15.2013.128
Carenze formali di un ricorso ex art. 17 LEF. Esame d'ufficio della nullità della decisione impugnata
18 dicembre 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.128
Lugano
18 dicembre 2013
CC/fp//fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cortese
statuendo
sul ricorso 1° ottobre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1, e meglio contro il verbale di pignoramento emesso il 16 aprile 2013
nelle esecuzioni n. __________, __________, __________, __________ e __________
promosse contro il ricorrente da
PI 1
PI 2
entrambi rappresentati dall’RA 1
PI 3
Esaminati gli atti e i documenti,
ritenuto
in fatto: A. Nelle
esecuzioni n. 704536, 704537, 704538, 705925 e 706706 promosse dalla PI 1,
dallo PI 2 e da PI 3 nei confronti di RI 1, il 16 aprile 2013 l’CO 1 ha allestito
il seguente calcolo dell’eccedenza pignorabile a carico dell’escusso:
Guadagno
Debitore fr. 2'833.00 66%
Coniuge fr. 1'445.00 34%
Totale
mensile fr 4'278.00 100%
Minimo
di esistenza
Importo
di base fr. 1'700.00
Affitto fr. 818.00
Riscaldamento fr. 200.00
Cassa
malati fr. 812.00
Trasferte fr. 100.00
Leasing
autovettura al 50% fr. 218.00
Totale fr 3'848.00 100%
Quota
del debitore fr. 2'539.68 66%
Trattenuta fr. 293.00
Fatti
B. Con
ricorso 29 aprile 2013 RI 1 e sua moglie M__________ si sono aggravati contro
il predetto provvedimento, chiedendo di riconoscere nel computo del minimo
esistenziale dell’escusso ulteriori spese mensili connesse all’uso dell’autovettura.
C. Con
sentenza 8 luglio 2013 (inc. 15.2013.44) la scrivente Camera ha respinto il ricorso
di RI 1 e dichiarato irricevibile quello di sua moglie M__________ per motivi
di cui si dirà, ove necessario, nel prosieguo.
D. Con
scritto 1° ottobre 2013 in lingua tedesca RI 1 ha chiesto all’CO 1 la revoca
immediata del pignoramento, argomentando in sostanza di non riuscire a vivere
con fr. 200.– al mese, in particolare a causa della sua malattia che gli ha
procurato in passato e continua a procurargli tuttora ingenti costi.
E. Avendo
considerato il predetto scritto quale ricorso contro il verbale di pignoramento,
con raccomandata 26 novembre 2013 l’Ufficio ha assegnato all’escusso un termine
perentorio di dieci giorni per provvedere alla traduzione del gravame in lingua
italiana, pena la sua inammissibilità, giusta l’art. 7 cpv. 5 LPR.
F. Con
scritto 11 dicembre 2013 l’Ufficio ha comunicato a questa Camera che il termine
impartito al ricorrente è decorso infruttuoso e che pertanto il gravame andrebbe
dichiarato irricevibile.
Considerato
in diritto: 1. La
procedura di ricorso ex art. 17 LEF è disciplinata dal diritto cantonale su
tutte le questioni non regolate dal diritto federale (art. 20a cpv. 3 LEF). L’art.
7 cpv. 2 della legge cantonale ticinese sulla procedura di ricorso in materia
di esecuzione e fallimento (LPR, RL 3.5.1.2) prescrive in particolare che il
ricorso deve essere redatto in lingua italiana. Qualora così non fosse, l’organo
di esecuzione fissa un termine perentorio, non superiore a quello di ricorso,
per rimediarvi, con la comminatoria che altrimenti l’atto sarà dichiarato irricevibile
(art. 7 cpv. 5 LPR).
A
prescindere dalle carenze formali dell’atto di ricorso, l’autorità di vigilanza
è tenuta comunque a constatare d’ufficio, in virtù dell’art. 22 LEF, la
nullità di decisioni che manifestamente ledono il minimo di esistenza dell’escusso
Considerandi
e/o della sua famiglia, ponendoli in una situazione insopportabile (cfr. DTF
110.
III 30 consid. 2; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, 2010, n. 66 ad art. 93 LEF).
2.
Nel
caso in rassegna, dal tracciamento degli invii della Posta presente agli atti
emerge che l’escusso ha ritirato la raccomandata contenente l’invito dell’Ufficio
a tradurre il ricorso in lingua italiana il 27 novembre 2013. Ciononostante,
egli non ha mai dato seguito a quanto richiesto, sicché il gravame andrebbe
dichiarato irricevibile per tale motivo. Occorre ancora esaminare se la
decisione impugnata non sia eventualmente da considerare nulla, ciò che però nel
caso concreto non appare manifesto. L’allegazione secondo cui a causa dei costi
procurati dalla sua malattia l’escusso disporrebbe solo di fr. 200.– al mese
per vivere è infatti generica – egli non specifica in che consistono tali spese
né per quale motivo esse non sono prese a carico dalla cassa malati o dall’organo
preposto al versamento delle prestazioni complementari all’AVS/AI – e non è
sostanziata con documenti atti a comprovarne il pagamento. Mal si comprende
inoltre perché l’escusso non l’ha formulata già nel ricorso da lui inoltrato il
29.
aprile 2013 contro lo stesso pignoramento, se non limitatamente alle sole
spese di trasferta a scopo medico. E al proposito si ricorda che la Camera ha
confermato la correttezza della decisione impugnata, rinunciando addirittura,
per il divieto della reformatio in peius sancito dall’art. 22 LPR, a decurtare
le spese di leasing per l’automobile dell’escusso, malgrado egli non avesse
dimostrato che un veicolo privato fosse indispensabile per le trasferte in
questione (CEF 8 luglio 2013, inc. 15.2013.44).
3.
È
a ogni modo fatta riserva della possibilità per l’escusso di chiedere in ogni
tempo all’Ufficio una revisione del pignoramento giusta l’art. 93 cpv. 3 LEF,
presentando un’istanza redatta in italiano, qualora siano sorte dopo l’esecuzione
del pignoramento nuove spese da computare nel suo fabbisogno minimo, quali la franchigia
e le aliquote percentuali (partecipazioni) in linea di principio a carico dell’assicurato
(cfr. art. 64 LAMal.). Egli dovrà però dimostrare di avere effettivamente
pagato tali costi, producendo i relativi giustificativi, e di continuare a
doverli assumere anche in futuro, ad esempio perché soffre di una malattia
cronica, attestata da un medico (cfr. DTF
129.
III 244 seg.; CEF 14 gennaio 2010, inc. 15.2010.2, consid. 2.1; Ochsner, op. cit., n. 144 e 145 ad art.
93).
4.
Alla
luce di quanto precede, il ricorso va dunque dichiarato irricevibile senza
ulteriori atti istruttori (art. 9 cpv. 2 LPR), segnatamente senza essere prima
trasmesso ai procedenti per la presentazione di eventuali osservazioni ex art.
9.
cpv. 3 LPR, ai quali nemmeno è necessario intimare la presente sentenza (cfr.
CEF 23 giugno 2009, inc. n. 15.2009.66 consid. 4).
5.
Giusta
gli art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si prelevano tasse di
giustizia, né si assegnano indennità.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 20a, 93
LEF, 7 cpv. 5 LPR e 61, 62 OTLEF,
pronuncia: 1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a .
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione e fallimenti del Distretto di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.