15.2013.131
Sospensione dell'esecuzione
13 gennaio 2014Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.131
Lugano
13 gennaio 2014
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 19 dicembre 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
1. PI 1
Considerandi
2.
PI 2
entrambi patrocinati dall’avv. PA 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa da PI 1 e da PI 2 contro RI 1, l’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Mendrisio ha indetto l’incanto della particella n. __________
RFD di __________ per il 23 gennaio 2014;
che contro tale decisione RI
1.
è insorta con ricorso del 19 dicembre 2013 chiedendo la sospensione
dell’esecuzione, segnatamente della procedura di incanto;
che essa sostiene di avere
presentato in data 6 dicembre 2013 al Ministero pubblico – con costituzione di
parte civile – una denuncia penale nei confronti dei creditori per truffa (art.
146.
CP) e lesioni gravi (art. 122 CP) e che, inoltre, sarebbe ancora pendente
presso la Pretura di __________ una domanda di restituzione in intero contro la
sentenza emanata il 9 dicembre 2005 nei suoi confronti dal Pretore della Giurisdizione
di Mendrisio-Sud, ossia contro la sentenza condannatoria alla base della
procedura esecutiva in rassegna (v. documentazione annessa al ricorso);
che il ricorso è stato
trasmesso a questa Camera il 30 dicembre 2013 per la decisione sull’effetto
sospensivo;
che per l’art. 9 cpv. 2
LPR l’Autorità cantonale di vigilanza può determinarsi sul merito del ricorso senza
intimazione alla controparte, se, come nella fattispecie, l'atto è
manifestamente infondato, atteso che nel caso di reiezione del gravame non può
darsi pregiudizio alcuno a carico di chi non è stato sentito (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano
1998, n. 2.2.2. ad art. 9);
che nella misura in cui
richiama l’istanza di restituzione in intero del 12 dicembre 2006 contro la
sentenza del 9 dicembre 2005 che l’aveva condannata a pagare a PI 1 e PI 2 la
somma di fr. 870'000.– oltre interessi (procedura apparentemente ancora pendente),
la ricorrente trascura che tale iniziativa non ha comportato la sospensione
dell’esecuzione, come rilevabile, tra l’altro, dalla decisione del 7 gennaio
2013.
(doc. 5 prodotto dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio), con
la quale la presidente della seconda Camera civile del Tribunale d’appello non
aveva accordato effetto sospensivo all’appello presentato il 26 novembre 2012
dalla qui ricorrente (unitamente a M____ ______) contro la sentenza del Pretore
della Giurisdizione di Mendrisio-Sud (inc. CA.2012.15; v. doc. 4 prodotto dallo
stesso ufficio), che a sua volta aveva respinto l’istanza presentata dalla
stessa ricorrente (unitamente a M____ ______) il 10 settembre 2012 con
l’obiettivo di ottenere, in via cautelare, la sospensione della procedura di
realizzazione/vendita della particella n. ___ RFD ____________;
che, del resto, con sentenza
del 21 febbraio 2013 (inc. 12.2012.205) la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello ha stralciato dai ruoli il menzionato appello a seguito del ritiro
dal medesimo da parte degli insorgenti;
che, ciò posto, dal
profilo esecutivo nulla osta alla vendita del fondo pignorato, l’esecuzione n.
______ promossa dai creditori contro la ricorrente essendo – in assenza di un
provvedimento giudiziario ex art. 85 o 85a cpv. 2 LEF – libera da vincoli, come
peraltro già spiegato alla ricorrente dal Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Sud
con sentenza del 12 novembre 2012;
che nemmeno il richiamo
all’inoltro della denuncia penale del 19 dicembre 2013 nei confronti dei
creditori è suscettibile di modificare tale situazione, una sospensione
dell’esecuzione potendo a questo punto entrare in considerazione soltanto di fronte
a uno dei motivi indicati dagli art. 57-62 o 123 LEF, il che non è il caso
nella fattispecie;
che, del resto, la
menzionata denuncia, così come proposta, non va oltre a un mero esposto di
parte sprovvisto di qualsiasi riscontro oggettivo, risultando quindi inadatta a
invalidare la procedura esecutiva in rassegna, sul cui ben fondato sia l’autorità
giudiziaria civile che quella esecutiva si sono pronunciate a favore dei
creditori definitivamente;
che, dato quanto precede,
ne discende la reiezione del ricorso, presentato dall’insorgente con l’evidente
obiettivo di procrastinare ulteriormente la procedura esecutiva senza far capo
ad argomenti utili alla propria causa, il cui perdurare non può a questo punto più
essere tollerato;
che la domanda di concessione
dell’effetto sospensivo al ricorso, a seguito dell’emanazione della decisione
di merito, è divenuta priva di oggetto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 9 LPR; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2
OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
–
;
–
.
Comunicazione
all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.