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Decisione

15.2013.24

Notifica di atto esecutivo tramite pubblicazione. Termpestività dell’opposizione

16 aprile 2013Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

precetto esecutivo n. __________ dell’CO 1 PI 1 procede contro RI 1 per l’incasso di fr. 92'300.00

oltre accessori.

B. Risultato

vano il tentativo di notificazione del precetto esecutivo per il tramite di

invio postale, l'Ufficio ha fatto capo al Comune di sede dell'escussa per

procedere all'intimazione personale.

C. Con

scritto 14 dicembre 2012, l’incaricato del Comune di __________ ha comunicato

all’Ufficio di non aver potuto procedere alla notifica in quanto l’escussa era

assente dalla propria sede e risultava irreperibile.

D. Il

17 dicembre 2012 l’Ufficio ha comunicato all’escussa che il 25 febbraio 2012

era stata avviata nei suoi confronti una procedura esecutiva e che il relativo

precetto non le era potuto essere intimato. Contestualmente l’Ufficio ha

fissato a RI 1 un termine di 10 giorni per presentarsi a ritirare l’atto

esecutivo, con la comminatoria dell'intimazione nelle vie edittali.

E. Silente

l'escussa, l’Ufficio le ha notificato il precetto esecutivo mediante

pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale n. __________ del __________

gennaio 2013.

F. Il

5 febbraio 2013 la creditrice ha chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il

6 febbraio 2013 l’Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata

all’escussa il 20 febbraio 2013.

G. Con

ricorso 25 febbraio 2013 RI 1 chiede la restituzione del termine per interporre

opposizione al PE n. __________. Essa, contestualmente al ricorso, presenta

anche opposizione.

La

ricorrente argomenta di essere venuta a conoscenza del precetto esecutivo e

della relativa comminatoria di fallimento il 20 febbraio 2013, quando si è

recata presso l’Ufficio per richiedere, per altri motivi, un estratto delle

esecuzioni. In tale occasione la debitrice avrebbe fatto “decisamente

opposizione”.

Per

lo stesso credito la creditrice avrebbe già fatto emettere un altro precetto,

al quale sarebbe stata interposta opposizione: in relazione al credito sarebbe

in corso una causa presso la Pretura del Distretto di Lugano.

L’amministratrice

unica dell’escussa sarebbe rimasta a Berna perché malata e quindi non avrebbe

potuto vedere la posta.

H. Delle

osservazioni 15 marzo 2013 di PI 1 e 21 marzo 2013 dell’CO 1, con cui chiede

che il ricorso venga respinto, si dirà per quanto necessario in seguito.

Considerato

Considerandi

1.

Se l'esecuzione è diretta contro una persona giuridica o contro una

società, la notificazione si fa al rappresentante della medesima, e cioè per

una società anonima a qualunque membro dell'amministrazione o della direzione,

come pure a qualunque direttore o procuratore (art. 65 cpv. 1 n. 2 LEF). Quando

queste persone non si trovano in ufficio, la notificazione si potrà fare ad

altro funzionario o impiegato (art. 65 cpv. 2 LEF).

2.

Nel caso in cui il destinatario non sia reperibile, l’Ufficio deve

procedere alla notificazione tramite pubblicazione quale ultimo mezzo possibile

(cfr. i combinati art. 35 e 66 cpv. 4 cifra 2 LEF; Angst, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I,

Basilea 2010, n. 20 ad art. 66). Le pubblicazioni

devono avvenire nel Foglio ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio

ufficiale cantonale interessato (art. 35 cpv. 1 LEF; Angst, op. cit,

n. 1 ad art. 35, n. 19 ad art 66). Come correttamente rilevato

dalla ricorrente con lo scritto del 21 marzo 2013, nella fattispecie l’Ufficio

ha omesso la pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. La

notifica non è pertanto validamente avvenuta con la pubblicazione nel solo

Foglio ufficiale cantonale. L’atto esecutivo è da considerate come notificato

solo il 20 febbraio 2013, quando l’amministratrice dell’escussa si è recata

all’Ufficio di esecuzione e lì le è stato consegnato il precetto esecutivo

unitamente alla comminatoria di fallimento.

3.

Orbene per l’art. 74 cpv. 1 LEF se l’escusso intende fare opposizione

al precetto, deve dichiararlo verbalmente o per scritto, immediatamente a chi

gli consegna il precetto o, entro dieci giorni dalla notificazione del

precetto, all’ufficio d’esecuzione. Secondo l’art. 75 cpv. 1 LEF non è

necessario motivare l’opposizione.

Nel

caso di specie RI 1 asserisce di aver fatto “decisamente

opposizione” quando le è stato notificato il precetto esecutivo. Nel caso

di specie la questione a sapere se la ricorrente abbia effettivamente fatto

quando preteso nel ricorso può comunque rimanere indecisa, atteso che essa ha

interposto opposizione al più tardi il 25 febbraio 2013, quando ha inoltrato il

ricorso in esame, con il quale ha anche presentato opposizione. Il termine di

10.

giorni dell’art. 74 cpv. 1 LEF è quindi stato rispettato.

4.

Per

l'art. 78 cpv. 1 LEF la validità dell'opposizione rende prematura la domanda di

prosecuzione dell'esecuzione, per cui la comminatoria di fallimento del 6

febbraio 2013 va dichiarata nulla.

5.

Il

ricorso è accolto e l'CO 1 iscriverà l'opposizione dell'escussa in data 25

febbraio 2013 e annullerà tutti gli atti di esecuzione forzata avvenuti dopo

tale data.

6.

Da

quanto precede discende che il ricorso è accolto.

Non

si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità

(art. 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi;

richiamati gli art. 17, 35, 65 cpv. 1 e 2, 66 cpv. 4, 74 cpv. 1, 75 e 78

LEF; 62 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è accolto.

2. L'opposizione

interposta da RI 1 al PE n. __________ dell'CO 1 è dichiarata valida.

2.1. Di

conseguenza l'CO 1 iscriverà al PE n. __________ l'opposizione di RI 1 conla

data del 25 febbraio 2013.

2.2. E’

dichiarata nulla la comminatoria di fallimento del 6 febbraio 2013.

3. Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

-

;

- .

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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