviera di conferire mandato all’avv. PI 1 di
rappresentarlo nella divisione della successione fu __________ venga annullata
con conseguente annullamento di tutti i successivi atti compiuti dall’avv. PI 1,
in particolare il trapasso della proprietà della part. __________ RFD di __________
ai fratelli PI 2 e PI 3. In via subordinata la ricorrente chiede di modificare
il mandato conferito all’avv. PI 1 “nel senso di agire ex art. 611 CC con le
medesime conseguenze”. In via più subordinata l’escussa chiede considerare il
ricorso come istanza di restituzione in intero. In via provvisionale la ricorrente
ha chiesto di confermare il blocco del registro fondiario relativo alla part. __________
RFD di __________.
Fatti
I. Nelle
sue osservazioni del 17 dicembre 2013 l’avv. PI 1 ritiene, in conclusione, di
avere agito nel pieno rispetto del mandato affidatogli, mentre PI 2 e PI 3, nel
loro allegato del 20 dicembre 2013, concludono per la reiezione del ricorso. Quanto
all’UEF si rimette al giudizio della Camera, pur reputando corretto il proprio
operato (osservazioni del 9 gennaio 2014).
Considerato
in diritto: 1. Il ricorso previsto dall’art. 17 LEF è ammissibile
contro gli atti esecutivi compiuti dagli organi preposti all’esecuzione
della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF). Seppure eseguiti
da questi stessi organi, contro gli atti eseguiti in virtù di altri leggi – in
particolare in applicazione dell’art. 609 CC – non è invece aperta la via del
ricorso (sentenza del Tribunale federale 7B.131/2003, consid. 3.4; Weibel, in: Erbrecht, Praxiskommentar, 2a
ed. 2011, n. 11 ad art. 609 CC).
D’altronde,
visto il titolo stesso della Legge cantonale di applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento (LALEF, RL 3.5.1.1), il potere
generale di vigilanza conferito a questa Camera sull’operato degli organi dell’esecuzione
forzata (cfr. art. 10 LALEF) è limitato esclusivamente all’applicazione
del diritto esecutivo federale e cantonale. L’operato dell’Ufficiale che agisce
quale autorità in virtù dell’art. 609 CC non si fonda sul diritto esecutivo,
ma è riferito alle operazioni di divisione della successione regolate dal
Codice civile e non presuppone nemmeno necessariamente l’esistenza di una
procedura esecutiva in corso (per esempio in caso di cessione dei diritti
successori o dell’erede gravato da attestati di carenza di beni). Al contrario
di quanto era previsto all’art. 4 del Decreto esecutivo del 4 maggio 1918 circa
l’autorizzazione per l’esercizio del prestito su pegno del bestiame, ora
abrogata, che conferiva a questa Camera la sorveglianza sull’operato degli
uffici di esecuzione in materia di registro per il pegno del bestiame, il
legislatore cantonale, all’art. 96 cpv. 2 LAC, non le ha attribuito alcuna
competenza di sorveglianza in merito all’operato dell’ufficiale agente nelle
sue veste di autorità nel senso dell’art. 609 CC. Il ricorso si rivela quindi d’acchito
irricevibile (sentenza della CEF 15.2001.311 dell’11 gennaio 2002).
2. Fosse
del resto il ricorso in esame anche ricevibile, esso andrebbe ad ogni buon
conto ritenuto tardivo. Infatti, l’ufficio d’esecuzione è tenuto a notificare
gli atti esecutivi al rappresentante convenzionale dell’escusso (in particolare
Considerandi
al suo avvocato) solo se il rappresentante è al beneficio di una procura che lo
abilita esplicitamente a ricevere atti esecutivi e se l’ufficio ne è stato informato
(sentenza della CEF 15.2009.144 del 1° febbraio 2010, RtiD 2011 I 743-4, n.
48c, consid. 6b, con rimandi). Nel caso specifico, la ricorrente allega che l’UEF
di Riviera sapeva che essa fosse rappresentata dall’avv. PA 1, ciò che
risultava dalla “sentenza della Moesa” (ricorso, ad n. 14). Ora, l’avvocato
incaricato di rappresentare un cliente in una procedura giudiziaria non è
presunto essere inoltre abilitato a ricevere atti esecutivi per conto del suo
mandante (sentenza del Tribunale federale 7B.86/2006 dell’8 febbraio 2007,
consid. 2.1; DTF 69 III 82; sentenza della CEF 15.2010.21 dell’8 marzo 2010,
consid. 3). E la ricorrente nemmeno allega di avere autorizzato l’UEF di
Riviera a notificare gli atti a lei destinati al suo patrocinatore. Ad ogni modo,
essa ha ricevuto personalmente sia il decreto di sequestro
con il relativo verbale l’8 novembre 2011 sia poi, il 21 novembre 2011, il
precetto esecutivo n. __________ nella procedura a convalida del sequestro senza
opporsi alla notifica personale né chiedere d’intimare i successivi atti al suo
patrocinatore.
D’altronde,
la decisione impugnata di conferimento all’avv. PI 1 del mandato di
rappresentare l’escussa nella causa di divisione della successione della madre
è stata validamente notificata al domicilio di RI 1 il 6 marzo 2013 (v.
attestazione di ricevimento postale del 3 dicembre 2013 denominata
“accertamento del recapito IPLAR”, contenuta nell’incarto dell’UEF). La ricorrente
afferma sì, senza prove, di essere stata in Calabria in quel periodo (ricorso,
ad 19), ma non spende una parola sul predetto documento giustificativo dell’avvenuta
notifica, quand’anche ne era a conoscenza (cfr. messaggio elettronico 3
dicembre 2013 dell’UEF all’avv. PA 1). Non essendovi così motivo di scostarsi
dall’accertamento dell’Ufficio, il ricorso in esame, inoltrato solo il 4
dicembre 2013, sarebbe manifestamente tardivo. E una “restituzione in intero
del diritto di fare osservazioni all’istanza della PI 4” (ricorso, n. 47) non
sarebbe entrata in considerazione, perché la ricorrente nemmeno ha indicato
quale “ostacolo non imputabile a sua colpa” (nel senso dell’art. 33 cpv. 4 LEF)
le avrebbe impedito di formulare tempestive osservazioni, un’assenza all’estero
non configurando un valido motivo di legge ove, come nel caso concreto, il
destinatario fosse a conoscenza della procedura nella quale è avvenuta la
notificazione di cui si chiede la rinnovazione (v. Nordmann, in: Basler Kommentar, SchKG
I, 2a ed. 2010, n. 12 ad art. 33 LEF, con rimandi).
3.
Anche
la richiesta della ricorrente di confermare il blocco del registro fondiario
riferito alla part. n. __________ RFD di __________ ordinato dal Pretore
risulta inammissibile, non spettando all’autorità di vigilanza di determinarsi
su una decisione presa da un’autorità giudiziaria (cfr. art. 17 LEF e
sopra consid. 1). Poiché chiesta in via provvisionale, la richiesta diventa
comunque senza oggetto con l’emanazione dell’odierna decisione sul merito.
4.
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il
ricorso irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– avv. ;
– avv. ;
– avv. ;
– avv. .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Riviera tramite l’Ufficio di
esecuzione e fallimenti di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e
fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.