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Decisione

15.2013.26

Spese d'esecuzione. Spese di rigetto dell'opposizione

18 aprile 2013Italiano8 min

proceduto contro PI 1 per l’incasso di fr. 9'274.85 più interessi al 5% dal 14.12.2009

Source ti.ch

Incarto n.

15.2013.26

Lugano

18 aprile 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 8 marzo 2013 di

RI

1

patrocinato

dall’avv. PA 1

contro

l’operato

dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e meglio contro lo stato di riparto (ripartizione

della somma depositata dal debitore

presso l’Ufficio) del 26 febbraio 2013 nell’esecuzione n. 1486131 promossa dal

ricorrente contro

PI

1

patrocinato

dall’avv. PA 2 ;

viste

le osservazioni 27 marzo 2013 dell’Ufficio

di esecuzione di Lugano,

esaminati atti e

documenti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Con precetto esecutivo n. 1486131 del 13/18 maggio

2011 dell’ Ufficio di esecuzione di Lugano RI 1 ha

proceduto contro PI 1 per l’incasso di fr. 9'274.85 più interessi al 5% dal 14.12.2009

oltre alle spese del precetto esecutivo di fr. 73.00 e alla tassa d’incasso di

fr. 46.35.

B. Non

avendo l’escusso interposto opposizione, il 14 luglio 2011 il creditore ha

chiesto il proseguimento dell’esecuzione e il 2 agosto 2011 l’Ufficio ha emesso

l’avviso di pignoramento per il 19 settembre 2011.

C. Il

19 agosto 2011 PI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza

di accertamento dell’inesistenza del debito ex art. 85a LEF, chiedente anche

l’adozione di misure cautelari. Con decisione 22 settembre 2011 il Pretore aggiunto

del Distretto di Lugano ha respinto l’istanza cautelare, condannando PI 1 al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 500.00 e a rifondere a RI 1 fr. 800.00

a titolo di ripetibili. La decisione del Pretore aggiunto è stata impugnata dall’escusso

con appello del 26 settembre 2011. L’appello è stato respinto con pronunciato

13 gennaio 2012 dalla seconda Camera civile del Tribunale di appello, che ha

condannato PI 1 a rifondere a RI 1 fr. 1'000.00 per ripetibili di appello.

D. Il

16 aprile 2012 l’Ufficio ha pignorato la somma di fr. 16'210.00 depositata dal

debitore presso lo stesso Ufficio.

E. Il

5 giugno 2012 RI 1 ha presentato la domanda di realizzazione. L’8 giugno 2012

l’Ufficio ha comunicato all’escusso l’avvenuta presentazione della domanda di

realizzazione.

F. Con

provvedimento 26 febbraio 2013 l’Ufficio ha comunicato alle parti, premesso che

l’escusso ha depositato presso lo stesso Ufficio l’importo di complessivi fr.

16'439.00, che il saldo dell’esecuzione all’11.03.2013 assommerebbe a fr.

11'080.10 e che la tassa d’incasso e le ultime spese dell’incarto sarebbero di

fr. 275.40, che alla crescita in giudicato del provvedimento verranno

effettuati i seguenti versamenti:

- al

creditore fr. 11'080.10 a saldo dell’esecuzione;

- al

debitore fr. 5'083.50, quale restituzione dell’eccedenza del deposito;

- all’Ufficio

fr. 275.40 a saldo delle spese e competenze.

G. Con

ricorso 8 marzo 2012 RI 1 chiede che le ripetibili di fr. 800.00 assegnategli

con decisione 22 settembre 2011 dal Pretore aggiunto del Distretto di Lugano e

di fr. 1'000.00 assegnategli con sentenza 13 gennaio 2012 dalla seconda Camera

civile del Tribunale di appello, come notificate con la domanda di

realizzazione e con lettera del 16 gennaio 2013, vengano incluse nell’importo

da versargli a saldo dell’esecuzione. Questo perché le stesse, generate da una

procedura ex art. 85a LEF promossa dal debitore proprio per sospendere e

annullare l’esecuzione, sarebbero posizioni accessorie strettamente connesse

alla procedura esecutiva.

H. Con

osservazioni 27 marzo 2013 l’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano ha

chiesto che il ricorso venga respinto, in quanto le ripetibili non farebbero

parte delle spese di esecuzione.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvvedimento dell’ufficio

di esecuzione – nel caso in esame contro lo stato di riparto allestito

dall’Ufficio di esecuzione del Distretto di Lugano nell’esecuzione n. 1486131

promossa nei confronti del debitore – dev’essere presentato entro dieci giorni

da quando il ricorrente ne ebbe conoscenza. Nella fattispecie, il provvedimento

impugnato , datato 26 gennaio 2013, è stato recapitato al creditore il 28

febbraio successivo. Il termine per ricorrere, che ha inizato a decorrere il 1°

febbraio 2013 (v. doc. 2 annesso al gravame), è venuto quindi a scadere il 10

febbraio 2013. Consegnato alla posta l’8 febbraio 2013, il ricorso è perciò

tempestivo.

2.

Le spese

d’esecuzione sono a carico del debitore, ma il creditore è tenuto ad

anticiparle (art. 68 cpv. 1 primo periodo LEF). Il creditore ha diritto di

prelevare sui pagamenti del debitore le spese d’esecuzione (art. 68 cpv. 2

LEF).

3.

Secondo il

ricorrente le ripetibili per fr. 800.- assegnategli dal Pretore aggiunto del

Distretto di __________ con decisione del 22 settembre 2011 (inc. CA.2011.230)

di reiezione dell’istanza cautelare di sospensione provvisoria dell’esecuzione

in corso ex art. 85a cpv.2 LEF, vanno inserite nelle posizioni da riconoscere

all’escutente nella determinazione del saldo dell’esecuzione. Lo stesso dicasi,

sempre secondo il ricorrente, per le ripetibili di fr. 1'000.- riconosciutegli

con sentenza del 13 gennaio 2012 dalla seconda Camera civile del Tribunale

d’appello a seguito della reiezione dell’appello del debitore avverso la

menzionata decisione pretorile (inc. n. 12.2011.176). Trattasi in entrambi i

casi, per il ricorrente, di “posizioni accessorie strettamente connesse alla

procedura esecutiva in questione ” generate dal debitore proprio per sospendere

e annullare l’esecuzione e sorte soltanto posteriormente alla domanda di

pignoramento.

4.

L’argomento è

privo di pregio. In DTF 119 III 63 segg. il Tribunale federale ha inglobato

nell’art. 68 LEF – per quanto qui di rilievo – soltanto i costi esecutivi (spese

e indennità) annoverabili “zu den rein betreibungsrechtlichen Streitigkeiten”,

segnatamente quelli sorti nel contesto della procedura di rigetto

dell’opposizione come tale. Esso ha quindi stabilito che se l’opposizione è respinta

nell’ambito di un processo civile ordinario, le spese e le ripetibili poste a

carico del debitore non costituiscono spese d’esecuzione, di modo che esse sono

escluse dall’esecuzione in corso (DTF 119 III 67 consid. b/aa). Tale orientameno

ha trovato conferma in DTF 133 III 687 segg., secondo cui nel novero dell’art.

68.

cpv. 1 LEF (spese d’esecuzione) cadono, tra l’altro, le indennità e le ripetibili

assegnate in relazione a una procedura (esecutiva) giudiziaria sommaria ex

art. 25 n. 2 vLEF, ad esclusione dei costi “aus rein materiellrechtlichen

Verfahren” (DTF 133 III 687 consid. 2.3 pag. 691-692 con riferimento a DTF 119

III 63 consid. 4b/aa ). Del resto, conformemente alla circolare n. 6/1995 del 2

maggio 1995 di questa Camera, ancorché riferita al diritto previgente, ovvero a

quello antecedente l’entrata in vigore con il 1° gennaio 2011 del Codice di

diritto processuale svizzero (Codice di procedura civile, CPC) e

dell’ordinanza (riveduta) sulle tasse riscosse in applicazione della legge

federale sulla esecuzione e sul fallimento (OTLEF) “le spese e le indennità ex

art. 62 cpv. 1 OTLEF riconosciute nella procedura sommaria di rigetto

provvisorio o definitivo dell’opposizione devono essere considerate quali spese

d’esecuzione nel senso dell’art. 68 LEF e formano quindi parte integrante

dell’esecuzione per la quale si procede”. Anche in questo caso il riferimento

concerne soltanto gli oneri processuali conseguenti alla procedura di rigetto

dell’opposizione (giungono alla stessa conclusione: Walder/Kull/Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und

Konkurs, vol. I, Zurigo 1997, art. 68 pag. 295; Ammon/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs-und

Konkursrechts, 8a edizione, § 13 n. 12 Gehri KUKO SchKG-geheri,

art. 68 n. 3). Nella fattispecie, per contro, le ripetibili richiamate dal

ricorrente traggono origine dal contenzioso conseguente all’inoltro da parte

dell’escusso di un’azione di accertamento dell’inesistenza del debito ex art.

85a LEF, ovvero si riferiscono a un procedimento di merito retto dalla

procedura ordinaria/semplificata (ancorché con effetti di diritto esecutivo

nella misura in cui l’accoglimento dell’azione comporta a dipendenza dei casi la

sospensione o l’annullamento dell’esecuzione) avente per oggetto la sussistenza

o meno del credito posto in esecuzione o la concessione di una dilazione (cfr.

DTF 129 III 197 consid. 2.1 pag. 198). Che tali oneri processuali siano

conseguenti all’esito (negativo) della domanda cautelare volta alla sospensione

provvisoria dell’esecuzione ex art. 85a cpv. 2 LEF e non al giudizio (finale) di

merito sull’azione è ininfluente, trattandosi di una procedura avviata pur

sempre nel contesto di un azione ordinaria, la quale - come visto - esula dal

campo di applicazione dei procedimenti sommari di cui all’art. 25 n. 2 vLEF

(ora art. 251 CPC), richiamato nella DTF 133 III 687 segg.. Non inserendo nel

conto finale dell’esecuzione quanto richiesto dal ricorrente, l’ufficio ha

perciò agito correttamente, ossia non ha violato l’art. 68 LEF. Di modo che per

l’incasso di tali importi il creditore dovrà, dandosene il caso, procedere con

una nuova domanda di esecuzione.

5.

Ne consegue la reiezione

del ricorso. Non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art.

61.

cpv. 2 lett. 2 e 62 cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamato l’art. 68

LEF,

pronuncia :

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si

prelvano spese, né si assegnano indennità.

3. Intimazione a:

- ;

- ;

Comunicazione all’Ufficio

di esecuzione di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.