15.2013.20
Richiesta di proroga del termine per chiudere il fallimento
2 aprile 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.20
Lugano
2 aprile 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull’istanza 26 febbraio 2013 di
IS
1
tendente
alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta
contro
PI
1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. Il
fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. IS 1 è stato designato quale
amministratore speciale del fallimento con circolare del 30 marzo 2007 e una
delegazione dei creditori di tre membri gli è poi stata affiancata con circolare
28 giugno 2007. IS 1 è stato d’altronde nominato amministratore speciale delle
altre due società sorelle T__________ e C__________.
Considerandi
2.
Il
termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la quinta
volta, con decisione 22 marzo 2012 (inc. 15.2012.28) fino al 31 gennaio
2013.
3.
Con
l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014,
allegando un rapporto intermedio al 25 febbraio 2013, da cui risulta che
dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):
– ha
diretto la quinta riunione della delegazione dei creditori il 1° giugno 2012,
nella quale è stata anche decisa la rinuncia ad un’azione di responsabilità
contro l’ex commissario del concordato (doc. 3.1.1);
– il
16.
marzo 2012 ha fissato ai creditori cessionari di diritti della massa un
termine di 15 giorni per documentare le azioni intraprese, con la comminatoria
che in caso di inosservanza del termine assegnato egli avrebbe revocato le
cessioni (doc. 4.2.2.);
– con
circolare 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al diritto di
stare in causa come convenuti nella lite inc. n. OA.2009.7 (n.d.r.: promossa da
U____) presso la Pretura del Distretto di __________”. Nella circolare ha
indicato che salvo contrario avviso della maggioranza dei creditori nel termine
di 10 giorni, egli avrebbe ritenuto per acquisita la rinuncia della massa e ha
previsto che eventuali richieste di cessione ex art. 260 LEF dovranno essergli notificate
nello stesso termine (doc. 4.3);
– con
scritto 16 novembre 2012 ha comunicato alla Pretura di __________ di rinunciare
a proseguire la causa inc. n. OA.2009.7, ritenuto che nei termini assegnati la
massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa e nessun creditore
ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF (doc. 4.3.1.).
4.
In
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un
anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.
4.1
In
concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che
l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto
poteva fare, in particolare per quanto concerne la continuazione della causa
promossa da U__________ (inc. OA.2009.7 della Pretura di __________), giacché con
la circolare del 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al
diritto di stare in causa come convenuti nella lite” e poi, considerato che nei
termini assegnati la massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa
e nessun creditore ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF, con scritto del 16
novembre 2012 ha comunicato alla Pretura di rinunciare a proseguire la causa (doc.
4.
; doc. 4.3.1.). Non vi sono poi più attivi da realizzare.
4.2
In ogni
caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in
cui, in assenza di una decisione della Pretore del Distretto di __________, è
tuttora pendente la causa avviata da U__________ nei
confronti della massa (inc. OA.2009.7) per il recupero degli importi –
determinati in fr. 182'102,80 – incassati durante la moratoria concordataria e
durante il fallimento. Infatti a dipendenza della decisione della Pretore, le
liquidità della massa potrebbero essere integralmente versate alla banca
(anziché ai creditori di prima classe).
4.3
La causa
promossa dai cessionari delle pretese della massa nei confronti di tre (ora
due) banche, tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la
scadenza o i limiti di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta
in loro favore e a condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo
titolo (inc. OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile
2010, inc. 15.10.13, cons. 4.2), nonché le altre quattro azioni
inoltrate contro ex-clienti della fallita per l’art. 95 RUF non precludono
invece la chiusura della procedura fallimentare. Infatti dall’esito delle cause
promosse dai cessionari non v’è da aspettare alcuna eccedenza a favore della
massa siccome a fronte di un valore litigioso di fr. 232'738.--, i crediti dei
cessionari ammontano complessivamente a fr. 1'467'628,50.
4.4
L’amministrazione
speciale deve infine decidere se reiterare la richiesta fatta il 16 marzo 2012
(doc. 4.2.2) ai cessionari delle pretese della fallita da far valere nella
procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT per sapere a quale punto si
trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore della massa oppure
decidere se procedere come dalla stessa indicato nella menzionata
comunicazione.
4.5
Di
conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i
propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento
per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse
più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati
durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato
dall’ex-commissario) e fallimentare, ovvero fr 139'325.30.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al
31 gennaio 2014.
2. Intimazione
a
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario