Lexipedia

Decisione

15.2013.31

Atti esecutivi effettuati da un ufficio incompetente

19 giugno 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.31

Data decisione, Autorità:

19.06.2013, CEF

Ricorso:

TF,5A_489/2013, 15.1.2014

Titolo:

Atti esecutivi effettuati da un ufficio incompetente

FORO DEL DEBITORE DOMICILIATO ALL'ESTERO

art. 22 LEF

art. 46 cpv. 1 LEF

Incarto n.

15.2013.31

Lugano

19 giugno

2013

EC/fp/lw

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini, presidente,

Walser e Jaques

segretario:

Cassina,

vicecancelliere

statuendo sul ricorso 18 marzo 2013 di

RI 1

contro

l’operato dell’CO 1 e meglio contro le rogatorie di

pignoramento del 9 gennaio 2013 e del 1° marzo 2013 nell’esecuzione n. __________

promossa contro il ricorrente da

PI 1

patrocinato dall’ PA 1 ;

viste le osservazioni:

– 16 aprile 2013 di PI 1, __________;

– 21 aprile 2013 dell’CO 1, __________;

richiamata l’ordinanza presidenziale 25 marzo 2013

di concessione dell’effetto sospensivo;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che con

precetto esecutivo n. __________dell’CO 1 dell’11 luglio 2012 PI 1 ha escusso RI

1 per l’incasso di fr. 67'267.98 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2010,

indicando quale domicilio dell’escusso “__________”;

che al precetto esecutivo

l’escusso ha interposto opposizione;

che con istanza 29 agosto

2012 il creditore ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione alla

Pretura della Giurisdizione di __________;

che con sentenza 18

ottobre 2012, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di __________

ha respinto l’opposizione in via provvisoria;

che l’8 novembre 2012 il

creditore ha presentato la domanda di proseguimento;

che il 13 novembre 2012 l’CO

1 ha emesso l’avviso di pignoramento;

che il 20 novembre 2012

l’escusso ha comunicato all’Ufficio di abitare e risiedere da più di venti anni

nel Canton __________ e che l’abitazione sita in __________ a __________ è di

proprietà esclusiva della madre;

che il 9 gennaio 2013

l’Ufficio ha convocato l’escusso per procedere al pignoramento;

che lo stesso giorno

l’Ufficio ha trasmesso all’UE di __________ e all’UE di __________ una

rogatoria per l’esecuzione del pignoramento presso gli uffici del debitore a __________

e a __________;

che il 1° marzo 2013 l’CO

1 ha eseguito il pignoramento presso l’abitazione di __________ e ha proceduto

ad inoltrare una rogatoria di pignoramento all’Ufficio del Distretto di __________

onde procedere al pignoramento presso l’abitazione di __________;

che con ricorso 18 marzo

2013 RI 1 chiede di annullare le rogatorie di pignoramento trasmesse il 9

gennaio 2013 all’UE di __________ e all’UE di __________ e il 1° marzo 2013

all’UE di ____________________;

che il ricorrente

argomenta di essere da oltre vent’anni domiciliato nel Canton __________,

a __________, dove lavora quale indipendente, di essere coniugato, di essere

padre di una figlia di otto anni e di essere assoggettato al fisco nel Canton __________;

Considerandi

che egli avrebbe

conservato la propria residenza a __________ solo per motivi di ordine

affettivo;

che delle

osservazioni 16 aprile 2013 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito;

che un

precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è

nullo ma solamente annullabile;

che se

contro l'atto esecutivo non ci si aggrava tramite ricorso, il precetto

esecutivo mantiene la sua validità;

che un

avviso di pignoramento emesso da un ufficio incompetente e un pignoramento

eseguito da un ufficio incompetente sono invece nulli, poiché violano

prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel

procedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 118 III 4, 6 consid. 2a, 105 III 60,61

consid. 1; Cometta/Möckli,

Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 13 ad

art. 22; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 33 ad art. 46);

che pertanto

questa Camera deve esaminare la validità dell’avviso di pignoramento,

delle rogatorie di pignoramento e del pignoramento effettuati dall’CO 1 dal

profilo della competenza territoriale anche se l’escusso avrebbe già potuto, come

giustamente osservato dal creditore, ricorrere contro l’emissione del precetto

esecutivo avvalendosi delle argomentazioni ora sollevate;

che secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo

domicilio;

che per

determinare il domicilio (art. 23 cpv. 1 CC) e pertanto il foro ordinario

d'esecuzione deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con

l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per

terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi

interessi (Schmid, op. cit., n. 40 ad art. 46);

che normalmente

il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero

e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 40

ad art. 46);

che secondo

la prassi determinante non è la volontà interna della persona, bensì le

circostanze oggettive riconoscibili per terzi (Schmid, op. cit., n. 43

ad art. 46);

che dove

si trova il luogo di domicilio di una persona non è significativo solo per essa

stessa, ma soprattutto per i terzi e per le autorità e deve quindi poter essere

determinato secondo criteri riconoscibili da questi ultimi (Schmid, op.

cit., n. 43 ad art. 46);

che per la determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove

viene svolta la professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le

relazioni familiari e sociali (Schmid, op. cit., n. 40, 42 e 43 ad art. 46);

che il ricorrente

allega di essere domiciliato a __________;

che dall’attestazione

di domicilio del 28 marzo 2013 dell’Ufficio controllo abitanti di __________ (doc.

7, prodotto dal creditore con le osservazioni), risulta che RI 1 è formalmente

domiciliato in __________;

che dall’attestazione

11.

aprile 2013 dell’Ufficio della popolazione di __________ si evince che in

questo paese in __________ egli ha unicamente una residenza secondaria (doc.

8);

che

tuttavia agli atti figurano diversi documenti dai quali emerge che RI 1 ha il

proprio domicilio ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CC a __________ e più

precisamente in__________;

che infatti

dalle decisioni di tassazione emesse dall’Ufficio di tassazione del Distretto

della “__________” risulta che l’escusso è soggetto fiscale nel Canton __________

e che egli consegue la totalità del proprio reddito da attività indipendente lavorando

a __________;

che inoltre

dal contratto di locazione del 29 ottobre 2012 emerge che a __________ in __________

egli ha in locazione, unitamente alla consorte, un appartamento di sei locali della

superficie di 150 mq;

che

ancora RI 1 è affiliato alla cassa malattia Mutuel Assurance Maladie SA di __________;

che

infine dagli estratti del conto bancario del ricorrente per il periodo dal 1°

ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 si evince che egli ha utilizzato la propria

carta di credito per prelievi o pagamenti in ben 50 occasioni, 48 delle quali

avvenute nella regione in cui egli indica avere il proprio domicilio effettivo

e di cui solo 2 avvenute in Ticino, il 19 ed il 20 novembre 2012;

che

pertanto può essere oggettivamente affermato che __________, nonostante

l’attestazione di domicilio del 28 marzo 2013 dell’Ufficio controllo abitanti __________,

è il luogo dove RI 1 risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e

che rappresenta il centro dei suoi interessi;

che questa

circostanza, riconoscibile anche a terzi, permette di concludere che __________

sia effettivamente il domicilio di RI 1;

che di

conseguenza, essendo dato il foro esecutivo a __________, le rogatorie

di pignoramento trasmesse il 9 gennaio 2013 all’UE di __________ e all’UE di __________

e il 1° marzo 2013 all’UE di __________ nonché il pignoramento eseguito 1°

marzo 2013 dall’CO 1 presso l’abitazione di __________ devono essere dichiarati

nulli;

che ne

discende l’accoglimento del ricorso;

che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità

(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17, 22, 46 cpv. 1 LEF; 61 cpv.

2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:

1.1. La rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all’UE di __________,

la rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all’UE di __________,

la rogatoria di pignoramento 1° marzo 2013 all’UE di __________

e il pignoramento eseguito 1° marzo 2013 dall’CO 1 presso l’abitazione di __________

sono nulli.

2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.

3. Notificazione a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti

del Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla

notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster