15.2013.32
Importo del credito garantito dalla cartella ipotecaria e iscrivibile nell’elenco degli oneri
12 aprile 2013Italiano11 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
15.2013.32
Data decisione, Autorità:
12.04.2013, CEF
Titolo:
Importo del credito garantito dalla cartella ipotecaria e iscrivibile nell’elenco degli oneri
ELENCO ONERI
art. 818 CC
art. 107 cpv. 5 LEF
art. 140 cpv. 1 LEF
art. 140 cpv. 2 LEF
art. 155 cpv. 1 LEF
art. 156 LEF
art. 37 cpv. 2 RFF
art. 39 cpv. 1 RFF
art. 102 RFF
Incarto n.
15.2013.32
Lugano
12 aprile
2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente,
Walser e Jaques
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sul ricorso 28 febbraio 2013 di
RI 1
patrocinato dall’ PA 1 ;
contro
l’operato dell’CO 1 e meglio contro l’elenco oneri
riferito alla part. n. __________
RFD di __________ allestito nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare n. __________promossa
nei confronti di
PI 1
da
PI 2
patrocinata dall PA 2 ;
procedura
interessante anche
PI
3
patrocinato
dall’ __________
Viste le osservazioni:
– 14 marzo 2013 della PI 2
– 18 marzo 2013 dell’ PI 3
– 21 marzo 2013 dell’CO 1
esaminati atti e documenti;
ritenuto
Fatti
A. Nell’ambito dell’esecuzione in via di realizzazione di un pegno
immobiliare n. __________ promossa da PI 2 contro PI 1, il 15 febbraio 2013 l’CO 1 ha trasmesso alle parti l’elenco oneri
riferito alla particella n. __________ __________, indicando, per quanto di rilevanza nella fattispecie, alla voce ipoteche convenzionali
sub 3 e 4, i seguenti crediti a favore della PI 2 e PI 1:
3.
PI 2
“a)
Cartella ipotecaria gravante in 1° grado i beni immobili da realizzare dg.
14655/27.06.2007
Importo
garantito dal titolo:
ad
a) Fr. 2'630'000.00 + int. 10%
Ammontare
del credito notificato:
– Capitale 2'728'500.00
– Interessi
contrattuali e moratori
fino
al 25.04.2013 154'033.00
– Spese
precetto esecutivo 413.00
– Spese
diverse della Banca 5'394.00
Totale
valuta 25.04.2013 2'888'340.00 ”
4.
PI 3
“a)
Cartella ipotecaria gravante in 2° grado i beni immobili da realizzare dg.
14656/27.06.2007
Importo
garantito dal titolo:
ad
a) Fr. 870'000.00 + int. 10%
Ammontare
del credito notificato:
– Capitale 1'087'565.00
– Interessi
al 5% dal 07.01.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 300'683.55 49'612.80
– Interessi
al 6% dal 17.06.2009 al
al
25.04.2013 su Fr. 217'565.55 50'330.05
– Interessi
al 5% dal 22.02.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 490'905.55 77'931.25
– Interessi
al 5% dal 31.12.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 78'410.80 9'093.45
Totale
1'274'532.55
Credito
garantito dal titolo:
– Capitale
870'000.00
– Tre
annualità interessi 10% (art.
818
CC)
261'000.00
– Interessi
10% dal 16.08.2012 (data
della
domanda di realizzazione della
creditrice
procedente) al 25.04.2013
(art.
818 CC) 60'175.00
Totale
valuta 25.04.2013 1'191'175.00 ”
B. Con
ricorso 28 febbraio 2013 RI 1, iscritto nell’elenco oneri quale creditore
garantito da due cartelle ipotecarie di terzo grado, chiede che l’importo per capitale
iscritto nell’elenco oneri a favore della PI 2 venga ridotto da fr.
2'728'500.00 alla somma iscritta nel registro fondiario di fr. 2'630'000.00. Il
ricorrente chiede altresì che gli interessi complessivi iscritti nell’elenco
oneri a favore dell’ PI 3 e garantiti dalla cartella ipotecaria di fr.
870'000.00 vengano ridotti da fr. 261'000.00 a fr. 134'207.45, ossia all’importo che avrebbe insinuato lo stesso creditore. Il ricorrente rileva che il credito per
capitale è garantito dal pegno al massimo fino all’importo iscritto nel
registro fondiario. A mente del ricorrente il nuovo testo dell’art. 818 cpv. 1
cifra 3 CC, in vigore dal 1° gennaio 2012, prevede poi che la cartella
ipotecaria garantisce solo gli interessi effettivamente dovuti.
C. Delle
osservazioni 14 marzo 2013 della PI 2, 18 marzo 2013 dell’ PI 3 e 21 marzo 2013
dell’CO 1, si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Considerato
Considerandi
1.
Sia nell’esecuzione in via di pignoramento che in quella in via
di realizzazione del pegno (per il rinvio di cui all’art. 155 cpv. 1 LEF)
tornano applicabili, in particolare, gli art. da 106 a 109 LEF; la realizzazione immobiliare si opera poi secondo le disposizioni degli art. da 133 a 143b LEF (nell’esecuzione in via di realizzazione del pegno per il rinvio dell’art. 156 prima
proposizione LEF) e degli art. da 85 a 121 RFF, rispettivamente, per quanto qui
di rilievo, degli art. da 29 a 42 RFF (nell’esecuzione in via di realizzazione
del pegno per il rinvio dell’art. 102 RFF).
2.
Per
l’art. 140 cpv. 1 LEF prima dell’incanto l’ufficiale constata, in base alle
insinuazioni presentate e all’estratto del registro fondiario, gli oneri
gravanti il fondo. L’elenco oneri è poi comunicato agli interessati con
l’assegnazione di un termine di dieci giorni per contestarlo (art. 140 cpv. 2
LEF). In caso di mancata o tardiva contestazione dell’elenco oneri, le pretese
ivi iscritte si avranno per riconosciute per quanto concerne l’esecuzione in
corso (cfr. art. 37 cpv. 2 in fine RFF). Se la contestazione verte su un
diritto iscritto nell’elenco oneri deve essere avviata la procedura di
appuramento dell’elenco oneri prevista dagli art. 37-40 RFF. Se la contesa
concerne unicamente aspetti procedurali la competenza decisionale spetta non al
giudice ma all’autorità di vigilanza (cfr. Amonn
/ Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts,
Berna 2008, § 28 n. 39, p. 273). L’art. 39 cpv. 1 primo
periodo RFF precisa poi che, in caso di contestazione, l’ufficio procede a
norma dell’art. 107 cpv. 5 LEF, prescindendo dalle formalità dell’art. 106 LEF
(cfr. DTF 112 III 111).
3.
Scopo
dell’allestimento e della comunicazione dell’elenco oneri di un determinato
fondo da porre agli incanti forzati è quello di accertare in maniera definitiva
l’esistenza e il contenuto dei diritti di pegno gravanti il fondo da licitare (DTF 101 III 36 consid. 4 pag. 39; Stöckli/ Duc,
Basler Kommentar zum SchKG, Basilea 2010, n. 31 ad art. 138).
4.
L’ufficio esecuzione non può
rifiutare l’iscrizione degli oneri che risultano dall’estratto del registro
fondiario o che sono stati insinuati entro il termine, né modificarli, né
contestarli, né esigere la produzione di prove (art. 36 cpv. 2 RFF). Il potere
di cognizione dell’ufficio e dell’autorità di vigilanza è pertanto molto limitato:
l’iscrizione nell’elenco oneri di una pretesa tempestivamente notificata può
essere rifiutata solo qualora risulti manifesta l’assenza di un onere reale per
il fondo, e nel caso di crediti asseritamente garantiti da ipoteca legale,
soltanto quando risulti manifesta l’assenza di una base legale che li ponga al
beneficio della pretesa ipoteca (cfr. art. 36 cpv. 1 RFF). Dubbi sull’esistenza
o sul quantum del credito non autorizzano invece l’ufficio a respingerne
l’inserimento nell’elenco oneri (cfr. Gilliéron,
Commentaire de la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 45 i.f. ad art. 140). Rimane
riservata la facoltà per i creditori di contestare l’elenco oneri presso il
giudice competente ai sensi dell’art. 140 cpv. 2 LEF.
5.
L’articolo
818.
CC definisce l’estensione della garanzia, ossia l’ammontare fino a concorrenza
del quale il credito è garantito dal pegno se il prodotto della realizzazione è
sufficiente. Per l’art. 818 cpv. 1 cifre 1 e 3 CC la garanzia
del pegno immobiliare si estende al credito capitale iscritto, a tre interessi
annuali scaduti al momento della domanda di realizzazione e agli interessi
decorsi dall’ultima scadenza. Come emerge dal Messaggio concernente la
revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrale e altre
modifiche della disciplina dei diritti reali) del 27 giugno 2007 (FF 2007 p. 4879
e 4880), precedentemente all’entrata in vigore della nuova formulazione della
cifra 3 del capoverso 1 dell’art. 818 CC, secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale se la proprietà delle cartelle ipotecarie veniva trasferita
a scopo di garanzia o se le stesse cartelle venivano costituite in pegno, la
cartella ipotecaria garantiva – sino a concorrenza del capitale da essa
rappresentato e degli interessi teoricamente dovuti sullo stesso – qualsiasi
credito di qualsivoglia genere derivante dal rapporto fondamentale. Gli interessi
garantiti dalla cartella ipotecaria potevano quindi essere reclamati per
coprire non soltanto interessi effettivamente maturati bensì anche un credito
capitale e questo anche se il vero credito d’interessi derivante dal rapporto
fondamentale era già stato pagato o non era affatto dovuto. Affinché i
creditori pignoratizi di grado posteriore possano confidare nel fatto che gli
interessi decorrono soltanto dalla nascita del credito risultante dalla
cartella ipotecaria e possano partire dal presupposto che la garanzia
pignoratizia venga utilizzata soltanto per gli interessi effettivamente
maturati, dal 1° gennaio 2012 la terza cifra del primo capoverso è stata modificata,
precisando in fine alla stessa che la cartella ipotecaria garantisce soltanto
gli interessi effettivamente dovuti (cfr. anche oltre al citato messaggio: Steinauer,
Les droits réels, vol. III, 4a ed., Berna 2012, n. 2646;
Foëx, Nouveautés en matière
de droits de gages immobiliers, in: Journée de droit bancaire et financier 2012,
p. 12). Questa norma costituisce una regola di diritto imperativo ed è pertanto
applicabile sia alle cartelle ipotecarie emesse sotto l’imperio del vecchio
diritto sia a quelle costituite dopo l’entrata in vigore del nuovo diritto (Foëx , op.
cit., p. 12). Tale garanzia rappresenta un’ipoteca legale diretta, che nasce
ope legis, senza necessità di iscrizione a registro fondiario (Riemer, Die beschränkten dinglichen
Rechte, Grundriss des schweizerischen Sachenrechts, Vol. II , Berna 1986, p.
93, N. 31). Ne consegue che, come correttamente argomentato dal ricorrente,
nell’elenco oneri possono essere iscritti unicamente il credito capitale e gli interessi effettivamente dovuti per tre annualità e quelli decorsi dall’ultima scadenza. Nel
caso di specie dunque, sia a favore della PI 2 sia a favore dell’ PI 3, deve
essere iscritto nell’elenco oneri riferito alla particella __________ RFD di __________
solo l’importo del credito capitale portato dalle cartelle ipotecarie in
possesso dei creditori e gli interessi effettivi da loro notificati. Non è
invece compito dell’Ufficio di esecuzione né dell’Autorità di vigilanza verificare
l’ammontare degli interessi tempestivamente notificati e il cui saggio risulta
inferiore al tasso massimo iscritto nel registro fondiario (cfr. CEF 17
febbraio 2003, inc. 15.2003.23; Jent-Sørensen,
Die Rechtsdurchsetzung bei der Grundstückverwertung in der Spezialexekution,
tesi di abilitazione Zurigo 2003, n. 147-148). Ciò vale in particolare per il
terzo periodo d’interessi fatto valere dall’ PI 3, la cui data di decorrenza
risulta chiaramente essere il 22 febbraio 2010 (doc. E, pag. 1).
6.
Da
quanto precede discende che il ricorso è parzialmente accolto, limitatamente
alla conclusione subordinata. Non si prelevano spese (art. 61 cpv. 2 lett. a
OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17,107 cpv. 5, 140 cpv. 1 e 2, 155
cpv. 1, 156 LEF; 818 CC; 37 cpv. 2, 39 cpv. 1, 102 RFF; 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF,
pronuncia:
1. Il ricorso è parzialmente
accolto. Di conseguenza:
1.1. Sub 3
alla voce ipoteche convenzionali dell’elenco oneri riferito alla particella __________
RFD di __________, i crediti a favore di PI 2 vengono così rettificati, con
contestuale conseguente modifica dell’importo totale:
“a)
Cartella ipotecaria gravante in 1° grado i beni immobili da realizzare dg.
14655/27.06.2007
Importo
garantito dal titolo:
ad
a) Fr. 2'630'000.00 + interessi massimi del 10%
Ammontare
del credito notificato:
–
Capitale 2'728'500.00
–
Interessi contrattuali e moratori
fino
al 25.04.2013 154'033.00
– Spese
precetto esecutivo 413.00
– Spese
diverse della Banca 5'394.00
Totale 2'888'340.00
Credito
garantito dal fondo:
–
Capitale 2'630'000.00
–
Interessi contrattuali e moratori
fino
al 25.04.2013 154'033.00
–
Spese precetto esecutivo 413.00
–
Spese diverse della Banca 5'394.00
Totale
valuta 25.04.2013 2'789'840.00
da pagarsi a contanti 2'789'840.00 ”
1.2. Sub 4
alla voce ipoteche convenzionali dell’elenco oneri riferito alla particella __________
RFD di __________, i crediti a favore dell’ PI 3 vengono così rettificati, con
contestuale conseguente modifica dell’importo totale:
“a)
Cartella ipotecaria gravante in 2° grado i beni immobili da realizzare dg.
14656/27.06.2007
Importo
garantito dal titolo:
ad
a) Fr. 870'000.00 + interessi massimi del 10%
Ammontare
del credito notificato:
– Capitale 1'087'565.00
– Interessi
al 5% dal 07.01.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 300'683.55 49'612.80
– Interessi
al 6% dal 17.06.2009 al
al
25.04.2013 su Fr. 217'565.55 50'330.05
– Interessi
al 5% dal 22.02.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 490'905.55 77'931.25
– Interessi
al 5% dal 31.12.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 78'410.80 9'093.45
Totale
1'274'532.55
Credito
garantito dal titolo:
– Capitale 870'000.00
– Interessi
al 5% dal 07.01.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 300'683.55 49'612.80
– Interessi
al 6% dal 17.06.2009 al
al
25.04.2013 su Fr. 217'565.55 50'330.05
– Interessi
al 5% dal 22.02.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 490'905.55 77'931.25
– Interessi
al 5% dal 31.12.2010 al
al
25.04.2013 su Fr. 78'410.80 9'093.45
Totale
valuta 25.04.2013 1'056'967.55
da pagarsi a contanti 1'056'967.55 ”
2. Le altre poste dell’elenco oneri rimangono immutate.
3. Non
si prelevano spese, né si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
– ;
– ;
– __________ __________ __________,
__________, __________;
– .
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro
la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla
notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla
notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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