15.2013.22
Richiesta di proroga del termine per chiudere il fallimento
2 aprile 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.22
Lugano
2 aprile 2013
EC /fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull’istanza 26 febbraio 2013 di
IS
1
tendente
alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta
contro
PI
1
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e
considerato in diritto
1. Il
fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea
dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché
una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nominato
amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.
Considerandi
2.
Il
termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la quinta
volta, con decisione 22 marzo 2013 (inc. 15.2011.30) fino al 31 gennaio
2013.
3.
Con
l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014,
allegando un rapporto intermedio al 25 febbraio 2013, da cui risulta che
dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):
– ha
diretto la sesta riunione della delegazione dei creditori il 1° giugno 2012,
nella quale è stata anche decisa la rinuncia ad un’azione di responsabilità
contro l’ex commissario del concordato (doc. 3.1.1);
– il
16.
marzo 2012 ha fissato ai creditori cessionari di diritti della massa un
termine di 15 giorni per documentare le azioni intraprese, con la comminatoria
che in caso di inosservanza del termine assegnato egli avrebbe revocato le
cessioni (doc. 4.2.2.);
– ha
tentato, con la delegazione dei creditori, una mediazione con C__________ SA
per trovare una soluzione extragiudiziaria alla causa promossa dall’istituto
bancario nei confronti della massa in merito agli importi incassati durante la
moratoria concordataria e la procedura di fallimento, con esito positivo nel
senso che (doc. 4.3. e 4.3.1.) con accordo del 30 gennaio 2013 le parti hanno
convenuto che contro versamento da parte della massa fallimentare a favore del
C__________ dell’importo complessivo di fr. 40'000.00 la banca provvederà a “liquidare
tutti i crediti elencati a suo nome nella graduatoria della PI 1 e a stralciare
la causa n. OA.2009.21 promossa presso la Pretura di __________”. La
validità dell’accordo è stata tuttavia condizionata dalla banca alla formalizzazione
da parte della stessa di separate convenzioni con i creditori cessionari, che avevano
cercato di ottenere in via giudiziaria il pagamento di importi che i consorzi
avevano ceduto alla banca.
4.
In
virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un
anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale
potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.
4.1
In
concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che
l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto
poteva fare, in particolare per quanto concerne la continuazione della causa
promossa da C__________ SA (inc. OA.2009.21 della Pretura di __________),
giacché ha provato, con successo, una mediazione con C__________ sfociata
nell’accordo del 30 gennaio 2013 (doc. 4.3.1.), la cui validità è tuttora
sospesa a dipendenza dell’esisto delle trattative tra la banca e i creditori
cessionari, che avevano cercato di ottenere in via giudiziaria il pagamento di
importi che i consorzi avevano ceduto alla banca. Non vi sono più attivi da
realizzare.
4.2
In ogni
caso al momento attuale, la chiusura della liquidazione rimane esclusa, nella
misura in cui, come detto, è tuttora pendente la causa avviata da C__________ SA nei confronti della massa (inc. OA.2009. 21) per il
recupero degli importi – determinati in fr. 234'579.80 – incassati durante la
moratoria concordataria e durante il fallimento. Infatti se la causa non
potesse essere stralciata dai ruoli per intervenuta transazione delle parti, e se
la massa dovesse soccombere, le sue liquidità dovrebbero essere integralmente
versate alla banca (anziché ai creditori di prima classe). La situazione non
muterebbe in caso di cessione ai creditori del diritto della massa di
difendersi, tranne in caso di soccombenza della banca (in tale ipotesi il
suddetto importo andrebbe infatti versato in priorità ai cessionari, e soltanto
un’eventuale eccedenza potrebbe essere ripartita tra gli altri creditori di
terza classe in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF).
4.3
L’impossibilità
attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalle cause promosse dai
cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche
tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti
di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a
condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc.
OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc.
15.10
, cons. 4.2). Qualora la causa di C__________ SA
dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe
verificare la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta
nell’ipotesi in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da
aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che non sembra essere il
caso nella fattispecie, siccome a fronte di un valore di causa di circa fr.
730'000.-- i crediti insinuati dai cessionari ammontano a fr. 70'569.05). Un
ulteriore ostacolo alla chiusura del fallimento è peraltro costituito
dall’azione avviata dalla fallita nei confronti di C__________ SA prima del fallimento
(inc. OA.2004.26 della Pretura di Leventina) e successivamente ceduta ad alcuni
creditori, con cui è chiesto un risarcimento di fr. 816'380.--, anche in tal
caso superiore all’importo complessivo dei crediti dei cessionari.
4.4
L’amministrazione
speciale deve infine decidere se reiterare la richiesta fatta il 16 marzo 2012
(doc. 4.2.2) ai cessionari delle pretese della fallita da far valere nella
procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT per sapere a quale punto si
trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore della massa
oppure decidere se procedere come dalla stessa indicato nella menzionata
comunicazione.
4.5
Di
conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i
propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento
per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse
più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati
durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato
dall’ex-commissario) e fallimentare, ovvero fr. 37'664.35.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto l’art. 270 LEF,
decreta:
1. L’istanza
è accolta.
1.1. Il
termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al
31 gennaio 2014.
2. Intimazione
a
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario