15.2013.28
Pignoramento di salario presso due datori di lavoro, Debitore che vive in concubinato. Canone di locazione adeguato. Partecipazione alle spese da parte della convivente. Assicurazione malattia LCS. Trasferte e pasti fuori domicilio
6 maggio 2013Italiano25 min
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con decreto 14 febbraio 2013
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.28
Lugano
6 maggio 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
statuendo
sul ricorso 28 febbraio 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’avv. PA 1
contro
l’operato
dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno nell’esecuzione del
sequestro decretato il 14 febbraio 2013 dal Pretore aggiunto della
giurisdizione di Locarno-Città su istanza della reclamante contro
PI
1
patrocinato
dall’avv. PA 2 ;
viste le osservazioni:
– 11 marzo 2013 di PI 1,
– 21 marzo 2013 dell’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno,
Locarno;
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto:
Fatti
A. Ad istanza di RI 1 il
Pretore aggiunto della Giurisdizione di Locarno-Città con decreto 14 febbraio 2013
ha ordinato il sequestro nei confronti di PI 1 fino a concorrenza di fr.
44'650.85:
“A) Da parte dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona:
stipendi
e tredicesima percepiti dal debitore presso la __________ __________ __________,
via __________ 11, 6500 __________;
B)
Da parte dell’Ufficio esecuzioni di __________:
stipendi
e tredicesima percepiti dal debitore presso la __________, via __________, 6900
__________;
C)
Da parte dell’CO 1:
ogni
e qualsiasi bene, credito, avere titolo, valore, metalli preziosi, garanzie di
terzi o altri importi che dovessero giungere a favore del convenuto debitore,
in conto o in dossier, in cassetta di sicurezza, in pegno, in nome proprio,
sotto denominazione convenzionale o sotto cifra, di spettanza economica del
debitore sequestrato, depositati presso la Banca __________ segnatamente sul
conto n. IBAN __________”.
B. Con provvedimento 18
febbraio 2013 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno ha allestito il
seguente calcolo del minimo vitale dell’escusso:
Guadagno:
debitore Fr. 7'549.00
coniuge Fr.
0.00
Minimo di esistenza:
importi di base Fr. 1’700.00
figli minorenni Fr. 1'200.00
affitto Fr. 2'400.00
riscaldamento Fr. 0.00
AVS Fr. 400.00
cassa malati Fr. 11.00
alimenti Fr. 900.00
trasferte Fr. 450.00
pasti fuori domicilio Fr. 211.00
totale Fr. 8’172.00
C. Con provvedimenti 15
febbraio 2013 e 21 febbraio 2013 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________
rispettivamente l’Ufficio esecuzione di __________, a seguito del conteggio del
minimo vitale dell’escusso allestito dall’UEF di __________, hanno dichiarato
il sequestro di salario infruttuoso.
D. Contro il conteggio
del minimo vitale dell’escusso e le decisioni che hanno dichiarato il sequestro
di salario infruttuoso si è tempestivamente aggravata la creditrice
sequestrante chiedendo di annullare il calcolo del minimo di esistenza e di
retrocedere l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo calcolo. RI 1 ha
rilevato, in relazione alle entrate del sequestrato, che il 23 giugno 2010 il
titolare della ____________________ avrebbe dichiarato sotto giuramento
(verbale già in possesso dell’Ufficio) che lo stipendio netto di PI 1 è di fr.
1'500.00 mensili. Tale dato ricalcherebbe la scheda salari del 2011. Il
certificato di salario prodotto all’Autorità di tassazione (in possesso
dell’Ufficio) proverebbe però che il reddito già nel 2010 era di fr. 22'102.00
annui e quindi superiore a quanto dichiarato alla Pretura e all’Ufficio di esecuzione.
A mente della ricorrente
nel calcolo del guadagno effettuato dall’Ufficio non si sarebbe tenuto conto
della tredicesima mensilità, che pure dovrebbe essere pignorata. Infatti il
guadagno per il mese di dicembre sarebbe superiore al minimo di esistenza e
quindi vi sarebbe un’eccedenza pignorabile. Convivendo l’escusso, per la
ricorrente l’importo da considerare quale minimo esistenziale di base sarebbe
di fr. 850.00. L’Ufficio non avrebbe verificato se la convivente abbia mezzi
finanziari sufficienti per far fronte alla metà delle spese comuni. L’incarto
andrebbe pertanto retrocesso all’Ufficio affinché accerti questa circostanza.
L’Ufficio disporrebbe infatti di un verbale della convivente del giugno 2010,
nel quale essa asseriva di avere un credito sull’importo di fr.
100'000.00/200'000.00 conseguito dalla vendita della casa coniugale e di
ricevere fr. 1'770.00 quali alimenti per i figli (avuti dall’ex marito).
In merito all’importo di
fr. 2'400.00 che l’escusso asserisce pagare per l’affitto, la ricorrente
evidenzia che ciò non emergerebbe da nessun giustificativo ed inoltre non vi
sarebbe traccia di un pagamento regolare nel tempo. Inoltre l’escusso avrebbe
scelto di vivere in una villa con piscina, il cui costo apparirebbe
sproporzionato. Anche la pigione, per i motivi addotti in precedenza, andrebbe
ridotta della metà e l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 857.00.
Infatti anche nell’ipotesi la pigione si giustificasse, essa andrebbe calcolata
decurtando la quota parte dei figli non comuni in ragione di 5/7.
La ricorrente contesta il
riconoscimento del pagamento dell’AVS della convivente di fr. 400.00.
In merito ai costi della
cassa malattia a mente della ricorrente all’escusso potevano essere
riconosciuti al massimo fr. 358.05. L’Ufficio avrebbe riconosciuto fr. 911.00,
corrispondenti ai premi complessivi per l’escusso, la convivente e i figli
comuni senza aver esperito alcun accertamento in merito alla sussistenza di
eventuali sussidi. In ogni caso possono essere riconosciuti solo gli importi dovuti
per l’assicurazione obbligatoria (LAMal) e non sarebbe possibile considerare
anche quanto dovuto dalla convivente, verso la quale non vi sarebbe alcun
obbligo contributivo.
L’escusso verserebbe a
titolo di alimenti l’importo di fr. 900.00 mensili, comprensivo dell’assegno
famigliare di fr. 200.00. L’Ufficio sarebbe incorso in un errore riconoscendo
al debitore il pagamento di alimenti comprensivi dell’assegno famigliare e non
conteggiando l’entrata complessiva a titolo di assegni famigliari percepita per
i quattro figli di fr. 800.00.
La ricorrente contesta che
all’escusso sia necessaria l’automobile per motivi di lavoro. Egli abiterebbe
infatti in __________ a __________ e lavorerebbe a __________ in __________.
Essendo la distanza di soli 2.5 km egli potrebbe tranquillamente far capo ai
servizi pubblici oppure anche recarsi a piedi al lavoro. L’importo di fr.
450.00 per trasferte riconosciutogli dall’Ufficio sarebbe pertanto inadeguato.
Inoltre, in considerazione di questa circostanza, neppure una deduzione per
pasti fuori domicilio potrebbe essergli riconosciuta.
E. Con osservazioni 11
marzo 2013 PI 1 si è opposto al gravame, evidenziando in particolare di
lavorare a __________ e a __________ quale contabile e di necessitare
dell’autovettura non solo per raggiungere il posto di lavoro ma anche per
servire la clientela. Inoltre egli pranzerebbe regolarmente fuori casa, avendo
una pausa pranzo molto corta.
F. Con osservazioni 21
marzo 2013 l’CO 1 ha rilevato che la compagna dell’escusso non ha entrate
economiche mentre che a favore dei figli di quest’ultima, __________, il padre
corrisponde a titolo di alimenti fr. 2'235.00 (cfr. sentenza del __________ __________
2010 della prima Camera civile del Tribunale di appello). L’Ufficio ammette che
la tredicesima mensilità deve essere sequestrata. L’importo di fr. 400.00
riconosciuto quale contributo AVS della compagna dell’escusso va ridotto a fr.
121.35, ossia alla quota mensile dovuta e pagata. L’importo di fr. 911.00
riconosciuto quale pagamento dei premi assicurativi LAMal è da ridurre a fr.
670.00. L’Ufficio argomenta che “se l’escusso non dovesse assolutamente
necessitare del proprio veicolo per svolgere le proprie mansioni lavorative,
l’importo riconosciuto per le trasferte di fr. 450.00 sarebbe da ridurre a fr.
193.00 (abbonamento arcobaleno mensile) o addirittura a fr. 144.75 (abbonamento
arcobaleno annuale). L’Ufficio evidenza infine che l’escusso lavora un solo
giorno __________ e pertanto anche l’importo riconosciutogli per i pasti fuori
domicilio andrebbe ridotto a fr. 44.00, per i quattro giorni al mese di lavoro
a __________.
Considerato
in diritto:
Considerandi
1.
Più ricorsi –
presentati tanto con atti separati quanto come atto unico e con un solo petitum
– formulati contro lo stesso provvedimento dell'organo d'esecuzione forzata o
contro una pluralità di atti esecutivi aventi il medesimo oggetto o incentrati
sostanzialmente sullo stesso complesso di fatti, possono essere congiunti conformemente
agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51 LPamm non solo quando sviluppino allegazioni
fattuali ed in diritto del medesimo tenore ma anche ove formulino tesi
divergenti.
1.1
Il giudizio di
congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una sola
sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16.
febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 seg., ed i rif.
in nota 6);
1.2
I ricorsi 28 febbraio
2013.
di RI 1 sviluppano allegazioni fattuali e in diritto del medesimo tenore e
sono riferiti a tre atti esecutivi emanati dall’Ufficio esecuzione e fallimenti
di Locarno, dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente
dall’Ufficio esecuzione di __________ aventi il medesimo oggetto, ossia il
pignoramento del salario del debitore sequestrato. Le tre vertenze possono
pertanto essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una
sola sentenza.
2.
Il
sequestro eseguito da un ufficio d’esecuzione territorialmente incompetente è
nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III 207 consid. 2.3; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
II, 2a ed., Basilea 2010, n. 19 e 24 ad art. 275; Meier-Dieterle, Kurzkommentar SchKG,
Basilea 2009, n. 12 ad art. 275; Amonn/ Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,
Berna 2008, n. 50 ad § 51; è però solo annullabile se il debitore è domiciliato
all’estero, CEF del 26 gennaio 2006, inc. 15.2005.115, consid. 1). L’autorità
di vigilanza è quindi senz’altro abilitata a liberamente riesaminare la
competenza dell’ufficio a cui il giudice ha delegato l’esecuzione del
sequestro, ad annullare tale esecuzione in caso d’incompetenza territoriale dell’ufficio
(DTF 107 III 37, cons. 4; 112 III 117, cons. 2; 118 III 9, consid. 4) e a
trasmettere il decreto di sequestro all’ufficio competente, se è facilmente
accertabile (art. 32 cpv. 2 LEF), a meno che il decreto di sequestro sia
manifestamente nullo (CEF del 30 marzo 2011 inc. n. 15.2011.25, RtiD II-2011, 771 n. 47c, consid. 1.2/b).
2.1
Quando
il debitore è domiciliato in Svizzera i crediti non incorporati in cartevalori
sono sequestrati al domicilio del loro titolare (DTF 137 III 627 c. 3.1.). Nella fattispecie i crediti
per salari di PI 1 nei confronti di __________ (in seguito semplicemente __________),
__________, e di __________, __________, siccome non incorporati in cartevalori
sono quindi localizzati al domicilio del debitore sequestrato, ovvero a __________.
2.2
Ne consegue che solo
l’UEF di Locarno era competente per sequestrare e pignorare tutti i crediti
dell’escusso non incorporati in cartevalori, compresi i crediti da salario. In queste condizioni, occorre quindi annullare l’esecuzione dei
sequestri effettuati dall’UEF di __________ e dall’UE di __________ il 15
febbraio 2013 e il 21 febbraio 2013 e ordinare all’UEF di Locarno
di procedere al sequestro dei crediti in questione, secondo le modalità esposte
nei prossimi considerandi.
3.
Nel procedere al
sequestro o al pignoramento del reddito del debitore, le autorità di esecuzione
sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze determinanti al momento
dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento, ossia il reddito del debitore
e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF
112.
III 21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17 ad art. 93),
ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà essere tenuto
conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III 13). Anche la questione della pignorabilità va
esaminata d’ufficio.
4.
Nell'ambito del
pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente l'ufficio circa la sua
sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano sufficienti a coprire
tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr. art. 91 cpv. 1 n. 2
LEF; DTF 117 III 61 ss.; Lebrecht, Basler Kommentar zum SchKG,
Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a verbalizzare le
dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere. L’ufficio di esecuzione
nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di regola attenersi alle
indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche
sulla base di semplici asserzioni del creditore (cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi
siano indizi concreti in tale senso.
5.
Per il calcolo del
minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza concreto ed oggettivo
del debitore e della sua famiglia, non quello confacente al loro ceto e tenore
di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile tenere conto sia
degli interessi del debitore che del creditore (DTF
119.
III 71 cons. 3b e rif. ivi).
6.
In merito alle
singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di esistenza
allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
7.
RI 1 pretende che le
entrate del sequestrato siano superiori a quanto accertato dall’Ufficio in
quanto il titolare della __________ avrebbe dichiarato nel corso del 2010 che
lo stipendio netto del sequestrato sarebbe di fr. 1'500.00 mensili quando il
certificato di salario prodotto all’Autorità di tassazione proverebbe che il
reddito nel 2010 era di fr. 22'102.00 annui.
Se non che il 18 febbraio 2013,
in sede di pignoramento, PI 1, reso attento alle conseguenze penali di una
falsa dichiarazione, ha dichiarato all’Ufficio di percepire uno stipendio netto
di fr. 6'049.10 presso la __________ e uno stipendio netto di fr. 1'500.00
presso la __________. A sostegno di quanto dichiarato PI 1ha consegnato
all’Ufficio i certificati di salario riferiti al mese di gennaio 2013, dai
quali emerge la correttezza degli importi indicati dal sequestrato. A fronte dei
certificati di salario versati agli atti dall’escusso e in assenza di elementi
concreti che facciano ritenere che egli abbia un reddito superiore a quanto
dichiarato, l’Ufficio non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve
attenersi alle indicazioni fornitegli da PI 1. L’importo di fr. 6'049.10
percepito presso la __________ è comprensivo degli assegni per i figli di
complessivi fr. 800.00, motivo per cui anche l’ulteriore censura della
ricorrente, secondo cui l’Ufficio non avrebbe considerato nella determinazione
del reddito dell’escusso l’entrata complessiva a titolo di assegni famigliari
percepita per i quattro figli, deve essere disattesa.
8.
La ricorrente chiede
che all’escusso venga riconosciuto quale minimo base unicamente l’importo di fr. 850.00, pari alla metà di quello previsto per coniugi.
8.1
Secondo la più recente
giurisprudenza federale (DTF 130
III 765 ss.), l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in concubinato,
qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di regola alla
metà di quello previsto per coniugi, ovvero ammonta a fr. 850.00. Diverso è il
caso in cui i conviventi hanno un figlio in comune, in quanto per consolidato
principio dottrinale e giurisprudenziale il debitore che vive in comunione
famigliare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati figli viene
equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al debitore
coniugato (cfr. DTF 130 III 767, 106
III 17 cons. 3d; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 83). Ora, avendo l’escusso e la convivente tre figli in comune, per la
determinazione del minimo vitale di PI 1 deve essere considerato l’importo base
per coniugi pari a fr. 1'700.00, come correttamente fatto dall’Ufficio.
8.2
L’unica
differenza tra coniugi e concubini con figli comuni consiste nel fatto che un
contributo della moglie ai costi comuni viene preso in considerazione solo se
quest’ultima consegue effettivamente un reddito, che non è comunque obbligata
ad avere, mentre un contributo della concubina è preso in considerazione anche
quando quest’ultima non ha attività lavorativa ma può essere ragionevolmente
preteso che essa ne inizi una (DTF 106 III 17, consid. 3d). Nel caso di specie, come detto, PI 1 e __________
hanno tre figli in comune, __________ nato nel 2008, __________ nato nel 2009 e
__________, nata nel 2011. In siffatta circostanza, dovendo accudire la madre
alla cura e all’educazione di tre figli in tenera età, non sono date le
premesse affinché si possa ragionevolmente pretendere che la concubina
dell’escusso inizi un’attività lucrativa. Anche la circostanza che l’ex marito
sia stato condannato a versare ai due figli avuti dalla convivente dell’escusso
complessivi fr. 2'235.00 a titolo di contributi alimentari (sentenza di
divorzio __________ __________ 2010 emessa dalla prima Camera civile del
Tribunale di appello tra __________ e __________, p. 11 cons. 7), risulta
irrilevante per la determinazione del minimo vitale del debitore, atteso che
per l’art. 289 cpv. 1 CC i contributi di mantenimento, anche se
versati al rappresentante legale, spettano al figlio. Quest’ultima
circostanza dovrà invece essere considerata nella determinazione della quota
del canone di locazione da computare nella determinazione del minimo vitale di PI
1.
8.3
Dalla sentenza di
divorzio __________ __________ 2010 emerge che __________, a differenza di
quanto ritenuto dalla ricorrente, non vanta un credito di fr.
100'000.00/200'000.00 sull’importo di vendita della casa coniugale. Infatti
nell’ottobre del 2009 __________ e __________ hanno venduto la casa per fr.
1'070'000.00 (cfr. sentenza menzionata p. 5 cons. I, p. 6 cons. 1). La stessa
abitazione era gravata da ipoteche per fr. 614'915.00 e la quota di pertinenza
di __________ era anche gravata da un’ipoteca degli artigiani di fr. 35'000.00 (sentenza
menzionata p. 7 cons. 3 e p. 14 cons. 11), di modo che il realizzo netto di __________
dalla vendita della casa, senza considerare eventuali spese occasionate dalla
vendita stessa, assomma a fr. 192'542.50 ([[fr. 1'070'000.00 ./. 614'915] : 2]
./. fr. 35'000.00). A tale importo deve essere ulteriormente dedotta la somma
di fr. 122'933.00 che la stessa è stata condannata a versare all’ex marito
nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale, motivo per il quale in
tale contesto __________ ha potuto realizzare al massimo fr. 69'609.50
(sentenza menzionata p. 16 disp. I.4.). Orbene non avendo la convivente
obblighi di mantenimento nei confronti di PI 1 e dovendo da parte sua,
nell’ambito della suddivisione dei compiti all’interno della coppia, accudire
alla casa e alla cura e all’educazione dei figli (tre comuni e
due no), non può essere preteso dalla convivente che essa attinga a questo
capitale per far fronte agli oneri indispensabili comuni.
9.
RI 1 evidenzia che
agli atti non vi sarebbero documenti comprovanti che l’escusso corrisponde fr. 2'400.00
a titolo di canone di locazione. Ad ogni buon conto tale costo apparirebbe
sproporzionato. Inoltre la pigione andrebbe ridotta della metà e l’importo massimo
riconoscibile sarebbe di fr. 857.00. Infatti essa andrebbe calcolata decurtando
la quota parte dei figli non comuni in ragione di 5/7.
9.1
In sede di
pignoramento PI 1 ha dichiarato all’Ufficio di corrispondere un canone
locatizio di fr. 2'400.00 mensili. A sostegno di quanto dichiarato egli ha consegnato
all’Ufficio la dichiarazione del padre__________, dalla quale emerge che PI 1 paga
al padre fr. 2'400.00 per la pigione della casa da lui occupata. L’escusso ha
inoltre prodotto estratti bancari attestanti l’accredito di tale importo a favore
del padre. A fronte di tale documentazione e in assenza di elementi concreti
che facciano ritenere che tali attestazioni non corrispondano a verità,
l’Ufficio non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve attenersi alle
indicazioni fornitegli da PI 1.
9.2
Il principio secondo
il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di vita e vivere con
il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese dell’alloggio (DTF 129 III 526 ss.).
9.3
Nel determinare il
minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme all’uso locale per un
alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si accontenti nelle circostanze
concrete, ritenuto l’imperativo categorico di ridurre al minimo le spese per
un’abitazione adeguata alle sue necessità e possibilità. L’importo del canone
va messo in relazione con il reddito dell’escusso (DTF 104 III 38–41, 87 III 102 e 57 III 207; CEF 10 novembre 2000
in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti). Il debitore non può essere costretto
dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente ai suoi
mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura normale
se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità (DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000
in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere
operante solo nel rispetto dei termini contrattuali (DTF 119 III 73; Amonn/Walther,
op. cit., n. 64 ad § 23; Vonder
Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2009 per il calcolo
del minimo d’esistenza, n. II.1.1), salvo che questi siano eccessivamente
lunghi (DTF 129 III 526 ss.).
9.4
Nel caso in esame il
ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di esistenza
venissero considerati a titolo di locazione fr. 2'400.00 mensili per la casa che
egli occupa a __________ unitamente alla compagna, ai tre figli comuni e ai due
figli avuti dalla compagna dal precedente matrimonio. In concreto il canone di
locazione corrisposto dall’escusso non può essere considerato eccessivo per un
appartamento ad uso di sette persone a __________, atteso anche che in caso di
trasloco al debitore andrebbero comunque riconosciuti i relativi costi.
9.5
I principi enunciati
per la determinazione dell’importo base mensile di conviventi con figli in
comune (sopra, consid. 8.1) valgono mutatis mutandis anche per le spese
dell’alloggio, sicché come per il caso in cui dei figli maggiorenni che
dispongono di un reddito vivono nell’economia domestica del debitore, anche
quando quest’ultimo condivide la propria economia domestica con figli della
convivente beneficiari di contributi alimentari, deve essere considerata una
partecipazione appropriata alle spese di abitazione da parte di questi ultimi.
Nel caso di specie nell’economia domestica del debitore vivono due figli avuti
dalla convivente dal precedente matrimonio, i quali percepiscono dei contributi
alimentari dal padre. Di conseguenza deve essere considerata un’adeguata
partecipazione di questi ultimi alle spese di locazione che, viste le
peculiarità del caso in esame, segnatamente l’ammontare del contributo
alimentare di cui beneficiano, può essere stabilita in 1/7 ciascuno delle spese
della locazione, ossia in complessivi fr. 686.00. Quindi l’importo da riconoscere
a titolo di canone di locazione nella determinazione del minimo vitale di PI 1
è di fr. 1'714.00.
10.
Per il principio
stabilito al considerando n. 8.1. nella determinazione del minimo vitale di PI
1.
deve essere conteggiato anche l’importo corrisposto per i contributi
personali AVS della convivente. Come emerge dalla richiesta di versamento del 7
marzo 2012 i contributi personali di quest’ultima assommano a fr. 121.35 il
trimestre, motivo per il quale l’importo riconosciuto dall’Ufficio di fr.
400.00
deve essere ridotto a fr. 41.00.
11.
A PI 1 è stato
riconosciuto dall’Ufficio l’importo mensile di fr. 911.00 per la cassa
malattia. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal dettaglio dei premi
fatturati della cassa malati Concordia, si evince che PI 1 dal 1° gennaio 2013
deve pagare mensilmente per sé, per la convivente e per i tre figli comuni, fr.
718.00
per le assicurazioni soggette alla Legge federale sull’assicurazione
malattia (LAMal) e fr. 193.40 per le assicurazioni complementari secondo la Legge
sul contratto di assicurazione (LCA). Ora nell’ambito del pignoramento di
salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente
dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base
della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni
complementari secondo la LCA (Vonder
Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF; Tabella dei minimi di esistenza,
punto II.3).
Dal conteggio quote emesso
dalla cassa malattia emerge che l’economia domestica facente capo all’escusso
riceve fr. 80.00 mensili quale riduzione delle quote da parte del Cantone.
Considerato che i membri di questa economia domestica sono complessivamente
sette, è adeguato ripartire, in assenza di dati precisi al riguardo, questo
importo proporzionalmente tra i sette membri in modo tale che ad ognuno di essi
è assegnato un contributo cantonale di fr. 11.42 mensili. All’escusso, alla
convivente e ai tre figli comuni spetta pertanto un contributo complessivo di
fr. 57.00, che deve essere dedotto dai premi riconosciuti nella determinazione
del minimo vitale, che assommano pertanto a fr. 661.00.
12.
E’ principio
giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e correnti
connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza del
debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
n. 3 LEF, ossia di principio se il veicolo è necessario al debitore per
l’esercizio della sua professione (cfr. DTF
117.
III 22, 104 III 73, 97 III 52; Amonn/
Walther, op. cit., n. § 23 n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach
schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, § 24 n. 60; Guidicelli/Piccirilli, Il pignoramento di redditi ex art. 93
LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002, n. 171 e segg.).
12.1
Nel caso di specie
l’Ufficio ha riconosciuto l’importo di fr. 450.00 per le trasferte. Il
sequestrato si è limitato ad affermare di doversi spostare non solo per
raggiungere il posto di lavoro ma anche per servire la clientela, omettendo comunque di versare agli atti documenti probatori attestanti
tali necessità.
12.2
Orbene PI 1 lavora come
contabile presso la __________ a __________ nella misura dell’80% e presso la __________
a __________ nella misura del 20%. Abita dunque a poca distanza dal luogo in
cui lavora per quattro giorni alla settimana e per un solo giorno alla
settimana si deve recare a __________ presso la __________, la cui ubicazione
sita in __________ si trova a poche centinaia di metri dalla stazione
ferroviaria di __________. Quindi egli non necessita di ricorrere all’utilizzo
di un’autovettura privata, ma può utilizzare i mezzi pubblici per recarsi al
lavoro. Per questo motivo quale spesa di trasferta deve essergli riconosciuto unicamente
il costo dell’abbonamento “Arcobaleno” di fr. 1’737.00 all’anno, pari a fr. 145.00
mensili (arrotondato).
13.
Il debitore che è
costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori dell’economia
domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto principale
(cfr. Tabella, punto II.4b). PI 1 In concreto PI 1
lavora per quattro giorni alla settimana a __________, a pochi chilometri dal
domicilio, e per un giorno alla settimana a __________. Per i quattro giorni
lavorativi a __________, in assenza di qualsiasi documentazione attestante
l’impossibilità dell’escusso di rientrare al proprio domicilio per consumare i
pasti di mezzogiorno, a PI 1 non può essere riconosciuto alcun supplemento per
pasti fuori dall’economia domestica. Un giorno alla settimana il sequestrato
lavora a __________ e quindi egli non può rientrare al domicilio durante il
mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a consumare tale pasto fuori
dall’economia domestica. Considerato che il numero medio di
giorni lavorativi in Ticino può essere stabilito in 230 (CEF 22 ottobre 2012,
inc. 15.2012.89), conformemente al punto II.4b della Tabella deve essere
riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato mensile di fr. 42.00 (230
: 12 : 5 * 11).
14.
Sulla base delle
considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di esistenza di PI
1PI 1si presenta come segue:
Guadagno
debitore Fr. 7'549.00
coniuge Fr. 0.00
Spese
importi di base Fr. 1’700.00
figli minorenni Fr. 1'200.00
affitto Fr. 1'714.00
riscaldamento Fr. 0.00
AVS Fr. 41.00
cassa malati Fr. 661.00
alimenti Fr. 900.00
trasferte Fr. 145.00
pasti fuori domicilio Fr. 42.00
totale Fr. 6’403.00
Di conseguenza l’Ufficio
esecuzione e fallimenti di Locarno deve sequestrare la quota del reddito
mensile eccedente il minimo di esistenza di PI 1, determinato in fr. 6'403.00,
oltre alla tredicesima mensilità.
15.
In considerazione
della circostanza che PI 1 percepisce uno stipendio netto di fr. 6'049.10
presso la __________ e uno stipendio netto di fr. 1'500.00 presso la __________,
l’CO 1 deve suddividere l’importo impignorabile (pari a fr. 6'403.00) tra i due
salari in proporzione del loro relativo importo e sequestrare presso ciascuno
dei datori di lavoro la rispettiva rimanenza, ovvero:
– presso
la __________ la quota del reddito mensile dell’escusso eccedente fr. 5'131.00
(@ 6'403 x 6’049.10 ¸ [6'049.10 + 1’500]) oltre alla tredicesima
mensilità, e
– presso
la __________ della quota del reddito dell’escusso eccedente fr. 1'272.00 (@ 6'403 x 1’500 ¸ [6'049.10 + 1’500]) oltre alla tredicesima mensilità.
16.
Ne discende che i
ricorsi sono parzialmente accolti.
Non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 92, 93, 275, 278 LEF; 5 cpv. 1 LPR; 51
LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e
62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Le procedure
dipendenti dai 3 ricorsi 28 febbraio 2013 (inc. n. 15.2013.28, 15.2013.29,
15.2013.30) di PI 1, __________, sono congiunte.
2. I ricorsi sono parzialmente
accolti.
2.1. Di conseguenza, sono
annullati i provvedimenti 15 febbraio 2013 e 21 febbraio 2013
l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente l’Ufficio
esecuzione di __________, che hanno dichiarato il sequestro di salario
infruttuoso.
2.2. Di conseguenza è
ordinato all’Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno di sequestrare:
– presso
la __________ la quota del reddito di PI 1 eccedente fr. 5’131.00 oltre alla
tredicesima mensilità;
– presso
la __________ la quota del reddito di PI 1 eccedente fr. 1’272.00 oltre alla
tredicesima mensilità.
3. Non si
prelevano spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione a:
– Ufficio esecuzione e fallimenti di Locarno;
– Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona;
– Ufficio esecuzione di
Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.