15.2013.37
Tardività del ricorso xché decisione dell’ufficio altro non è di conferma di pregressa decisione. Impossibilità del debitore di disporre di un credito pignorato
13 marzo 2014Italiano9 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.37
Lugano
13 marzo 2014
EC/ww/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Walser,
vicepresidente,
Jaques
e Epiney-Colombo
vicecancelliere:
Cassina
statuendo
sul ricorso 17 aprile 2013 di
RI
1
già
patrocinato dall’avv. __________, __________
contro
l’operato
dell’CO 1, o meglio contro la fissazione dell’incanto di un credito nelle varie
esecuzioni promosse contro il ricorrente da
1. PI 1
patrocinato dall’
2. PI 2
3. PI 3
entrambi patrocinati dall’ PA 2
esaminati atti e documenti;
ritenuto
in fatto: A. Nell’esecuzione n. __________
(unica del gruppo n. __________ promossa contro RI 1 da PI 1 per
fr. 245'120.40 oltre accessori, il 18 gennaio 2012 l’CO 1 ha pignorato la
proprietà per piani n. __________ RFD di __________ del valore di stima
ufficiale
di fr. 805'223.– e gravata
da cartelle ipotecarie per complessivi fr. 4'680'000.–.
Fatti
B. Con scritto 28 marzo 2012, PI
1 ha chiesto l’estensione del pignoramento ad “un eventuale dividendo di
liquidazione spettante al signor RI 1 secondo lo stato di ripartizione
nell’ambito della procedura fallimentare della H__________ SA in liquidazione”.
Il 30 marzo 2012 l’Ufficio d’esecuzione ha notificato all’Ufficio dei
fallimenti del Distretto di __________ il pignoramento successivo (giusta
l’art. 115 cpv. 3 LEF) del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo
della liquidazione relativa alla procedura fallimentare della H__________ SA” a
concorrenza di fr. 243’658.40 oltre accessori.
C. Con un primo ricorso del 10
maggio 2012 RI 1 ha postulato l’annullamento del provvedimento 30 marzo 2012,
ritenendo impignorabile la semplice aspettativa riferita a un dividendo in terza
classe che non poteva ancora essere quantificato. Con pronunciato 11 giugno
2012 (inc. 15.2012.56) la scrivente Camera ha respinto il ricorso, precisando che
in luogo del credito “spettante al debitore nell’eventuale dividendo della
liquidazione relativa alla procedura fallimentare della H__________ SA” fosse
da considerare pignorato “il credito di RI 1 nei confronti della H__________
SA, ora in fallimento”. Il 29 ottobre 2012 il credito è poi stato
nuovamente pignorato in altre esecuzioni promosse contro RI 1 (gruppo n. __________).
D. Avendo i creditori chiesto
la vendita di quel credito, il 21 marzo 2013 l’CO 1 ha trasmesso all’escusso
l’avviso d’incanto fissato per il __________. Il 15 aprile 2013 RI 1 ha
chiesto all’Ufficio di rinviare l’asta, facendo in particolare valere di avere
lo stesso giorno dichiarato all’Ufficio dei fallimenti di compensare il credito
della massa fallimentare di PI 4 nei suoi confronti con il credito da lui insinuato
nel fallimento. Con scritto 16 aprile 2013 l’Ufficio di esecuzione ha respinto
la sua richiesta.
E. Con il ricorso in esame, del
17 aprile 2013, RI 1 chiede l’annullamento della decisione 16 aprile 2013 e la
sospensione della realizzazione del credito pignorato. Lo stesso giorno, il
Presidente della Camera ha concesso effetto sospensivo al ricorso. Nelle loro
osservazioni del 24 rispettivamente del 29 aprile 2013 PI 1 e l’CO 1 propongono
la reiezione del ricorso.
Considerato
in diritto: 1. RI 1 fonda il ricorso
sul fatto che il credito posto all’asta apparirebbe non solo indeterminato ma
estremamente difficile da stimare, seppure con grande approssimazione. Infatti,
oltre ad essere creditore nel fallimento della H__________ SA in liquidazione, egli
afferma di essere anche debitore della fallita, la quale ha garantito un debito
di lui nei confronti della Banca __________ con un deposito presso la stessa di
circa fr. 5’000’000.–, che la banca, il 15 marzo 2013, ha chiesto all’amministrazione del fallimento di potere utilizzare per estinguere i mutui
ipotecari concessi al ricorrente, dietro cessione alla massa delle cartelle
ipotecarie date in garanzia da quest’ultimo. RI 1, inoltre, rileva di avere
avviato nel corso del mese di agosto 2012 una procedura di contestazione della
graduatoria depositata nel fallimento di H__________ SA in liquidazione per
chiedere la cancellazione del credito di fr. 5’524’622.73 ammesso a favore
della H__________ Limited, sottolineando che in caso di accoglimento della domanda
il riparto destinato a quel credito servirà al suo soddisfacimento fino a
concorrenza del proprio credito. Infine, RI 1 evidenzia di avere fatto valere
presso l’ufficio dei fallimenti, con lettera inviata il 15 aprile 2013 (contemporaneamente
con la richiesta di sospensione dell’asta), la compensazione del proprio
debito con quello vantato nei suoi confronti “dal fallimento”, motivo
per cui il credito che si vuole vendere potrebbe essere estinto. A parer suo, nel
rifiutare di sospendere l’asta, oltretutto senza motivazione, l’CO 1 ha
trascurato gli interessi dell’escusso e dei creditori procedenti, non tenendo
conto della possibile inesistenza del credito in questione e, ad ogni modo,
della sua aleatorietà, e ha così ecceduto il potere d’apprezzamento che gli
conferisce la legge.
Considerandi
2.
Il ricorso è in parte intempestivo.
Con la sua richiesta di sospensione dell’asta, infatti, il ricorrente pretende
di rimettere in discussione la decisione – ovvero l’avviso d’incanto del 21 marzo
2013.
– con cui l’Ufficio ha fissato l’asta per il 17 aprile 2013. Ora, l’allora
patrocinatore del ricorrente ha ritirato tale atto venerdì 22 marzo 2013, sicché
il termine di ricorso, di 10 giorni (art. 17 cpv. 2 LEF), sospeso durante le
ferie esecutive pasquali (dal 24 marzo al 7 aprile 2013: art. 56 n. 2 LEF), è
stato prorogato sino al terzo giorno feriale successivo, ossia fino a mercoledì
10.
aprile 2013 (art. 63 LEF), ed era pertanto ampiamente scaduto quando RI 1,
il 17 aprile 2013, ha presentato il ricorso in esame. E la comunicazione dell’Ufficio
del 16 aprile 2013, nella misura in cui conferma solo l’asta del 17 aprile, non ha dato avvio a un nuovo termine di ricorso (DTF 113 III 29,
consid. 1), non configurando la stessa una decisione nel senso dell'art. 17 LEF
(CEF inc. 15.2013.7 del 18 febbraio 2013, con rimandi).
3.
Il ricorrente, per vero, si
prevale anche di una circostanza successiva alla fissazione dell’asta – ossia la
dichiarazione di compensazione del 15 aprile 2013 (doc. D, allegato n. 5) – che
a suo dire potrebbe avere estinto il credito posto all’incanto. Al riguardo si
può però sin d’ora rinviare alla sentenza pronunciata dalla Camera in data
odierna sul ricorso
interposto da RI 1 il 21 maggio 2013 contro la decisione dell’ufficio
fallimenti di aspettare il passaggio in giudicato della graduatoria per
determinarsi sull’eccezione di compensazione dei diritti della massa con il
credito insinuato dal ricorrente (inc. 15.2013.62): siccome tale credito era
pignorato, egli non era infatti legittimato a disporne senza l’autorizzazione
dell’Ufficio di esecuzione (art. 96 cpv. 1 LEF). La censura si
rivela quindi infondata.
4.
Anche l’accenno
ad un eccesso nell’esercizio del potere d’apprezzamento è tardivo,
giacché l’Ufficio ha deciso di porre il credito all’asta già il 21 marzo 2013.
Ad ogni modo, la legge lascia all’ufficio d’esecuzione solo
un potere d’apprezzamento limitato circa il momento in cui fissare l’asta, siccome
prescrive la realizzazione dei beni mobili e dei crediti non più tardi di due
mesi dal ricevimento della domanda di vendita (art. 122 cpv. 1 LEF) e non
prevede la possibilità per esso di aspettare la scadenza del credito pignorato
per incassarlo (l’art. 100 LEF essendo una misura solo conservativa applicabile
ai crediti "scaduti" e non contestati), se non nel quadro di una
cessione a un procedente del diritto di riscuotere il credito pignorato, previo
consenso unanime di tutti i creditori pignoranti (art. 131 cpv. 2 LEF). Pure su
questo punto il ricorso si rivela infondato.
5.
Dalla graduatoria del
fallimento di PI 4 (contenuta nel doc. D accluso al ricorso) – depositata il 16
luglio 2012 (non figurava quindi negli atti della precedente procedura
ricorsuale n. 15.2012.56) – si evince che i crediti del ricorrente contro la
fallita registrati in tale atto sono in realtà due, uno di
fr. 4’785’665.49 per “canoni di locazione ottobre 2005 – settembre 2006 +
interessi” (n° d’ordine: 3), ammesso per fr. 4’068’218.26, e l’altro di
fr. 568’930.56 per “canoni di locazione da ottobre 2006 a luglio 2010 + interessi” (n° d’ordine: 4), iscritto pro memoria in attesa dell’esito
della lite pendente alla Pretura di Lugano, sezione 4 (inc. DI.2008.719). La
graduatoria menziona come pignorato il credito di fr. 4’785’665.49 ed è
anche la stessa pretesa che l’escusso ha preteso di compensare con il credito
della massa nei suoi confronti (cfr. doc. D, allegato n. 5, pag. 2 ad 2).
Invece né il verbale di pignoramento né l’avviso d’incanto indicano
esplicitamente quale dei due crediti è stato pignorato e dev’essere
realizzato. Onde evitare possibili controversie in merito all’identità del
credito posto in vendita, qualora l’aggiudicatario non sia una delle parti
nella procedura esecutiva, prima di rifissare l’incanto l’Ufficio menzionerà
nel verbale di pignoramento, nell’avviso e nella pubblicazione dell’asta la
causale e l’importo del credito pignorato (credito di RI 1 nei confronti
della PI 4, ora in fallimento, per “canoni di locazione ottobre 2005 –
settembre 2006 + interessi”, di fr. 4’785’665.49 nominali, ammesso nella
graduatoria del fallimento (n° d’ordine: 3) per fr. 4’068’218.26).
6.
Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è dunque da respingere. In virtù degli art. 20a
cpv. 2 n. 5 LEF, 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF, non si preleva la tassa
di giustizia né si assegnano indennità, nonostante le inutili richieste delle
parti in tal senso.
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Nella misura in cui è
ricevibile, il ricorso è respinto.
2. L’Ufficio è invitato a
conformarsi alle indicazioni contenute nel considerando 5 prima di fissare
nuovamente l’asta del credito.
3. Non si prelevano spese e
non si assegnano indennità.
4. Notificazione a:
–;
–;
–;
–.
Comunicazione
all’CO 1.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il vicepresidente Il
vicecancelliere
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.