15.2013.26
Spese d'esecuzione. Spese di rigetto dell'opposizione
18 aprile 2013Italiano8 min
proceduto contro PI 1 per l’incasso di fr. 9'274.85 più interessi al 5% dal 14.12.2009
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.26
Lugano
18 aprile 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 marzo 2013 di
RI
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro lo stato di riparto (ripartizione
della somma depositata dal debitore
presso l’Ufficio) del 26 febbraio 2013 nell’esecuzione n. 1486131 promossa dal
ricorrente contro
PI
1
patrocinato
dall’avv. PA 2 ;
viste
le osservazioni 27 marzo 2013 dell’Ufficio
di esecuzione di Lugano,
esaminati atti e
documenti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Con precetto esecutivo n. 1486131 del 13/18 maggio
2011 dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano RI 1 ha
proceduto contro PI 1 per l’incasso di fr. 9'274.85 più interessi al 5% dal 14.12.2009
oltre alle spese del precetto esecutivo di fr. 73.00 e alla tassa d’incasso di
fr. 46.35.
B. Non
avendo l’escusso interposto opposizione, il 14 luglio 2011 il creditore ha
chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 2 agosto 2011 l’Ufficio ha emesso
l’avviso di pignoramento per il 19 settembre 2011.
C. Il
19 agosto 2011 PI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza
di accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF, chiedente anche
l’adozione di misure cautelari. Con decisione 22 settembre 2011 il Pretore aggiunto
del Distretto di Lugano ha respinto l’istanza cautelare, condannando PI 1 al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.00 e a rifondere a RI 1 fr. 800.00
a titolo di ripetibili. La decisione del Pretore aggiunto è stata impugnata dall’escusso
con appello del 26 settembre 2011. L’appello è stato respinto con pronunciato
13 gennaio 2012 dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello, che ha
condannato PI 1 a rifondere a RI 1 fr. 1'000.00 per ripetibili di appello.
D. Il
16 aprile 2012 l’Ufficio ha pignorato la somma di fr. 16'210.00 depositata dal
debitore presso lo stesso Ufficio.
E. Il
5 giugno 2012 RI 1 ha presentato la domanda di realizzazione. L’8 giugno 2012
l’Ufficio ha comunicato all’escusso l’avvenuta presentazione della domanda di
realizzazione.
F. Con
provvedimento 26 febbraio 2013 l’Ufficio ha comunicato alle parti, premesso che
l’escusso ha depositato presso lo stesso Ufficio l’importo di complessivi fr.
16'439.00, che il saldo dell’esecuzione all’11.03.2013 assommerebbe a fr.
11'080.10 e che la tassa d’incasso e le ultime spese dell’incarto sarebbero di
fr. 275.40, che alla crescita in giudicato del provvedimento verranno
effettuati i seguenti versamenti:
- al
creditore fr. 11'080.10 a saldo dell’esecuzione;
- al
debitore fr. 5'083.50, quale restituzione dell’eccedenza del deposito;
- all’Ufficio
fr. 275.40 a saldo delle spese e competenze.
G. Con
ricorso 8 marzo 2012 RI 1 chiede che le ripetibili di fr. 800.00 assegnategli
con decisione 22 settembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano e
di fr. 1'000.00 assegnategli con sentenza 13 gennaio 2012 dalla seconda Camera
civile del Tribunale di appello, come notificate con la domanda di
realizzazione e con lettera del 16 gennaio 2013, vengano incluse nell’importo
da versargli a saldo dell’esecuzione. Questo perché le stesse, generate da una
procedura ex art. 85a LEF promossa dal debitore proprio per sospendere e
annullare l’esecuzione, sarebbero posizioni accessorie strettamente connesse
alla procedura esecutiva.
H. Con
osservazioni 27 marzo 2013 l’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha
chiesto che il ricorso venga respinto, in quanto le ripetibili non farebbero
parte delle spese di esecuzione.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvvedimento dell’ufficio
di esecuzione – nel caso in esame contro lo stato di riparto allestito
dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. 1486131
promossa nei confronti del debitore – dev’essere presentato entro dieci giorni
da quando il ricorrente ne ebbe conoscenza. Nella fattispecie, il provvedimento
impugnato , datato 26 gennaio 2013, è stato recapitato al creditore il 28
febbraio successivo. Il termine per ricorrere, che ha inizato a decorrere il 1°
febbraio 2013 (v. doc. 2 annesso al gravame), è venuto quindi a scadere il 10
febbraio 2013. Consegnato alla posta l’8 febbraio 2013, il ricorso è perciò
tempestivo.
2.
Le spese
d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad
anticiparle (art. 68 cpv. 1 primo periodo LEF). Il creditore ha diritto di
prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione (art. 68 cpv. 2
LEF).
3.
Secondo il
ricorrente le ripetibili per fr. 800.- assegnategli dal Pretore aggiunto del
Distretto di __________ con decisione del 22 settembre 2011 (inc. CA.2011.230)
di reiezione dell’istanza cautelare di sospensione provvisoria dell’esecuzione
in corso ex art. 85a cpv.2 LEF, vanno inserite nelle posizioni da riconoscere
all’escutente nella determinazione del saldo dell’esecuzione. Lo stesso dicasi,
sempre secondo il ricorrente, per le ripetibili di fr. 1'000.- riconosciutegli
con sentenza del 13 gennaio 2012 dalla seconda Camera civile del Tribunale
d’appello a seguito della reiezione dell’appello del debitore avverso la
menzionata decisione pretorile (inc. n. 12.2011.176). Trattasi in entrambi i
casi, per il ricorrente, di “posizioni accessorie strettamente connesse alla
procedura esecutiva in questione ” generate dal debitore proprio per sospendere
e annullare l’esecuzione e sorte soltanto posteriormente alla domanda di
pignoramento.
4.
L’argomento è
privo di pregio. In DTF 119 III 63 segg. il Tribunale federale ha inglobato
nell’art. 68 LEF – per quanto qui di rilievo – soltanto i costi esecutivi (spese
e indennità) annoverabili “zu den rein betreibungsrechtlichen Streitigkeiten”,
segnatamente quelli sorti nel contesto della procedura di rigetto
dell’opposizione come tale. Esso ha quindi stabilito che se l’opposizione è respinta
nell’ambito di un processo civile ordinario, le spese e le ripetibili poste a
carico del debitore non costituiscono spese d’esecuzione, di modo che esse sono
escluse dall’esecuzione in corso (DTF 119 III 67 consid. b/aa). Tale orientameno
ha trovato conferma in DTF 133 III 687 segg., secondo cui nel novero dell’art.
68.
cpv. 1 LEF (spese d’esecuzione) cadono, tra l’altro, le indennità e le ripetibili
assegnate in relazione a una procedura (esecutiva) giudiziaria sommaria ex
art. 25 n. 2 vLEF, ad esclusione dei costi “aus rein materiellrechtlichen
Verfahren” (DTF 133 III 687 consid. 2.3 pag. 691-692 con riferimento a DTF 119
III 63 consid. 4b/aa ). Del resto, conformemente alla circolare n. 6/1995 del 2
maggio 1995 di questa Camera, ancorché riferita al diritto previgente, ovvero a
quello antecedente l’entrata in vigore con il 1° gennaio 2011 del Codice di
diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC) e
dell’ordinanza (riveduta) sulle tasse riscosse in applicazione della legge
federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) “le spese e le indennità ex
art. 62 cpv. 1 OTLEF riconosciute nella procedura sommaria di rigetto
provvisorio o definitivo dell’opposizione devono essere considerate quali spese
d’esecuzione nel senso dell’art. 68 LEF e formano quindi parte integrante
dell’esecuzione per la quale si procede”. Anche in questo caso il riferimento
concerne soltanto gli oneri processuali conseguenti alla procedura di rigetto
dell’opposizione (giungono alla stessa conclusione: Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und
Konkurs, vol. I, Zurigo 1997, art. 68 pag. 295; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und
Konkursrechts, 8a edizione, § 13 n. 12 Gehri KUKO SchKG-geheri,
art. 68 n. 3). Nella fattispecie, per contro, le ripetibili richiamate dal
ricorrente traggono origine dal contenzioso conseguente all’inoltro da parte
dell’escusso di un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito ex art.
85a LEF, ovvero si riferiscono a un procedimento di merito retto dalla
procedura ordinaria/semplificata (ancorché con effetti di diritto esecutivo
nella misura in cui l’accoglimento dell’azione comporta a dipendenza dei casi la
sospensione o l’annullamento dell’esecuzione) avente per oggetto la sussistenza
o meno del credito posto in esecuzione o la concessione di una dilazione (cfr.
DTF 129 III 197 consid. 2.1 pag. 198). Che tali oneri processuali siano
conseguenti all’esito (negativo) della domanda cautelare volta alla sospensione
provvisoria dell’esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF e non al giudizio (finale) di
merito sull’azione è ininfluente, trattandosi di una procedura avviata pur
sempre nel contesto di un azione ordinaria, la quale - come visto - esula dal
campo di applicazione dei procedimenti sommari di cui all’art. 25 n. 2 vLEF
(ora art. 251 CPC), richiamato nella DTF 133 III 687 segg.. Non inserendo nel
conto finale dell’esecuzione quanto richiesto dal ricorrente, l’ufficio ha
perciò agito correttamente, ossia non ha violato l’art. 68 LEF. Di modo che per
l’incasso di tali importi il creditore dovrà, dandosene il caso, procedere con
una nuova domanda di esecuzione.
5.
Ne consegue la reiezione
del ricorso. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.
61.
cpv. 2 lett. 2 e 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamato l’art. 68
LEF,
pronuncia :
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si
prelvano spese, né si assegnano indennità.
3. Intimazione a:
- ;
- ;
Comunicazione all’Ufficio
di esecuzione di Lugano
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.