15.2013.33
Pignoramento provvisorio. Impossibilità di richiedere la vendita dei beni pignorati
12 aprile 2013Italiano7 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.33
Lugano
12 aprile 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 20 marzo 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano nell’ambito dell’esecuzione n.
______ promossa dalla ricorrente nei confronti di
PI
1
patrocinato
dall’avv. PA 1
viste
le osservazioni 5 aprile 2013 di PI 1 e 9 aprile 2013 dell’Ufficio di
esecuzione di Lugano;
esaminati
gli atti,
ritenuto
Fatti
che
con precetto esecutivo n. _____ del 3/27.8.2012 dell’Ufficio di esecuzione di
Lugano, RI 1 ha escusso PI 1 per la somma di fr. 15’000.- oltre interessi e
spese, indicando quale causale del credito: “Accettazione di debito del 20 giugno
2012, F_______ Sagl”;
che
interposta tempestiva opposizione da parte dell’escusso, con istanza del 3
ottobre 2012 la procedente ne ha chiesto in giudizio il rigetto provvisorio, domanda
accolta dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 5, con decisione del 25
ottobre 2012 (inc. SO.2012.4287);
che
il 19 novembre 2012 PI 1 ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano
azione di disconoscimento del debito di cui all’esecuzione in rassegna (art. 83
cpv. 2 LEF);
che
il 26 novembre 2012 RI 1 ha chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la
prosecuzione dell’esecuzione, allegando la menzionata decisione di rigetto provvisorio
dell’opposizione, dichiarata esecutiva ex art. 366 CPC dalla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 5;
che
il 14 dicembre 2012 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha emanato l’avviso di
pignoramento, fissandolo presso il domicilio del debitore per il giorno 17
dicembre 2012 (pomeriggio);
che
con scritto del 17 dicembre 2012 via fax il patrocinatore dell’escusso ha
chiesto all’Ufficio di esecuzione di Lugano la sospensione dell’esecuzione con
effetto immediato, con conseguente annullamento del previsto pignoramento, dato
che è pendente azione di disconoscimento di debito ex art. 83 cpv. 2 LEF contro
la decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione alla base della
prosecuzione dell’esecuzione, la cui udienza era prevista per il 21 gennaio
2013, ore 15:30, presso la Pretura del Distretto di Lugano;
che
il 18 gennaio 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha proceduto al
pignoramento provvisorio (art. 83 cpv. 1 LEF; cfr. anche lo scritto 8 gennaio
2013 dell’ufficio al patrocinatore del debitore) di un’autovettura marca ______,
color bianco, anno 1963, targata TI _______ lasciando il veicolo in custodia
dell’escusso;
che
il 20 febbraio 2013 RI 1 ha chiesto la realizzazione del bene pignorato,
richiamando il menzionato verbale di pignoramento:
che
con scritto dell’11 marzo 2013 l’Ufficio di esecuzione di Lugano ha comunicato
alla escutente di non poter dare ancora seguito alla domanda di realizzazione
in quanto il pignoramento (provvisorio) non è divenuto ancora definitivo;
che
contro tale provvedimento RI 1 è insorta con ricorso del 20 marzo 2013, asserendo
che non vi è alcun impedimento di legge ai sensi della LEF che si oppone alla
realizzazione di quanto pignorato, dal momento che la sentenza pretorile del 26
ottobre 2012 è passata in giudicato, “con un riconoscimento di debito inequivocabile”,
tanto da costituire titolo di rigetto definitivo dell’opposizione e dal momento
che nessun Pretore o autorità autorizzata ha sospeso la procedura, che va pertanto
portata a compimento;
che
con osservazioni del 5 aprile 2013 PI 1 ha chiesto la reiezione del ricorso,
sostenendo che giusta l’art. 118 LEF la realizzazione non può essere chiesta
dal creditore che ha ottenuto soltanto – come nel caso in esame – un pignoramento
provvisorio ex art. 83 cpv. 1 LEF, di modo che fintanto che la procedura di
disconoscimento del debito è pendente (in data 21 gennai 2013
ha avuto luogo l’udienza di contradditorio presso la Pretura del Distretto di
Lugano), l’iniziativa della creditrice – cui sarebbe comunque spettato di
dimostrare che nel frattempo il pignoramento è divenuto definitivo – è
prematura;
che
per gli stessi motivi, con osservazioni del 9 aprile 2013 anche l’Ufficio di
esecuzione di Lugano ha chiesto la reiezione del ricorso;
Considerandi
in diritto:
che,
giusta l’art. 17 cpv. 2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio
d’esecuzione – nel caso in esame contro il diniego di dare seguito alla domanda
di realizzazione presentata dalla creditrice il 20 febbraio 2013 – deve essere
presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe conoscenza;
che
il provvedimento impugnato è datato 11 marzo 2013, di modo che il ricorso
inoltrato il 20 marzo successivo è tempestivo e, quindi, da questo aspetto, ammissibile;
che,
per l’art. 83 cpv 1 LEF, ottenuto il rigetto dell’opposizione e spirato il
termine del pagamento, il creditore che fece rigettare l’opposizione può
chiedere il pignoramento provvisorio;
che,
di conseguenza, è corretto il procedere dell’Ufficio di esecuzione di Lugano
che, dando seguito alla domanda di prosecuzione dell’esecuzione con riferimento
alla decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione – dichiarata esecutiva
dalla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 –, ha effettuato il
pignoramento provvisorio;
che
infatti, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, peraltro
tardivamente (il pignoramento risale al 18 gennaio 2013), l’opposizione è stata
rigettata in via provvisoria e non definitiva;
che,
per quanto concerne ora il proseguimento dell’esecuzione, si osserva come, per
l’art. 116 cpv. 1 LEF, il creditore può domandare la realizzazione dei beni
mobili, crediti e altri diritti pignorati non prima di un mese né più tardi di
un anno dal pignoramento e, quando si tratti di fondi, non prima di sei mesi né
più tardi di due anni dal pignoramento;
che,
tuttavia, i creditori che hanno ottenuto soltanto un pignoramento provvisorio
non possono chiedere la realizzazione dei beni pignorati fintanto che il
pignoramento rimane provvisorio (art. 118 primo periodo LEF; cfr. Frey, Basler Kommentar zum SchKG, vol.
I, 2a ed., n. 3 ad art. 118 con richiamo a DTF 83 III 19), ritenuto
che in tal caso non decorrono i termini dell’art. 116 LEF (art. 118 secondo
periodo LEF);
che
il pignoramento provvisorio diventa definitivo se l’escusso omette di chiedere
con la procedura ordinaria il disconoscimento del debito prevista dall’art. 83
cpv. 2 LEF, o se siffatta azione è respinta (art. 83 cpv. 3 LEF);
che
nel caso concreto l’escusso ha presentato l’azione di disconoscimento di debito
il 19 novembre 2012 – azione sulla cui sussistenza non vi è dubbio – che non
risulta sia stata nel frattempo respinta, eventualità questa che, dandosene il
caso, andava comunque addotta e comprovata dalla creditrice (cfr. Frey, op. cit., n. 6 ad art. 118);
che,
di conseguenza, il pignoramento provvisorio del 18 gennaio 2013 (peraltro mai
impugnato) è rimasto tale sicché, non dando seguito alla richiesta di
realizzazione del 20 febbraio 2013, l’ufficio ha correttamente applicato la
legge;
che
ne discende pertanto la reiezione del ricorso;
che
non si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv.
2.
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 83, 116 e 118 LEF e
la OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano spese né assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
alla Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.