15.2013.31
Atti esecutivi effettuati da un ufficio incompetente
19 giugno 2013Italiano8 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
Fatti
15.2013.31
Data decisione, Autorità:
19.06.2013, CEF
Ricorso:
TF,5A_489/2013, 15.1.2014
Titolo:
Atti esecutivi effettuati da un ufficio incompetente
FORO DEL DEBITORE DOMICILIATO ALL'ESTERO
art. 22 LEF
art. 46 cpv. 1 LEF
Incarto n.
15.2013.31
Lugano
19 giugno
2013
EC/fp/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 18 marzo 2013 di
RI 1
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro le rogatorie di
pignoramento del 9 gennaio 2013 e del 1° marzo 2013 nell’esecuzione n. __________
promossa contro il ricorrente da
PI 1
patrocinato dall’ PA 1 ;
viste le osservazioni:
– 16 aprile 2013 di PI 1, __________;
– 21 aprile 2013 dell’CO 1, __________;
richiamata l’ordinanza presidenziale 25 marzo 2013
di concessione dell’effetto sospensivo;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che con
precetto esecutivo n. __________dell’CO 1 dell’11 luglio 2012 PI 1 ha escusso RI
1 per l’incasso di fr. 67'267.98 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2010,
indicando quale domicilio dell’escusso “__________”;
che al precetto esecutivo
l’escusso ha interposto opposizione;
che con istanza 29 agosto
2012 il creditore ha chiesto il rigetto provvisorio dell’opposizione alla
Pretura della Giurisdizione di __________;
che con sentenza 18
ottobre 2012, passata in giudicato, il Pretore della Giurisdizione di __________
ha respinto l’opposizione in via provvisoria;
che l’8 novembre 2012 il
creditore ha presentato la domanda di proseguimento;
che il 13 novembre 2012 l’CO
1 ha emesso l’avviso di pignoramento;
che il 20 novembre 2012
l’escusso ha comunicato all’Ufficio di abitare e risiedere da più di venti anni
nel Canton __________ e che l’abitazione sita in __________ a __________ è di
proprietà esclusiva della madre;
che il 9 gennaio 2013
l’Ufficio ha convocato l’escusso per procedere al pignoramento;
che lo stesso giorno
l’Ufficio ha trasmesso all’UE di __________ e all’UE di __________ una
rogatoria per l’esecuzione del pignoramento presso gli uffici del debitore a __________
e a __________;
che il 1° marzo 2013 l’CO
1 ha eseguito il pignoramento presso l’abitazione di __________ e ha proceduto
ad inoltrare una rogatoria di pignoramento all’Ufficio del Distretto di __________
onde procedere al pignoramento presso l’abitazione di __________;
che con ricorso 18 marzo
2013 RI 1 chiede di annullare le rogatorie di pignoramento trasmesse il 9
gennaio 2013 all’UE di __________ e all’UE di __________ e il 1° marzo 2013
all’UE di ____________________;
che il ricorrente
argomenta di essere da oltre vent’anni domiciliato nel Canton __________,
a __________, dove lavora quale indipendente, di essere coniugato, di essere
padre di una figlia di otto anni e di essere assoggettato al fisco nel Canton __________;
Considerandi
che egli avrebbe
conservato la propria residenza a __________ solo per motivi di ordine
affettivo;
che delle
osservazioni 16 aprile 2013 di PI 1 si dirà, per quanto necessario, in seguito;
che un
precetto esecutivo spiccato da un ufficio territorialmente incompetente non è
nullo ma solamente annullabile;
che se
contro l'atto esecutivo non ci si aggrava tramite ricorso, il precetto
esecutivo mantiene la sua validità;
che un
avviso di pignoramento emesso da un ufficio incompetente e un pignoramento
eseguito da un ufficio incompetente sono invece nulli, poiché violano
prescrizioni emanate nell'interesse di persone che non sono parte nel
procedimento (cfr. art. 22 LEF; DTF 118 III 4, 6 consid. 2a, 105 III 60,61
consid. 1; Cometta/Möckli,
Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 13 ad
art. 22; Schmid, Basler Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea 2010, n. 33 ad art. 46);
che pertanto
questa Camera deve esaminare la validità dell’avviso di pignoramento,
delle rogatorie di pignoramento e del pignoramento effettuati dall’CO 1 dal
profilo della competenza territoriale anche se l’escusso avrebbe già potuto, come
giustamente osservato dal creditore, ricorrere contro l’emissione del precetto
esecutivo avvalendosi delle argomentazioni ora sollevate;
che secondo l'art. 46 cpv. 1 LEF il debitore deve essere escusso al suo
domicilio;
che per
determinare il domicilio (art. 23 cpv. 1 CC) e pertanto il foro ordinario
d'esecuzione deve essere stabilito il luogo dove una persona risiede con
l'intenzione di stabilirvisi durevolmente in modo oggettivo e riconoscibile per
terzi e che è diventato il centro delle sue relazioni personali e dei suoi
interessi (Schmid, op. cit., n. 40 ad art. 46);
che normalmente
il domicilio si trova nel luogo dove si alloggia, si trascorre il tempo libero
e dove si trovano gli effetti personali (Schmid, op. cit., n. 40
ad art. 46);
che secondo
la prassi determinante non è la volontà interna della persona, bensì le
circostanze oggettive riconoscibili per terzi (Schmid, op. cit., n. 43
ad art. 46);
che dove
si trova il luogo di domicilio di una persona non è significativo solo per essa
stessa, ma soprattutto per i terzi e per le autorità e deve quindi poter essere
determinato secondo criteri riconoscibili da questi ultimi (Schmid, op.
cit., n. 43 ad art. 46);
che per la determinazione del domicilio fondamentale non è il luogo dove
viene svolta la professione, bensì il luogo dove vengono intrattenute le
relazioni familiari e sociali (Schmid, op. cit., n. 40, 42 e 43 ad art. 46);
che il ricorrente
allega di essere domiciliato a __________;
che dall’attestazione
di domicilio del 28 marzo 2013 dell’Ufficio controllo abitanti di __________ (doc.
7, prodotto dal creditore con le osservazioni), risulta che RI 1 è formalmente
domiciliato in __________;
che dall’attestazione
11.
aprile 2013 dell’Ufficio della popolazione di __________ si evince che in
questo paese in __________ egli ha unicamente una residenza secondaria (doc.
8);
che
tuttavia agli atti figurano diversi documenti dai quali emerge che RI 1 ha il
proprio domicilio ai sensi dell’art. 23 cpv. 1 CC a __________ e più
precisamente in__________;
che infatti
dalle decisioni di tassazione emesse dall’Ufficio di tassazione del Distretto
della “__________” risulta che l’escusso è soggetto fiscale nel Canton __________
e che egli consegue la totalità del proprio reddito da attività indipendente lavorando
a __________;
che inoltre
dal contratto di locazione del 29 ottobre 2012 emerge che a __________ in __________
egli ha in locazione, unitamente alla consorte, un appartamento di sei locali della
superficie di 150 mq;
che
ancora RI 1 è affiliato alla cassa malattia Mutuel Assurance Maladie SA di __________;
che
infine dagli estratti del conto bancario del ricorrente per il periodo dal 1°
ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 si evince che egli ha utilizzato la propria
carta di credito per prelievi o pagamenti in ben 50 occasioni, 48 delle quali
avvenute nella regione in cui egli indica avere il proprio domicilio effettivo
e di cui solo 2 avvenute in Ticino, il 19 ed il 20 novembre 2012;
che
pertanto può essere oggettivamente affermato che __________, nonostante
l’attestazione di domicilio del 28 marzo 2013 dell’Ufficio controllo abitanti __________,
è il luogo dove RI 1 risiede con l’intenzione di stabilirvisi durevolmente e
che rappresenta il centro dei suoi interessi;
che questa
circostanza, riconoscibile anche a terzi, permette di concludere che __________
sia effettivamente il domicilio di RI 1;
che di
conseguenza, essendo dato il foro esecutivo a __________, le rogatorie
di pignoramento trasmesse il 9 gennaio 2013 all’UE di __________ e all’UE di __________
e il 1° marzo 2013 all’UE di __________ nonché il pignoramento eseguito 1°
marzo 2013 dall’CO 1 presso l’abitazione di __________ devono essere dichiarati
nulli;
che ne
discende l’accoglimento del ricorso;
che non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità
(art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17, 22, 46 cpv. 1 LEF; 61 cpv.
2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza:
1.1. La rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all’UE di __________,
la rogatoria di pignoramento 9 gennaio 2013 all’UE di __________,
la rogatoria di pignoramento 1° marzo 2013 all’UE di __________
e il pignoramento eseguito 1° marzo 2013 dall’CO 1 presso l’abitazione di __________
sono nulli.
2. Non si prelevano tasse e non si assegnano indennità.
3. Notificazione a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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