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Decisione

15.2013.20

Richiesta di proroga del termine per chiudere il fallimento

2 aprile 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.20

Lugano

2 aprile 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sull’istanza 26 febbraio 2013 di

IS

1

tendente

alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta

contro

PI

1

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il

fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. IS 1 è stato designato quale

amministratore speciale del fallimento con circolare del 30 marzo 2007 e una

delegazione dei creditori di tre membri gli è poi stata affiancata con circolare

28 giugno 2007. IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale delle

altre due società sorelle T__________ e C__________.

Considerandi

2.

Il

termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la quinta

volta, con decisione 22 marzo 2012 (inc. 15.2012.28) fino al 31 gennaio

2013.

3.

Con

l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014,

allegando un rapporto intermedio al 25 febbraio 2013, da cui risulta che

dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

– ha

diretto la quinta riunione della delegazione dei creditori il 1° giugno 2012,

nella quale è stata anche decisa la rinuncia ad un’azione di responsabilità

contro l’ex commissario del concordato (doc. 3.1.1);

– il

16.

marzo 2012 ha fissato ai creditori cessionari di diritti della massa un

termine di 15 giorni per documentare le azioni intraprese, con la comminatoria

che in caso di inosservanza del termine assegnato egli avrebbe revocato le

cessioni (doc. 4.2.2.);

– con

circolare 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al diritto di

stare in causa come convenuti nella lite inc. n. OA.2009.7 (n.d.r.: promossa da

U____) presso la Pretura del Distretto di __________”. Nella circolare ha

indicato che salvo contrario avviso della maggioranza dei creditori nel termine

di 10 giorni, egli avrebbe ritenuto per acquisita la rinuncia della massa e ha

previsto che eventuali richieste di cessione ex art. 260 LEF dovranno essergli notificate

nello stesso termine (doc. 4.3);

– con

scritto 16 novembre 2012 ha comunicato alla Pretura di __________ di rinunciare

a proseguire la causa inc. n. OA.2009.7, ritenuto che nei termini assegnati la

massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa e nessun creditore

ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF (doc. 4.3.1.).

4.

In

virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un

anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale

potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

4.1

In

concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che

l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto

poteva fare, in particolare per quanto concerne la continuazione della causa

promossa da U__________ (inc. OA.2009.7 della Pretura di __________), giacché con

la circolare del 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al

diritto di stare in causa come convenuti nella lite” e poi, considerato che nei

termini assegnati la massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa

e nessun creditore ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF, con scritto del 16

novembre 2012 ha comunicato alla Pretura di rinunciare a proseguire la causa (doc.

4.

; doc. 4.3.1.). Non vi sono poi più attivi da realizzare.

4.2

In ogni

caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in

cui, in assenza di una decisione della Pretore del Distretto di __________, è

tuttora pendente la causa avviata da U__________ nei

confronti della massa (inc. OA.2009.7) per il recupero degli importi –

determinati in fr. 182'102,80 – incassati durante la moratoria concordataria e

durante il fallimento. Infatti a dipendenza della decisione della Pretore, le

liquidità della massa potrebbero essere integralmente versate alla banca

(anziché ai creditori di prima classe).

4.3

La causa

promossa dai cessionari delle pretese della massa nei confronti di tre (ora

due) banche, tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la

scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta

in loro favore e a condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo

titolo (inc. OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile

2010, inc. 15.10.13, cons. 4.2), nonché le altre quattro azioni

inoltrate contro ex-clienti della fallita per l’art. 95 RUF non precludono

invece la chiusura della procedura fallimentare. Infatti dall’esito delle cause

promosse dai cessionari non v’è da aspettare alcuna eccedenza a favore della

massa siccome a fronte di un valore litigioso di fr. 232'738.--, i crediti dei

cessionari ammontano complessivamente a fr. 1'467'628,50.

4.4

L’amministrazione

speciale deve infine decidere se reiterare la richiesta fatta il 16 marzo 2012

(doc. 4.2.2) ai cessionari delle pretese della fallita da far valere nella

procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT per sapere a quale punto si

trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore della massa oppure

decidere se procedere come dalla stessa indicato nella menzionata

comunicazione.

4.5

Di

conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i

propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento

per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse

più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati

durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato

dall’ex-commissario) e fallimentare, ovvero fr 139'325.30.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza

è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al

31 gennaio 2014.

2. Intimazione

a

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario