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Decisione

15.2013.129

Pignoramento di un credito dell'escusso sorto nell'ambito di una procedura di divisione successoria. Ricorso per asserita inesistenza del credito pignorato

8 maggio 2014Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.129

Lugano

8 maggio 2014

EC/cj/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello quale autorità di vigilanza

composta del giudice:

Jaques,

presidente

segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo

quale giudice unico (art. 48b LOG) sul ricorso 16 dicembre 2013 di

RI

1

(patrocinata

dall’ PA 1)

contro

l’operato dell’CO 1, o meglio contro il pignoramento

eseguito il 22 ottobre 2013 nelle esecuzioni n. ____________________ promosse

nei confronti della ricorrente da

PI 1

(patrocinata dall’ PA 2)

PI 2

(rappr. dall’RA 1)

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che

Considerandi

sulla scorta dei precetti esecutivi n. __________ e __________ dell’CO 1, RI 1

e PI 2 procedono contro PI 1 per l’incasso dei propri crediti;

che a

favore di queste esecuzioni, il 22 ottobre 2013 l’UEF ha pignorato “il

credito di fr. 157'620.50 che l’escussa vanta nella comunione ereditaria

fu __________, e meglio come al pto n. 3 dell’atto di divisione ereditaria del

29.08.2013

del notaio __________”;

che

con ricorso del 16 dicembre 2013 RI 1 chiede di annullare il pignoramento,

ribadendo quanto già evidenziato in un precedente ricorso del 4 dicembre 2013

(inc. n. 15.2013.124) e in una procedura tuttora pendente davanti alla Pretura

di __________ (inc. CA.2013.406), ovvero che l’UEF, in contrasto con quanto

stabilito nella sentenza del 18 gennaio 2013 del Tribunale della __________,

invece di far sì che la proprietà della part. __________ RFD di __________

venisse trasferita alla ricorrente dietro versamento di un conguaglio a favore

dei fratelli, al contrario ha acconsentito all’attribuzione della proprietà ai

fratelli con obbligo per loro di versare un conguaglio a favore della ricorrente;

che

per questo motivo la ricorrente pretende che il credito pignorato nei suoi

confronti è inesistente e il pignoramento impugnato da annullare;

che in

realtà il trasferimento ai fratelli del noto fondo è avvenuto nel quadro della

divisione della successione della madre, in cui l’ufficiale dell’UEF di

Riviera, in virtù dell’art. 96 cpv. 2 LAC, è intervenuto al posto della

ricorrente nella sua qualità di autorità nel senso dell’art. 609 cpv. 1 CC;

che il

ricorso presentato da RI 1 già il 4 dicembre 2013 contro l’operato dell’UEF

nella procedura di divisione è stato dichiarato irricevibile da questa Camera

con sentenza separata in data odierna (inc. n. 15.2013.124);

che

venute meno le censure formulate contro la sottoscrizione del contratto di

divisione ereditaria del 29 agosto 2013, il pignoramento del credito

dell’escussa nei confronti dei fratelli si rivela ineccepibile;

che il

ricorso va pertanto respinto;

che non

si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese né

si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

–;

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è

possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro dieci giorni dalla notificazione, rispettivamente entro cinque giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.