15.2013.25
Notifica di atto esecutivo a società. Ricorso contro comminatoria di fallimento. Richiesta di concordato
3 aprile 2013Italiano6 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.25
Lugano
3 aprile 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 28 febbraio 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio e meglio contro
l’emissione della comminatoria di fallimento del 19 febbraio 2013 nell’ambito
dell’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI
1 ,
patrocinata
dall’avv. PA 1 ;
viste le osservazioni 13
marzo 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, __________;
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________ del 24 luglio/3 agosto 2012 dell’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Mendrisio PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 2’700.00 oltre
interessi. L’escussa ha interposto tempestiva opposizione al precetto
esecutivo.
Fatti
B. Con
decisione del 15 gennaio 2013 la Giudice di Pace supplente del Circolo di Lugano
Ovest ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da RI 1 al PE n.
__________.
C. La
decisione di rigetto dell’opposizione, trasmessa al recapito della società il
15 gennaio 2013, è stata ritirata dalla madre del socio gerente dell’escussa il
giorno successivo (cfr. formulario di accertamento del recapito IPLAR del
13.03.2013 prodotto dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio
unitamente alle proprie osservazioni).
D. Il
13 febbraio 2013 PI 1 ha chiesto all'Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio il proseguimento dell'esecuzione, allegando la decisione 15 gennaio
2013 attergata dell’attestazione di avvenuto passaggio in giudicato.
E. Il
19 febbraio 2013 l'Ufficio ha emesso la comminatoria di fallimento, notificata
all’escussa il 21 febbraio 2013.
F. Con
tempestivo ricorso 28 febbraio 2013 RI 1 ha postulato l’annullamento della
comminatoria di fallimento del 19 febbraio 2013, atteso che essa non sarebbe
stata informata della decisione del Giudice di pace, trasmessale durante
l’assenza per vacanze del socio gerente. La ricorrente censura inoltre
l’operato del giudice del rigetto, asseverando che egli non avrebbe preso in
considerazione il fatto che i firmatari del contratto all’origine del credito
dedotto in esecuzione erano RI 1 e __________.
La
ricorrente chiede infine, in via subordinata, il beneficio del concordato.
G. Delle
osservazioni 13 marzo 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio, con
cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà, per quanto necessario, in
seguito.
Considerato
in diritto: 1. La notificazione di un atto o di un documento giudiziario è considerata
avvenuta quando l’invio è preso in consegna dal destinatario;
è inoltre da considerare valida la notifica sostitutiva ai sensi dell’art. 138
cpv. 2 CPC che avviene nelle mani di un impiegato della società presso i locali
dove ha la sede o una stabile organizzazione (cfr. STF del 12 luglio
2012, inc.5A_268/2012, consid. 3.4; A. Staehelin, in Sutter-Somm et al., Kommentar zur ZPO,
Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, 2a ed., n. 5 ad art. 138; Bohnet, in: CPC commenté, Basilea 2011,
n. 10 ad art. 138 e 11 ad art. 133). Nella fattispecie la decisione di
rigetto dell’opposizione è stata inviata al recapito della società escussa ed è
stata ritirata dalla madre del socio gerente. Ora, l’insorgente non sostiene
che la madre non fosse abilitata a ritirare la posta dell’escussa durante le
Considerandi
vacanze del suo gerente. La notifica è pertanto da ritenere validamente
avvenuta il 16 gennaio 2013. L’eventuale ritardata conoscenza del contenuto
dell’invio da parte del socio gerente è questione interna alla società, che non
pregiudica la regolarità della procedura esecutiva (cfr. DTF 71 III 74).
2.
Contro la notifica
della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all'autorità di
vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. Ottomann/Markus, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. II, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
III, Losanna 2001, n. 18 ad art. 160 LEF), ad esempio quando:
– l'escusso
reputa di non essere soggetto all'esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40.
LEF);
– l'esecuzione
è riferita a prestazioni fondate sul diritto pubblico (art. 43 LEF);
– è
pendente azione di disconoscimento di debito conseguente a decisione di rigetto
provvisorio dell'opposizione;
– la
decisione (sommaria o di merito) che rigetta l'opposizione non è ancora
esecutiva;
– l'escusso
sostiene che la comminatoria di fallimento è stata emessa da un ufficio
d'esecuzione incompetente territorialmente (DTF 118 III 6; 96 III 33 cons. 2).
Per
questioni di merito la via del ricorso è invece preclusa.
3.
Non
riconoscendo la pretesa avanzata dalla procedente perché essa non sarebbe parte
del contratto all’origine del credito dedotto in esecuzione, la debitrice
allega unicamente una questione di merito che non rientra tra quelle che
permettono di adire la via ricorsuale e che può essere esaminata nell'ambito
della procedura di ricorso dell’art. 17 LEF. La censura (di merito) sollevata
dalla ricorrente non è quindi proponibile in questa sede per carenza di
competenza materiale dell’Autorità cantonale di vigilanza, andava semmai fatta
valere nella procedura di rigetto dell’opposizione o con un’azione di
annullamento dell’esecuzione giusta gli art. 85 o 85a LEF. Per quanto riguarda
l’ambito di competenza di questa Camera, l’Ufficio esecuzione e fallimenti di
Mendrisio ha correttamente emesso la comminatoria di fallimento contro RI 1
dopo aver verificato che l’opposizione al precetto esecutivo era stata
rigettata. Anche su questo punto il ricorso va pertanto respinto.
4.
La
ricorrente chiede infine il beneficio del concordato. Il debitore che vuole
ottenere un concordato deve presentare al giudice competente, ossia al Pretore
(art. 14 cpv. 2 LALEF), una domanda motivata e una proposta di concordato,
allegandovi il bilancio e il conto di esercizio o un documento equivalente, da
cui si possa conoscere il suo stato patrimoniale e il suo andamento reddituale,
come pure l'elenco dei suoi libri di commercio, se è obbligato a tenerne (art.
293.
cpv. 1 LEF). La scrivente Camera non è dunque competente a pronunciarsi al
riguardo.
5.
Da quanto precede discende
che il ricorso, nella misura in cui è ammissibile, si rivela infondato e come
tale va respinto.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,
39, 40, 43, 293 cpv. 1 LEF; 138 CPC; 14 cpv. 2 LALEF; 61 cpv. 2 lett. a, 62
cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
;
–
avv. .
Comunicazione
all’ Ufficio esecuzione e fallimenti di Mendrisio.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.