Lexipedia

Decisione

15.2013.33

Pignoramento provvisorio. Impossibilità di richiedere la vendita dei beni pignorati

12 aprile 2013Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

che

con precetto esecutivo n. _____ del 3/27.8.2012 dell’Ufficio di esecuzione di

Lugano, RI 1 ha escusso PI 1 per la somma di fr. 15’000.- oltre interessi e

spese, indicando quale causale del credito: “Accettazione di debito del 20 giugno

2012, F_______ Sagl”;

che

interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 3

ottobre 2012 la procedente ne ha chiesto in giudizio il rigetto provvisorio, domanda

accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 25

ottobre 2012 (inc. SO.2012.4287);

che

il 19 novembre 2012 PI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano

azione di disconoscimento del debito di cui all’esecuzione in rassegna (art. 83

cpv. 2 LEF);

che

il 26 novembre 2012 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la

prosecuzione dell’esecuzione, allegando la menzionata decisione di rigetto provvisorio

dell’opposizione, dichiarata esecutiva ex art. 366 CPC dalla Pretura del

Distretto di Lugano, sezione 5;

che

il 14 dicembre 2012 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato l’avviso di

pignoramento, fissandolo presso il domicilio del debitore per il giorno 17

dicembre 2012 (pomeriggio);

che

con scritto del 17 dicembre 2012 via fax il patrocinatore dell’escusso ha

chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la sospensione dell’esecuzione con

effetto immediato, con conseguente annullamento del previsto pignoramento, dato

che è pendente azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF contro

la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione alla base della

prosecuzione dell’esecuzione, la cui udienza era prevista per il 21 gennaio

2013, ore 15:30, presso la Pretura del Distretto di Lugano;

che

il 18 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha proceduto al

pignoramento provvisorio (art. 83 cpv. 1 LEF; cfr. anche lo scritto 8 gennaio

2013 dell’ufficio al patrocinatore del debitore) di un’autovettura marca ______,

color bianco, anno 1963, targata TI _______ lasciando il veicolo in custodia

dell’escusso;

che

il 20 febbraio 2013 RI 1 ha chiesto la realizzazione del bene pignorato,

richiamando il menzionato verbale di pignoramento:

che

con scritto dell’11 marzo 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato

alla escutente di non poter dare ancora seguito alla domanda di realizzazione

in quanto il pignoramento (provvisorio) non è divenuto ancora definitivo;

che

contro tale provvedimento RI 1 è insorta con ricorso del 20 marzo 2013, asserendo

che non vi è alcun impedimento di legge ai sensi della LEF che si oppone alla

realizzazione di quanto pignorato, dal momento che la sentenza pretorile del 26

ottobre 2012 è passata in giudicato, “con un riconoscimento di debito inequivocabile”,

tanto da costituire titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e dal momento

che nessun Pretore o autorità autorizzata ha sospeso la procedura, che va pertanto

portata a compimento;

che

con osservazioni del 5 aprile 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso,

sostenendo che giusta l’art. 118 LEF la realizzazione non può essere chiesta

dal creditore che ha ottenuto soltanto – come nel caso in esame – un pignoramento

provvisorio ex art. 83 cpv. 1 LEF, di modo che fintanto che la procedura di

disconoscimento del debito è pendente (in data 21 gennai 2013

ha avuto luogo l’udienza di contradditorio presso la Pretura del Distretto di

Lugano), l’iniziativa della creditrice – cui sarebbe comunque spettato di

dimostrare che nel frattempo il pignoramento è divenuto definitivo – è

prematura;

che

per gli stessi motivi, con osservazioni del 9 aprile 2013 anche l’Ufficio di

esecuzione di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso;

Considerandi

in diritto:

che,

giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio

d’esecuzione – nel caso in esame contro il diniego di dare seguito alla domanda

di realizzazione presentata dalla creditrice il 20 febbraio 2013 – deve essere

presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe conoscenza;

che

il provvedimento impugnato è datato 11 marzo 2013, di modo che il ricorso

inoltrato il 20 marzo successivo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;

che,

per l’art. 83 cpv 1 LEF, ottenuto il rigetto dell’opposizione e spirato il

termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l’opposizione può

chiedere il pignoramento provvisorio;

che,

di conseguenza, è corretto il procedere dell’Ufficio di esecuzione di Lugano

che, dando seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione con riferimento

alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione – dichiarata esecutiva

dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 –, ha effettuato il

pignoramento provvisorio;

che

infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, peraltro

tardivamente (il pignoramento risale al 18 gennaio 2013), l’opposizione è stata

rigettata in via provvisoria e non definitiva;

che,

per quanto concerne ora il proseguimento dell’esecuzione, si osserva come, per

l’art. 116 cpv. 1 LEF, il creditore può domandare la realizzazione dei beni

mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di

un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né

più tardi di due anni dal pignoramento;

che,

tuttavia, i creditori che hanno ottenuto soltanto un pignoramento provvisorio

non possono chiedere la realizzazione dei beni pignorati fintanto che il

pignoramento rimane provvisorio (art. 118 primo periodo LEF; cfr. Frey, Basler Kommentar zum SchKG, vol.

I, 2a ed., n. 3 ad art. 118 con richiamo a DTF 83 III 19), ritenuto

che in tal caso non decorrono i termini dell’art. 116 LEF (art. 118 secondo

periodo LEF);

che

il pignoramento provvisorio diventa definitivo se l’escusso omette di chiedere

con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito prevista dall’art. 83

cpv. 2 LEF, o se siffatta azione è respinta (art. 83 cpv. 3 LEF);

che

nel caso concreto l’escusso ha presentato l’azione di disconoscimento di debito

il 19 novembre 2012 – azione sulla cui sussistenza non vi è dubbio – che non

risulta sia stata nel frattempo respinta, eventualità questa che, dandosene il

caso, andava comunque addotta e comprovata dalla creditrice (cfr. Frey, op. cit., n. 6 ad art. 118);

che,

di conseguenza, il pignoramento provvisorio del 18 gennaio 2013 (peraltro mai

impugnato) è rimasto tale sicché, non dando seguito alla richiesta di

realizzazione del 20 febbraio 2013, l’ufficio ha correttamente applicato la

legge;

che

ne discende pertanto la reiezione del ricorso;

che

non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.

2.

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 83, 116 e 118 LEF e

la OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano spese né assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

alla Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.