15.2013.29
Pignoramento di salario presso due datori di lavoro, Debitore che vive in concubinato. Canone di locazione adeguato. Partecipazione alle spese da parte della convivente. Assicurazione malattia LCS. Tr
6 maggio 2013Italiano25 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
15.2013.29
Data decisione, Autorità:
06.05.2013, CEF
Titolo:
Pignoramento di salario presso due datori di lavoro, Debitore che vive in concubinato. Canone di locazione adeguato. Partecipazione alle spese da parte della convivente. Assicurazione malattia LCS. Trasferte e pasti fuori domicilio
MINIMO DI ESISTENZA
art. 17 LEF
art. 93 LEF
Incarto n.
15.2013.28
15.2013.29
15.2013.30
Lugano
6 maggio 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2013 di
RI 1
patrocinata dall’ PA 1
contro
l’operato dellCO 1 nell’esecuzione del sequestro
decretato il 14 febbraio 2013 dal Pretore __________ su istanza della
reclamante contro
PI 1
patrocinato dall’ PA 2;
viste le osservazioni:
– 11 marzo 2013 di PI 1, CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Ad
istanza di RI 1 il Pretore __________ con decreto 14 febbraio 2013 ha ordinato il sequestro nei confronti di PI 1 fino a concorrenza di fr. 44'650.85:
“A) Da parte dell’Ufficio di esecuzione e
fallimenti di __________:
stipendi
e tredicesima percepiti dal debitore presso la __________ __________ __________,
via __________ 11, 6500 __________;
B)
Da parte dell’Ufficio esecuzioni di __________:
stipendi
e tredicesima percepiti dal debitore presso la __________, via __________, 6900
__________;
C)
Da parte dell’CO 1:
ogni
e qualsiasi bene, credito, avere titolo, valore, metalli preziosi, garanzie di
terzi o altri importi che dovessero giungere a favore del convenuto debitore,
in conto o in dossier, in cassetta di sicurezza, in pegno, in nome proprio,
sotto denominazione convenzionale o sotto cifra, di spettanza economica del
debitore sequestrato, depositati presso la Banca __________ segnatamente sul
conto n. IBAN __________”.
B. Con
provvedimento 18 febbraio 2013 l'CO 1 ha allestito il seguente calcolo del minimo vitale dell’escusso:
Guadagno:
debitore Fr. 7'549.00
coniuge Fr.
0.00
Minimo
di esistenza:
importi
di base Fr. 1’700.00
figli
minorenni Fr. 1'200.00
affitto Fr. 2'400.00
riscaldamento Fr. 0.00
AVS Fr. 400.00
cassa
malati Fr. 11.00
alimenti Fr. 900.00
trasferte Fr. 450.00
pasti
fuori domicilio Fr. 211.00
totale Fr. 8’172.00
C. Con
provvedimenti 15 febbraio 2013 e 21 febbraio 2013 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente l’Ufficio esecuzione di __________,
a seguito del conteggio del minimo vitale dell’escusso allestito dall’UEF di __________,
hanno dichiarato il sequestro di salario infruttuoso.
D. Contro
il conteggio del minimo vitale dell’escusso e le decisioni che hanno dichiarato
il sequestro di salario infruttuoso si è tempestivamente aggravata la
creditrice sequestrante chiedendo di annullare il calcolo del minimo di
esistenza e di retrocedere l’incarto all’CO 1 affinché proceda ad un nuovo
calcolo. RI 1 ha rilevato, in relazione alle entrate del sequestrato, che il 23
giugno 2010 il titolare della ____________________ avrebbe dichiarato sotto
giuramento (verbale già in possesso dell’Ufficio) che lo stipendio netto di PI
1 è di fr. 1'500.00 mensili. Tale dato ricalcherebbe la scheda salari del 2011.
Il certificato di salario prodotto all’Autorità di tassazione (in possesso
dell’Ufficio) proverebbe però che il reddito già nel 2010 era di fr. 22'102.00
annui e quindi superiore a quanto dichiarato alla Pretura e all’Ufficio di esecuzione.
A mente
della ricorrente nel calcolo del guadagno effettuato dall’Ufficio non si sarebbe
tenuto conto della tredicesima mensilità, che pure dovrebbe essere pignorata.
Infatti il guadagno per il mese di dicembre sarebbe superiore al minimo di
esistenza e quindi vi sarebbe un’eccedenza pignorabile. Convivendo l’escusso, per
la ricorrente l’importo da considerare quale minimo esistenziale di base sarebbe
di fr. 850.00. L’Ufficio non avrebbe verificato se la convivente abbia mezzi finanziari
sufficienti per far fronte alla metà delle spese comuni. L’incarto andrebbe
pertanto retrocesso all’Ufficio affinché accerti questa circostanza. L’Ufficio disporrebbe
infatti di un verbale della convivente del giugno 2010, nel quale essa asseriva
di avere un credito sull’importo di fr. 100'000.00/200'000.00 conseguito dalla
vendita della casa coniugale e di ricevere fr. 1'770.00 quali alimenti per i
figli (avuti dall’ex marito).
In merito
all’importo di fr. 2'400.00 che l’escusso asserisce pagare per l’affitto, la ricorrente
evidenzia che ciò non emergerebbe da nessun giustificativo ed inoltre non vi
sarebbe traccia di un pagamento regolare nel tempo. Inoltre l’escusso avrebbe
scelto di vivere in una villa con piscina, il cui costo apparirebbe
sproporzionato. Anche la pigione, per i motivi addotti in precedenza, andrebbe
ridotta della metà e l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 857.00.
Infatti anche nell’ipotesi la pigione si giustificasse, essa andrebbe calcolata
decurtando la quota parte dei figli non comuni in ragione di 5/7.
La
ricorrente contesta il riconoscimento del pagamento dell’AVS della convivente
di fr. 400.00.
In merito
ai costi della cassa malattia a mente della ricorrente all’escusso potevano
essere riconosciuti al massimo fr. 358.05. L’Ufficio avrebbe riconosciuto fr.
911.00, corrispondenti ai premi complessivi per l’escusso, la convivente e i
figli comuni senza aver esperito alcun accertamento in merito alla sussistenza
di eventuali sussidi. In ogni caso possono essere riconosciuti solo gli importi
dovuti per l’assicurazione obbligatoria (LAMal) e non sarebbe possibile
considerare anche quanto dovuto dalla convivente, verso la quale non vi sarebbe
alcun obbligo contributivo.
L’escusso
verserebbe a titolo di alimenti l’importo di fr. 900.00 mensili, comprensivo
dell’assegno famigliare di fr. 200.00. L’Ufficio sarebbe incorso in un errore
riconoscendo al debitore il pagamento di alimenti comprensivi dell’assegno
famigliare e non conteggiando l’entrata complessiva a titolo di assegni
famigliari percepita per i quattro figli di fr. 800.00.
La ricorrente
contesta che all’escusso sia necessaria l’automobile per motivi di lavoro. Egli
abiterebbe infatti in __________ a __________ e lavorerebbe a __________ in __________.
Essendo la distanza di soli 2.5 km egli potrebbe tranquillamente far capo ai
servizi pubblici oppure anche recarsi a piedi al lavoro. L’importo di fr.
450.00 per trasferte riconosciutogli dall’Ufficio sarebbe pertanto inadeguato.
Inoltre, in considerazione di questa circostanza, neppure una deduzione per
pasti fuori domicilio potrebbe essergli riconosciuta.
E. Con
osservazioni 11 marzo 2013 PI 1 si è opposto al gravame, evidenziando in particolare
di lavorare a __________ e a __________ quale contabile e di necessitare
dell’autovettura non solo per raggiungere il posto di lavoro ma anche per
servire la clientela. Inoltre egli pranzerebbe regolarmente fuori casa, avendo
una pausa pranzo molto corta.
F. Con
osservazioni 21 marzo 2013 l’CO 1 ha rilevato che la compagna dell’escusso non
ha entrate economiche mentre che a favore dei figli di quest’ultima, __________,
il padre corrisponde a titolo di alimenti fr. 2'235.00 (cfr. sentenza del __________
__________ 2010 della prima Camera civile del Tribunale di appello). L’Ufficio
ammette che la tredicesima mensilità deve essere sequestrata. L’importo di fr.
400.00 riconosciuto quale contributo AVS della compagna dell’escusso va ridotto
a fr. 121.35, ossia alla quota mensile dovuta e pagata. L’importo di fr. 911.00
riconosciuto quale pagamento dei premi assicurativi LAMal è da ridurre a fr.
670.00. L’Ufficio argomenta che “se l’escusso non dovesse assolutamente
necessitare del proprio veicolo per svolgere le proprie mansioni lavorative,
l’importo riconosciuto per le trasferte di fr. 450.00 sarebbe da ridurre a fr.
193.00 (abbonamento arcobaleno mensile) o addirittura a fr. 144.75 (abbonamento
arcobaleno annuale). L’Ufficio evidenza infine che l’escusso lavora un solo
giorno __________ e pertanto anche l’importo riconosciutogli per i pasti fuori
domicilio andrebbe ridotto a fr. 44.00, per i quattro giorni al mese di lavoro
a __________.
Considerato
Considerandi
1.
Più ricorsi – presentati tanto con atti separati quanto come atto
unico e con un solo petitum – formulati contro lo stesso provvedimento
dell'organo d'esecuzione forzata o contro una pluralità di atti esecutivi
aventi il medesimo oggetto o incentrati sostanzialmente sullo stesso complesso
di fatti, possono essere congiunti conformemente agli art. 5 cpv. 1 LPR e 51
LPamm non solo quando sviluppino allegazioni fattuali ed in diritto del
medesimo tenore ma anche ove formulino tesi divergenti.
1.1
Il
giudizio di congiunzione, che determina la definizione delle vertenze con una
sola sentenza, preso nell'ossequio del principio dell'economia processuale, ha
natura ordinatoria e può essere pronunciato d'ufficio: le cause congiunte
conservano comunque la loro individualità nel senso che i dispositivi restano
separati e possono essere impugnati anche singolarmente (cfr., tra tante, CEF
16.
febbraio 1999 [15.98.225/231] cons. 1a; 4 gennaio 2000 [15.99.174/185/211],
cons. 1a; cfr. pure Cometta,
Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 2.1.1.a ad art. 5, p. 96 seg., ed i rif.
in nota 6);
1.2
I
ricorsi 28 febbraio 2013 di RI 1 sviluppano allegazioni fattuali e in diritto
del medesimo tenore e sono riferiti a tre atti esecutivi emanati dall’CO 1,
dall’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente dall’Ufficio
esecuzione di __________ aventi il medesimo oggetto, ossia il pignoramento del
salario del debitore sequestrato. Le tre vertenze possono pertanto essere
congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza.
2.
Il
sequestro eseguito da un ufficio d’esecuzione territorialmente incompetente è
nullo ai sensi dell’art. 22 LEF (cfr. DTF 129 III 207 consid. 2.3; Reiser, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
II, 2a ed., Basilea 2010, n. 19 e 24 ad art. 275; Meier-Dieterle, Kurzkommentar SchKG,
Basilea 2009, n. 12 ad art. 275; Amonn/ Walther,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 8a ed.,
Berna 2008, n. 50 ad § 51; è però solo annullabile se il debitore è domiciliato
all’estero, CEF del 26 gennaio 2006, inc. 15.2005.115, consid. 1). L’autorità
di vigilanza è quindi senz’altro abilitata a liberamente riesaminare la competenza
dell’ufficio a cui il giudice ha delegato l’esecuzione del sequestro, ad annullare
tale esecuzione in caso d’incompetenza territoriale dell’ufficio (DTF 107 III
37, cons. 4; 112 III 117, cons. 2; 118 III 9, consid. 4) e a trasmettere il
decreto di sequestro all’ufficio competente, se è facilmente accertabile (art.
32.
cpv. 2 LEF), a meno che il decreto di sequestro sia manifestamente nullo (CEF
del 30 marzo 2011 inc. n. 15.2011.25, RtiD II-2011, 771
n. 47c, consid. 1.2/b).
2.1
Quando il debitore è
domiciliato in Svizzera i crediti non incorporati in cartevalori sono
sequestrati al domicilio del loro titolare (DTF
137.
III 627 c. 3.1.). Nella fattispecie i crediti per
salari di PI 1 nei confronti di __________ (in seguito semplicemente __________),
__________, e di __________, __________, siccome non incorporati in cartevalori
sono quindi localizzati al domicilio del debitore sequestrato, ovvero a __________.
2.2
Ne
consegue che solo l’CO 1 era competente per sequestrare e pignorare tutti i
crediti dell’escusso non incorporati in cartevalori, compresi i crediti da
salario. In queste condizioni, occorre quindi annullare l’esecuzione dei
sequestri effettuati dall’UEF di __________ e dall’UE di __________ il 15 febbraio 2013 e il 21 febbraio 2013 e ordinare all’CO 1 di
procedere al sequestro dei crediti in questione, secondo le modalità esposte
nei prossimi considerandi.
3.
Nel procedere al sequestro o al pignoramento del reddito del debitore,
le autorità di esecuzione sono tenute ad accertare d’ufficio le circostanze
determinanti al momento dell’esecuzione del sequestro o del pignoramento,
ossia il reddito del debitore e il fabbisogno suo o della sua famiglia (DTF 112 III
21; 108 III 12; 106 III 13; Vonder
Mühll, Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 17
ad art. 93), ritenuto che delle successive modifiche della situazione potrà
essere tenuto conto soltanto mediante riesame del pignoramento (DTF 108 III
13). Anche la questione della pignorabilità va esaminata
d’ufficio.
4.
Nell'ambito del pignoramento l'escusso deve informare esaurientemente
l'ufficio circa la sua sostanza e il suo reddito, fintanto che questi non siano
sufficienti a coprire tutte le esecuzioni che partecipano al pignoramento (cfr.
art. 91 cpv. 1 n. 2 LEF; DTF 117
III 61 ss.; Lebrecht, Basler
Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 9 ad art. 91). Gli uffici sono tenuti a
verbalizzare le dichiarazioni dell'escusso, che le deve sottoscrivere.
L’ufficio di esecuzione nell’allestimento del verbale di pignoramento deve di
regola attenersi alle indicazioni fornite dal debitore e non è tenuto ad
effettuare ulteriori ricerche sulla base di semplici asserzioni del creditore
(cfr. Lebrecht, op. cit., n. 12 e 13 ad art. 91), se non quando vi siano indizi
concreti in tale senso.
5.
Per
il calcolo del minimo di esistenza va considerato il minimo di esistenza
concreto ed oggettivo del debitore e della sua famiglia, non quello confacente
al loro ceto e tenore di vita abituale. Solo in questo modo è infatti possibile
tenere conto sia degli interessi del debitore che del creditore (DTF 119 III 71 cons. 3b e rif. ivi).
6.
In
merito alle singole censure rivolte dal ricorrente al calcolo del minimo di
esistenza allestito dall’Ufficio va rilevato quanto segue:
7.
RI
1.
pretende che le entrate del sequestrato siano superiori a quanto accertato
dall’Ufficio in quanto il titolare della __________ avrebbe dichiarato nel
corso del 2010 che lo stipendio netto del sequestrato sarebbe di fr. 1'500.00
mensili quando il certificato di salario prodotto all’Autorità di tassazione
proverebbe che il reddito nel 2010 era di fr. 22'102.00 annui.
Se non
che il 18 febbraio 2013, in sede di pignoramento, PI 1, reso attento alle conseguenze penali di una falsa dichiarazione, ha dichiarato all’Ufficio di percepire uno stipendio netto di fr. 6'049.10 presso la __________ e
uno stipendio netto di fr. 1'500.00 presso la __________. A sostegno di quanto
dichiarato PI 1ha consegnato all’Ufficio i certificati di salario riferiti al
mese di gennaio 2013, dai quali emerge la correttezza degli importi indicati
dal sequestrato. A fronte dei certificati di salario versati agli atti
dall’escusso e in assenza di elementi concreti che
facciano ritenere che egli abbia un reddito superiore a quanto dichiarato,
l’Ufficio non è tenuto ad effettuare ulteriori ricerche e deve attenersi alle
indicazioni fornitegli da PI 1. L’importo di fr.
6'049.10 percepito presso la __________ è comprensivo degli assegni per i figli
di complessivi fr. 800.00, motivo per cui anche l’ulteriore censura della
ricorrente, secondo cui l’Ufficio non avrebbe considerato nella determinazione
del reddito dell’escusso l’entrata complessiva a titolo di assegni famigliari
percepita per i quattro figli, deve essere disattesa.
8.
La
ricorrente chiede che all’escusso venga riconosciuto quale minimo base unicamente
l’importo di fr. 850.00, pari alla metà di quello previsto per coniugi.
8.1
Secondo
la più recente giurisprudenza federale (DTF
130.
III 765 ss.), l’importo base del minimo vitale di un debitore che vive in
concubinato, qualora i concubini non abbiano figli in comune, corrisponde di
regola alla metà di quello previsto per coniugi, ovvero ammonta a fr. 850.00.
Diverso è il caso in cui i conviventi hanno un figlio in comune, in quanto per
consolidato principio dottrinale e giurisprudenziale il debitore che vive in
comunione famigliare analoga a quella matrimoniale e da cui sono nati figli
viene equiparato, ai fini della determinazione del suo minimo vitale, al
debitore coniugato (cfr. DTF 130
III 767, 106 III 17 cons. 3d; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I,
Zurigo 1984, § 24 n. 83). Ora, avendo l’escusso e la convivente tre
figli in comune, per la determinazione del minimo vitale di PI 1 deve essere considerato
l’importo base per coniugi pari a fr. 1'700.00, come correttamente fatto
dall’Ufficio.
8.2
L’unica differenza tra
coniugi e concubini con figli comuni consiste nel fatto che un contributo della
moglie ai costi comuni viene preso in considerazione solo se quest’ultima
consegue effettivamente un reddito, che non è comunque obbligata ad avere,
mentre un contributo della concubina è preso in considerazione anche quando
quest’ultima non ha attività lavorativa ma può essere ragionevolmente preteso
che essa ne inizi una (DTF
106.
III 17, consid. 3d). Nel caso di specie, come detto, PI 1 e __________ hanno
tre figli in comune, __________ nato nel 2008, __________ nato nel 2009 e __________,
nata nel 2011. In siffatta circostanza, dovendo accudire la madre alla cura e
all’educazione di tre figli in tenera età, non sono date le premesse affinché
si possa ragionevolmente pretendere che la concubina dell’escusso inizi
un’attività lucrativa. Anche la circostanza che l’ex marito sia stato
condannato a versare ai due figli avuti dalla convivente dell’escusso
complessivi fr. 2'235.00 a titolo di contributi alimentari (sentenza
di divorzio __________ __________ 2010 emessa dalla prima Camera civile del
Tribunale di appello tra __________ e __________, p. 11 cons. 7), risulta irrilevante
per la determinazione del minimo vitale del debitore, atteso che per l’art. 289
cpv. 1 CC i contributi di mantenimento, anche se versati al
rappresentante legale, spettano al figlio. Quest’ultima circostanza
dovrà invece essere considerata nella determinazione della quota del canone di
locazione da computare nella determinazione del minimo vitale di PI 1.
8.3
Dalla
sentenza di divorzio __________ __________ 2010 emerge che __________, a
differenza di quanto ritenuto dalla ricorrente, non vanta un credito di fr.
100'000.00/200'000.00 sull’importo di vendita della casa coniugale. Infatti
nell’ottobre del 2009 __________ e __________ hanno venduto la casa per fr.
1'070'000.00 (cfr. sentenza menzionata p. 5 cons. I, p. 6 cons. 1). La stessa
abitazione era gravata da ipoteche per fr. 614'915.00 e la quota di pertinenza
di __________ era anche gravata da un’ipoteca degli artigiani di fr. 35'000.00 (sentenza
menzionata p. 7 cons. 3 e p. 14 cons. 11), di modo che il realizzo netto di __________
dalla vendita della casa, senza considerare eventuali spese occasionate dalla
vendita stessa, assomma a fr. 192'542.50 ([[fr. 1'070'000.00 ./. 614'915] : 2] ./.
fr. 35'000.00). A tale importo deve essere ulteriormente dedotta la somma di
fr. 122'933.00 che la stessa è stata condannata a versare all’ex marito
nell’ambito della liquidazione del regime matrimoniale, motivo per il quale in
tale contesto __________ ha potuto realizzare al massimo fr. 69'609.50
(sentenza menzionata p. 16 disp. I.4.). Orbene non avendo la convivente
obblighi di mantenimento nei confronti di PI 1 e dovendo da parte sua,
nell’ambito della suddivisione dei compiti all’interno della coppia, accudire
alla casa e alla cura e all’educazione dei figli (tre comuni e due no),
non può essere preteso dalla convivente che essa attinga a questo capitale per
far fronte agli oneri indispensabili comuni.
9.
RI
1.
evidenzia che agli atti non vi sarebbero documenti comprovanti che l’escusso
corrisponde fr. 2'400.00 a titolo di canone di locazione. Ad ogni buon conto
tale costo apparirebbe sproporzionato. Inoltre la pigione andrebbe ridotta
della metà e l’importo massimo riconoscibile sarebbe di fr. 857.00. Infatti
essa andrebbe calcolata decurtando la quota parte dei figli non comuni in
ragione di 5/7.
9.1
In
sede di pignoramento PI 1 ha dichiarato all’Ufficio di corrispondere
un canone locatizio di fr. 2'400.00 mensili. A sostegno
di quanto dichiarato egli ha consegnato all’Ufficio la dichiarazione del padre__________,
dalla quale emerge che PI 1 paga al padre fr. 2'400.00 per la pigione della
casa da lui occupata. L’escusso ha inoltre prodotto estratti bancari attestanti
l’accredito di tale importo a favore del padre. A fronte di tale documentazione
e in assenza di elementi concreti che facciano ritenere
che tali attestazioni non corrispondano a verità, l’Ufficio non è tenuto ad
effettuare ulteriori ricerche e deve attenersi alle indicazioni fornitegli da PI
1.
9.2
Il
principio secondo il quale il debitore pignorato deve limitare il suo tenore di
vita e vivere con il minimo di esistenza calcolato vale anche per le spese
dell’alloggio (DTF 129 III 526
ss.).
9.3
Nel
determinare il minimo vitale va considerato il canone locatizio conforme
all’uso locale per un alloggio del quale si possa pretendere che l’escusso si
accontenti nelle circostanze concrete, ritenuto l’imperativo categorico di
ridurre al minimo le spese per un’abitazione adeguata alle sue necessità e
possibilità. L’importo del canone va messo in relazione con il reddito
dell’escusso (DTF 104 III 38–41,
87.
III 102 e 57 III 207; CEF 10
novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6 con riferimenti). Il debitore non può
essere costretto dalle autorità di esecuzione ad occupare un alloggio corrispondente
ai suoi mezzi finanziari: tuttavia il canone deve essere ridotto ad una misura
normale se l’escusso utilizza un’abitazione costosa solo per sua eccessiva comodità
(DTF 114 III 12 cons. 2 e 4; CEF 10 novembre 2000 in re A. G. cons. 4.6). La decurtazione del quantum può però di regola essere operante solo nel
rispetto dei termini contrattuali (DTF
119.
III 73; Amonn/Walther, op.
cit., n. 64 ad § 23; Vonder
Mühll, op. cit., n. 26 ad art. 93; Tabella CEF 1.1.2009 per il calcolo
del minimo d’esistenza, n. II.1.1), salvo che questi siano eccessivamente
lunghi (DTF 129 III 526 ss.).
9.4
Nel
caso in esame il ricorrente ha preteso e ottenuto che nel calcolo del minimo di
esistenza venissero considerati a titolo di locazione fr. 2'400.00 mensili per
la casa che egli occupa a __________ unitamente alla compagna, ai tre figli
comuni e ai due figli avuti dalla compagna dal precedente matrimonio. In
concreto il canone di locazione corrisposto dall’escusso non può essere
considerato eccessivo per un appartamento ad uso di sette persone a __________,
atteso anche che in caso di trasloco al debitore andrebbero comunque
riconosciuti i relativi costi.
9.5
I principi enunciati per la determinazione dell’importo base mensile
di conviventi con figli in comune (sopra, consid. 8.1) valgono mutatis
mutandis anche per le spese dell’alloggio, sicché come per il caso in cui dei
figli maggiorenni che dispongono di un reddito vivono nell’economia
domestica del debitore, anche quando quest’ultimo condivide la propria economia
domestica con figli della convivente beneficiari di contributi alimentari, deve
essere considerata una partecipazione appropriata alle spese di abitazione da
parte di questi ultimi. Nel caso di specie nell’economia domestica del debitore
vivono due figli avuti dalla convivente dal precedente matrimonio, i quali percepiscono
dei contributi alimentari dal padre. Di conseguenza deve essere considerata
un’adeguata partecipazione di questi ultimi alle spese di locazione che, viste
le peculiarità del caso in esame, segnatamente l’ammontare del contributo
alimentare di cui beneficiano, può essere stabilita in 1/7 ciascuno delle spese
della locazione, ossia in complessivi fr. 686.00. Quindi l’importo da riconoscere
a titolo di canone di locazione nella determinazione del minimo vitale di PI 1 è
di fr. 1'714.00.
10.
Per
il principio stabilito al considerando n. 8.1. nella determinazione del minimo
vitale di PI 1 deve essere conteggiato anche l’importo corrisposto per i
contributi personali AVS della convivente. Come emerge dalla richiesta di
versamento del 7 marzo 2012 i contributi personali di quest’ultima assommano a
fr. 121.35 il trimestre, motivo per il quale l’importo riconosciuto
dall’Ufficio di fr. 400.00 deve essere ridotto a fr. 41.00.
11.
A PI
1.
è stato riconosciuto dall’Ufficio l’importo mensile di fr. 911.00 per la
cassa malattia. Dalla documentazione agli atti, segnatamente dal dettaglio dei
premi fatturati della cassa malati Concordia, si evince che PI 1 dal 1° gennaio
2013.
deve pagare mensilmente per sé, per la convivente e per i tre figli
comuni, fr. 718.00 per le assicurazioni soggette alla Legge federale sull’assicurazione
malattia (LAMal) e fr. 193.40 per le assicurazioni complementari secondo la
Legge sul contratto di assicurazione (LCA). Ora nell’ambito del pignoramento di
salario, l’organo di esecuzione forzata può tenere conto unicamente
dell’assicurazione obbligatoria contro la malattia (il cosiddetto premio base
della cassa malati), ad esclusione dunque dei premi per prestazioni
complementari secondo la LCA (Vonder
Mühll, op. cit., n. 27 ad art. 93 LEF; Tabella dei minimi di esistenza,
punto II.3).
Dal
conteggio quote emesso dalla cassa malattia emerge che l’economia domestica facente
capo all’escusso riceve fr. 80.00 mensili quale riduzione delle quote da parte
del Cantone. Considerato che i membri di questa economia domestica sono
complessivamente sette, è adeguato ripartire, in assenza di dati precisi al riguardo,
questo importo proporzionalmente tra i sette membri in modo tale che ad ognuno
di essi è assegnato un contributo cantonale di fr. 11.42 mensili. All’escusso,
alla convivente e ai tre figli comuni spetta pertanto un contributo complessivo
di fr. 57.00, che deve essere dedotto dai premi riconosciuti nella determinazione
del minimo vitale, che assommano pertanto a fr. 661.00.
12.
E’
principio giurisprudenziale e dottrinale indiscusso che le spese fisse e
correnti connesse all’uso di un’automobile rientrano nel minimo di esistenza
del debitore solo se il veicolo viene dichiarato impignorabile in virtù dell’art.
92.
n. 3 LEF, ossia di principio se il veicolo è necessario al debitore per
l’esercizio della sua professione (cfr. DTF 117 III 22, 104 III
73, 97 III 52; Amonn/ Walther, op. cit., n. §
23.
n. 27, p. 201; Fritzsche/Walder,
Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. I, Zurigo 1984, §
24.
n. 60; Guidicelli/Piccirilli,
Il pignoramento di redditi ex art. 93 LEF nella pratica ticinese, Lugano 2002,
n. 171 e segg.).
12.1
Nel
caso di specie l’Ufficio ha riconosciuto l’importo di fr. 450.00 per le
trasferte. Il sequestrato si è limitato ad affermare di doversi spostare non
solo per raggiungere il posto di lavoro ma anche per servire la clientela, omettendo
comunque di versare agli atti documenti probatori attestanti tali
necessità.
12.2
Orbene
PI 1 lavora come contabile presso la __________ a __________
nella misura dell’80% e presso la __________ a __________ nella misura del 20%. Abita dunque a poca distanza dal luogo in cui lavora per quattro
giorni alla settimana e per un solo giorno alla settimana si deve recare a __________
presso la __________, la cui ubicazione sita in __________ si trova a poche
centinaia di metri dalla stazione ferroviaria di __________. Quindi egli non necessita
di ricorrere all’utilizzo di un’autovettura privata, ma può utilizzare i mezzi
pubblici per recarsi al lavoro. Per questo motivo quale spesa di trasferta deve
essergli riconosciuto unicamente il costo dell’abbonamento “Arcobaleno” di fr.
1’737.00 all’anno, pari a fr. 145.00 mensili (arrotondato).
13.
Il
debitore che è costretto, per motivi di lavoro, a prendere i pasti fuori
dell’economia domestica ha diritto a un supplemento di fr. 11.00 per ogni pasto
principale (cfr. Tabella, punto II.4b). PI 1 In
concreto PI 1 lavora per quattro giorni alla settimana a __________, a
pochi chilometri dal domicilio, e per un giorno alla settimana a __________. Per
i quattro giorni lavorativi a __________, in assenza di qualsiasi
documentazione attestante l’impossibilità dell’escusso di rientrare al proprio
domicilio per consumare i pasti di mezzogiorno, a PI 1 non può essere riconosciuto
alcun supplemento per pasti fuori dall’economia domestica. Un giorno alla
settimana il sequestrato lavora a __________ e quindi egli non può rientrare al
domicilio durante il mezzogiorno. Di conseguenza è costretto a consumare tale pasto
fuori dall’economia domestica. Considerato che il numero medio di giorni
lavorativi in Ticino può essere stabilito in 230 (CEF 22 ottobre 2012, inc.
15.2012
), conformemente al punto II.4b della Tabella deve
essere riconosciuto a PI 1 l’importo arrotondato mensile di fr. 42.00 (230
: 12 : 5 * 11).
14.
Sulla
base delle considerazioni espresse precedentemente il calcolo del minimo di
esistenza di PI 1PI 1si presenta come segue:
Guadagno
debitore Fr. 7'549.00
coniuge Fr. 0.00
Spese
importi
di base Fr. 1’700.00
figli
minorenni Fr. 1'200.00
affitto Fr. 1'714.00
riscaldamento Fr. 0.00
AVS Fr. 41.00
cassa
malati Fr. 661.00
alimenti Fr. 900.00
trasferte Fr. 145.00
pasti
fuori domicilio Fr. 42.00
totale Fr. 6’403.00
Di
conseguenza l’CO 1 deve sequestrare la quota del reddito mensile eccedente il
minimo di esistenza di PI 1, determinato in fr. 6'403.00, oltre alla tredicesima
mensilità.
15.
In
considerazione della circostanza che PI 1 percepisce uno
stipendio netto di fr. 6'049.10 presso la __________ e uno stipendio netto di
fr. 1'500.00 presso la __________, l’CO 1 deve suddividere l’importo
impignorabile (pari a fr. 6'403.00) tra i due salari in proporzione del loro
relativo importo e sequestrare presso ciascuno dei datori di lavoro la
rispettiva rimanenza, ovvero:
– presso la __________ la quota del reddito mensile dell’escusso eccedente fr. 5'131.00 (@ 6'403 x
6’049.10 ¸ [6'049.10 + 1’500]) oltre alla tredicesima mensilità, e
– presso
la __________ della quota del reddito dell’escusso eccedente
fr. 1'272.00 (@ 6'403 x 1’500 ¸ [6'049.10 + 1’500]) oltre alla tredicesima mensilità.
16.
Ne
discende che i ricorsi sono parzialmente accolti.
Non si
prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità
(art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 92, 93, 275, 278 LEF; 5
cpv. 1 LPR; 51 LPamm; 61 cpv. 2 lett. a e
62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Le
procedure dipendenti dai 3 ricorsi 28 febbraio 2013 (inc. n. 15.2013.28,
15.2013.29, 15.2013.30) di PI 1, __________, sono congiunte.
2. I
ricorsi sono parzialmente accolti.
2.1. Di
conseguenza, sono annullati i provvedimenti 15 febbraio 2013 e 21 febbraio 2013 l'Ufficio esecuzione e fallimenti di __________ rispettivamente l’Ufficio esecuzione di __________,
che hanno dichiarato il sequestro di salario infruttuoso.
2.2. Di
conseguenza è ordinato all’CO 1 di sequestrare:
– presso la __________ la
quota del reddito di PI 1 eccedente fr. 5’131.00 oltre
alla tredicesima mensilità;
– presso la __________ la
quota del reddito di PI 1 eccedente fr. 1’272.00 oltre
alla tredicesima mensilità.
3. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
4. Notificazione
a:
–;
–.
Comunicazione
a:
– CO 1;
–
Ufficio esecuzione __________;
–
Ufficio esecuzione __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione
nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di
un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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