15.2013.126
Modalità di pagamento del prezzo di aggiudicazione
3 febbraio 2014Italiano11 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.126
Lugano
3 febbraio 2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser,
vicepresidente,
Jaques
ed Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 6 dicembre 2013 di
RI 1
RI 2
entrambi patrocinati dall’avv.
PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, e meglio contro il
rifiuto di aggiudicazione ai pubblici incanti del 28 novembre 2013 nelle esecuzioni n. __________ e n. __________promosse
dal ricorrente RI 1 e dall'
patr.
dall’avv. ,
nei
confronti di
PI
1
viste le osservazioni 11 dicembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione
del Distretto di Lugano;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito delle
esecuzioni n. __________ e n. __________ dell’Ufficio di esecuzione del
Distretto di Lugano promosse contro PI 1 da RI 1 e dall’__________, il 5 giugno
2012 l’ufficio ha pignorato la quota di comproprietà B di __________/100 __________
RFD di __________, appartenente al debitore.
B. Il __________ 2013
sono state depositate le condizioni d’asta relative alla quota di comproprietà
pignorata, che alle cifre 7, 8, 10 e 11 prevedono quanto segue:
“7. L’aggiudicatario deve pagare a contanti gli
importi seguenti da computarsi sul prezzo di aggiudicazione:
a) i capitali dei crediti garantiti da pegno
contrattuale o legale, che sono esigibili secondo l’elenco oneri, gli interessi
scaduti, compresi gli interessi moratori e le spese di esecuzione;
b) le spese di amministrazione del fondo, in quanto
non siano coperte dal suo reddito e le spese di realizzazione;
c) la parte del prezzo che eccederebbe l’importo totale
dei crediti garantiti da pegno.
8. L’aggiudicatario deve assumere o pagare a
contanti senza imputazione sul prezzo di aggiudicazione:
a) le spese di trapasso della proprietà e delle
modificazioni e cancellazioni da eseguire nel registro fondiario e sui titoli a
riguardi dei pegni, delle servitù, ecc. (... omissis ...);
b) i crediti assistiti da ipoteca legale (premi di
assicurazione contro gli incendi, imposte fondiarie) non scaduti al momento
dell’incanto e quindi non iscritti nell’elenco oneri, inoltre le tasse correnti
di diritto pubblico per l’acqua potabile, gas, elettricità, fognature, ecc.
[...]
10. I pagamenti a contanti da prestarsi secondo i
numeri 7 e 8 qui sopra devono essere effettuati come segue:
a) fr. 48’000.00
in contanti o assegno bancario al momento dell’aggiudicazione quale acconto
prezzo di delibera e la differenza entro trenta giorni con l’interesse del 5%;
b) fr. 6’000.00
in contanti o assegno bancario al momento dell’aggiudicazione, quale acconto
spese di trapasso.
11. Se l'aggiudicatario intende sostituire al
pagamento a contanti altro modo di estinzione dell'obbligazione (assunzione del
debito, novazione), esso deve esibire all'Ufficio, entro il termine fissato per
il pagamento effettivo, una dichiarazione del creditore constatante che è
d'accordo con il modo di estinzione proposto.”
C. Il 28 novembre 2013
in sede di asta pubblica RI 2 ha offerto per l’acquisto del bene in vendita
fr. 250'000.– ma l’ufficio non ha proceduto all’aggiudicazione a suo favore in
quanto lo stesso non aveva prestato le garanzie previste nelle condizioni
d’asta.
D. Con tempestivo
ricorso 6 dicembre 2013 RI 1 e postulano di annullare l’asta del __________
2013 e di indire una nuova vendita ai pubblici incanti della quota di
comproprietà pignorata. I ricorrenti rilevano che all’asta vi è stata una sola
offerta, quella presentata da RI 2, e che quest’ultimo, richiesto dall’ufficio
di prestare gli importi di fr. 48'000.– e di fr. 6'000.– prescritti dalle
condizioni d’asta, ha esibito la cessione di credito del 21 novembre 2011,
mediante la quale RI 1 gli aveva ceduto il credito vantato nei confronti
dell’escusso, dichiarando di compensare il credito ceduto con il debito sorto a
seguito della sua offerta d’acquisto e “mostrando la disponibilità a contanti
per il pagamento delle spese di trapasso”. A mente dei ricorrenti sebbene
l’art. 129 LEF preveda il pagamento a contanti, la compensazione sarebbe un
valido modo di estinzione dell’obbligazione. Così il rifiuto opposto
dall'ufficio sarebbe errato, come sbagliata sarebbe la motivazione addotta
dallo stesso, secondo cui l’importo offerto avrebbe dovuto servire a soddisfare
i creditori pignoranti, siccome in realtà tale importo era insufficiente a
saldare le loro pretese.
E. Delle osservazioni 11
dicembre 2013 dell’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano, in cui chiede
che il gravame venga respinto, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Legittimata a
ricorrere giusta l’art. 17 LEF è la persona che giustifica un interesse
proprio, attuale, pratico e degno di protezione alla modifica o
all’annullamento del provvedimento impugnato oppure all’adozione di una
determinata misura ingiustamente negata nell’ambito di un’esecuzione o di un
fallimento (tra altri: Gilliéron,
Commentaire de la LEF, vol. I, 1999, n. 140 segg. ad art. 17). Nella fattispecie
RI 2, quale escutente (cessionario) e offerente, è senz'altro legittimato a
ricorrere contro il rifiuto dell'Ufficio di esecuzione di Lugano di aggiudicare
a lui la quota di comproprietà pignorata. RI 1, invece, ha perso ogni
legittimazione il 21 novembre 2013 con la cessione del credito fatto valere con
l'esecuzione n. 1505025 (doc. D accluso al ricorso), il cessionario RI 2
essendogli automaticamente subentrato nell'esecuzione in corso (Bessenich, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 2a ed., 2010, n. 3 ad art. 77; Gilliéron, op. cit., n. 45 ad art. 38-45). Il ricorso di RI 1
è pertanto irricevibile.
2.
Le condizioni
d’incanto stabiliscono le modalità di aggiudicazione del fondo e ne
costituiscono la base legale (cfr. Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984,
§31 n.6 p.439). Devono indicare con esattezza il modo di pagamento e, in
particolare, se l'aggiudicazione si fa contro pagamento in contanti o dietro
concessione di un termine (art. 135 e 136 LEF, art. 45 cpv. 1 lett. e RFF).
3.
In concreto
l’ufficio ha stabilito alla cifra 10 delle condizioni d’asta depositate il __________
2013.
che i pagamenti a contanti da prestarsi secondo i numeri 7 e 8 di
complessivi fr. 54'000.– dovevano essere effettuati “in contanti o mediante
assegno bancario“ al momento dell’asta. Ciò risulta conforme alle prescrizioni
di diritto esecutivo appena menzionati. Del resto, RI 2 non le contesta, ma si
limita a sostenere che la propria offerta era “perfettamente conforme sia alle
condizioni d'asta sia al diritto” (ricorso, pag. 2 prima del merito), il punto
11.
di siffatte condizioni prevedendo esplicitamente la facoltà per
l'aggiudicatario di sostituire al pagamento a contanti un altro modo di
estinzione dell'obbligazione, in particolare la compensazione.
4.
Per l’art. 136 LEF
l’aggiudicazione di un fondo si fa contro pagamento in contanti o dietro
concessione di un termine di sei mesi al massimo. L'art. 46 cpv. 1 RFF precisa
che l’esigenza di pagamento a contanti riguarda solo i crediti ipotecari
esigibili, compresi gli interessi e le spese esecutive, oltre alla parte del
prezzo di aggiudicazione eccedente l'ammontare totale dei crediti garantiti da
pegno. Per il pagamento della parte del prezzo di realizzazione spettante al
creditore procedente l’art. 156 cpv. 1 LEF riserva tuttavia eventuali pattuizioni
contrarie tra gli interessati. In tale ipotesi l’aggiudicatario può sostituire
al pagamento a contanti un altro modo di estinzione (ad es. assunzione di
debito o novazione) a condizione di produrre, entro il termine fissato dalle
condizioni di vendita per il pagamento o prorogato per accordo di tutti gli
interessati, una dichiarazione del creditore ipotecario constatante che è d’accordo
di essere soddisfatto altrimenti (art. 47 cpv. 1 RFF). Tale facoltà di
sostituzione corrisponde a quella esplicitamente riservata alla cifra 11 delle
condizioni d’asta.
Per vero l'art. 47 RFF (e
neppure la suddetta cifra 11) non disciplina la questione dell’estinzione del
prezzo d’aggiudicazione per compensazione. Il Tribunale federale si è infatti
riferito a un principio generale del diritto per riconoscere, a determinate
condizioni, la facoltà per l’aggiudicatario che invoca un proprio credito di
non pagare il prezzo a contanti (cfr. sotto consid. 5; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol. II, 2000, n. 15 ad
art. 136; Rutz, Basler Kommentar
zum SchKG, 2a ed. 2010, n. 3 e 4 ad art. 129). E comunque sia l’art.
47.
cpv. 1 RFF (e con esso la cifra 11 delle condizioni d’asta) non si applica né
alle spese esecutive del creditore ipotecario (DTF 91 III 68 consid. 1b; Kuhn, in: Kurzkommentar zur VZG, 2011,
n. 4 ad art. 47 RFF) né alle spese che secondo l’art. 49 RFF (e il n. 8 delle
condizioni d’asta) sono a carico dell’aggiudicatario senza imputazione sul
prezzo di aggiudicazione – come le spese e tasse di mutazione o i crediti
garantiti da ipoteca legale di diritto pubblico –, ciò che risulta sia dalla
sistematica dell’ordinanza (l’art. 49 segue l’art. 47) sia dallo scopo
dell’art. 49 RFF, la norma mirando a garantire il pagamento delle spese di
realizzazione da pagarsi in più del prezzo di aggiudicazione, mentre l’art. 47
concerne pretese di creditori garantiti da pegni convenzionali (cfr. Gilliéron, op. cit., n. 15 ad art. 136).
Nella fattispecie, RI 2 non poteva quindi validamente prestare l’acconto di
fr. 6'000.– di cui alla cifra n. 10b delle condizioni d'asta
in un altro modo che non a contanti. Ciò valeva d'altronde anche per l'acconto
di fr. 48'000.– (di cui alla cifra 10a delle medesime condizioni), visto
lo stesso testo dell'art. 47 RFF, che esige l’accordo di tutti gli interessati,
compreso nel caso specifico quello dell’altro creditore procedente, l’avv. __________.
Ora, RI 2 non ha dimostrato di avere ottenuto il consenso di quest’ultimo.
5.
Come accennato, secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale l’ufficio d’esecuzione può dispensare
l’aggiudicatario di pagare a contanti tutto o parte del prezzo d’aggiudicazione
ove sia d’acchito certo che l’ufficio sarebbe ad ogni modo tenuto a
retrocedergli immediatamente quanto ricevuto, e ciò non in virtù dell’art. 47
RFF bensì di un principio giuridico generale (DTF 79 III 21 consid. 1; 79 III
121; 111 III 60 consid. 2; Gilliéron,
op. cit., n. 14-15 ad art. 136; Stöckli/Duc,
Basler Kommentar zum SchKG, 2a ed. 2010, n. 8 ad art. 136).
Viceversa la dispensa del pagamento a contanti del prezzo d'asta (compensazione
in senso improprio) non è ammessa quando la retrocessione è esclusa o non è
d'acchito certa. Una dispensa siffatta non entra quindi in considerazione per
le spese esecutive, né per i costi a carico dell’aggiudicatario senza
imputazione sul prezzo di aggiudicazione (art. 49 RFF e sopra consid. 4) e neppure
nei casi ove l'aggiudicatario non sia il solo creditore procedente o non
benefici di un diritto preferenziale rispetto agli altri procedenti (DTF 111
III 60 consid. 2; Kuhn, op. cit.,
n. 2 ad art. 47 i.f.; Rutz, op.
cit., n. 3 ad art. 129; Bettschart,
Commentaire romand de la LP, 2005, n. 5 ad art. 129). Nel caso di specie,
dunque, RI 2 non poteva essere dispensato dall’anticipare né l’acconto di
fr. 6'000.– per le spese di realizzazione né quello di fr. 48'000.– sul
prezzo di aggiudicazione, il credito dell’avv. __________ e quello del credito
cedutogli da RI 1 essendo di pari grado. Senza contare che l’anticipo di fr. 48'000.–
era destinato a garantire l’eventuale perdita in caso di mora
dell’aggiudicatario nel pagamento del saldo del prezzo d’asta (cfr. art. 143
LEF e 72 cpv. 2 RFF), come risulta dall’avvertenza figurante al n. 10 delle
condizioni d'incanto.
6.
Sulla scorta delle
pregresse considerazioni, si deve quindi concludere che l’Ufficio ha correttamente
rifiutato l’offerta di RI 2, che non era conforme alla cifra 10 delle
condizioni d’asta, sicché il ricorso va respinto. Non si prelevano spese (art.
61.
cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 136 LEF; 46, 47 , 49 RFF; 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso
presentato da RI 1 è irricevibile.
2. Il ricorso
presentato da RI 2 è respinto.
3. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
–
avv. ;
–
;
–
avv.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.