Lexipedia

Decisione

15.2013.125

Esecuzione in via di realizzazione di un pegno immobiliare. Differimento della realizzazione

9 maggio 2014Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Ottenuto

il rigetto delle opposizioni mediante sentenze 9 dicembre 2008 del Pretore del

Distretto di Lugano, sezione 5, limitatamente all’importo di fr. 831'234.45,

con domanda 8 marzo 2010 la procedente ha chiesto all’Ufficio di realizzare il

pegno.

C. Poiché

il fondo in questione è oggetto di un divieto di disporre fatto menzionare a

Registro fondiario dal Ministero pubblico a seguito del sequestro penale

ordinato il 21 giugno 2007 nell’ambito del procedimento aperto nei confronti di

PI 1 (inc. __________), con scritto 1° aprile 2010 l’Ufficio ha chiesto all’autorità

inquirente l’autorizzazione di realizzare l’immobile, autorizzazione che gli è

stata concessa il 10 giugno 2013, “fermo restando il sequestro del prodotto di

realizzazione restante dopo soddisfacimento del creditore ipotecario”.

D. Dando

seguito alla richiesta 8 novembre 2013 della terza proprietaria del pegno, con

decisione 12 novembre 2013 l’Ufficio ha sospeso l’esecuzione sino ad evasione

dell’istanza presentata da lei lo stesso giorno al Ministero pubblico per

ottenere il dissequestro della propria quota di comproprietà.

E. Con

ricorso 21 novembre 2013 RI 1 si aggrava contro il predetto provvedimento,

chiedendo che la realizzazione forzata non venga sospesa e che all’Ufficio sia

ordinato di procedere con il conferimento del mandato per l’allestimento di una

perizia estimativa del fondo in questione.

F. Con

osservazioni per entrambi del 5 dicembre 2013 PI 2 postula la reiezione del

gravame, mentre l’Ufficio, pur ritenendo di aver agito correttamente, si

rimette al giudizio dell’autorità di vigilanza.

Considerandi

in

diritto: 1. Nella decisione

impugnata, l’Ufficio ha in sostanza fatto proprie le argomentazioni avanzate

dalla terza proprietaria del pegno per ottenere la sospensione dell’esecuzione,

secondo cui la realizzazione dell’immobile lederebbe gravemente i suoi diritti,

siccome il sequestro penale le impedirebbe di ottenere un finanziamento

bancario per portarsi acquirente del fondo.

2.

Nel ricorso, l’insorgente contesta i predetti argomenti, ritenendo

che non siano tali da giustificare una sospensione dell’esecuzione. Essa

sostiene altresì che la sospensione le arreca grave pregiudizio economico, ritenuto

che dal 20 giugno 2007 non percepisce più alcun interesse o ammortamento da

parte del debitore. Da parte sua, la resistente si oppone al ricorso, proponendo

sostanzialmente le medesime tesi sviluppate nella propria domanda di sospensione.

3.

Secondo

la giurisprudenza, la realizzazione di un fondo può essere differita se sono

adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge, atteso che la LEF

contiene precisi termini entro i quali l’ufficio di esecuzione deve procedere

ai pubblici incanti (art. 133 LEF) (sentenza del Tribunale federale 7B.245/2004

del 22 dicembre 2004, consid. 4). In tal senso, l’ufficio di esecuzione può

unicamente differire la realizzazione di un fondo nel quadro dell’art. 123 LEF,

applicabile in virtù del rinvio contenuto nell’art. 143a LEF (e a sua

volta nell’art. 156 LEF), oppure quando è pendente un ricorso, un’azione di

rivendicazione o di contestazione dell’elenco oneri (nella seconda ipotesi alle

condizioni stabilite dall’art. 141 LEF) o un’altra procedura che paralizza la

realizzazione del fondo (DTF 135 III 28 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale

7B.83/2006 del 1° giugno 2006, consid. 1.1).

4.

Nel

caso in rassegna, la terza proprietaria del pegno non si è prevalsa di alcuna

possibilità di differimento prevista dalla legge ed essa neppure invoca

circostanze oggettive atte ad impedire la realizzazione del fondo, che il

Ministero pubblico ha invero autorizzato nonostante il sequestro penale già il

10.

giugno 2013. In particolare l’interesse della ricorrente a procurarsi i

fondi necessari per partecipare all’asta dell’immobile non risulta protetto dalla

legge, per tacere del fatto che la richiesta di dissequestro della propria

quota di comproprietà avrebbe potuto essere presentata già mesi fa se non addirittura

anni fa (il sequestro penale risale al 2007). Alla luce di tali considerazioni,

la decisione di sospendere l’esecuzione si rivela sprovvista di base legale e,

in accoglimento del ricorso, va dunque annullata. Nel contempo, l’Ufficio è

invitato a riattivare la procedura di realizzazione.

5.

Non si prelevano tasse di giustizia né si assegnano indennità (art. 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto

e di conseguenza è annullata la decisione del 12 novembre 2013 dell’CO 1.

2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

vicecancelliere

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro

dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito

di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster