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Decisione

15.2013.16

Proroga per la chiusura del fallimento ex art. 270 cpv. 2 LEF

26 marzo 2013Italiano2 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.16

Lugano

26 marzo 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sull’istanza 18 febbraio 2013 dell’

IS

1

nell’ambito

della procedura fallimentare diretta contro

PI

1

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

che la procedura di

liquidazione fallimentare dell’eredità giacente è aperta dal 10 maggio 2010;

che il 18 giugno 2010,

l’Ufficio ha pubblicato l’apertura del fallimento in procedura sommaria;

che la graduatoria e

l’inventario sono stati depositati il 29 settembre 2010;

che il

termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la prima

volta, con decisione 7 marzo 2012 (inc. 15.2012.26) fino al 31 dicembre

2012;

che con

l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013;

che nel 2011 è stata

realizzata una parte dei fondi del defunto a trattative private;

che nel 2012 l’Ufficio ha

realizzato i rimanenti fondi del defunto all’asta pubblica;

che l’Ufficio è ora in

attesa dell’ultima decisione di autorizzazione della Sezione dell’agricoltura al

trapasso di proprietà della particella n. __________ RFD di __________;

che non appena questa

decisione sarà giunta si procederà, se l’autorizzazione verrà concessa, all’inoltro

dell’ultima istanza di trapasso di proprietà e alle operazioni di riparto e di

chiusura della liquidazione;

che se invece

l’autorizzazione non verrà concessa, l’ufficio procederà ad indire un nuovo

incanto;

che in virtù dell’art. 270

LEF la procedura di fallimento deve essere ultimata entro un anno dalla

dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale potendo, in caso

di bisogno, prorogare tale termine;

che da quanto precede si

evince come l’Ufficio stia gestendo diligentemente la procedura;

che occorre pertanto concedere

la proroga richiesta, così da consentirgli di procedere alle operazioni

prospettate;

per

questi motivi,

visto

l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza è accolta.

1.1. Il termine di cui

all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 dicembre 2013.

Considerandi

2.

Notificazione all’IS

1.

Per

la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario