15.2013.125
Esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. Differimento della realizzazione
9 maggio 2014Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2013.125
Data decisione, Autorità:
09.05.2014, CEF
Titolo:
Esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. Differimento della realizzazione
DIFFERIMENTO DELL'INCANTO
art. 123 LEF
art. 133 LEF
art. 141 LEF
art. 156 LEF
Incarto n.
15.2013.125
Lugano
9 maggio 2014
CC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di
vigilanza
composta del giudice:
Jaques, presidente
vicecancelliere:
Cortese
sedente quale giudice unico (art. 48b LOG) per
statuire sul ricorso 21 novembre 2013 di
RI 1
(rappresentata da RA 1)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro la decisione di
sospensione dell’esecuzione n. __________ in via di realizzazione del pegno promossa
nei confronti di
PI 1,
(rappresentato dall’ PA 1)
procedura che coinvolge pure la
moglie dell’escusso nonché terza proprietaria del pegno
PI 2,
(rappresentata dall’avv. Claudio Codoni, Lugano)
ritenuto
in
fatto: A. Il 16 maggio
2008 RI 1 ha promosso dinanzi all’CO 1 un’esecuzione in via di realizzazione di
pegno immobiliare nei confronti di PI 1 per complessivi fr. 854'035.70 oltre
accessori, indicando quale oggetto del pegno il fondo
part. n. __________ RFD __________ di proprietà del debitore e di sua moglie, PI
2, in ragione di ½ ciascuno. Un esemplare del precetto
esecutivo è stato notificato anche a quest’ultima nella sua qualità di coniuge
del debitore e di terza proprietaria del pegno. Contro il relativo precetto n. __________ sia l’escusso che sua moglie hanno interposto
tempestiva opposizione.
Fatti
B. Ottenuto
il rigetto delle opposizioni mediante sentenze 9 dicembre 2008 del Pretore del
Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente all’importo di fr. 831'234.45,
con domanda 8 marzo 2010 la procedente ha chiesto all’Ufficio di realizzare il
pegno.
C. Poiché
il fondo in questione è oggetto di un divieto di disporre fatto menzionare a
Registro fondiario dal Ministero pubblico a seguito del sequestro penale
ordinato il 21 giugno 2007 nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di
PI 1 (inc. __________), con scritto 1° aprile 2010 l’Ufficio ha chiesto all’autorità
inquirente l’autorizzazione di realizzare l’immobile, autorizzazione che gli è
stata concessa il 10 giugno 2013, “fermo restando il sequestro del prodotto di
realizzazione restante dopo soddisfacimento del creditore ipotecario”.
D. Dando
seguito alla richiesta 8 novembre 2013 della terza proprietaria del pegno, con
decisione 12 novembre 2013 l’Ufficio ha sospeso l’esecuzione sino ad evasione
dell’istanza presentata da lei lo stesso giorno al Ministero pubblico per
ottenere il dissequestro della propria quota di comproprietà.
E. Con
ricorso 21 novembre 2013 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,
chiedendo che la realizzazione forzata non venga sospesa e che all’Ufficio sia
ordinato di procedere con il conferimento del mandato per l’allestimento di una
perizia estimativa del fondo in questione.
F. Con
osservazioni per entrambi del 5 dicembre 2013 PI 2 postula la reiezione del
gravame, mentre l’Ufficio, pur ritenendo di aver agito correttamente, si
rimette al giudizio dell’autorità di vigilanza.
Considerandi
in
diritto: 1. Nella decisione
impugnata, l’Ufficio ha in sostanza fatto proprie le argomentazioni avanzate
dalla terza proprietaria del pegno per ottenere la sospensione dell’esecuzione,
secondo cui la realizzazione dell’immobile lederebbe gravemente i suoi diritti,
siccome il sequestro penale le impedirebbe di ottenere un finanziamento
bancario per portarsi acquirente del fondo.
2.
Nel ricorso, l’insorgente contesta i predetti argomenti, ritenendo
che non siano tali da giustificare una sospensione dell’esecuzione. Essa
sostiene altresì che la sospensione le arreca grave pregiudizio economico, ritenuto
che dal 20 giugno 2007 non percepisce più alcun interesse o ammortamento da
parte del debitore. Da parte sua, la resistente si oppone al ricorso, proponendo
sostanzialmente le medesime tesi sviluppate nella propria domanda di sospensione.
3.
Secondo
la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono
adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF
contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di esecuzione deve procedere
ai pubblici incanti (art. 133 LEF) (sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004
del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l’ufficio di esecuzione può
unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell’art. 123 LEF,
applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 143a LEF (e a sua
volta nell’art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di
rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri (nella seconda ipotesi alle
condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra procedura che paralizza la
realizzazione del fondo (DTF 135 III 28 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale
7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1).
4.
Nel
caso in rassegna, la terza proprietaria del pegno non si è prevalsa di alcuna
possibilità di differimento prevista dalla legge ed essa neppure invoca
circostanze oggettive atte ad impedire la realizzazione del fondo, che il
Ministero pubblico ha invero autorizzato nonostante il sequestro penale già il
10.
giugno 2013. In particolare l’interesse della ricorrente a procurarsi i
fondi necessari per partecipare all’asta dell’immobile non risulta protetto dalla
legge, per tacere del fatto che la richiesta di dissequestro della propria
quota di comproprietà avrebbe potuto essere presentata già mesi fa se non addirittura
anni fa (il sequestro penale risale al 2007). Alla luce di tali considerazioni,
la decisione di sospendere l’esecuzione si rivela sprovvista di base legale e,
in accoglimento del ricorso, va dunque annullata. Nel contempo, l’Ufficio è
invitato a riattivare la procedura di realizzazione.
5.
Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto
e di conseguenza è annullata la decisione del 12 novembre 2013 dell’CO 1.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
vicecancelliere
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro
dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito
di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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