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Decisione

15.2013.131

Sospensione dell'esecuzione

13 gennaio 2014Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.131

Lugano

13 gennaio 2014

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di

esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 19 dicembre 2013 di

RI

1

contro

l’operato

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell’esecuzione n. __________

promossa contro la ricorrente da

1. PI 1

Considerandi

2.

PI 2

entrambi patrocinati dall’avv. PA 1

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e da PI 2 contro RI 1, l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha indetto l’incanto della particella n. __________

RFD di __________ per il 23 gennaio 2014;

che contro tale decisione RI

1.

è insorta con ricorso del 19 dicembre 2013 chiedendo la sospensione

dell’esecuzione, segnatamente della procedura di incanto;

che essa sostiene di avere

presentato in data 6 dicembre 2013 al Ministero pubblico – con costituzione di

parte civile – una denuncia penale nei confronti dei creditori per truffa (art.

146.

CP) e lesioni gravi (art. 122 CP) e che, inoltre, sarebbe ancora pendente

presso la Pretura di __________ una domanda di restituzione in intero contro la

sentenza emanata il 9 dicembre 2005 nei suoi confronti dal Pretore della Giurisdizione

di Mendrisio-Sud, ossia contro la sentenza condannatoria alla base della

procedura esecutiva in rassegna (v. documentazione annessa al ricorso);

che il ricorso è stato

trasmesso a questa Camera il 30 dicembre 2013 per la decisione sull’effetto

sospensivo;

che per l’art. 9 cpv. 2

LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso senza

intimazione alla controparte, se, come nella fattispecie, l'atto è

manifestamente infondato, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può

darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano

1998, n. 2.2.2. ad art. 9);

che nella misura in cui

richiama l’istanza di restituzione in intero del 12 dicembre 2006 contro la

sentenza del 9 dicembre 2005 che l’aveva condannata a pagare a PI 1 e PI 2 la

somma di fr. 870'000.– oltre interessi (procedura apparentemente ancora pendente),

la ricorrente trascura che tale iniziativa non ha comportato la sospensione

dell’esecuzione, come rilevabile, tra l’altro, dalla decisione del 7 gennaio

2013.

(doc. 5 prodotto dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio), con

la quale la presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello non

aveva accordato effetto sospensivo all’appello presentato il 26 novembre 2012

dalla qui ricorrente (unitamente a M____ ______) contro la sentenza del Pretore

della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. CA.2012.15; v. doc. 4 prodotto dallo

stesso ufficio), che a sua volta aveva respinto l’istanza presentata dalla

stessa ricorrente (unitamente a M____ ______) il 10 settembre 2012 con

l’obiettivo di ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura di

realizzazione/vendita della particella n. ___ RFD ____________;

che, del resto, con sentenza

del 21 febbraio 2013 (inc. 12.2012.205) la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello ha stralciato dai ruoli il menzionato appello a seguito del ritiro

dal medesimo da parte degli insorgenti;

che, ciò posto, dal

profilo esecutivo nulla osta alla vendita del fondo pignorato, l’esecuzione n.

______ promossa dai creditori contro la ricorrente essendo – in assenza di un

provvedimento giudiziario ex art. 85 o 85a cpv. 2 LEF – libera da vincoli, come

peraltro già spiegato alla ricorrente dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud

con sentenza del 12 novembre 2012;

che nemmeno il richiamo

all’inoltro della denuncia penale del 19 dicembre 2013 nei confronti dei

creditori è suscettibile di modificare tale situazione, una sospensione

dell’esecuzione potendo a questo punto entrare in considerazione soltanto di fronte

a uno dei motivi indicati dagli art. 57-62 o 123 LEF, il che non è il caso

nella fattispecie;

che, del resto, la

menzionata denuncia, così come proposta, non va oltre a un mero esposto di

parte sprovvisto di qualsiasi riscontro oggettivo, risultando quindi inadatta a

invalidare la procedura esecutiva in rassegna, sul cui ben fondato sia l’autorità

giudiziaria civile che quella esecutiva si sono pronunciate a favore dei

creditori definitivamente;

che, dato quanto precede,

ne discende la reiezione del ricorso, presentato dall’insorgente con l’evidente

obiettivo di procrastinare ulteriormente la procedura esecutiva senza far capo

ad argomenti utili alla propria causa, il cui perdurare non può a questo punto più

essere tollerato;

che la domanda di concessione

dell’effetto sospensivo al ricorso, a seguito dell’emanazione della decisione

di merito, è divenuta priva di oggetto;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 9 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2

OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

;

.

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.