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Decisione

15.2013.22

Richiesta di proroga del termine per chiudere il fallimento

2 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.22

Lugano

2 aprile 2013

EC /fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sull’istanza 26 febbraio 2013 di

IS

1

tendente

alla proroga del termine dell’art. 270 LEF nella procedura fallimentare diretta

contro

PI

1

letti

ed esaminati gli atti;

ritenuto in fatto e

considerato in diritto

1. Il

fallimento è aperto dal 22 gennaio 2007. Il 30 marzo 2007, la prima assemblea

dei creditori ha designato IS 1 quale amministratore speciale del fallimento nonché

una delegazione dei creditori di tre membri. IS 1 è stato d’altronde nominato

amministratore speciale delle altre due società sorelle T__________ e P__________.

Considerandi

2.

Il

termine per ultimare la procedura fallimentare è stato prorogato, per la quinta

volta, con decisione 22 marzo 2013 (inc. 15.2011.30) fino al 31 gennaio

2013.

3.

Con

l’istanza in esame, IS 1 chiede un’ulteriore proroga fino al 31 gennaio 2014,

allegando un rapporto intermedio al 25 febbraio 2013, da cui risulta che

dall’ultima decisione di proroga egli, segnatamente (cfr. pto 2 del rapporto):

– ha

diretto la sesta riunione della delegazione dei creditori il 1° giugno 2012,

nella quale è stata anche decisa la rinuncia ad un’azione di responsabilità

contro l’ex commissario del concordato (doc. 3.1.1);

– il

16.

marzo 2012 ha fissato ai creditori cessionari di diritti della massa un

termine di 15 giorni per documentare le azioni intraprese, con la comminatoria

che in caso di inosservanza del termine assegnato egli avrebbe revocato le

cessioni (doc. 4.2.2.);

– ha

tentato, con la delegazione dei creditori, una mediazione con C__________ SA

per trovare una soluzione extragiudiziaria alla causa promossa dall’istituto

bancario nei confronti della massa in merito agli importi incassati durante la

moratoria concordataria e la procedura di fallimento, con esito positivo nel

senso che (doc. 4.3. e 4.3.1.) con accordo del 30 gennaio 2013 le parti hanno

convenuto che contro versamento da parte della massa fallimentare a favore del

C__________ dell’importo complessivo di fr. 40'000.00 la banca provvederà a “liquidare

tutti i crediti elencati a suo nome nella graduatoria della PI 1 e a stralciare

la causa n. OA.2009.21 promossa presso la Pretura di __________”. La

validità dell’accordo è stata tuttavia condizionata dalla banca alla formalizzazione

da parte della stessa di separate convenzioni con i creditori cessionari, che avevano

cercato di ottenere in via giudiziaria il pagamento di importi che i consorzi

avevano ceduto alla banca.

4.

In

virtù dell’art. 270 LEF la procedura di fallimento dev’essere ultimata entro un

anno dalla dichiarazione del medesimo, l’autorità di vigilanza cantonale

potendo, in caso di bisogno, prorogare tale termine.

4.1

In

concreto, si evince dall’istanza e dalla documentazione allegata che

l’amministrazione speciale, dall’ultima proroga, ha effettuato tutto quanto

poteva fare, in particolare per quanto concerne la continuazione della causa

promossa da C__________ SA (inc. OA.2009.21 della Pretura di __________),

giacché ha provato, con successo, una mediazione con C__________ sfociata

nell’accordo del 30 gennaio 2013 (doc. 4.3.1.), la cui validità è tuttora

sospesa a dipendenza dell’esisto delle trattative tra la banca e i creditori

cessionari, che avevano cercato di ottenere in via giudiziaria il pagamento di

importi che i consorzi avevano ceduto alla banca. Non vi sono più attivi da

realizzare.

4.2

In ogni

caso al momento attuale, la chiusura della liquidazione rimane esclusa, nella

misura in cui, come detto, è tuttora pendente la causa avviata da C__________ SA nei confronti della massa (inc. OA.2009. 21) per il

recupero degli importi – determinati in fr. 234'579.80 – incassati durante la

moratoria concordataria e durante il fallimento. Infatti se la causa non

potesse essere stralciata dai ruoli per intervenuta transazione delle parti, e se

la massa dovesse soccombere, le sue liquidità dovrebbero essere integralmente

versate alla banca (anziché ai creditori di prima classe). La situazione non

muterebbe in caso di cessione ai creditori del diritto della massa di

difendersi, tranne in caso di soccombenza della banca (in tale ipotesi il

suddetto importo andrebbe infatti versato in priorità ai cessionari, e soltanto

un’eventuale eccedenza potrebbe essere ripartita tra gli altri creditori di

terza classe in virtù dell’art. 260 cpv. 2 LEF).

4.3

L’impossibilità

attuale di chiudere il fallimento dipende inoltre dalle cause promosse dai

cessionari della pretesa della massa nei confronti di tre (ora due) banche

tendente a far accertare l’inefficacia, rispettivamente la scadenza o i limiti

di garanzia della cessione dei crediti della fallita fatta in loro favore e a

condannarle a restituire eventuali importi ricevuti a questo titolo (inc.

OA.2009. 403 della Pretura di Lugano, Sez. 1; cfr. CEF 1° aprile 2010, inc.

15.10

, cons. 4.2). Qualora la causa di C__________ SA

dovesse terminare prima di quelle avviate dai cessionari, si dovrebbe

verificare la possibilità di chiudere la procedura giusta l’art. 95 RUF, riconosciuta

nell’ipotesi in cui dall’esito delle cause promosse dai cessionari non v’è da

aspettare alcuna eccedenza a favore della massa (ciò che non sembra essere il

caso nella fattispecie, siccome a fronte di un valore di causa di circa fr.

730'000.-- i crediti insinuati dai cessionari ammontano a fr. 70'569.05). Un

ulteriore ostacolo alla chiusura del fallimento è peraltro costituito

dall’azione avviata dalla fallita nei confronti di C__________ SA prima del fallimento

(inc. OA.2004.26 della Pretura di Leventina) e successivamente ceduta ad alcuni

creditori, con cui è chiesto un risarcimento di fr. 816'380.--, anche in tal

caso superiore all’importo complessivo dei crediti dei cessionari.

4.4

L’amministrazione

speciale deve infine decidere se reiterare la richiesta fatta il 16 marzo 2012

(doc. 4.2.2) ai cessionari delle pretese della fallita da far valere nella

procedura penale di cui all’inc. 2006.11200/TT per sapere a quale punto si

trova il procedimento e se è ipotizzabile un’eccedenza a favore della massa

oppure decidere se procedere come dalla stessa indicato nella menzionata

comunicazione.

4.5

Di

conseguenza, l’istanza va accolta, non senza invitare l’istante a minimizzare i

propri costi e a chiedere anticipi ai creditori o la sospensione del fallimento

per mancanza di attivo qualora il saldo attivo netto del fallimento non dovesse

più bastare a coprire almeno l’importo totale dei crediti verso terzi incassati

durante la moratoria concordataria (limitatamente a quanto riversato

dall’ex-commissario) e fallimentare, ovvero fr. 37'664.35.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto l’art. 270 LEF,

decreta:

1. L’istanza

è accolta.

1.1. Il

termine di cui all’art. 270 cpv. 1 LEF è prorogato fino al

31 gennaio 2014.

2. Intimazione

a

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario