Lexipedia

Decisione

15.2013.130

Tardività. Conti pignorati non sono redditi nel senso dell’art. 93 LEF e quindi sono illimitatamente pignorabili. Atti giudiziari pendenti non sospengono per legge le esecuzioni in corso

28 gennaio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.130

Lugano

28 gennaio 2014

EC/ww/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Walser,

vicepresidente,

Jaques

e Epiney-Colombo

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 4 dicembre 2013 di

RI

1

contro

l’operato

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro il

verbale di pignoramento emesso il 16 ottobre 2013 nelle esecuzioni promosse

contro la ricorrente da

1.PI 1

rappr. dall’RA 1

Considerandi

2.

PI 2

rappr. dall’RA 2

3.

PI 3

4.

PI 4

5.

PI 5

6.

PI 6

viste le osservazioni 12 dicembre 2013

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito di varie

esecuzioni promosse contro RI 1, il 16 ottobre 2013 l’Ufficio esecuzione e

fallimenti di Mendrisio ha pignorato l’importo di fr. 7'610.– presente sul

conto della debitrice presso lo stesso ufficio e, limitatamente a fr. 36'221.–,

un conto bancario presso la __________;

che con ricorso 2 dicembre

2013.

RI 1 chiede di annullare il pignoramento, reputandolo abusivo;

che per essa il

pignoramento è avvenuto contro la propria volontà e senza previa informazione;

che a mente della

ricorrente il pignoramento dovrebbe essere annullato perché sono ancora

pendenti un ricorso di diritto amministrativo, alcune azioni risarcitorie e un

“esposto-denuncia”, che avrebbero effetto sospensivo;

che costei chiede la

restituzione di quanto pignorato perché “già stanziato per lavori urgenti da

saldare” e necessario per il proprio sostentamento;

che nelle sue osservazioni

l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio reputa tardivo il ricorso

presentato solo il 4 dicembre 2013, ricordando in particolare che il verbale di

pignoramento è stato inviato all’escussa già il 5 novembre 2013 e che

l’Ufficiale, in occasione di una riunione tenutasi il successivo 15 novembre,

le aveva spiegato la procedura adottata dall’ufficio nell’ambito del pignoramento;

che il ricorso è stato

trasmesso a questa Camera il 12 dicembre 2013 per la decisione senza che

l’ufficio abbia dapprima proceduto all’intimazione alle controparti;

che per l’art. 9 cpv. 2

LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso

senza intimazione alla controparte, se, come nella fattispecie, l'atto è

manifestamente infondato, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può

darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.2.2. ad art. 9);

che

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento;

che a differenza di quanto

sostiene, RI 1 ha avuto conoscenza del pignoramento al più tardi il 22 ottobre

2013;

che infatti, come emerge

dagli atti prodotti unitamente al ricorso, essa ha indicato di proprio pugno di

aver ricevuto dal consulente bancario di __________ già il 22 ottobre 2013 la

comunicazione del pignoramento fatta dall’ufficio alla banca il precedente 16

ottobre;

che una copia del verbale

di pignoramento trasmessole dall’ufficio per posta A il 5 novembre 2013 è del

resto accluso al ricorso;

che pertanto il termine

d’impugnazione di dieci giorni era irrimediabilmente scaduto quando, il 4

dicembre 2013, Nivette Robbiani ha presentato il ricorso in esame;

che tale atto, siccome

tardivo, è inammissibile;

che anche se così non

fosse, lo stesso dovrebbe comunque essere respinto nel merito;

che infatti per ciascuna

delle esecuzioni in esame l’escussa è stata avvisata che il pignoramento

avrebbe avuto luogo al suo domicilio il 18 marzo 2013 (cfr. avvisi di

pignoramento acclusi alle osservazioni dell’Ufficio);

che a causa della sua

assenza alla data prevista, il pignoramento è stato eseguito senza che

l’escussa potesse essere sentita;

che ad ogni modo i conti

pignorati non sono redditi nel senso del­l’art. 93 LEF e sono quindi illimitatamente

pignorabili, anche contro la volontà dell’escussa;

che il “ricorso di diritto

amministrativo per ritardata e denegata giustizia” del 23 gennaio 2012, le

“azioni risarcitorie” del maggio-giugno 2005 e l’“esposto-denuncia” del 20

settembre 2013 citati dalla ricorrente (ma non prodotti) non sospendono per

legge le esecuzioni in corso;

che dal profilo esecutivo,

infatti, oltre ai motivi previsti dagli art. 57

a 62 e 123 LEF, solo un provvedimento giudiziario nel senso degli art. 85 o

85a cpv. 2 LEF è idoneo a sospendere un’esecuzione;

che nessuno di quei motivi

risulta sussistere nella fattispecie e nemmeno la ricorrente lo pretende;

che le altre

recriminazioni fatte valere dall’escussa non riguardano direttamente le

esecuzioni in questione ma pretese sulle quali né l’ufficio d’esecuzione né

l’autorità di vigilanza hanno la competenza di statuire;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a

e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è

inammissibile per tardività.

2. Non si prelevano

spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

urigo;

;

;

;

;

.

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni

dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.