15.2013.129
Pignoramento di un credito dell'escusso sorto nell'ambito di una procedura di divisione successoria. Ricorso per asserita inesistenza del credito pignorato
8 maggio 2014Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.129
Lugano
8 maggio 2014
EC/cj/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza
composta del giudice:
Jaques,
presidente
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo
quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2013 di
RI
1
(patrocinata
dall’ PA 1)
contro
l’operato dell’CO 1, o meglio contro il pignoramento
eseguito il 22 ottobre 2013 nelle esecuzioni n. ____________________ promosse
nei confronti della ricorrente da
PI 1
(patrocinata dall’ PA 2)
PI 2
(rappr. dall’RA 1)
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
Considerandi
sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’CO 1, RI 1
e PI 2 procedono contro PI 1 per l’incasso dei propri crediti;
che a
favore di queste esecuzioni, il 22 ottobre 2013 l’UEF ha pignorato “il
credito di fr. 157'620.50 che l’escussa vanta nella comunione ereditaria
fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto di divisione ereditaria del
29.08.2013
del notaio __________”;
che
con ricorso del 16 dicembre 2013 RI 1 chiede di annullare il pignoramento,
ribadendo quanto già evidenziato in un precedente ricorso del 4 dicembre 2013
(inc. n. 15.2013.124) e in una procedura tuttora pendente davanti alla Pretura
di __________ (inc. CA.2013.406), ovvero che l’UEF, in contrasto con quanto
stabilito nella sentenza del 18 gennaio 2013 del Tribunale della __________,
invece di far sì che la proprietà della part. __________ RFD di __________
venisse trasferita alla ricorrente dietro versamento di un conguaglio a favore
dei fratelli, al contrario ha acconsentito all’attribuzione della proprietà ai
fratelli con obbligo per loro di versare un conguaglio a favore della ricorrente;
che
per questo motivo la ricorrente pretende che il credito pignorato nei suoi
confronti è inesistente e il pignoramento impugnato da annullare;
che in
realtà il trasferimento ai fratelli del noto fondo è avvenuto nel quadro della
divisione della successione della madre, in cui l’ufficiale dell’UEF di
Riviera, in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, è intervenuto al posto della
ricorrente nella sua qualità di autorità nel senso dell’art. 609 cpv. 1 CC;
che il
ricorso presentato da RI 1 già il 4 dicembre 2013 contro l’operato dell’UEF
nella procedura di divisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera
con sentenza separata in data odierna (inc. n. 15.2013.124);
che
venute meno le censure formulate contro la sottoscrizione del contratto di
divisione ereditaria del 29 agosto 2013, il pignoramento del credito
dell’escussa nei confronti dei fratelli si rivela ineccepibile;
che il
ricorso va pertanto respinto;
che non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né
si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–;
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è
possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.