15.2013.23
Notifica di atto esecutivo tramite pubblicazione. Termpestività dell’opposizione
16 aprile 2013Italiano6 min
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Numero d'incarto:
15.2013.23
Data decisione, Autorità:
16.04.2013, CEF
Titolo:
Notifica di atto esecutivo tramite pubblicazione. Termpestività dell’opposizione
COMUNICAZIONE DEGLI UFFICI
art. 35 LEF
art. 65 cpv. 1 LEF
art. 65 cpv. 2 LEF
art. 66 cpv. 4 LEF
art. 74 cpv. 1 LEF
art. 75 LEF
art. 78 LEF
Incarto n.
15.2013.23
Lugano
16 aprile
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 25 febbraio 2013 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 2;
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’emissione della
comminatoria di fallimento nell’esecuzione
n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI 1
patrocinata dall’ PA 1;
Viste le osservazioni:
- 15 marzo 2013 di PI 1, __________;
- 21 marzo 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Con
precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 110'837.50
oltre accessori.
B. Risultato
vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite di
invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di sede dell'escussa per
procedere all'intimazione personale.
C. Con
scritto 14 dicembre 2012, l’incaricato del Comune di __________ ha comunicato
all’Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica in quanto l’escussa era
assente dalla propria sede e risultava irreperibile.
D. Il
17 dicembre 2012 l’Ufficio ha comunicato all’escussa che il 25 febbraio 2012
era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il relativo
precetto non le era potuto essere intimato. Contestualmente l’Ufficio ha
fissato a RI 1 un termine di 10 giorni per presentarsi a ritirare l’atto
esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione nelle vie edittali.
E. Silente
l'escussa, l’Ufficio le ha notificato il precetto esecutivo mediante
pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________ del __________
gennaio 2013.
F. Il
5 febbraio 2013 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 6
febbraio 2013 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata
all’escussa il 20 febbraio 2013.
G. Con
ricorso 25 febbraio 2013 RI 1 chiede la restituzione del termine per interporre
opposizione al PE n. __________. Essa, contestualmente al ricorso, presenta
anche opposizione.
La
ricorrente argomenta di essere venuta a conoscenza del precetto esecutivo e
della relativa comminatoria di fallimento il 20 febbraio 2013, quando si è
recata presso l’Ufficio per richiedere, per altri motivi, un estratto delle
esecuzioni. In tale occasione la debitrice avrebbe fatto “decisamente
opposizione”.
Per
lo stesso credito la creditrice avrebbe già fatto emettere un altro precetto, al
quale sarebbe stata interposta opposizione: in relazione al credito sarebbe in
corso una causa presso la Pretura del Distretto di Lugano.
L’amministratrice
unica dell’escussa sarebbe rimasta a Berna perché malata e quindi non avrebbe
potuto vedere la posta.
H. Delle
osservazioni 15 marzo 2013 di PI 1 e 21 marzo 2013 dell’CO 1, con cui chiede
che il ricorso venga respinto, si dirà per quanto necessario in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una
società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per
una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione,
come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando
queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad
altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).
2.
Nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l’Ufficio deve
procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo mezzo possibile
(cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,
Basilea 2010, n. 20 ad art. 66). Le pubblicazioni devono
avvenire nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale
cantonale interessato (art. 35 cpv. 1 LEF; Angst, op. cit,
n. 1 ad art. 35, n. 19 ad art 66). Come correttamente rilevato
dalla ricorrente con lo scritto del 21 marzo 2013, nella fattispecie l’Ufficio
ha omesso la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La
notifica non è pertanto validamente avvenuta con la pubblicazione nel solo
Foglio ufficiale cantonale. L’atto esecutivo è da considerate come notificato solo
il 20 febbraio 2013, quando l’amministratrice dell’escussa si è recata
all’Ufficio di esecuzione e lì le è stato consegnato il precetto esecutivo
unitamente alla comminatoria di fallimento.
3.
Orbene per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione
al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi
gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del
precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è
necessario motivare l’opposizione.
Nel
caso di specie RI 1 asserisce di aver fatto “decisamente
opposizione” quando le è stato notificato il precetto esecutivo. Nel caso
di specie la questione a sapere se la ricorrente abbia effettivamente fatto quando
preteso nel ricorso può comunque rimanere indecisa, atteso che essa ha
interposto opposizione al più tardi il 25 febbraio 2013, quando ha inoltrato il
ricorso in esame, con il quale ha anche presentato opposizione. Il termine di
10.
giorni dell’art. 74 cpv. 1 LEF è quindi stato rispettato.
4.
Per
l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di
prosecuzione dell'esecuzione, per cui la comminatoria di fallimento del 6
febbraio 2013 va dichiarata nulla.
5.
Il
ricorso è accolto e l'CO 1 iscriverà l'opposizione dell'escussa in data 25
febbraio 2013 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo
tale data.
6.
Da
quanto precede discende che il ricorso è accolto.
Non
si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi;
richiamati gli art. 17, 35, 65 cpv. 1 e 2, 66 cpv. 4, 74 cpv. 1, 75 e 78
LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è accolto.
2. L'opposizione
interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'CO 1 è dichiarata valida.
2.1. Di
conseguenza l'CO 1 iscriverà al PE n. __________ l'opposizione di RI 1 nei suoi
registri con la data del 25 febbraio 2013.
2.2. E’
dichiarata nulla la comminatoria di fallimento del 6 febbraio 2013.
3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
-
;
-.
Comunicazione
all’CO 1, Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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