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Decisione

15.2013.19

Pignoramento di salario. Spese per la salute riconosciute. Spese per il consumo di energia elettrica e per il riscaldamento. Creditori privilegiati

18 marzo 2013Italiano9 min

dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dall’__________, l’CO 1 ha determinato in fr. 410.00 mensili l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente

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Numero d'incarto:

15.2013.19

Data decisione, Autorità:

18.03.2013, CEF

Ricorso:

TF, 5A_222/2013, 12.6.2013

Titolo:

Pignoramento di salario. Spese per la salute riconosciute. Spese per il consumo di energia elettrica e per il riscaldamento. Creditori privilegiati

ENTITÀ DEL PIGNORAMENTO

art. 93 LEF

Incarto n.

15.2013.19

Lugano

18 marzo 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo sul ricorso 17 febbraio 2013 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nell’esecuzione

n. __________ promossa contro il ricorrente da

PI 1

viste le osservazioni 8 marzo 2013 dell’CO 1;

richiamata

l’ordinanza presidenziale 21 febbraio 2012 di non concessione dell’effetto

sospensivo;

esaminati atti e documenti;

in fatto:

Fatti

A. Nell’ambito

dell’esecuzione n. __________ promossa contro RI 1 dall’__________, l’CO 1 ha determinato in fr. 410.00 mensili l’eccedenza pignorabile dell’escusso, sulla base del seguente

conteggio:

Introiti:

Debitore fr. 2'766.00 67%

Contr.

coniuge fr. 1'357.00 33%

Totale

mensile fr. 4'123.00

Minimo d’esistenza:

Minimo

base fr. 1’700.00

Riscaldamento fr. 200.00

Locazione fr. 1’175.00

Cassa

malati fr. 100.00

Trasferte fr. 100.00

Spese

x alimentazione partic. fr. 200.00

Assicurazioni fr.

41.00

Totale

deduzioni fr. 3'516.00

Eccedenza mensile pignorabile fr. 410.00

B. Con

ricorso 17 febbraio 2013 RI 1 si è aggravato contro il pignoramento

argomentando che egli avrebbe costi per l’energia elettrica di circa fr. 230.00

mensili e per l’acquisto di legna da ardere per il riscaldamento di circa fr. 600.00 a stagione. L’importo di fr. 100.00, riconosciutogli per le trasferte, non sarebbe sufficiente

in quanto lo stesso coprirebbe solo in minima parte le spese che egli deve

sopportare per sottoporsi a terapie e controlli medici. A seguito dei problemi

di salute che lo assillano, il ricorrente necessiterebbe l’utilizzo di

un’autovettura che gli causerebbe meno spese rispetto all’utilizzo dei mezzi

pubblici: nel verbale di pignoramento dovrebbero essere considerate le spese connesse

all’uso dell’autovettura di sua proprietà, per la quale egli afferma di dover

pagare fr. 1'200.00 annuo per l’assicurazione responsabilità civile, il casco

parziale e la tassa di circolazione. Infine non verrebbe considerata nel

verbale di pignoramento la somma di fr. 50.00, che egli pagherebbe mensilmente

alla Eidgenössische Finanzverwaltung, Berna.

C. Delle

osservazioni 8 marzo 2013 dell’CO 1, chiedenti la reiezione del ricorso, si

dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del

debitore, le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le

circostanze determinanti al momento dell’esecuzi­one del sequestro o del

pignoramento, ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua

famiglia (DTF 112 III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder Mühll, Basler

Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93), ritenuto che delle

successive modifiche della situazione potrà essere tenuto conto soltanto

mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche

la questione della pignorabilità va esaminata d’ufficio.

2.

Nell’esecuzione

del pignoramento o del sequestro di salario l’organo di esecuzione forzata

allestisce il relativo verbale tenendo conto dei ricavi e delle spese effettivi

mensili.

3.

Per il calcolo

del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed

oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto

e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto

sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).

4.

In merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al

calcolo del minimo di esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto

segue:

4.1

RI 1 ha chiesto di considerare

nella determinazione del suo minino di esistenza un importo superiore ai fr.

100.00

riconosciuti dall’Ufficio per le spese di trasferta per le visite

mediche e le terapie mediche. Egli pretende di utilizzare a tale scopo la propria

autovettura e pertanto postula che gli vengano riconosciute anche le spese per

il suo uso di fr. 1'200.00 annuali.

Secondo

il punto II/8 della Tabella dei minimi di esistenza, l’Ufficio deve riconoscere

all’escusso un importo medio mensile per spese legate alla salute (spese

mediche, dentistiche, farmaceutiche e ospedaliere) che l’escusso o i suoi famigliari

sopportano o sopporteranno durante il periodo di validità del pignoramento,

nella misura in cui le stesse sono imminenti (o comunque prevedibili) al

momento del pignoramento e indipendentemente dal loro importo, ritenuto che

solo le spese di automedicazione sono da considerare incluse nel minimo vitale

di base (DTF 129 III 244 s., cons. 4.2 e 4.3). Anche

l’ammontare della franchigia e delle aliquote percentuali (partecipazioni), ossia

di quella parte di costi medici integralmente a carico dell’assicurato (cfr.

art. 64 LAMal.), può essere incluso nel minimo vitale quando è certo che

durante il pignoramento il debitore dovrà assumersi dei costi medici che

superano l’ammontare della franchigia, ad esempio a causa di una malattia

cronica (DTF 129 III 244 seg.). Possono però essere prese

in considerazione solo le spese indispensabili il cui pagamento effettivo e

regolare è dimostrato (cfr. DTF 121 III 22, cons. 3a): è sempre richiesta la

produzione di documenti giustificativi per le spese sostenute o da sostenere.

In

concreto il ricorrente si è limitato all’apodittica affermazione di sostenere delle spese di trasferta per le visite mediche e per le terapie

mediche superiori a fr. 100.00 mensili, dovendo necessitare al riguardo anche

l’utilizzo dell’autovettura. Egli omette di versare agli atti documenti

probatori attestanti la frequenza delle visite mediche e delle terapie che egli

dovrebbe seguire, con indicati i luoghi in cui egli si dovrebbe recare. Al

riguardo non basta la lista denominata “visite ospedaliere” che egli ha

redatto di proprio pugno il 4 giugno 2012 (cfr. incarto dell’Ufficio), ma è

necessario che produca le attestazioni dei diversi prestatori di cure sulla

frequenza e i luoghi degli appuntamenti e quantifichi le sue spese di trasferta

in relazione a questi appuntamenti. Anche in assenza della necessaria

documentazione probatoria, l’Ufficio, nel calcolo del minimo di esistenza del

ricorrente, ha comunque conteggiato siffatte spese alla voce trasferte per un

importo di fr. 100.00, importo che appare congruo in assenza delle prove

indicate. Ne consegue che la censura deve essere respinta, fermo restando che

se il debitore dovesse sostenere delle spese di trasferta effettivamente

superiori a quelle già riconosciutegli, l’ammontare di tali spese potrà essere

riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio a condizione che il debitore produca

la documentazione a suffragio della sua asserzione.

4.2

Il

ricorrente ha argomentando di sostenere costi per l’energia elettrica di circa

fr. 230.00 mensili in luogo dei fr. 200.00 riconosciutigli dall’Ufficio.

Inoltre egli dovrebbe acquistare legna da ardere per il riscaldamento con costi

di circa fr. 600.00 a stagione.

Agli

atti vi è la fattura del 27 aprile 2011 della Società __________ SA riferita al

consumo di energia elettrica per il periodo dal 27 marzo 2010 al 15 marzo 2011

di complessivi fr. 2’762.65, corrispondenti a circa fr. 230.00 mensili. In considerazione

di questi costi, l’Ufficio ha determinato la posta relativa al riscaldamento in

fr. 200.00. Il ricorrente pretende il riconoscimento di fr. 230.00. Sennonché, il

punto I della Tabella dei minimi di esistenza prescrive che le spese di elettricità

per la luce e la cucina sono già comprese nel minimo di base di fr. 1700.00.

L’importo di fr. 200.00 riconosciuto per la parte delle spese di elettricità

riferita al solo riscaldamento appare quindi congrua. Per quanto riguarda

eventuali spese per l’acquisto di legna da ardere per riscaldare ulteriormente

la casa, il ricorrente si è limitato ad affermare di aver sostenuto questa

spesa, senza versare agli atti supporto probatorio alcuno. Allo stesso si

ricorda che è sempre richiesta la produzione dei documenti giustificativi per

le spese sostenute o da sostenere. Ne consegue che la censura deve essere

respinta, ricordando al debitore che nell’ipotesi che egli avesse

effettivamente sostenuto spese per l’acquisto di legna da ardere, l’ammontare

di tali spese potrà essere riconosciuto anche in seguito dall’Ufficio a

condizione che il debitore produca la documentazione a suffragio della sua

asserzione.

4.3

Per

quanto riguarda il prospettato conteggio nel minimo vitale di fr. 50.00 mensili per il pagamento a favore

dell’Eidgenössische Finanzverwaltung, Berna, va

evidenziato che perché si diano privilegi in diritto di determinati creditori

occorre un’espressa norma di legge in tale senso. La giurisprudenza del

Tribunale federale ha attenuato il rigore di questo principio stabilendo che

determinati creditori sono privilegiati di fatto nel senso che, in caso di

pignoramento di salario e di redditi, il debitore è autorizzato ad eseguire

interamente le proprie obbligazioni nei loro confronti: è questo il caso in particolare

per il venditore di generi alimentari, per il fornitore di beni indispensabili

alla sopravvivenza o all’esercizio del lavoro del debitore e per il locatore di

locali indispensabili per l’esercizio dell’attività lucrativa dell’escusso (DTF 112 III

18).

Tale indirizzo

giurisprudenziale concretizza l’intento del legislatore di lasciare all’escusso

e alla sua famiglia quanto è assolutamente indispensabile in base agli articoli

92.

e 93 LEF per soddisfare i bisogni più elementari.

E’ di tutta evidenza

che la deduzione prospettata dal ricorrente per il pagamento a favore della

Confederazione Svizzera, importo che l’escusso neppure pretende essere dovuto a

creditori privilegiati, non può entrare in linea di conto per il calcolo del

minimo vitale: alla luce dei principi giurisprudenziali richiamati, nulla

giustifica il privilegio che il debitore pretende sia concesso alla

Confederazione.

Abbondanzialmente si

rileva altresì che non vi sarebbe alcuna garanzia che gli importi di cui si

chiede la deduzione vengano effettivamente versati alla creditrice.

5.

Da quanto

precede discende che il ricorso si rivela infondato e come tale va respinto.

Non si prelevano

spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv.

2.

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati

gli art. 17, 93 LEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

- ;

- .

Comunicazione

a:

-

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 (per conoscenza, inc. 5A-176/2013);

-

all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso

in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10

(dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque)

giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata

pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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