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Decisione

15.2013.37

Tardività del ricorso xché decisione dell’ufficio altro non è di conferma di pregressa decisione. Impossibilità del debitore di disporre di un credito pignorato

13 marzo 2014Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con scritto 28 marzo 2012, PI

1 ha chiesto l’estensione del pignoramento ad “un eventuale dividendo di

liquidazione spettante al signor RI 1 secondo lo stato di ripartizione

nell’ambito della procedura fallimentare della H__________ SA in liquidazione”.

Il 30 marzo 2012 l’Ufficio d’esecu­zione ha notificato all’Ufficio dei

fallimenti del Distretto di __________ il pignoramento successivo (giusta

l’art. 115 cpv. 3 LEF) del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo

della liquidazione relativa alla procedura fallimentare della H__________ SA” a

concorrenza di fr. 243’658.40 oltre accessori.

C. Con un primo ricorso del 10

maggio 2012 RI 1 ha postulato l’annul­lamento del provvedimento 30 marzo 2012,

ritenendo impignorabile la semplice aspettativa riferita a un dividendo in terza

classe che non poteva ancora essere quantificato. Con pronunciato 11 giugno

2012 (inc. 15.2012.56) la scrivente Camera ha respinto il ricorso, precisando che

in luogo del credito “spettante al debitore nell’even­tuale dividendo della

liquidazione relativa alla procedura fallimentare della H__________ SA” fosse

da considerare pignorato “il credito di RI 1 nei confronti della H__________

SA, ora in fallimento”. Il 29 ottobre 2012 il credito è poi stato

nuovamente pignorato in altre esecuzioni promosse contro RI 1 (gruppo n. __________).

D. Avendo i creditori chiesto

la vendita di quel credito, il 21 marzo 2013 l’CO 1 ha trasmesso all’escusso

l’av­viso d’in­canto fissato per il __________. Il 15 aprile 2013 RI 1 ha

chiesto all’Ufficio di rinviare l’asta, facendo in particolare valere di avere

lo stesso giorno dichiarato all’Ufficio dei fallimenti di compensare il credito

della massa fallimentare di PI 4 nei suoi confronti con il credito da lui insinuato

nel fallimento. Con scritto 16 aprile 2013 l’Ufficio di esecuzione ha respinto

la sua richiesta.

E. Con il ricorso in esame, del

17 aprile 2013, RI 1 chiede l’annullamento della decisione 16 aprile 2013 e la

sospensione della realizzazione del credito pignorato. Lo stesso giorno, il

Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso. Nelle loro

osservazioni del 24 rispettivamente del 29 aprile 2013 PI 1 e l’CO 1 propongono

la reiezione del ricorso.

Considerato

in diritto: 1. RI 1 fonda il ricorso

sul fatto che il credito posto al­l’asta apparirebbe non solo indeterminato ma

estremamente difficile da stimare, seppure con grande approssimazione. Infatti,

oltre ad essere creditore nel fallimento della H__________ SA in liquidazione, egli

afferma di essere anche debitore della fallita, la quale ha garantito un debito

di lui nei confronti della Banca __________ con un deposito presso la stessa di

circa fr. 5’000’000.–, che la banca, il 15 marzo 2013, ha chiesto all’ammi­ni­strazione del fallimento di potere utilizzare per estinguere i mutui

ipotecari concessi al ricorrente, dietro cessione alla massa delle cartelle

ipotecarie date in garanzia da quest’ultimo. RI 1, inoltre, rileva di avere

avviato nel corso del mese di agosto 2012 una procedura di contestazione della

graduatoria depositata nel fallimento di H__________ SA in liquidazione per

chiedere la cancellazione del credito di fr. 5’524’622.73 ammesso a favore

della H__________ Limited, sottolineando che in caso di accoglimento della domanda

il riparto destinato a quel credito servirà al suo soddisfacimento fino a

concorrenza del proprio credito. Infine, RI 1 evidenzia di avere fatto valere

presso l’uffi­cio dei fallimenti, con lettera inviata il 15 aprile 2013 (contemporaneamente

con la richiesta di sospensione del­l’asta), la compensazione del proprio

debito con quello vantato nei suoi confronti “dal fallimento”, motivo

per cui il credito che si vuole vendere potrebbe essere estinto. A parer suo, nel

rifiutare di sospendere l’asta, oltretutto senza motivazione, l’CO 1 ha

trascurato gli interessi dell’escusso e dei creditori procedenti, non tenendo

conto della possibile inesistenza del credito in questione e, ad ogni modo,

della sua aleatorietà, e ha così ecceduto il potere d’ap­prezzamento che gli

conferisce la legge.

Considerandi

2.

Il ricorso è in parte intempestivo.

Con la sua richiesta di sospensione dell’asta, infatti, il ricorrente pretende

di rimettere in discussione la decisione – ovvero l’avviso d’incanto del 21 marzo

2013.

– con cui l’Ufficio ha fissato l’asta per il 17 aprile 2013. Ora, l’allora

patrocinatore del ricorrente ha ritirato tale atto venerdì 22 marzo 2013, sicché

il termine di ricorso, di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), sospeso durante le

ferie esecutive pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile 2013: art. 56 n. 2 LEF), è

stato prorogato sino al terzo giorno feriale successivo, ossia fino a mercoledì

10.

aprile 2013 (art. 63 LEF), ed era pertanto ampiamente scaduto quando RI 1,

il 17 aprile 2013, ha presentato il ricorso in esame. E la comunicazione del­l’Ufficio

del 16 aprile 2013, nella misura in cui conferma solo l’asta del 17 aprile, non ha dato avvio a un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29,

consid. 1), non configurando la stessa una decisione nel senso dell'art. 17 LEF

(CEF inc. 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, con rimandi).

3.

Il ricorrente, per vero, si

prevale anche di una circostanza successiva alla fissazione dell’asta – ossia la

dichiarazione di compensazione del 15 aprile 2013 (doc. D, allegato n. 5) – che

a suo dire potrebbe avere estinto il credito posto all’incanto. Al riguardo si

può però sin d’ora rinviare alla sentenza pronunciata dalla Camera in data

odierna sul ricorso

interposto da RI 1 il 21 maggio 2013 contro la decisione dell’ufficio

fallimenti di aspettare il passaggio in giudicato della graduatoria per

determinarsi sull’eccezione di compensazione dei diritti della massa con il

credito insinuato dal ricorrente (inc. 15.2013.62): siccome tale credito era

pignorato, egli non era infatti legittimato a disporne senza l’autorizzazione

dell’Uffi­cio di esecuzione (art. 96 cpv. 1 LEF). La censura si

rivela quindi infondata.

4.

Anche l’accenno

ad un eccesso nell’esercizio del potere d’ap­prez­zamento è tardivo,

giacché l’Ufficio ha deciso di porre il credito al­l’asta già il 21 marzo 2013.

Ad ogni modo, la legge lascia all’ufficio d’esecuzione solo

un potere d’ap­prez­zamento limitato circa il momento in cui fissare l’asta, siccome

prescrive la realizzazione dei beni mobili e dei crediti non più tardi di due

mesi dal ricevimento della domanda di vendita (art. 122 cpv. 1 LEF) e non

prevede la possibilità per esso di aspettare la scadenza del credito pignorato

per incassarlo (l’art. 100 LEF essendo una misura solo conservativa applicabile

ai crediti "scaduti" e non contestati), se non nel quadro di una

cessione a un procedente del diritto di riscuotere il credito pignorato, previo

consenso unanime di tutti i creditori pignoranti (art. 131 cpv. 2 LEF). Pure su

questo punto il ricorso si rivela infondato.

5.

Dalla graduatoria del

fallimento di PI 4 (contenuta nel doc. D accluso al ricorso) – depositata il 16

luglio 2012 (non figurava quindi negli atti della precedente procedura

ricorsuale n. 15.2012.56) – si evince che i crediti del ricorrente contro la

fallita registrati in tale atto sono in realtà due, uno di

fr. 4’785’665.49 per “canoni di locazione ottobre 2005 – settembre 2006 +

interessi” (n° d’ordine: 3), ammesso per fr. 4’068’218.26, e l’altro di

fr. 568’930.56 per “canoni di locazione da ottobre 2006 a luglio 2010 + interessi” (n° d’ordine: 4), iscritto pro memoria in attesa dell’esito

della lite pendente alla Pretura di Lugano, sezione 4 (inc. DI.2008.719). La

graduatoria menziona come pignorato il credito di fr. 4’785’665.49 ed è

anche la stessa pretesa che l’escusso ha preteso di compensare con il credito

della massa nei suoi confronti (cfr. doc. D, allegato n. 5, pag. 2 ad 2).

Invece né il verbale di pignoramento né l’avviso d’incan­to indicano

esplicitamente quale dei due crediti è stato pignorato e dev’es­sere

realizzato. Onde evitare possibili controversie in merito all’identità del

credito posto in vendita, qualora l’aggiudicatario non sia una delle parti

nella procedura esecutiva, prima di rifissare l’incanto l’Ufficio menzionerà

nel verbale di pignoramento, nell’av­viso e nella pubblicazione dell’asta la

causale e l’importo del credito pignorato (credito di RI 1 nei confronti

della PI 4, ora in fallimento, per “canoni di locazione ottobre 2005 –

settembre 2006 + interessi”, di fr. 4’785’665.49 nominali, ammesso nella

graduatoria del fallimento (n° d’ordine: 3) per fr. 4’068’218.26).

6.

Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è dunque da respingere. In virtù degli art. 20a

cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si preleva la tassa

di giustizia né si assegnano indennità, nonostante le inutili richieste delle

parti in tal senso.

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Nella misura in cui è

ricevibile, il ricorso è respinto.

2. L’Ufficio è invitato a

conformarsi alle indicazioni contenute nel considerando 5 prima di fissare

nuovamente l’asta del credito.

3. Non si prelevano spese e

non si assegnano indennità.

4. Notificazione a:

–;

–;

–;

–.

Comunicazione

all’CO 1.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il vicepresidente Il

vicecancelliere

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.