15.2013.14
Ritiro della procedura esecutiva. Condizioni.
26 febbraio 2013Italiano4 min
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Numero d'incarto:
15.2013.14
Data decisione, Autorità:
26.02.2013, CEF
Titolo:
Ritiro della procedura esecutiva. Condizioni.
COMMINATORIA DI FALLIMENTO
art. 159 LEF
Incarto n.
15.2013.14
Lugano
26 febbraio
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento del 17 gennaio 2013 nell’esecuzione n. __________
promossa contro la ricorrente da
PI 1
rappr. dal RA 1
Viste le
osservazioni:
- 11 febbraio 2013
di PI 1, __________;
- 14 febbraio 2013
dell’CO 1, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 17 gennaio 2013
l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di
fallimento per un credito di fr. 840'000.- oltre accessori.
L’atto
esecutivo è stato notificato alla debitrice il 18 gennaio 2013.
B. Con
tempestivo ricorso 28 gennaio 2013 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento e dell’esecuzione n. __________, atteso che,
come risulterebbe dalla comunicazione di data 3 dicembre 2012 dell’__________,
legale della ditta creditrice e amministratore unico della medesima,
l’esecuzione sarebbe stata annullata.
C.
Delle osservazioni 11 febbraio 2013 di PI 1 e
14 febbraio 2013 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
in diritto.
1. Nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________intimatole il 3 dicembre 2012.
È stato pertanto corretto l’operato dell’Ufficio -al quale nessuna delle parti aveva
ancora trasmesso trasmesso lo scritto del 3 dicembre 2012 con il quale PI 1 ha ritirato l’esecuzione- che, ricevuta la domanda di proseguimento, ha emesso nei confronti della
debitrice la comminatoria di fallimento (art. 159 LEF).
Considerandi
2.
Con
il ricorso RI 1 produce però lo scritto 3 dicembre 2012 dell’__________ RA 1,
che quale amministratore unico con diritto di firma individuale di PI 1, ha espressamente e incondizionatamente dichiarato di ritirare l’esecuzione. Questo scritto, benché
rivolto all’Ufficio, non gli fu inviato in precedenza né dalla creditrice né
dalla debitrice, la quale, in considerazione del fatto che destinatario dello
stesso era l’CO 1, poteva legittimamente ritenere come avvenuta la trasmissione
all’organo esecutivo da parte della creditrice. Ora, le autorità esecutive devono
tener conto di un incondizionato ritiro della procedura esecutiva anche se lo
stesso non gli perviene direttamente dal rinunciante (DTF 83 III 10). Nel caso
di specie con il ricorso l’escussa ha prodotto la copia dello scritto del 3
dicembre 2012. La procedente nelle proprie osservazioni si è formalizzata su
aspetti in parte ovvi, quale la circostanza che tale dichiarazione prima del 28
gennaio 2013 mai pervenne all’Ufficio, e in parte irrilevanti, quale l’assenza
dell’originale dello stesso. Essa non spiega però perché quella dichiarazione è
stata rilasciata e ancor meno contesta di averla allestita e sottoscritta e di
averla trasmessa alla debitrice. Inoltre PI 1 neppure sostiene di aver in
qualche modo revocato il ritiro dell’esecuzione dopo l’allestimento della
dichiarazione del 3 dicembre 2012. Per questi motivi, ora che la lettera di PI
1, con la quale essa ritira l’esecuzione, è stata ricevuta dall’autorità
esecutiva, essa assume gli effetti giuridici di una dichiarazione unilaterale
della procedente, con la quale quest’ultima ritira l’esecuzione. Ne consegue l’annullamento
della comminatoria di fallimento emessa il 17 gennaio 2013 e notificata alla
ricorrente il giorno successivo.
3.
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come
tale va accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Per
questi motivi;
richiamati
gli art. 17, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia: 1. Il
ricorso è accolto. Di conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento
emessa il 17 gennaio 2013 per intervenuto ritiro dell’esecuzione n. __________
dell’CO 1.
2.
Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3.
Notificazione a:
-;
-.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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