15.2013.19
Pignoramento di salario. Spese per la salute riconosciute. Spese per il consumo di energia elettrica e per il riscaldamento. Creditori privilegiati
18 marzo 2013Italiano9 min
dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dall’__________, l’CO 1 ha determinato in fr. 410.00 mensili l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2013.19
Data decisione, Autorità:
18.03.2013, CEF
Ricorso:
TF, 5A_222/2013, 12.6.2013
Titolo:
Pignoramento di salario. Spese per la salute riconosciute. Spese per il consumo di energia elettrica e per il riscaldamento. Creditori privilegiati
ENTITÀ DEL PIGNORAMENTO
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2013.19
Lugano
18 marzo 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 17 febbraio 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nell’esecuzione
n. __________ promossa contro il ricorrente da
PI 1
viste le osservazioni 8 marzo 2013 dell’CO 1;
richiamata
l’ordinanza presidenziale 21 febbraio 2012 di non concessione dell’effetto
sospensivo;
esaminati atti e documenti;
in fatto:
Fatti
A. Nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dall’__________, l’CO 1 ha determinato in fr. 410.00 mensili l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente
conteggio:
Introiti:
Debitore fr. 2'766.00 67%
Contr.
coniuge fr. 1'357.00 33%
Totale
mensile fr. 4'123.00
Minimo d’esistenza:
Minimo
base fr. 1’700.00
Riscaldamento fr. 200.00
Locazione fr. 1’175.00
Cassa
malati fr. 100.00
Trasferte fr. 100.00
Spese
x alimentazione partic. fr. 200.00
Assicurazioni fr.
41.00
Totale
deduzioni fr. 3'516.00
Eccedenza mensile pignorabile fr. 410.00
B. Con
ricorso 17 febbraio 2013 RI 1 si è aggravato contro il pignoramento
argomentando che egli avrebbe costi per l’energia elettrica di circa fr. 230.00
mensili e per l’acquisto di legna da ardere per il riscaldamento di circa fr. 600.00 a stagione. L’importo di fr. 100.00, riconosciutogli per le trasferte, non sarebbe sufficiente
in quanto lo stesso coprirebbe solo in minima parte le spese che egli deve
sopportare per sottoporsi a terapie e controlli medici. A seguito dei problemi
di salute che lo assillano, il ricorrente necessiterebbe l’utilizzo di
un’autovettura che gli causerebbe meno spese rispetto all’utilizzo dei mezzi
pubblici: nel verbale di pignoramento dovrebbero essere considerate le spese connesse
all’uso dell’autovettura di sua proprietà, per la quale egli afferma di dover
pagare fr. 1'200.00 annuo per l’assicurazione responsabilità civile, il casco
parziale e la tassa di circolazione. Infine non verrebbe considerata nel
verbale di pignoramento la somma di fr. 50.00, che egli pagherebbe mensilmente
alla Eidgenössische Finanzverwaltung, Berna.
C. Delle
osservazioni 8 marzo 2013 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si
dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del
debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le
circostanze determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del
pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua
famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle
successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto
mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche
la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.
2.
Nell’esecuzione
del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata
allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi
mensili.
3.
Per il calcolo
del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed
oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto
e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto
sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
4.
In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al
calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto
segue:
4.1
RI 1 ha chiesto di considerare
nella determinazione del suo minino di esistenza un importo superiore ai fr.
100.00
riconosciuti dall’Ufficio per le spese di trasferta per le visite
mediche e le terapie mediche. Egli pretende di utilizzare a tale scopo la propria
autovettura e pertanto postula che gli vengano riconosciute anche le spese per
il suo uso di fr. 1'200.00 annuali.
Secondo
il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere
all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese
mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari
sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento,
nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al
momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che
solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale
di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3). Anche
l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia
di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr.
art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che
durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che
superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia
cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere prese
in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e
regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a): è sempre richiesta la
produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere.
In
concreto il ricorrente si è limitato all’apodittica affermazione di sostenere delle spese di trasferta per le visite mediche e per le terapie
mediche superiori a fr. 100.00 mensili, dovendo necessitare al riguardo anche
l’utilizzo dell’autovettura. Egli omette di versare agli atti documenti
probatori attestanti la frequenza delle visite mediche e delle terapie che egli
dovrebbe seguire, con indicati i luoghi in cui egli si dovrebbe recare. Al
riguardo non basta la lista denominata “visite ospedaliere” che egli ha
redatto di proprio pugno il 4 giugno 2012 (cfr. incarto dell’Ufficio), ma è
necessario che produca le attestazioni dei diversi prestatori di cure sulla
frequenza e i luoghi degli appuntamenti e quantifichi le sue spese di trasferta
in relazione a questi appuntamenti. Anche in assenza della necessaria
documentazione probatoria, l’Ufficio, nel calcolo del minimo di esistenza del
ricorrente, ha comunque conteggiato siffatte spese alla voce trasferte per un
importo di fr. 100.00, importo che appare congruo in assenza delle prove
indicate. Ne consegue che la censura deve essere respinta, fermo restando che
se il debitore dovesse sostenere delle spese di trasferta effettivamente
superiori a quelle già riconosciutegli, l’ammontare di tali spese potrà essere
riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio a condizione che il debitore produca
la documentazione a suffragio della sua asserzione.
4.2
Il
ricorrente ha argomentando di sostenere costi per l’energia elettrica di circa
fr. 230.00 mensili in luogo dei fr. 200.00 riconosciutigli dall’Ufficio.
Inoltre egli dovrebbe acquistare legna da ardere per il riscaldamento con costi
di circa fr. 600.00 a stagione.
Agli
atti vi è la fattura del 27 aprile 2011 della Società __________ SA riferita al
consumo di energia elettrica per il periodo dal 27 marzo 2010 al 15 marzo 2011
di complessivi fr. 2’762.65, corrispondenti a circa fr. 230.00 mensili. In considerazione
di questi costi, l’Ufficio ha determinato la posta relativa al riscaldamento in
fr. 200.00. Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 230.00. Sennonché, il
punto I della Tabella dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità
per la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base di fr. 1700.00.
L’importo di fr. 200.00 riconosciuto per la parte delle spese di elettricità
riferita al solo riscaldamento appare quindi congrua. Per quanto riguarda
eventuali spese per l’acquisto di legna da ardere per riscaldare ulteriormente
la casa, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver sostenuto questa
spesa, senza versare agli atti supporto probatorio alcuno. Allo stesso si
ricorda che è sempre richiesta la produzione dei documenti giustificativi per
le spese sostenute o da sostenere. Ne consegue che la censura deve essere
respinta, ricordando al debitore che nell’ipotesi che egli avesse
effettivamente sostenuto spese per l’acquisto di legna da ardere, l’ammontare
di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio a
condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua
asserzione.
4.3
Per
quanto riguarda il prospettato conteggio nel minimo vitale di fr. 50.00 mensili per il pagamento a favore
dell’Eidgenössische Finanzverwaltung, Berna, va
evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori
occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del
Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che
determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di
pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire
interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare
per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili
alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di
locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III
18).
Tale indirizzo
giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso
e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli
92.
e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.
E’ di tutta evidenza
che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento a favore della
Confederazione Svizzera, importo che l’escusso neppure pretende essere dovuto a
creditori privilegiati, non può entrare in linea di conto per il calcolo del
minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla
giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso alla
Confederazione.
Abbondanzialmente si
rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si
chiede la deduzione vengano effettivamente versati alla creditrice.
5.
Da quanto
precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.
Non si prelevano
spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.
2.
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati
gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
- ;
- .
Comunicazione
a:
-
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (per conoscenza, inc. 5A-176/2013);
-
all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso
in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10
(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)
giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata
pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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