15.2013.21
Richiesta di proroga del termine per chiudere il fallimento
2 aprile 2013Italiano5 min
dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.21
Lugano
2 aprile 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull’istanza 26 febbraio 2013 di
IS
1
tendente alla proroga del
termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro
PI
1,
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. Il
fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea
dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché
una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nominato
amministratore speciale delle altre due società sorelle P__________ e C__________.
Considerandi
2.
Il
termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la quinta
volta, con decisione 22 marzo 2012 (inc. 15.2012.29) fino al 31 gennaio
2013.
3.
Con
l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014,
allegando un rapporto intermedio al 25 febbraio 2013, da cui risulta che
dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):
– ha
diretto la sesta riunione della delegazione dei creditori il 1° giugno 2012,
nella quale è stata anche decisa la rinuncia ad un’azione di responsabilità
contro l’ex commissario del concordato (doc. 3.1.1);
– il
16.
marzo 2012 ha fissato ai creditori cessionari di diritti della massa un
termine di 15 giorni per documentare le azioni intraprese, con la comminatoria
che in caso di inosservanza del termine assegnato egli avrebbe revocato le
cessioni (doc. 4.2.2.);
– con
circolare 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al diritto di
stare in causa come convenuti nella lite inc. n. OA.2009.6 (n.d.r.: promossa da
__________) presso la Pretura del Distretto di __________”. Nella circolare ha
indicato che salvo contrario avviso della maggioranza dei creditori nel termine
di 10 giorni, egli avrebbe ritenuto per acquisita la rinuncia della massa e ha
previsto che eventuali richieste di cessione ex art. 260 LEF dovranno essergli notificate
nello stesso termine (doc. 4.3);
– ha
diretto la settima riunione della delegazione dei creditori il 12 novembre
2012, nella quale è stata decisa la rinuncia a stare in lite nella causa contro
__________, inc. n. OA.2009.6 della Pretura di __________ (doc. 3.1.1);
– con
scritto 10 gennaio 2013 ha comunicato alla Pretura di __________ di rinunciare
a proseguire la causa inc. n. OA.2009.6, ritenuto che nei termini assegnati la
massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa e nessun creditore
ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF (doc. 4.3.1.).
4.
In
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un
anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.
4.1
In
concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che
l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto
poteva fare, in particolare per quanto concerne la continuazione della causa
promossa da U__________ (inc. OA.2009.6 della Pretura di __________), giacché
con la circolare del 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al
diritto di stare in causa come convenuti nella lite” e poi, considerato che nei
termini assegnati la massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa
e nessun creditore ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF, dopo aver anticipato
la sua decisione in occasione dalla riunione della delegazione dei creditori
del 12 novembre 2012, con scritto del 10 gennaio 2013
ha comunicato alla Pretura di rinunciare a proseguire la causa (doc. 3.1.1.;
4.3; 4.3.1.). Non vi sono poi più attivi da realizzare.
4.2
In ogni
caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in
cui, in assenza di una decisione della Pretore del Distretto di __________, è tuttora
pendente la causa avviata da __________ nei confronti
della massa (inc. OA.2009.6) per il recupero degli importi – determinati in fr.
483'396.22 – incassati durante la moratoria concordataria e durante il
fallimento. Infatti a dipendenza della decisione della Pretore, le liquidità
della massa potrebbero essere pressoché integralmente versate alla banca
(anziché ai creditori di prima classe).
4.3
L’impossibilità
attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalla causa promossa dai
cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche,
tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti
di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a
condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc.
OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc.
15.10.14, cons. 4.2), nonché contro otto ex-clienti della fallita. Qualora la causa di ____________________ dovesse terminare prima di
quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe verificare la possibilità di
chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta nell’ipotesi in cui
dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da aspettare alcuna
eccedenza a favore della massa (ciò che non appare escluso nella fattispecie,
poiché a fronte di un valore litigioso di circa fr. 716'000.--, l’importo
complessivo dei crediti insinuati dai cessionari ammonta a fr.
66'719.05).
4.4
Di conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a
minimizzare i propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione
del fallimento per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del
fallimento non dovesse più bastare a coprire almeno l’importo totale dei
crediti verso terzi incassati durante la moratoria concordataria (limitatamente
a quanto riversato dall’ex-commissario) e fallimentare, ovvero fr. 87'683.35.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2014.
2. Intimazione
a
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario