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Decisione

15.2013.28

Pignoramento di salario presso due datori di lavoro, Debitore che vive in concubinato. Canone di locazione adeguato. Partecipazione alle spese da parte della convivente. Assicurazione malattia LCS. Trasferte e pasti fuori domicilio

6 maggio 2013Italiano25 min

Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con decreto 14 febbraio 2013

Source ti.ch

Incarto n.

15.2013.28

Lugano

6 maggio 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

statuendo

sul ricorso 28 febbraio 2013 di

RI

1

patrocinata

dall’avv. PA 1

contro

l’operato

dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione del

sequestro decretato il 14 febbraio 2013 dal Pretore aggiunto della

giurisdizione di Locarno-Città su istanza della reclamante contro

PI

1

patrocinato

dall’avv. PA 2 ;

viste le osservazioni:

– 11 marzo 2013 di PI 1,

– 21 marzo 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,

Locarno;

esaminati atti e documenti;

ritenuto

in fatto:

Fatti

A. Ad istanza di RI 1 il

Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con decreto 14 febbraio 2013

ha ordinato il sequestro nei confronti di PI 1 fino a concorrenza di fr.

44'650.85:

“A) Da parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona:

stipendi

e tredicesima percepiti dal debitore presso la __________ __________ __________,

via __________ 11, 6500 __________;

B)

Da parte dell’Ufficio esecuzioni di __________:

stipendi

e tredicesima percepiti dal debitore presso la __________, via __________, 6900

__________;

C)

Da parte dell’CO 1:

ogni

e qualsiasi bene, credito, avere titolo, valore, metalli preziosi, garanzie di

terzi o altri importi che dovessero giungere a favore del convenuto debitore,

in conto o in dossier, in cassetta di sicurezza, in pegno, in nome proprio,

sotto denominazione convenzionale o sotto cifra, di spettanza economica del

debitore sequestrato, depositati presso la Banca __________ segnatamente sul

conto n. IBAN __________”.

B. Con provvedimento 18

febbraio 2013 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno ha allestito il

seguente calcolo del minimo vitale dell’escusso:

Guadagno:

debitore Fr. 7'549.00

coniuge Fr.

0.00

Minimo di esistenza:

importi di base Fr. 1’700.00

figli minorenni Fr. 1'200.00

affitto Fr. 2'400.00

riscaldamento Fr. 0.00

AVS Fr. 400.00

cassa malati Fr. 11.00

alimenti Fr. 900.00

trasferte Fr. 450.00

pasti fuori domicilio Fr. 211.00

totale Fr. 8’172.00

C. Con provvedimenti 15

febbraio 2013 e 21 febbraio 2013 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________

rispettivamente l’Ufficio esecuzione di __________, a seguito del conteggio del

minimo vitale dell’escusso allestito dall’UEF di __________, hanno dichiarato

il sequestro di salario infruttuoso.

D. Contro il conteggio

del minimo vitale dell’escusso e le decisioni che hanno dichiarato il sequestro

di salario infruttuoso si è tempestivamente aggravata la creditrice

sequestrante chiedendo di annullare il calcolo del minimo di esistenza e di

retrocedere l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo. RI 1 ha

rilevato, in relazione alle entrate del sequestrato, che il 23 giugno 2010 il

titolare della ____________________ avrebbe dichiarato sotto giuramento

(verbale già in possesso dell’Ufficio) che lo stipendio netto di PI 1 è di fr.

1'500.00 mensili. Tale dato ricalcherebbe la scheda salari del 2011. Il

certificato di salario prodotto all’Autorità di tassazione (in possesso

dell’Ufficio) proverebbe però che il reddito già nel 2010 era di fr. 22'102.00

annui e quindi superiore a quanto dichiarato alla Pretura e all’Ufficio di esecuzione.

A mente della ricorrente

nel calcolo del guadagno effettuato dall’Uf­ficio non si sarebbe tenuto conto

della tredicesima mensilità, che pure dovrebbe essere pignorata. Infatti il

guadagno per il mese di dicembre sarebbe superiore al minimo di esistenza e

quindi vi sarebbe un’eccedenza pignorabile. Convivendo l’escusso, per la

ricorrente l’importo da considerare quale minimo esistenziale di base sarebbe

di fr. 850.00. L’Ufficio non avrebbe verificato se la convivente abbia mezzi

finanziari sufficienti per far fronte alla metà delle spese comuni. L’incarto

andrebbe pertanto retrocesso all’Ufficio affinché accerti questa circostanza.

L’Ufficio disporrebbe infatti di un verbale della convivente del giugno 2010,

nel quale essa asseriva di avere un credito sull’importo di fr.

100'000.00/200'000.00 conseguito dalla vendita della casa coniugale e di

ricevere fr. 1'770.00 quali alimenti per i figli (avuti dall’ex marito).

In merito all’importo di

fr. 2'400.00 che l’escusso asserisce pagare per l’affitto, la ricorrente

evidenzia che ciò non emergerebbe da nessun giustificativo ed inoltre non vi

sarebbe traccia di un pagamento regolare nel tempo. Inoltre l’escusso avrebbe

scelto di vivere in una villa con piscina, il cui costo apparirebbe

sproporzionato. Anche la pigione, per i motivi addotti in precedenza, andrebbe

ridotta della metà e l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 857.00.

Infatti anche nell’ipotesi la pigione si giustificasse, essa andrebbe calcolata

decurtando la quota parte dei figli non comuni in ragione di 5/7.

La ricorrente contesta il

riconoscimento del pagamento dell’AVS della convivente di fr. 400.00.

In merito ai costi della

cassa malattia a mente della ricorrente all’escusso potevano essere

riconosciuti al massimo fr. 358.05. L’Ufficio avrebbe riconosciuto fr. 911.00,

corrispondenti ai premi complessivi per l’escusso, la convivente e i figli

comuni senza aver esperito alcun accertamento in merito alla sussistenza di

eventuali sussidi. In ogni caso possono essere riconosciuti solo gli importi dovuti

per l’assicurazione obbligatoria (LAMal) e non sarebbe possibile considerare

anche quanto dovuto dalla convivente, verso la quale non vi sarebbe alcun

obbligo contributivo.

L’escusso verserebbe a

titolo di alimenti l’importo di fr. 900.00 mensili, comprensivo dell’assegno

famigliare di fr. 200.00. L’Ufficio sarebbe incorso in un errore riconoscendo

al debitore il pagamento di alimenti comprensivi dell’assegno famigliare e non

conteggiando l’entrata complessiva a titolo di assegni famigliari percepita per

i quattro figli di fr. 800.00.

La ricorrente contesta che

all’escusso sia necessaria l’automobile per motivi di lavoro. Egli abiterebbe

infatti in __________ a __________ e lavorerebbe a __________ in __________.

Essendo la distanza di soli 2.5 km egli potrebbe tranquillamente far capo ai

servizi pubblici oppure anche recarsi a piedi al lavoro. L’importo di fr.

450.00 per trasferte riconosciutogli dall’Ufficio sarebbe pertanto inadeguato.

Inoltre, in considerazione di questa circostanza, neppure una deduzione per

pasti fuori domicilio potrebbe essergli riconosciuta.

E. Con osservazioni 11

marzo 2013 PI 1 si è opposto al gravame, evidenziando in particolare di

lavorare a __________ e a __________ quale contabile e di necessitare

dell’autovettura non solo per raggiungere il posto di lavoro ma anche per

servire la clientela. Inoltre egli pranzerebbe regolarmente fuori casa, avendo

una pausa pranzo molto corta.

F. Con osservazioni 21

marzo 2013 l’CO 1 ha rilevato che la compagna dell’escusso non ha entrate

economiche mentre che a favore dei figli di quest’ultima, __________, il padre

corrisponde a titolo di alimenti fr. 2'235.00 (cfr. sentenza del __________ __________

2010 della prima Camera civile del Tribunale di appello). L’Ufficio ammette che

la tredicesima mensilità deve essere sequestrata. L’importo di fr. 400.00

riconosciuto quale contributo AVS della compagna dell’escusso va ridotto a fr.

121.35, ossia alla quota mensile dovuta e pagata. L’importo di fr. 911.00

riconosciuto quale pagamento dei premi assicurativi LAMal è da ridurre a fr.

670.00. L’Ufficio argomenta che “se l’escusso non dovesse assolutamente

necessitare del proprio veicolo per svolgere le proprie mansioni lavorative,

l’importo riconosciuto per le trasferte di fr. 450.00 sarebbe da ridurre a fr.

193.00 (abbonamento arcobaleno mensile) o addirittura a fr. 144.75 (abbonamento

arcobaleno annuale). L’Ufficio evidenza infine che l’escusso lavora un solo

giorno __________ e pertanto anche l’importo riconosciutogli per i pasti fuori

domicilio andrebbe ridotto a fr. 44.00, per i quattro giorni al mese di lavoro

a __________.

Considerato

in diritto:

Considerandi

1.

Più ricorsi –

presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum

– formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o

contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati

sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti conformemente

agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni

fattuali ed in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi

divergenti.

1.1

Il giudizio di

congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola

sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha

natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte

conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano

separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF

16.

febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],

cons. 1a; cfr. pure Cometta,

Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 seg., ed i rif.

in nota 6);

1.2

I ricorsi 28 febbraio

2013.

di RI 1 sviluppano allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore e

sono riferiti a tre atti esecutivi emanati dall’Ufficio esecuzione e fallimenti

di Locarno, dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente

dall’Ufficio esecuzione di __________ aventi il medesimo oggetto, ossia il

pignoramento del salario del debitore sequestrato. Le tre vertenze possono

pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una

sola sentenza.

2.

Il

sequestro eseguito da un ufficio d’esecuzione territorialmente incompetente è

nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III 207 consid. 2.3; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

II, 2a ed., Basilea 2010, n. 19 e 24 ad art. 275; Meier-Dieterle, Kurzkommen­tar SchKG,

Basilea 2009, n. 12 ad art. 275; Amonn/ Walther,

Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,

Berna 2008, n. 50 ad § 51; è però solo annullabile se il debitore è domiciliato

all’estero, CEF del 26 gennaio 2006, inc. 15.2005.115, consid. 1). L’autorità

di vigilanza è quindi senz’altro abilitata a liberamente riesaminare la

competenza dell’ufficio a cui il giudice ha delegato l’esecuzione del

sequestro, ad annullare tale esecuzione in caso d’incompetenza territoriale dell’ufficio

(DTF 107 III 37, cons. 4; 112 III 117, cons. 2; 118 III 9, consid. 4) e a

trasmettere il decreto di sequestro all’ufficio competente, se è facilmente

accertabile (art. 32 cpv. 2 LEF), a meno che il decreto di sequestro sia

manifestamente nullo (CEF del 30 marzo 2011 inc. n. 15.2011.25, RtiD II-2011, 771 n. 47c, consid. 1.2/b).

2.1

Quando

il debitore è domiciliato in Svizzera i crediti non incorporati in cartevalori

sono sequestrati al domicilio del loro titolare (DTF 137 III 627 c. 3.1.). Nella fattispecie i crediti

per salari di PI 1 nei confronti di __________ (in seguito semplicemente __________),

__________, e di __________, __________, siccome non incorporati in cartevalori

sono quindi localizzati al domicilio del debitore sequestrato, ovvero a __________.

2.2

Ne consegue che solo

l’UEF di Locarno era competente per sequestrare e pignorare tutti i crediti

dell’escusso non incorporati in cartevalori, compresi i crediti da salario. In queste condizioni, occorre quindi annullare l’esecuzione dei

sequestri effettuati dall’UEF di __________ e dall’UE di __________ il 15

febbraio 2013 e il 21 febbraio 2013 e ordinare all’UEF di Locarno

di procedere al sequestro dei crediti in questione, secondo le modalità esposte

nei prossimi considerandi.

3.

Nel procedere al

sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione

sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento

dell’esecuzi­one del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore

e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF

112.

III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder

Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),

ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto

conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va

esaminata d’ufficio.

4.

Nell'ambito del

pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua

sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire

tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2

LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,

Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le

dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione

nell’allesti­mento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle

indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche

sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi

siano indizi concreti in tale senso.

5.

Per il calcolo del

minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo

del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore

di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia

degli interessi del debitore che del creditore (DTF

119.

III 71 cons. 3b e rif. ivi).

6.

In merito alle

singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza

allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:

7.

RI 1 pretende che le

entrate del sequestrato siano superiori a quanto accertato dall’Ufficio in

quanto il titolare della __________ avrebbe dichiarato nel corso del 2010 che

lo stipendio netto del sequestrato sarebbe di fr. 1'500.00 mensili quando il

certificato di salario prodotto all’Autorità di tassazione proverebbe che il

reddito nel 2010 era di fr. 22'102.00 annui.

Se non che il 18 febbraio 2013,

in sede di pignoramento, PI 1, reso attento alle conseguenze penali di una

falsa dichiarazione, ha dichiarato all’Ufficio di percepire uno stipendio netto

di fr. 6'049.10 presso la __________ e uno stipendio netto di fr. 1'500.00

presso la __________. A sostegno di quanto dichiarato PI 1ha consegnato

all’Ufficio i certificati di salario riferiti al mese di gennaio 2013, dai

quali emerge la correttezza degli importi indicati dal sequestrato. A fronte dei

certificati di salario versati agli atti dall’escusso e in assenza di elementi

concreti che facciano ritenere che egli abbia un reddito superiore a quanto

dichiarato, l’Ufficio non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve

attenersi alle indicazioni fornitegli da PI 1. L’importo di fr. 6'049.10

percepito presso la __________ è comprensivo degli assegni per i figli di

complessivi fr. 800.00, motivo per cui anche l’ulteriore censura della

ricorrente, secondo cui l’Ufficio non avrebbe considerato nella determinazione

del reddito dell’escusso l’entrata complessiva a titolo di assegni famigliari

percepita per i quattro figli, deve essere disattesa.

8.

La ricorrente chiede

che all’escusso venga riconosciuto quale minimo base unicamente l’importo di fr. 850.00, pari alla metà di quello previsto per coniugi.

8.1

Secondo la più recente

giurisprudenza federale (DTF 130

III 765 ss.), l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato,

qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla

metà di quello previsto per coniugi, ovvero ammonta a fr. 850.00. Diverso è il

caso in cui i conviventi hanno un figlio in comune, in quanto per consolidato

principio dottrinale e giurisprudenziale il debitore che vive in comunione

famigliare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati figli viene

equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore

coniugato (cfr. DTF 130 III 767, 106

III 17 cons. 3d; Fritzsche/Walder,

Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 83). Ora, avendo l’escusso e la convivente tre figli in comune, per la

determinazione del minimo vitale di PI 1 deve essere considerato l’importo base

per coniugi pari a fr. 1'700.00, come correttamente fatto dall’Ufficio.

8.2

L’unica

differenza tra coniugi e concubini con figli comuni consiste nel fatto che un

contributo della moglie ai costi comuni viene preso in considerazione solo se

quest’ultima consegue effettivamente un reddito, che non è comunque obbligata

ad avere, mentre un contributo della concubina è preso in considerazione anche

quando quest’ultima non ha attività lavorativa ma può essere ragionevolmente

preteso che essa ne inizi una (DTF 106 III 17, consid. 3d). Nel caso di specie, come detto, PI 1 e __________

hanno tre figli in comune, __________ nato nel 2008, __________ nato nel 2009 e

__________, nata nel 2011. In siffatta circostanza, dovendo accudire la madre

alla cura e all’educazione di tre figli in tenera età, non sono date le

premesse affinché si possa ragionevolmente pretendere che la concubina

dell’escusso inizi un’attività lucrativa. Anche la circostanza che l’ex marito

sia stato condannato a versare ai due figli avuti dalla convivente dell’escusso

complessivi fr. 2'235.00 a titolo di contributi alimentari (sentenza di

divorzio __________ __________ 2010 emessa dalla prima Camera civile del

Tribunale di appello tra __________ e __________, p. 11 cons. 7), risulta

irrilevante per la determinazione del minimo vitale del debitore, atteso che

per l’art. 289 cpv. 1 CC i contributi di mantenimento, anche se

versati al rappresentante legale, spettano al figlio. Quest’ultima

circostanza dovrà invece essere considerata nella determinazione della quota

del canone di locazione da computare nella determinazione del minimo vitale di PI

1.

8.3

Dalla sentenza di

divorzio __________ __________ 2010 emerge che __________, a differenza di

quanto ritenuto dalla ricorrente, non vanta un credito di fr.

100'000.00/200'000.00 sull’importo di vendita della casa coniugale. Infatti

nell’ottobre del 2009 __________ e __________ hanno venduto la casa per fr.

1'070'000.00 (cfr. sentenza menzionata p. 5 cons. I, p. 6 cons. 1). La stessa

abitazione era gravata da ipoteche per fr. 614'915.00 e la quota di pertinenza

di __________ era anche gravata da un’ipoteca degli artigiani di fr. 35'000.00 (sentenza

menzionata p. 7 cons. 3 e p. 14 cons. 11), di modo che il realizzo netto di __________

dalla vendita della casa, senza considerare eventuali spese occasionate dalla

vendita stessa, assomma a fr. 192'542.50 ([[fr. 1'070'000.00 ./. 614'915] : 2]

./. fr. 35'000.00). A tale importo deve essere ulteriormente dedotta la somma

di fr. 122'933.00 che la stessa è stata condannata a versare all’ex marito

nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale, motivo per il quale in

tale contesto __________ ha potuto realizzare al massimo fr. 69'609.50

(sentenza menzionata p. 16 disp. I.4.). Orbene non avendo la convivente

obblighi di mantenimento nei confronti di PI 1 e dovendo da parte sua,

nell’ambito della suddivisione dei compiti all’interno della coppia, accudire

alla casa e alla cura e all’educazione dei figli (tre comuni e

due no), non può essere preteso dalla convivente che essa attinga a questo

capitale per far fronte agli oneri indispensabili comuni.

9.

RI 1 evidenzia che

agli atti non vi sarebbero documenti comprovanti che l’escusso corrisponde fr. 2'400.00

a titolo di canone di locazione. Ad ogni buon conto tale costo apparirebbe

sproporzionato. Inoltre la pigione andrebbe ridotta della metà e l’importo massimo

riconoscibile sarebbe di fr. 857.00. Infatti essa andrebbe calcolata decurtando

la quota parte dei figli non comuni in ragione di 5/7.

9.1

In sede di

pignoramento PI 1 ha dichiarato all’Ufficio di corrispondere un canone

locatizio di fr. 2'400.00 mensili. A sostegno di quanto dichiarato egli ha consegnato

all’Ufficio la dichiarazione del padre__________, dalla quale emerge che PI 1 paga

al padre fr. 2'400.00 per la pigione della casa da lui occupata. L’escusso ha

inoltre prodotto estratti bancari attestanti l’accredito di tale importo a favore

del padre. A fronte di tale documentazione e in assenza di elementi concreti

che facciano ritenere che tali attestazioni non corrispondano a verità,

l’Ufficio non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve attenersi alle

indicazioni fornitegli da PI 1.

9.2

Il principio secondo

il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con

il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).

9.3

Nel determinare il

minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un

alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze

concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per

un’abitazio­ne adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone

va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000

in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti). Il debitore non può essere costretto

dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi

mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale

se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000

in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere

operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Walther,

op. cit., n. 64 ad § 23; Vonder

Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2009 per il calcolo

del minimo d’esistenza, n. II.1.1), salvo che questi siano eccessivamente

lunghi (DTF 129 III 526 ss.).

9.4

Nel caso in esame il

ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza

venissero considerati a titolo di locazione fr. 2'400.00 mensili per la casa che

egli occupa a __________ unitamente alla compagna, ai tre figli comuni e ai due

figli avuti dalla compagna dal precedente matrimonio. In concreto il canone di

locazione corrisposto dall’escusso non può essere considerato eccessivo per un

appartamento ad uso di sette persone a __________, atteso anche che in caso di

trasloco al debitore andrebbero comunque riconosciuti i relativi costi.

9.5

I principi enunciati

per la determinazione dell’importo base mensile di conviventi con figli in

comune (sopra, consid. 8.1) valgono mutatis mutandis anche per le spese

dell’alloggio, sicché come per il caso in cui dei figli maggiorenni che

dispongono di un reddito vivono nell’e­co­no­mia domestica del debitore, anche

quando quest’ultimo condivide la propria economia domestica con figli della

convivente beneficiari di contributi alimentari, deve essere considerata una

partecipazione appropriata alle spese di abitazione da parte di questi ultimi.

Nel caso di specie nell’economia domestica del debitore vivono due figli avuti

dalla convivente dal precedente matrimonio, i quali percepiscono dei contributi

alimentari dal padre. Di conseguenza deve essere considerata un’adeguata

partecipazione di questi ultimi alle spese di locazione che, viste le

peculiarità del caso in esame, segnatamente l’ammontare del contributo

alimentare di cui beneficiano, può essere stabilita in 1/7 ciascuno delle spese

della locazione, ossia in complessivi fr. 686.00. Quindi l’importo da riconoscere

a titolo di canone di locazione nella determinazione del minimo vitale di PI 1

è di fr. 1'714.00.

10.

Per il principio

stabilito al considerando n. 8.1. nella determinazione del minimo vitale di PI

1.

deve essere conteggiato anche l’importo corrisposto per i contributi

personali AVS della convivente. Come emerge dalla richiesta di versamento del 7

marzo 2012 i contributi personali di quest’ultima assommano a fr. 121.35 il

trimestre, motivo per il quale l’importo riconosciuto dall’Ufficio di fr.

400.00

deve essere ridotto a fr. 41.00.

11.

A PI 1 è stato

riconosciuto dall’Ufficio l’importo mensile di fr. 911.00 per la cassa

malattia. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal dettaglio dei premi

fatturati della cassa malati Concordia, si evince che PI 1 dal 1° gennaio 2013

deve pagare mensilmente per sé, per la convivente e per i tre figli comuni, fr.

718.00

per le assicurazioni soggette alla Legge federale sull’assicur­a­zione

malattia (LAMal) e fr. 193.40 per le assicurazioni complementari secondo la Legge

sul contratto di assicurazione (LCA). Ora nell’ambito del pignoramento di

salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente

dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base

della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni

complementari secondo la LCA (Vonder

Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF; Tabella dei minimi di esistenza,

punto II.3).

Dal conteggio quote emesso

dalla cassa malattia emerge che l’economia domestica facente capo all’escusso

riceve fr. 80.00 mensili quale riduzione delle quote da parte del Cantone.

Considerato che i membri di questa economia domestica sono complessivamente

sette, è adeguato ripartire, in assenza di dati precisi al riguardo, questo

importo proporzionalmente tra i sette membri in modo tale che ad ognuno di essi

è assegnato un contributo cantonale di fr. 11.42 mensili. All’escusso, alla

convivente e ai tre figli comuni spetta pertanto un contributo complessivo di

fr. 57.00, che deve essere dedotto dai premi riconosciuti nella determinazione

del minimo vitale, che assommano pertanto a fr. 661.00.

12.

E’ principio

giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti

connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del

debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.

92.

n. 3 LEF, ossia di principio se il veicolo è necessario al debitore per

l’esercizio della sua professione (cfr. DTF

117.

III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/

Walther, op. cit., n. § 23 n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach

schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93

LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).

12.1

Nel caso di specie

l’Ufficio ha riconosciuto l’importo di fr. 450.00 per le trasferte. Il

sequestrato si è limitato ad affermare di doversi spostare non solo per

raggiungere il posto di lavoro ma anche per servire la clientela, omettendo comunque di versare agli atti documenti probatori attestanti

tali necessità.

12.2

Orbene PI 1 lavora come

contabile presso la __________ a __________ nella misura dell’80% e presso la __________

a __________ nella misura del 20%. Abita dunque a poca distanza dal luogo in

cui lavora per quattro giorni alla settimana e per un solo giorno alla

settimana si deve recare a __________ presso la __________, la cui ubicazione

sita in __________ si trova a poche centinaia di metri dalla stazione

ferroviaria di __________. Quindi egli non necessita di ricorrere all’utilizzo

di un’autovettura privata, ma può utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al

lavoro. Per questo motivo quale spesa di trasferta deve essergli riconosciuto unicamente

il costo dell’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 1’737.00 all’anno, pari a fr. 145.00

mensili (arrotondato).

13.

Il debitore che è

costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia

domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto principale

(cfr. Tabella, punto II.4b). PI 1 In concreto PI 1

lavora per quattro giorni alla settimana a __________, a pochi chilometri dal

domicilio, e per un giorno alla settimana a __________. Per i quattro giorni

lavorativi a __________, in assenza di qualsiasi documentazione attestante

l’impossibilità dell’e­scusso di rientrare al proprio domicilio per consumare i

pasti di mezzogiorno, a PI 1 non può essere riconosciuto alcun supplemento per

pasti fuori dall’economia domestica. Un giorno alla settimana il sequestrato

lavora a __________ e quindi egli non può rientrare al domicilio durante il

mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a consumare tale pasto fuori

dall’economia domestica. Considerato che il numero medio di

giorni lavorativi in Ticino può essere stabilito in 230 (CEF 22 ottobre 2012,

inc. 15.2012.89), conformemente al punto II.4b della Tabella deve essere

riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato mensile di fr. 42.00 (230

: 12 : 5 * 11).

14.

Sulla base delle

considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI

1PI 1si presenta come segue:

Guadagno

debitore Fr. 7'549.00

coniuge Fr. 0.00

Spese

importi di base Fr. 1’700.00

figli minorenni Fr. 1'200.00

affitto Fr. 1'714.00

riscaldamento Fr. 0.00

AVS Fr. 41.00

cassa malati Fr. 661.00

alimenti Fr. 900.00

trasferte Fr. 145.00

pasti fuori domicilio Fr. 42.00

totale Fr. 6’403.00

Di conseguenza l’Ufficio

esecuzione e fallimenti di Locarno deve sequestrare la quota del reddito

mensile eccedente il minimo di esistenza di PI 1, determinato in fr. 6'403.00,

oltre alla tredicesima mensilità.

15.

In considerazione

della circostanza che PI 1 percepisce uno stipendio netto di fr. 6'049.10

presso la __________ e uno stipendio netto di fr. 1'500.00 presso la __________,

l’CO 1 deve suddividere l’importo impignorabile (pari a fr. 6'403.00) tra i due

salari in proporzione del loro relativo importo e sequestrare presso ciascuno

dei datori di lavoro la rispettiva rimanenza, ovvero:

– presso

la __________ la quota del reddito mensile dell’escusso eccedente fr. 5'131.00

(@ 6'403 x 6’049.10 ¸ [6'049.10 + 1’500]) oltre alla tredicesima

mensilità, e

– presso

la __________ della quota del reddito dell’escusso eccedente fr. 1'272.00 (@ 6'403 x 1’500 ¸ [6'049.10 + 1’500]) oltre alla tredicesima mensilità.

16.

Ne discende che i

ricorsi sono parzialmente accolti.

Non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 92, 93, 275, 278 LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51

LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e

62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Le procedure

dipendenti dai 3 ricorsi 28 febbraio 2013 (inc. n. 15.2013.28, 15.2013.29,

15.2013.30) di PI 1, __________, sono congiunte.

2. I ricorsi sono parzialmente

accolti.

2.1. Di conseguenza, sono

annullati i provvedimenti 15 febbraio 2013 e 21 febbraio 2013

l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente l’Ufficio

esecuzione di __________, che hanno dichiarato il sequestro di salario

infruttuoso.

2.2. Di conseguenza è

ordinato all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno di sequestrare:

– presso

la __________ la quota del reddito di PI 1 eccedente fr. 5’131.00 oltre alla

tredicesima mensilità;

– presso

la __________ la quota del reddito di PI 1 eccedente fr. 1’272.00 oltre alla

tredicesima mensilità.

3. Non si

prelevano spese e non si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione a:

– Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;

– Ufficio esecuzione e

fallimenti di Bellinzona;

– Ufficio esecuzione di

Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.