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Decisione

15.2013.128

Carenze formali di un ricorso ex art. 17 LEF. Esame d'ufficio della nullità della decisione impugnata

18 dicembre 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

ricorso 29 aprile 2013 RI 1 e sua moglie M__________ si sono aggravati contro

il predetto provvedimento, chiedendo di riconoscere nel computo del minimo

esistenziale dell’escusso ulteriori spese mensili connesse all’uso dell’autovettura.

C. Con

sentenza 8 luglio 2013 (inc. 15.2013.44) la scrivente Camera ha respinto il ricorso

di RI 1 e dichiarato irricevibile quello di sua moglie M__________ per motivi

di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.

D. Con

scritto 1° ottobre 2013 in lingua tedesca RI 1 ha chiesto all’CO 1 la revoca

immediata del pignoramento, argomentando in sostanza di non riuscire a vivere

con fr. 200.– al mese, in particolare a causa della sua malattia che gli ha

procurato in passato e continua a procurargli tuttora ingenti costi.

E. Avendo

considerato il predetto scritto quale ricorso contro il verbale di pignoramento,

con raccomandata 26 novembre 2013 l’Ufficio ha assegnato all’escusso un termine

perentorio di dieci giorni per provvedere alla traduzione del gravame in lingua

italiana, pena la sua inammissibilità, giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR.

F. Con

scritto 11 dicembre 2013 l’Ufficio ha comunicato a questa Camera che il termine

impartito al ricorrente è decorso infruttuoso e che pertanto il gravame andrebbe

dichiarato irricevibile.

Considerato

in diritto: 1. La

procedura di ricorso ex art. 17 LEF è disciplinata dal diritto cantonale su

tutte le questioni non regolate dal diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF). L’art.

7 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sulla procedura di ricorso in materia

di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) prescrive in particolare che il

ricorso deve essere redatto in lingua italiana. Qualora così non fosse, l’organo

di esecuzione fissa un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso,

per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto sarà dichiarato irricevibile

(art. 7 cpv. 5 LPR).

A

prescindere dalle carenze formali dell’atto di ricorso, l’autorità di vigilanza

è tenuta comunque a constatare d’ufficio, in virtù del­l’art. 22 LEF, la

nullità di decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell’escusso

Considerandi

e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF

110.

III 30 consid. 2; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF).

2.

Nel

caso in rassegna, dal tracciamento degli invii della Posta presente agli atti

emerge che l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente l’invito dell’Ufficio

a tradurre il ricorso in lingua italiana il 27 novembre 2013. Ciononostante,

egli non ha mai dato seguito a quanto richiesto, sicché il gravame andrebbe

dichiarato irricevibile per tale motivo. Occorre ancora esaminare se la

decisione impugnata non sia eventualmente da considerare nulla, ciò che però nel

caso concreto non appare manifesto. L’allegazione secondo cui a causa dei costi

procurati dalla sua malattia l’escusso disporrebbe solo di fr. 200.– al mese

per vivere è infatti generica – egli non specifica in che consistono tali spese

né per quale motivo esse non sono prese a carico dalla cassa malati o dall’organo

preposto al versamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI – e non è

sostanziata con documenti atti a comprovarne il pagamento. Mal si comprende

inoltre perché l’escusso non l’ha formulata già nel ricorso da lui inoltrato il

29.

aprile 2013 contro lo stesso pignoramento, se non limitatamente alle sole

spese di trasferta a scopo medico. E al proposito si ricorda che la Camera ha

confermato la correttezza della decisione impugnata, rinunciando addirittura,

per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, a decurtare

le spese di leasing per l’automobile dell’escusso, malgrado egli non avesse

dimostrato che un veicolo privato fosse indispensabile per le trasferte in

questione (CEF 8 luglio 2013, inc. 15.2013.44).

3.

È

a ogni modo fatta riserva della possibilità per l’escusso di chiedere in ogni

tempo all’Ufficio una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF,

presentando un’istanza redatta in italiano, qualora siano sorte dopo l’esecuzione

del pignoramento nuove spese da computare nel suo fabbisogno minimo, quali la franchigia

e le aliquote percentuali (partecipazioni) in linea di principio a carico del­l’assicurato

(cfr. art. 64 LAMal.). Egli dovrà però dimostrare di avere effettivamente

pagato tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a

doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia

cronica, attestata da un medico (cfr. DTF

129.

III 244 seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.2010.2, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art.

93).

4.

Alla

luce di quanto precede, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile senza

ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima

trasmesso ai procedenti per la presentazione di eventuali osservazioni ex art.

9.

cpv. 3 LPR, ai quali nemmeno è necessario intimare la presente sentenza (cfr.

CEF 23 giugno 2009, inc. n. 15.2009.66 consid. 4).

5.

Giusta

gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di

giustizia, né si assegnano indennità.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 20a, 93

LEF, 7 cpv. 5 LPR e 61, 62 OTLEF,

pronuncia: 1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a .

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.