15.2013.36
Pignoramento di un’autovettura rivendicata con successo dall’escussa nell’ambito di un precedente pignoramento contro un terzo
19 aprile 2013Italiano4 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.36
Lugano
19 aprile 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 8 aprile 2013 di
RI
1
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro la ricorrente da
1. PI 1 ;
Considerandi
2.
PI 2 ;
rappr. dall’RA 1 ;
3.
PI 3 ;
4.
PI 4 ;
rappr. da RA 2
viste le osservazioni 12 aprile 2013 dell’CO 1;
esaminati atti e documenti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nelle esecuzioni n. __________,
n. __________, n. __________ e n. __________, il 4 gennaio 2013, il 30 gennaio
2013.
ed il 21 febbraio 2013 l’CO 1 ha emesso gli avvisi di pignoramento nei
confronti di RI 1;
che il 5 febbraio 2013,
in occasione dell’allestimento del verbale interno delle operazioni di
pignoramento, la debitrice ha dichiarato all’Ufficio di non possedere né beni
immobili, né beni mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento;
che il 7 marzo 2013
l’Ufficio ha pignorato l’autovettura Toyota Rav4 2.0, allestendo il relativo
verbale;
che con ricorso 8 aprile 2013
RI 1 si è aggravata contro il verbale di pignoramento argomentando che lo
stesso sarebbe stato allestito il 5 febbraio 2012, quando l’autovettura
risultava pignorata nell’ambito di esecuzioni pendenti contro sua suocera __________;
che quindi la stessa non
poteva essere pignorata nelle esecuzioni promosse contro la ricorrente;
che in ogni caso per il pignoramento
l’Ufficio avrebbe dovuto seguire la procedura di cui agli art. 89, 90, 91 e 112
LEF;
che in via cautelare la
ricorrente ha inoltre chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al
gravame;
che con osservazioni 12
aprile 2013 l’CO 1 ha preavvisato negativamente quest’ultima richiesta, ritenendo
gli argomenti della ricorrente manifestamente infondati, tanto da proporre,
dandosene il caso, l’evasione del ricorso nel merito;
che tale presa di
posizione è condivisibile per le motivazioni che seguono;
che il 16 ottobre 2012 l’Ufficio
aveva già pignorato, nelle varie esecuzioni promosse contro __________,
l’autovettura Toyota Rav4;
che, avendo RI 1
rivendicato la proprietà del veicolo pignorato, l’8 febbraio 2013 l’Ufficio ha
impartito ai creditori un termine di 10 giorni per dichiarare se essi contestavano
la rivendicazione, con la comminatoria che in caso di omessa contestazione la
pretesa della ricorrente sarebbe stata riconosciuta;
che nel termine assegnato
nessuna rivendicazione è pervenuta all’Ufficio;
che pertanto esso ha
liberato l’autovettura pignorata a favore della rivendicante RI 1;
che a seguito di ciò la
stessa poteva ora essere pignorata nell’ambito delle varie esecuzioni promosse
contro la ricorrente;
che l’argomentazione dell’escussa,
secondo cui il verbale di pignoramento sarebbe stato allestito il 5 febbraio
2013, non corrisponde a quanto emerge dagli atti esecutivi;
che infatti il 5 febbraio
2013.
l’Ufficio ha compilato alla presenza della ricorrente il solo verbale
interno delle operazioni di pignoramento;
che l’Ufficio, a
conoscenza della rivendicazione di proprietà della ricorrente, ha atteso
l’esito di questa procedura e solo in seguito ha allestito il verbale,
pignorando l’autovettura nel frattempo liberata a favore dell’escussa dal
precedente pignoramento contro __________;
che in ogni caso l’Ufficio
avrebbe anche potuto pignorare il veicolo nell’esecuzione diretta contro la
ricorrente senza aspettare l’esito della procedura di rivendicazione avviata
nel procedimento esecutivo a carico di E__________ __________ (DTF 40 III
120-121; Gilliéron, Commentaire de
la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 233 ad art. 106);
che da quanto precede
discende che il ricorso, non sprovvisto di temerarietà, va respinto;
che visto l’esito scontato
dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso
senza notificazione alle controparti, alle quali non è quindi necessario intimare
la sentenza;
che con l’odierno giudizio
la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso è divenuta priva
di oggetto,
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2
lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF
pronuncia:
1. Il
ricorso è respinto.
2. Non
si prelevano tasse, né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
;
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.