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Decisione

15.2013.35

Determinazione remunerazione amministrazione speciale fallimento

14 maggio 2013Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

fallimento in oggetto è aperto dal __________ dicembre 2011. Quale amministrazione

speciale del fallimento è stata nominata la IS 1.

B. Con

l’istanza in esame, l’istante sottopone a questa Camera per approvazione la sua

proposta di rimunerazione per quanto già svolto, che ha il seguente contenuto:

ore CHF/h Importo

__________ 0.4167 110.00 45.84

__________ 5.25 95.00 498.75

__________ 2.25 150.00 337.50

__________ 1.45 125.00 181.25

__________ 4.4167 90.00 397.50

__________ 2.50 90.00 225.00

__________ 383.50 150.00 57'525.00

chilometri 54.00

__________ 352.65 85.0581 29'995.74

__________ 394.8333 150.00 59'225.00

chilometri 218.00

Totale 148'703.57

L’amministrazione

del fallimento chiede pure il riconoscimento di fr. 18'000.00 per i lavori

ancora da svolgere, ossia definire le ultime garanzie, sistemare la

contabilità, elaborare i conteggi IVA e AVS, elaborare lo stato di riparto

definitivo, depositarlo dandone avviso ai creditori, emettere gli attestati di

carenza beni, effettuare i pagamenti, presentare la relazione finale e chiedere

al giudice la chiusura del fallimento, quantificando il dispendio orario in

circa 120 ore a fr. 150.00 orari.

C. Così come richiesto da questa Camera, IS 1, il 7 maggio 2013, ha comunicato che l’onorario dei membri della delegazione dei creditori di fr. 8'504.00 è stato

determinato in base all’art. 46 OTLEF, atteso che le ore lavorative sono state fatturate

a fr. 100.00/ora sia per il presidente della delegazione sia per gli altri membri.

Considerando in diritto:

1. Secondo l’art. 84 RUF, applicabile alle amministrazioni speciali per

il rinvio dell’art. 97 RUF, ove l'amministrazione del fallimento (eventualmente

la delegazione dei creditori) creda di aver diritto a

una speciale indennità in base all'articolo 48 OTLEF (recte art. 47), dovrà,

prima di compilare lo stato definitivo di riparto, sottoporre alla competente

autorità di vigilanza, unitamente all'incarto, una distinta particolareggiata

delle operazioni per le quali la tariffa federale non prevede tassa alcuna.

L'autorità di vigilanza fissa l'indennità da corrispondere.

Il suo giudizio – che non è preceduto da alcun

provvedimento autonomo degli organi d'esecuzione forzata, i quali si devono

limitare all'invio di una proposta di tassazione (cfr. Cometta, Commentario alla LPR, Lugano 1998, n. 3.2.4.4 ad

art. 1, nota 78, p. 43) – è impugnabile al Tribunale federale con ricorso in

materia civile (cfr. art. 19 LEF che rinvia alla LTF).

Considerandi

2.

L’art.

47.

OTLEF disciplina la rimunerazione straordinaria dovuta nelle procedure

complesse, in deroga alla tariffa ordinaria di cui agli art. 44 a 46 OTLEF.

2.1

Giusta

l’art. 47 OTLEF, se la procedura richiede particolari indagini della

fattispecie o studi giuridici, si dovrà tener conto in particolare delle

difficoltà e della rilevanza del caso, del volume del lavoro e del tempo

impiegato (art. 47 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che per queste procedure si potrà

aumentare la tariffa delle indennità dell'amministrazione sia ordinaria che

speciale, come pure dei membri della delegazione dei creditori (art. 47 cpv. 2

OTLEF).

2.2

Con

“tempo impiegato” s’intende quello dovuto ragionevolmente, avuto riguardo alla

complessità del caso e usando la diligenza richiesta, senza indulgere in

attività dispersive e antieconomiche che non tengono in giusto conto il

rapporto costi/benefici (cfr. DTF 111 III 90, cons. 2f). Parametri di valutazione saranno, tra altri, le somme e gli interessi in causa come pure le

spese comprovate, purché necessarie. Inoltre, è un dato della comune esperienza

che, anche nell’ipotesi che si tratti di una procedura fallimentare complessa,

non si pongono in linea di principio solo questioni complicate: di regola è

opportuno eseguire un calcolo misto, che distingua almeno tra lavori “esigenti”

(qualificati) e lavori di segretariato (cfr. DTF 120 III 100, cons. 2 i.f.). La

suddivisione in categorie di attività e la relativa determinazione della tariffa

oraria rientra nel potere di apprezzamento dell’autorità cantonale di vigilanza

(cfr. DTF 130 III 617 ss., cons. 3.3 e 4.1). Questa Camera distingue tra

prestazioni di complessità accresciuta (con una gradazione dipendente dal tipo

di formazione), mansioni contabili e lavori di segretariato (cfr. per tutte CEF

29.

aprile 2004, inc. 15.2000.44, cons. 4e e 4f; Cometta, op. cit., n. 3.2.4.4.c ad art.

1, p. 44-45).

2.3

L’autorità

di vigilanza gode di un ampio potere di apprezzamento per determinare se si

giustifica l’applicazione dell’art. 47 OTLEF nonché l’importo della rimunerazione.

Deve tuttavia tenere conto del carattere sociale della normativa della OTLEF

che vieta che siano poste a carico della massa in modo illimitato spese elevate

(DTF 130 III 615 s., cons. 1.2 e 3.1; 130 III 180, cons. 1.2; 120 III 100,

cons. 2; 114 III 41, cons. 2; 108 III 67 cons. 2).

3.

Fatta

salva la facoltà di ricorso prevista dagli art. 17 LEF e 2 OTLEF e il potere di

vigilanza amministrativa (art. 13-14 e 241 LEF) in caso di mancanze o di errori

manifesti, non spetta all’autorità di vigilanza statuire d’ufficio sulle spese

esposte dall’amministrazione speciale. Non torna quindi conto verificare se

tutti gli esborsi figuranti nella nota in esame sono compatibili con il

principio di economicità che vige nel diritto esecutivo (cfr. supra cons. 2.2).

4.

Nel

caso concreto, la procedura può essere qualificata come complessa ai sensi

dell’art. 47 OTLEF, in considerazione della necessità dell’amministrazione

speciale di liquidare i lavori in corso al momento dell’apertura del

fallimento, del numero di creditori (178) e dell’en­ti­tà e della composizione

dell’attivo, segnatamente diverse fatture da incassare (per un importo

complessivo di fr. 1'374'628.05) e l’inven­tario della società (beni mobili di

arredamento, materiali e attrezzature da cantiere).

5.

Dai

dati forniti dall’amministratrice speciale risulta che il suo impegno

complessivo è stato di 1146.85 ore, che corrispondono a circa 143 giorni

lavorativi di 8 ore (~29

settimane di 5 giorni) su un periodo che si estende su circa un anno.

5.1

La

tariffa oraria esposta dall’amministrazione per le prestazioni fornite da __________,

__________ e __________ (fr. 150.00/ora), __________ (fr. 110.00/ora), __________

(fr. 95.00/ora), __________ (fr. 125.00/ora), __________ (fr. 90.00/ora) è

conforme a quella ammessa dalla giurisprudenza cantonale.

5.2

La

tariffa oraria proposta dagli istanti per le prestazioni fornite dall’impiegata

immobiliare __________ (fr. 90.00/ora) e dalla contabile __________ (fr.

85.

/ora) supera invece quella massima riconosciuta da questa Camera (CEF 27 marzo 2012, inc. n. 15.2011.87,

cons. 5; 1° marzo 2010, inc. 15.2009.102, cons. 4.2/b; 8 novembre 1999, inc.

15.1998

, cons. 4/e, in Rep. 1999, n. 95; CEF 25 luglio 2000, inc.

15.1998

, cons. 4/e; Cometta, n. 3.2.4.4/d ad art. 1, pag. 45), compresa tra fr. 40.00/60.00 per

chi svolge lavori di segretariato. Infatti la tariffa

stabilita dalla Camera indica valori medi, che si applicano agli atti tipici di

una liquidazione fallimentare, ripartiti in modo oggettivo (vale a dire

indipendentemente dalla persona che effettivamente ha eseguito l’atto) nelle categorie

di attività previste dalla giurisprudenza e meglio precisate nelle decisioni

della CEF sopra menzionate. In concreto le ore contabilizzate da __________ e

da __________, anche se aventi le funzioni di impiegata immobiliare e di

contabile in seno all’istante, non sono riferite a prestazioni di complessità

accresciuta ma a prestazioni di segretariato, per la quali va riconosciuta una

tariffa di massimi fr. 60.00/ora.

5.3

Vanno

pertanto riconosciute a IS 1 le seguenti indennità, con il rilievo che le spese

di trasferta vanno esposte a parte con eventuali altri costi avuti

dall’amministrazione speciale, sui quali la Camera non deve determinarsi

d’ufficio (cfr. supra cons. 3):

ore CHF/h Importo

__________ 0.4167 110.00 45.84

__________ 5.25 95.00 498.75

__________ 2.25 150.00 337.50

__________ 1.45 125.00 181.25

__________ 4.4167 90.00 397.50

__________ 2.50 60.00 150.00

__________ 383.50 150.00 57'525.00

__________ 352.65 60.00 21'159.00

__________ 394.8333 150.00 59'225.00

Totale (arrotondato) 139'520.00

5.4

Globalmente

le ore lavorative indicate dall’amministrazione fallimentare speciale (1146.85

ore, che corrispondono a circa 143 giorni lavorativi di 8 ore) appaiono congrui,

avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura. Anche il rapporto

costi/benefici appare sostenibile, siccome l’importo complessivo degli onorari dell’amministratore (fr. 139'520.00, supra cons. 5.3) rappresenta circa il 7.68% del ricavato (pari a fr. 1'816'585.88,

cfr. conteggio finale PI 1 al 29 marzo 2013). Va comunque ricordato che l’art.

47.

OTLEF non prevede né una partecipazione dell’amministrazione speciale agli

importi incassati né un bonus, ma prescrive quale criterio di rimunerazione principale

il volume del lavoro e il tempo impiegato.

6.

Giusta

l’art. 23 cpv. 1 vLIVA (nel suo tenore valido fino al 31 dicembre 2009), gli organi

dell’esecuzione forzata non sono assoggettati all’imposta sul valore aggiunto

(IVA) per le prestazioni effettuate nell’esercizio della loro sovranità (cfr. BlSchK

2001, p. 28 segg.; promemoria n° 2 “Uffici di esecuzione e fallimenti” [n.

610.545

] pubblicato dall’Amministrazione federale delle contribuzioni – AFC;

CEF 17 dicembre 2007, inc. 15.2007.112, cons. 4.4). La situazione non è

cambiata con la nuova legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2010, siccome gli

atti degli uffici di esecuzione e fallimenti, come pure degli organi non

statali incaricati di compiti ufficiali di natura esecutiva (amministratori

speciali, commissari, liquidatori ecc.), non soggiacciono all’IVA, in quanto si

tratta di attività sovrane (cfr. art. 3 lett. g nLIVA in relazione con gli art.

12.

cpv. 4 LIVA e 14 OIVA; Info IVA n. 26 concernente il settore Uffici di esecuzione

e fallimenti, edita dall’AFC nell’ago­sto 2010, ad 1 pag. 7, www.estv.admin.ch/mwst/ do­ku­mentation/00130/00947/01033/index.html?lang=it). Pertanto, non possono venire riconosciuti gli importi fatturati a questo titolo (ad es. CEF 21 febbraio 2006,

inc. 15.2006.13, cons. 3.4).

7.

Secondo

l’art. 46 cpv. 3 OTLEF, l’indennità per mezz’ora di seduta della delegazione

dei creditori è di fr. 60.00 per il presidente e il segretario e di fr. 50.00

per gli altri membri; le operazioni all’infuori di una seduta sono rimunerate

fr. 50.00/½ ora (art. 46 cpv. 4 OTLEF). In virtù dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF, la

tariffa può essere aumentata dall’autorità di vigilanza nelle procedure complesse.

Nel caso

concreto, i membri della delegazione dei creditori non hanno chiesto una rimunerazione

superiore a quella prevista dall’art. 46 OTLEF. Non è pertanto necessario

determinare la loro rimunerazione ai sensi dell’art. 47 cpv. 2 OTLEF. Va però

ricordato che anche le loro prestazioni non sono assoggettate all’imposta sul

valore aggiunto (IVA) (supra ad 3.4 e CEF del 1° agosto 2004, inc. 15.2004.122).

8.

L’amministrazione

del fallimento chiede pure il riconoscimento di fr. 18'000.00 per i lavori

ancora da svolgere, quantificando il dispendio orario in circa 120 ore a fr.

150.00

orari. Tenuto conto che gli atti che rimangono

da effettuare prima della chiusura del fallimento rivestono carattere

essenzialmente amministrativo (sistemare la contabilità, elaborare i conteggi

IVA, allestire e depositare lo stato di riparto definitivo, notificare a ciascun

creditore mediante lettera raccomandata l’avviso di deposito e un estratto riguardante il suo riparto [art.

263.

cpv. 2 LEF e 87 RUF], versare

i dividendi che non sono già stati anticipati [art. 264

LEF e 88 RUF], allestire ed inviare gli attestati di carenza

di beni [art. 265 LEF] e inoltrare al giudice del fallimento

l’istanza di chiusura del fallimento [art. 268 LEF e 92 RUF], con la relativa

relazione, chiedere la pubblicazione della sentenza di chiusura nel Foglio

ufficiale svizzero di commercio e nel Foglio ufficiale cantonale [art. 35 e 268

cpv. 4 LEF], depositare l’incarto presso l’UEF di Bellinzona [art. 98 cpv. 2

RUF]), appare congrua una rimunerazione omnicomprensiva di fr. 12'600.00, pari

a 60 ore di lavoro qualificato retribuito a fr. 150.00/ora e a 60 ore di lavoro

di segretariato retribuito a fr. 60/ora, atteso che le ore lavorative indicate

dall’amministrazione fallimentare speciale (120 ore, che corrispondono a circa

15.

giorni lavorativi di 8 ore) appaiono congrui ai compiti ancora da svolgere,

avuto riguardo alle circostanze concrete della procedura.

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 237 cpv. 2, 241 LEF, 84, 97 RUF, 3 e 12 LIVA, 2, 46, 47 e 48 OTLEF;

pronuncia:

1.

L’istanza

è parzialmente accolta.

1.1

Di

conseguenza, la rimunerazione dell’amministratrice fallimentare speciale del fallimento

di PI 1, __________, è determinata in fr. 139'520.00, per le prestazioni effettuate

fino al 31 gennaio 2013.

1.2

L’onorario forfettario dal 31 gennaio 2013 fino alla fine della liquidazione

è determinato in fr. 12’600.00.

1.3

Non

va computata IVA sugli importi di cui ai dispositivi 1.1 e 1.2.

2.

Notificazione a.

Comunicazione

all’Ufficio esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro

la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci) giorni dalla

notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni dalla notificazione

nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata nell’ambito di

un’esecuzione cambiaria.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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