15.2013.130
Tardività. Conti pignorati non sono redditi nel senso dell’art. 93 LEF e quindi sono illimitatamente pignorabili. Atti giudiziari pendenti non sospengono per legge le esecuzioni in corso
28 gennaio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.130
Lugano
28 gennaio 2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser,
vicepresidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 4 dicembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, o meglio contro il
verbale di pignoramento emesso il 16 ottobre 2013 nelle esecuzioni promosse
contro la ricorrente da
1.PI 1
rappr. dall’RA 1
Considerandi
2.
PI 2
rappr. dall’RA 2
3.
PI 3
4.
PI 4
5.
PI 5
6.
PI 6
viste le osservazioni 12 dicembre 2013
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito di varie
esecuzioni promosse contro RI 1, il 16 ottobre 2013 l’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio ha pignorato l’importo di fr. 7'610.– presente sul
conto della debitrice presso lo stesso ufficio e, limitatamente a fr. 36'221.–,
un conto bancario presso la __________;
che con ricorso 2 dicembre
2013.
RI 1 chiede di annullare il pignoramento, reputandolo abusivo;
che per essa il
pignoramento è avvenuto contro la propria volontà e senza previa informazione;
che a mente della
ricorrente il pignoramento dovrebbe essere annullato perché sono ancora
pendenti un ricorso di diritto amministrativo, alcune azioni risarcitorie e un
“esposto-denuncia”, che avrebbero effetto sospensivo;
che costei chiede la
restituzione di quanto pignorato perché “già stanziato per lavori urgenti da
saldare” e necessario per il proprio sostentamento;
che nelle sue osservazioni
l’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio reputa tardivo il ricorso
presentato solo il 4 dicembre 2013, ricordando in particolare che il verbale di
pignoramento è stato inviato all’escussa già il 5 novembre 2013 e che
l’Ufficiale, in occasione di una riunione tenutasi il successivo 15 novembre,
le aveva spiegato la procedura adottata dall’ufficio nell’ambito del pignoramento;
che il ricorso è stato
trasmesso a questa Camera il 12 dicembre 2013 per la decisione senza che
l’ufficio abbia dapprima proceduto all’intimazione alle controparti;
che per l’art. 9 cpv. 2
LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso
senza intimazione alla controparte, se, come nella fattispecie, l'atto è
manifestamente infondato, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può
darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento;
che a differenza di quanto
sostiene, RI 1 ha avuto conoscenza del pignoramento al più tardi il 22 ottobre
2013;
che infatti, come emerge
dagli atti prodotti unitamente al ricorso, essa ha indicato di proprio pugno di
aver ricevuto dal consulente bancario di __________ già il 22 ottobre 2013 la
comunicazione del pignoramento fatta dall’ufficio alla banca il precedente 16
ottobre;
che una copia del verbale
di pignoramento trasmessole dall’ufficio per posta A il 5 novembre 2013 è del
resto accluso al ricorso;
che pertanto il termine
d’impugnazione di dieci giorni era irrimediabilmente scaduto quando, il 4
dicembre 2013, Nivette Robbiani ha presentato il ricorso in esame;
che tale atto, siccome
tardivo, è inammissibile;
che anche se così non
fosse, lo stesso dovrebbe comunque essere respinto nel merito;
che infatti per ciascuna
delle esecuzioni in esame l’escussa è stata avvisata che il pignoramento
avrebbe avuto luogo al suo domicilio il 18 marzo 2013 (cfr. avvisi di
pignoramento acclusi alle osservazioni dell’Ufficio);
che a causa della sua
assenza alla data prevista, il pignoramento è stato eseguito senza che
l’escussa potesse essere sentita;
che ad ogni modo i conti
pignorati non sono redditi nel senso dell’art. 93 LEF e sono quindi illimitatamente
pignorabili, anche contro la volontà dell’escussa;
che il “ricorso di diritto
amministrativo per ritardata e denegata giustizia” del 23 gennaio 2012, le
“azioni risarcitorie” del maggio-giugno 2005 e l’“esposto-denuncia” del 20
settembre 2013 citati dalla ricorrente (ma non prodotti) non sospendono per
legge le esecuzioni in corso;
che dal profilo esecutivo,
infatti, oltre ai motivi previsti dagli art. 57
a 62 e 123 LEF, solo un provvedimento giudiziario nel senso degli art. 85 o
85a cpv. 2 LEF è idoneo a sospendere un’esecuzione;
che nessuno di quei motivi
risulta sussistere nella fattispecie e nemmeno la ricorrente lo pretende;
che le altre
recriminazioni fatte valere dall’escussa non riguardano direttamente le
esecuzioni in questione ma pretese sulle quali né l’ufficio d’esecuzione né
l’autorità di vigilanza hanno la competenza di statuire;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 9 cpv. 2 LPR; 61 cpv. 2 lett. a
e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è
inammissibile per tardività.
2. Non si prelevano
spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
;
urigo;
;
;
;
;
.
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni
dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.