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Decisione

15.2013.14

Ritiro della procedura esecutiva. Condizioni.

26 febbraio 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’ambito dell’esecuzione n. __________, il 17 gennaio 2013

l’CO 1 ha emesso, su richiesta di PI 1, contro RI 1 la comminatoria di

fallimento per un credito di fr. 840'000.- oltre accessori.

L’atto

esecutivo è stato notificato alla debitrice il 18 gennaio 2013.

B. Con

tempestivo ricorso 28 gennaio 2013 RI 1 ha postulato la declaratoria di nullità della comminatoria di fallimento e dell’esecuzione n. __________, atteso che,

come risulterebbe dalla comunicazione di data 3 dicembre 2012 dell’__________,

legale della ditta creditrice e amministratore unico della medesima,

l’esecuzione sarebbe stata annullata.

C.

Delle osservazioni 11 febbraio 2013 di PI 1 e

14 febbraio 2013 dell’CO 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito.

Considerato

in diritto.

1. Nel caso di specie RI 1 ha omesso di interporre opposizione al precetto esecutivo n. __________intimatole il 3 dicembre 2012.

È stato pertanto corretto l’operato dell’Ufficio -al quale nessuna delle parti aveva

ancora trasmesso trasmesso lo scritto del 3 dicembre 2012 con il quale PI 1 ha ritirato l’esecuzione- che, ricevuta la domanda di proseguimento, ha emesso nei confronti della

debitrice la comminatoria di fallimento (art. 159 LEF).

Considerandi

2.

Con

il ricorso RI 1 produce però lo scritto 3 dicembre 2012 dell’__________ RA 1,

che quale amministratore unico con diritto di firma individuale di PI 1, ha espressamente e incondizionatamente dichiarato di ritirare l’esecuzione. Questo scritto, benché

rivolto all’Ufficio, non gli fu inviato in precedenza né dalla creditrice né

dalla debitrice, la quale, in considerazione del fatto che destinatario dello

stesso era l’CO 1, poteva legittimamente ritenere come avvenuta la trasmissione

all’organo esecutivo da parte della creditrice. Ora, le autorità esecutive devono

tener conto di un incondizionato ritiro della procedura esecutiva anche se lo

stesso non gli perviene direttamente dal rinunciante (DTF 83 III 10). Nel caso

di specie con il ricorso l’escussa ha prodotto la copia dello scritto del 3

dicembre 2012. La procedente nelle proprie osservazioni si è formalizzata su

aspetti in parte ovvi, quale la circostanza che tale dichiarazione prima del 28

gennaio 2013 mai pervenne all’Ufficio, e in parte irrilevanti, quale l’assenza

dell’originale dello stesso. Essa non spiega però perché quella dichiarazione è

stata rilasciata e ancor meno contesta di averla allestita e sottoscritta e di

averla trasmessa alla debitrice. Inoltre PI 1 neppure sostiene di aver in

qualche modo revocato il ritiro dell’esecuzione dopo l’allestimento della

dichiarazione del 3 dicembre 2012. Per questi motivi, ora che la lettera di PI

1, con la quale essa ritira l’esecuzione, è stata ricevuta dall’autorità

esecutiva, essa assume gli effetti giuridici di una dichiarazione unilaterale

della procedente, con la quale quest’ultima ritira l’esecuzione. Ne consegue l’annullamento

della comminatoria di fallimento emessa il 17 gennaio 2013 e notificata alla

ricorrente il giorno successivo.

3.

Da quanto precede discende che il ricorso si rivela fondato e come

tale va accolto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Per

questi motivi;

richiamati

gli art. 17, 159 LEF; 61 cpv. 2 lett. a 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia: 1. Il

ricorso è accolto. Di conseguenza è annullata la comminatoria di fallimento

emessa il 17 gennaio 2013 per intervenuto ritiro dell’esecuzione n. __________

dell’CO 1.

2.

Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3.

Notificazione a:

-;

-.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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