15.2013.39
Diritto alla consultazione dei verbali e dei registri degli uffici esecuzioni e fallimenti
26 maggio 2013Italiano5 min
Source ti.ch
Incarto n.
Fatti
15.2013.39
Lugano
26 maggio 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 22 aprile 2013 di
RI
1
patrocinata
dall’ PA 2
contro
l’operato
dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento con il quale l’Ufficio ha deciso di
non cancellare l’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da
PI
1
viste
le osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1, __________;
esaminati
atti e documenti;
ritenuto
in fatto e considerato in diritto:
che con PE n. __________
del 7/9 dicembre 2011 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 145'956.35
oltre accessori indicando quale titolo di credito “Opere da impresario
costruttore in via __________ Mappale n. __________ RFD – conteggio riepilogativo
finale”;
che al precetto esecutivo
l’escussa ha interposto opposizione;
che il 12 ottobre 2012 il
Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di PI 1;
che con pubblicazione sul
FUSC e sul FUCT del __________ __________ 2013 l’PA 1 ha reso noto che la
procedura di liquidazione sarebbe stata chiusa per mancanza di attivo se nessun
creditore ne avesse chiesto la continuazione entro il __________ __________
2013, anticipando fr. 3'000.00 per le spese;
che non avendo nessun
creditore anticipato le spese, il fallimento di PI 1 è stato chiuso per mancanza
di attivo;
che con scritto 5 marzo
2013 RI 1 ha chiesto all’CO 1 la cancellazione della procedura esecutiva n. __________
a seguito della chiusura del fallimento della creditrice;
che il 7 marzo 2013
Considerandi
l’ufficio ha comunicato alla debitrice di aver cancellato l’esecuzione;
che il 9 aprile 2013
l’Ufficio ha scritto a RI 1 che, contrariamente a quanto comunicato il 7 marzo
2013, l’esecuzione n. __________ è sempre pendente con opposizione, in quanto
la chiusura del fallimento di PI 1 per mancanza di attivi non è sufficiente per
cancellarla;
che con ricorso 22 aprile
2013.
RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento 9 aprile 2013 e di
cancellare l’esecuzione n. __________, rilevando in particolare che la decisone
impugnata sarebbe illegale in quanto l’Ufficio non potrebbe riformare una
propria decisione ma tale compito sarebbe spettato a questa Camera adita con
ricorso ex art. 17 LEF;
che con il suo agire
l’Ufficio avrebbe privato la reclamante del doppio grado di giurisdizione;
che delle osservazioni 13
maggio 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà,
per quanto necessario in seguito;
che l’art. 8a
LEF stabilisce il diritto dei terzi alla consultazione dei verbali e dei
registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti;
che gli
uffici esecuzione e fallimenti non possono dar notizia a terzi – tranne ad
autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso le
stesse – in merito a procedimenti esecutivi chiusi da più di 5 anni (art. 8a
cpv. 4 LEF);
che per
chiusura del procedimento s’intende, in particolare (cfr. CEF 12 gennaio
2005, inc. 15.2004.186):
a) il
pagamento integrale del debito in seguito a realizzazione;
b) il
pagamento integrale del debito, effettuato dal debitore presso l’ufficio o
confermato dal creditore (senza dichiarazione di ritiro dell’esecuzione);
c) la
scadenza dei termini di perenzione previsti agli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1 e 154
LEF;
d) l’omologazione
del concordato, per tutte le esecuzioni promosse prima della concessione della
moratoria concordataria;
che la sospensione della procedura
di fallimento dell’escutente per mancanza di attivo non rientra nelle
fattispecie di chiusura del procedimento esecutivo sopra menzionate che
permetterebbero di non
dar notizia a terzi decorsi 5 anni;
che infatti la chiusura
del fallimento per mancanza di attivi non determina in sé la fine della
personalità giuridica dell’ente giuridico fallito (cfr. art. 159 cpv. 5 ORC);
che l’Ufficio, accortosi
dell’errore commesso con la decisione del 7 marzo 2013,
ha correttamente riformato la stessa rendendola conforme a quanto previsto
all’art. 8a LEF, trattandosi di un caso di nullità giusta l’art. 22 LEF,
siccome l’errata cancellazione di un’esecuzione è suscettiva di ledere
“l’interesse di persone che non sono parte nel procedimento”, ovvero chi chiede
informazioni sulla situazione esecutiva dell’escusso;
che comunque questo agire
non ha pregiudicato in alcun modo il diritto della ricorrente al doppio grado
di giurisdizione, atteso che contro il provvedimento di riconsiderazione RI 1
ha potuto interporre ricorso ex art. 17 LEF a questa Camera;
che la ricorrente deve essere
rinviata a far valere le proprie ragioni mediante un’azione ordinaria di
accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione (DTF 128 III 334 e segg.), fermo restando
che l’esecuzione in ogni caso si estinguerà al momento della cancellazione della
società escutente dal registro di commercio (CEF 1° marzo 2001, inc.
15.2000
, cons. 2.1) in virtù dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC;
che alla luce di quanto
considerato, l'operato dell'CO 1 va confermato e il ricorso di conseguenza respinto;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62
cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 8a,
17 LEF; 61, 62 OTLEF;
pronuncia:
1. Il ricorso è
respinto.
2. Non si prelevano
spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
– ;
– .
Comunicazione
all’CO 1, __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.