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Decisione

15.2013.21

Richiesta di proroga del termine per chiudere il fallimento

2 aprile 2013Italiano5 min

dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché

Source ti.ch

Incarto n.

Fatti

15.2013.21

Lugano

2 aprile 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sull’istanza 26 febbraio 2013 di

IS

1

tendente alla proroga del

termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta contro

PI

1,

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il

fallimento è aperto dal 19 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea

dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché

una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nomi­nato

amministratore speciale delle altre due società sorelle P__________ e C__________.

Considerandi

2.

Il

termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la quinta

volta, con decisione 22 marzo 2012 (inc. 15.2012.29) fino al 31 gennaio

2013.

3.

Con

l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014,

allegando un rapporto intermedio al 25 febbraio 2013, da cui risulta che

dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

– ha

diretto la sesta riunione della delegazione dei creditori il 1° giugno 2012,

nella quale è stata anche decisa la rinuncia ad un’azione di responsabilità

contro l’ex commissario del concordato (doc. 3.1.1);

– il

16.

marzo 2012 ha fissato ai creditori cessionari di diritti della massa un

termine di 15 giorni per documentare le azioni intraprese, con la comminatoria

che in caso di inosservanza del termine assegnato egli avrebbe revocato le

cessioni (doc. 4.2.2.);

– con

circolare 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al diritto di

stare in causa come convenuti nella lite inc. n. OA.2009.6 (n.d.r.: promossa da

__________) presso la Pretura del Distretto di __________”. Nella circolare ha

indicato che salvo contrario avviso della maggioranza dei creditori nel termine

di 10 giorni, egli avrebbe ritenuto per acquisita la rinuncia della massa e ha

previsto che eventuali richieste di cessione ex art. 260 LEF dovranno essergli notificate

nello stesso termine (doc. 4.3);

– ha

diretto la settima riunione della delegazione dei creditori il 12 novembre

2012, nella quale è stata decisa la rinuncia a stare in lite nella causa contro

__________, inc. n. OA.2009.6 della Pretura di __________ (doc. 3.1.1);

– con

scritto 10 gennaio 2013 ha comunicato alla Pretura di __________ di rinunciare

a proseguire la causa inc. n. OA.2009.6, ritenuto che nei termini assegnati la

massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa e nessun creditore

ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF (doc. 4.3.1.).

4.

In

virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un

anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale

potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

4.1

In

concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che

l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto

poteva fare, in particolare per quanto concerne la continuazione della causa

promossa da U__________ (inc. OA.2009.6 della Pretura di __________), giacché

con la circolare del 17 ottobre 2012 ha proposto ai creditori di “rinunciare al

diritto di stare in causa come convenuti nella lite” e poi, considerato che nei

termini assegnati la massa non ha respinto la proposta di abbandono della causa

e nessun creditore ha chiesto la cessione ex art. 260 LEF, dopo aver anticipato

la sua decisione in occasione dalla riunione della delegazione dei creditori

del 12 novembre 2012, con scritto del 10 gennaio 2013

ha comunicato alla Pretura di rinunciare a proseguire la causa (doc. 3.1.1.;

4.3; 4.3.1.). Non vi sono poi più attivi da realizzare.

4.2

In ogni

caso, la chiusura della liquidazione rimane per ora esclusa, nella misura in

cui, in assenza di una decisione della Pretore del Distretto di __________, è tuttora

pendente la causa avviata da __________ nei confronti

della massa (inc. OA.2009.6) per il recupero degli importi – determinati in fr.

483'396.22 – incassati durante la moratoria concordataria e durante il

fallimento. Infatti a dipendenza della decisione della Pretore, le liquidità

della massa potrebbero essere pressoché integralmente versate alla banca

(anziché ai creditori di prima classe).

4.3

L’impossibilità

attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalla causa promossa dai

cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche,

tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti

di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a

condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc.

OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc.

15.10.14, cons. 4.2), nonché contro otto ex-clienti della fallita. Qualora la causa di ____________________ dovesse terminare prima di

quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe verificare la possibilità di

chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta nell’ipotesi in cui

dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da aspettare alcuna

eccedenza a favore della massa (ciò che non appare escluso nella fattispecie,

poiché a fronte di un valore litigioso di circa fr. 716'000.--, l’importo

complessivo dei crediti insinuati dai cessionari ammonta a fr.

66'719.05).

4.4

Di conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a

minimizzare i propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione

del fallimento per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del

fallimento non dovesse più bastare a coprire almeno l’importo totale dei

crediti verso terzi incassati durante la moratoria concordataria (limitatamente

a quanto riversato dall’ex-commissario) e fallimentare, ovvero fr. 87'683.35.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza

è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al 31 gennaio 2014.

2. Intimazione

a

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario