15.2013.18
Realizzazione di beni appartenuti a un defunto
22 febbraio 2013Italiano3 min
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Numero d'incarto:
15.2013.18
Data decisione, Autorità:
22.02.2013, CEF
Ricorso:
TF,5A_190/2013, 6.6.2013
Titolo:
Realizzazione di beni appartenuti a un defunto
QUOTA EREDITARIA
art. 132 LEF
Incarto n.
15.2013.18
Lugano
22 febbraio
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 gennaio 2013 di
1. RI 1
2. RI 2
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’avviso di
incanto del 18 gennaio 2013 nell’ambito delle varie esecuzioni promosse contro
PI 1 già in
procedure
interessanti quali creditori
1. PI 2
rappr. da: RA 1
2. PI 3
3. PI 4
rappr. da: RA
2
4. PI 5
5. PI 6
rappr. dall’RA 3
6. PI 7
Viste le osservazioni:
- 1° febbraio 2013 __________. PI 3, __________;
- 4 febbraio 2013 di PI 4;
- 7 febbraio 2013 di PI 2, __________;
- 18 febbraio 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che
nell’ambito di varie procedure esecutive promosse contro PI 1, il 18 gennaio
2013 l’CO 1 ha pubblicato l’avviso d’incanto riferito a diversi fondi già di
proprietà dell’escussa, nel frattempo deceduta (il 31 gennaio 2011);
che
con ricorso 28 gennaio 2013 gli eredi dell’escussa, RI 1 e RI 2, hanno chiesto
di annullare l’avviso d’incanto e di ordinare all’CO 1 di chiedere all’Autorità
di vigilanza di determinare il modo di realizzazione dei beni già di proprietà
di PI 1, atteso che i beni da realizzare apparterrebbero a un’eredità indivisa
e pertanto bisognerebbe applicare l’art. 132 LEF;
che
l’art. 132 LEF e l’ordinanza speciale del Tribunale federale concernente il
pignoramento e la realizzazione di diritti in comunione (RDC, RS 281.41)
regolano il pignoramento e la
realizzazione dei diritti del debitore in una successione indivisa,
indivisione, società in nome collettivo, in accomandita o in analoga comunione;
che
nella fattispecie, nell’ambito di esecuzioni iniziato contro PI 1 prima del suo
decesso e continuate contro la sua eredità giusta l’art. 59 cpv. 2 LEF, devono
essere realizzati i beni immobili appartenuti alla defunta debitrice PI 1 e non
Fatti
i diritti dei figli nella successione della madre;
che
di conesguenza né l’art. 132 LEF né la speciale normativa del menzionato regolamento
del Tribunale federale risultano applicabili;
che
pertanto l’Ufficio ha correttamente operato, pubblicando, dopo aver ricevuto le
Considerandi
domande di vendita, l’avviso d’incanto riferito ai fondi appartenuti
all’escussa;
che
da quanto precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va
respinto;
che non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
132 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- ;
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- .
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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