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Decisione

15.2013.126

Modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione

3 febbraio 2014Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito delle

esecuzioni n. __________ e n. __________ dell’Ufficio di esecuzione del

Distretto di Lugano promosse contro PI 1 da RI 1 e dall’__________, il 5 giugno

2012 l’ufficio ha pignorato la quota di comproprietà B di __________/100 __________

RFD di __________, appartenente al debitore.

B. Il __________ 2013

sono state depositate le condizioni d’asta relative alla quota di comproprietà

pignorata, che alle cifre 7, 8, 10 e 11 prevedono quanto segue:

“7. L’aggiudicatario deve pagare a contanti gli

importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:

a) i capitali dei crediti garantiti da pegno

contrattuale o legale, che sono esigibili secondo l’elenco oneri, gli interessi

scaduti, compresi gli interessi moratori e le spese di esecuzione;

b) le spese di amministrazione del fondo, in quanto

non siano coperte dal suo reddito e le spese di realizzazione;

c) la parte del prezzo che eccederebbe l’importo totale

dei crediti garantiti da pegno.

8. L’aggiudicatario deve assumere o pagare a

contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:

a) le spese di trapasso della proprietà e delle

modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a

riguardi dei pegni, delle servitù, ecc. (... omissis ...);

b) i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di

assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento

dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti

di diritto pubblico per l’acqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.

[...]

10. I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i

numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:

a) fr. 48’000.00

in contanti o assegno bancario al momento dell’aggiudicazio­ne quale acconto

prezzo di delibera e la differenza entro trenta giorni con l’interesse del 5%;

b) fr. 6’000.00

in contanti o assegno bancario al momento dell’aggiudicazio­ne, quale acconto

spese di trapasso.

11. Se l'aggiudicatario intende sostituire al

pagamento a contanti altro modo di estinzione dell'obbligazione (assunzione del

debito, novazione), esso deve esibire all'Ufficio, entro il termine fissato per

il pagamento effettivo, una dichiarazione del creditore constatante che è

d'accordo con il modo di estinzione proposto.”

C. Il 28 novembre 2013

in sede di asta pubblica RI 2 ha offerto per l’acquisto del bene in vendita

fr. 250'000.– ma l’ufficio non ha proceduto all’aggiudicazione a suo favore in

quanto lo stesso non aveva prestato le garanzie previste nelle condizioni

d’asta.

D. Con tempestivo

ricorso 6 dicembre 2013 RI 1 e postulano di annullare l’asta del __________

2013 e di indire una nuova vendita ai pubblici incanti della quota di

comproprietà pignorata. I ricorrenti rilevano che all’asta vi è stata una sola

offerta, quella presentata da RI 2, e che quest’ultimo, richiesto dall’ufficio

di prestare gli importi di fr. 48'000.– e di fr. 6'000.– prescritti dalle

condizioni d’asta, ha esibito la cessione di credito del 21 novembre 2011,

mediante la quale RI 1 gli aveva ceduto il credito vantato nei confronti

dell’escusso, dichiarando di compensare il credito ceduto con il debito sorto a

seguito della sua offerta d’acquisto e “mostrando la disponibilità a contanti

per il pagamento delle spese di trapasso”. A mente dei ricorrenti sebbene

l’art. 129 LEF preveda il pagamento a contanti, la compensazione sarebbe un

valido modo di estinzione dell’obbligazione. Così il rifiuto opposto

dall'ufficio sarebbe errato, come sbagliata sarebbe la motivazione addotta

dallo stesso, secondo cui l’importo offerto avrebbe dovuto servire a soddisfare

i creditori pignoranti, siccome in realtà tale importo era insufficiente a

saldare le loro pretese.

E. Delle osservazioni 11

dicembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, in cui chiede

che il gravame venga respinto, si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Legittimata a

ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse

proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o

all’annullamento del provvedimento impugnato oppure al­l’adozione di una

determinata misura ingiustamente negata nell’am­bito di un’esecuzione o di un

fallimento (tra altri: Gilliéron,

Commentaire de la LEF, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17). Nella fattispecie

RI 2, quale escutente (cessionario) e offerente, è senz'altro legittimato a

ricorrere contro il rifiuto dell'Ufficio di esecuzione di Lugano di aggiudicare

a lui la quota di comproprietà pignorata. RI 1, invece, ha perso ogni

legittimazione il 21 novembre 2013 con la cessione del credito fatto valere con

l'esecuzione n. 1505025 (doc. D accluso al ricorso), il cessionario RI 2

essendogli automaticamente subentrato nell'esecuzione in corso (Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,

vol. I, 2a ed., 2010, n. 3 ad art. 77; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 38-45). Il ricorso di RI 1

è pertanto irricevibile.

2.

Le condizioni

d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne

costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984,

§31 n.6 p.439). Devono indicare con esattezza il modo di pagamento e, in

particolare, se l'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro

concessione di un termine (art. 135 e 136 LEF, art. 45 cpv. 1 lett. e RFF).

3.

In concreto

l’ufficio ha stabilito alla cifra 10 delle condizioni d’asta depositate il __________

2013.

che i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 di

complessivi fr. 54'000.– dovevano essere effettuati “in contanti o mediante

assegno bancario“ al momento dell’asta. Ciò risulta conforme alle prescrizioni

di diritto esecutivo appena menzionati. Del resto, RI 2 non le contesta, ma si

limita a sostenere che la propria offerta era “perfettamente conforme sia alle

condizioni d'asta sia al diritto” (ricorso, pag. 2 prima del merito), il punto

11.

di siffatte condizioni prevedendo esplicitamente la facoltà per

l'aggiudicatario di sostituire al pagamento a contanti un altro modo di

estinzione dell'obbligazione, in particolare la compensazione.

4.

Per l’art. 136 LEF

l’aggiudicazione di un fondo si fa contro pagamento in contanti o dietro

concessione di un termine di sei mesi al massimo. L'art. 46 cpv. 1 RFF precisa

che l’esigenza di pagamento a contanti riguarda solo i crediti ipotecari

esigibili, compresi gli interessi e le spese esecutive, oltre alla parte del

prezzo di aggiudicazione eccedente l'ammontare totale dei crediti garantiti da

pegno. Per il pagamento della parte del prezzo di realizzazione spettante al

creditore procedente l’art. 156 cpv. 1 LEF riserva tuttavia eventuali pattuizioni

contrarie tra gli interessati. In tale ipotesi l’aggiudicatario può sostituire

al pagamento a contanti un altro modo di estinzione (ad es. assunzione di

debito o novazione) a condizione di produrre, entro il termine fissato dalle

condizioni di vendita per il pagamento o prorogato per accordo di tutti gli

interessati, una dichiarazione del creditore ipotecario constatante che è d’accordo

di essere soddisfatto altrimenti (art. 47 cpv. 1 RFF). Tale facoltà di

sostituzione corrisponde a quella esplicitamente riservata alla cifra 11 delle

condizioni d’asta.

Per vero l'art. 47 RFF (e

neppure la suddetta cifra 11) non disciplina la questione dell’estinzione del

prezzo d’aggiudicazione per compensazione. Il Tribunale federale si è infatti

riferito a un principio generale del diritto per riconoscere, a determinate

condizioni, la facoltà per l’aggiudicatario che invoca un proprio credito di

non pagare il prezzo a contanti (cfr. sotto consid. 5; Gil­liéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad

art. 136; Rutz, Basler Kommentar

zum SchKG, 2a ed. 2010, n. 3 e 4 ad art. 129). E comunque sia l’art.

47.

cpv. 1 RFF (e con esso la cifra 11 delle condizioni d’asta) non si applica né

alle spese esecutive del creditore ipotecario (DTF 91 III 68 consid. 1b; Kuhn, in: Kurz­kom­men­tar zur VZG, 2011,

n. 4 ad art. 47 RFF) né alle spese che secondo l’art. 49 RFF (e il n. 8 delle

condizioni d’asta) sono a carico dell’aggiudicata­rio senza imputazione sul

prezzo di aggiudicazione – come le spese e tasse di mutazione o i crediti

garantiti da ipoteca legale di diritto pubblico –, ciò che risulta sia dalla

sistematica del­l’or­dinanza (l’art. 49 segue l’art. 47) sia dallo scopo

dell’art. 49 RFF, la norma mirando a garantire il pagamento delle spese di

realizzazione da pagarsi in più del prezzo di aggiudicazione, mentre l’art. 47

concerne pretese di creditori garantiti da pegni convenzionali (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 136).

Nella fattispecie, RI 2 non poteva quindi validamente prestare l’acconto di

fr. 6'000.– di cui alla cifra n. 10b delle condizioni d'asta

in un altro modo che non a contanti. Ciò valeva d'altronde anche per l'acconto

di fr. 48'000.– (di cui alla cifra 10a delle medesime condizioni), visto

lo stesso testo dell'art. 47 RFF, che esige l’accordo di tutti gli interessati,

compreso nel caso specifico quello dell’altro creditore procedente, l’avv. __________.

Ora, RI 2 non ha dimostrato di avere ottenuto il consenso di quest’ul­ti­mo.

5.

Come accennato, secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione può dispensare

l’aggiudicatario di pagare a contanti tutto o parte del prezzo d’aggiudicazione

ove sia d’acchito certo che l’ufficio sarebbe ad ogni modo tenuto a

retrocedergli immediatamente quanto ricevuto, e ciò non in virtù dell’art. 47

RFF bensì di un principio giuridico generale (DTF 79 III 21 consid. 1; 79 III

121; 111 III 60 consid. 2; Gilliéron,

op. cit., n. 14-15 ad art. 136; Stöckli/Duc,

Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 136).

Viceversa la dispensa del pagamento a contanti del prezzo d'asta (compensazione

in senso improprio) non è ammessa quando la retrocessione è esclusa o non è

d'acchito certa. Una dispensa siffatta non entra quindi in considerazione per

le spese esecutive, né per i costi a carico dell’aggiudicatario senza

imputazione sul prezzo di aggiudicazione (art. 49 RFF e sopra consid. 4) e neppure

nei casi ove l'aggiudicatario non sia il solo creditore procedente o non

benefici di un diritto preferenziale rispetto agli altri procedenti (DTF 111

III 60 consid. 2; Kuhn, op. cit.,

n. 2 ad art. 47 i.f.; Rutz, op.

cit., n. 3 ad art. 129; Bet­tschart,

Commentaire romand de la LP, 2005, n. 5 ad art. 129). Nel caso di specie,

dunque, RI 2 non poteva essere dispensato dall’anticipare né l’acconto di

fr. 6'000.– per le spese di realizzazione né quello di fr. 48'000.– sul

prezzo di aggiudicazione, il credito dell’avv. __________ e quello del credito

cedutogli da RI 1 essendo di pari grado. Senza contare che l’anti­cipo di fr. 48'000.–

era destinato a garantire l’eventuale perdita in caso di mora

dell’aggiudicatario nel pagamento del saldo del prezzo d’asta (cfr. art. 143

LEF e 72 cpv. 2 RFF), come risulta dall’avvertenza figurante al n. 10 delle

condizioni d'incanto.

6.

Sulla scorta delle

pregresse considerazioni, si deve quindi concludere che l’Ufficio ha correttamente

rifiutato l’offerta di RI 2, che non era conforme alla cifra 10 delle

condizioni d’asta, sicché il ricorso va respinto. Non si prelevano spese (art.

61.

cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 136 LEF; 46, 47 , 49 RFF; 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso

presentato da RI 1 è irricevibile.

2. Il ricorso

presentato da RI 2 è respinto.

3. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

avv. ;

;

avv.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.