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Decisione

15.2013.36

Pignoramento di un’autovettura rivendicata con successo dall’escussa nell’ambito di un precedente pignoramento contro un terzo

19 aprile 2013Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.36

Lugano

19 aprile 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 8 aprile 2013 di

RI

1

contro

l’operato

dell’CO 1 e meglio contro il verbale di pignoramento nelle esecuzioni n. __________,

n. __________, n. __________ e n. __________ promosse contro la ricorrente da

1. PI 1 ;

Considerandi

2.

PI 2 ;

rappr. dall’RA 1 ;

3.

PI 3 ;

4.

PI 4 ;

rappr. da RA 2

viste le osservazioni 12 aprile 2013 dell’CO 1;

esaminati atti e documenti;

ritenuto in fatto e considerato in diritto:

che nelle esecuzioni n. __________,

n. __________, n. __________ e n. __________, il 4 gennaio 2013, il 30 gennaio

2013.

ed il 21 febbraio 2013 l’CO 1 ha emesso gli avvisi di pignoramento nei

confronti di RI 1;

che il 5 febbraio 2013,

in occasione dell’allestimento del verbale interno delle operazioni di

pignoramento, la debitrice ha dichiarato all’Ufficio di non possedere né beni

immobili, né beni mobili, né crediti da sottoporre a pignoramento;

che il 7 marzo 2013

l’Ufficio ha pignorato l’autovettura Toyota Rav4 2.0, allestendo il relativo

verbale;

che con ricorso 8 aprile 2013

RI 1 si è aggravata contro il verbale di pignoramento argomentando che lo

stesso sarebbe stato allestito il 5 febbraio 2012, quando l’autovettura

risultava pignorata nell’ambito di esecuzioni pendenti contro sua suocera __________;

che quindi la stessa non

poteva essere pignorata nelle esecuzioni promosse contro la ricorrente;

che in ogni caso per il pignoramento

l’Ufficio avrebbe dovuto seguire la procedura di cui agli art. 89, 90, 91 e 112

LEF;

che in via cautelare la

ricorrente ha inoltre chiesto la concessione dell’effetto sospensivo al

gravame;

che con osservazioni 12

aprile 2013 l’CO 1 ha preavvisato negativamente quest’ultima richiesta, ritenendo

gli argomenti della ricorrente manifestamente infondati, tanto da proporre,

dandosene il caso, l’evasione del ricorso nel merito;

che tale presa di

posizione è condivisibile per le motivazioni che seguono;

che il 16 ottobre 2012 l’Ufficio

aveva già pignorato, nelle varie esecuzioni promosse contro __________,

l’autovettura Toyota Rav4;

che, avendo RI 1

rivendicato la proprietà del veicolo pignorato, l’8 febbraio 2013 l’Ufficio ha

impartito ai creditori un termine di 10 giorni per dichiarare se essi contestavano

la rivendicazione, con la comminatoria che in caso di omessa contestazione la

pretesa della ricorrente sarebbe stata riconosciuta;

che nel termine assegnato

nessuna rivendicazione è pervenuta all’Ufficio;

che pertanto esso ha

liberato l’autovettura pignorata a favore della rivendicante RI 1;

che a seguito di ciò la

stessa poteva ora essere pignorata nell’ambi­to delle varie esecuzioni promosse

contro la ricorrente;

che l’argomentazione dell’escussa,

secondo cui il verbale di pignoramento sarebbe stato allestito il 5 febbraio

2013, non corrisponde a quanto emerge dagli atti esecutivi;

che infatti il 5 febbraio

2013.

l’Ufficio ha compilato alla presenza della ricorrente il solo verbale

interno delle operazioni di pignoramento;

che l’Ufficio, a

conoscenza della rivendicazione di proprietà della ricorrente, ha atteso

l’esito di questa procedura e solo in seguito ha allestito il verbale,

pignorando l’autovettura nel frattempo liberata a favore dell’escussa dal

precedente pignoramento contro __________;

che in ogni caso l’Ufficio

avrebbe anche potuto pignorare il veicolo nell’esecuzione diretta contro la

ricorrente senza aspettare l’esito della procedura di rivendicazione avviata

nel procedimento esecutivo a carico di E__________ __________ (DTF 40 III

120-121; Gilliéron, Commentaire de

la LP, vol. II, Losanna 2000, n. 233 ad art. 106);

che da quanto precede

discende che il ricorso, non sprovvisto di temerarietà, va respinto;

che visto l’esito scontato

dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso

senza notificazione alle controparti, alle quali non è quindi necessario intimare

la sentenza;

che con l’odierno giudizio

la richiesta di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso è divenuta priva

di oggetto,

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 17 LEF; 61 cpv. 2

lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF

pronuncia:

1. Il

ricorso è respinto.

2. Non

si prelevano tasse, né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

;

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.