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Decisione

15.2013.39

Diritto alla consultazione dei verbali e dei registri degli uffici esecuzioni e fallimenti

26 maggio 2013Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

15.2013.39

Lugano

26 maggio 2013

EC/fp/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d'appello quale autorità di vigilanza

composta dei giudici:

Pellegrini,

presidente,

Walser

e Jaques

segretario:

Cassina, vicecancelliere

statuendo

sul ricorso 22 aprile 2013 di

RI

1

patrocinata

dall’ PA 2

contro

l’operato

dell’CO 1 e meglio contro il provvedimento con il quale l’Ufficio ha deciso di

non cancellare l’esecuzione n. __________ promossa contro la ricorrente da

PI

1

viste

le osservazioni 13 maggio 2013 dell’CO 1, __________;

esaminati

atti e documenti;

ritenuto

in fatto e considerato in diritto:

che con PE n. __________

del 7/9 dicembre 2011 PI 1 ha escusso RI 1 per l’incasso di fr. 145'956.35

oltre accessori indicando quale titolo di credito “Opere da impresario

costruttore in via __________ Mappale n. __________ RFD – conteggio riepilogativo

finale”;

che al precetto esecutivo

l’escussa ha interposto opposizione;

che il 12 ottobre 2012 il

Pretore del Distretto di __________ ha pronunciato il fallimento di PI 1;

che con pubblicazione sul

FUSC e sul FUCT del __________ __________ 2013 l’PA 1 ha reso noto che la

procedura di liquidazione sarebbe stata chiusa per mancanza di attivo se nessun

creditore ne avesse chiesto la continuazione entro il __________ __________

2013, anticipando fr. 3'000.00 per le spese;

che non avendo nessun

creditore anticipato le spese, il fallimento di PI 1 è stato chiuso per mancanza

di attivo;

che con scritto 5 marzo

2013 RI 1 ha chiesto all’CO 1 la cancellazione della procedura esecutiva n. __________

a seguito della chiusura del fallimento della creditrice;

che il 7 marzo 2013

Considerandi

l’ufficio ha comunicato alla debitrice di aver cancellato l’esecuzione;

che il 9 aprile 2013

l’Ufficio ha scritto a RI 1 che, contrariamente a quanto comunicato il 7 marzo

2013, l’esecuzione n. __________ è sempre pendente con opposizione, in quanto

la chiusura del fallimento di PI 1 per mancanza di attivi non è sufficiente per

cancellarla;

che con ricorso 22 aprile

2013.

RI 1 ha chiesto di annullare il provvedimento 9 aprile 2013 e di

cancellare l’esecuzione n. __________, rilevando in particolare che la decisone

impugnata sarebbe illegale in quanto l’Ufficio non potrebbe riformare una

propria decisione ma tale compito sarebbe spettato a questa Camera adita con

ricorso ex art. 17 LEF;

che con il suo agire

l’Ufficio avrebbe privato la reclamante del doppio grado di giurisdizione;

che delle osservazioni 13

maggio 2013 dell’CO 1, con cui chiede che il ricorso venga respinto, si dirà,

per quanto necessario in seguito;

che l’art. 8a

LEF stabilisce il diritto dei terzi alla consultazione dei verbali e dei

registri degli uffici d’esecuzione e degli uffici dei fallimenti;

che gli

uffici esecuzione e fallimenti non possono dar notizia a terzi – tranne ad

autorità giudiziarie o amministrative per procedimenti pendenti presso le

stesse – in merito a procedimenti esecutivi chiusi da più di 5 anni (art. 8a

cpv. 4 LEF);

che per

chiusura del procedimento s’intende, in particolare (cfr. CEF 12 gennaio

2005, inc. 15.2004.186):

a) il

pagamento integrale del debito in seguito a realizzazione;

b) il

pagamento integrale del debito, effettuato dal debitore presso l’ufficio o

confermato dal creditore (senza dichiarazione di ritiro dell’esecuzione);

c) la

scadenza dei termini di perenzione previsti agli art. 88 cpv. 2, 116 cpv. 1 e 154

LEF;

d) l’omologazione

del concordato, per tutte le esecuzioni promosse prima della concessione della

moratoria concordataria;

che la sospensione della procedura

di fallimento dell’escutente per mancanza di attivo non rientra nelle

fattispecie di chiusura del procedimento esecutivo sopra menzionate che

permetterebbero di non

dar notizia a terzi decorsi 5 anni;

che infatti la chiusura

del fallimento per mancanza di attivi non determina in sé la fine della

personalità giuridica dell’ente giuridico fallito (cfr. art. 159 cpv. 5 ORC);

che l’Ufficio, accortosi

dell’errore commesso con la decisione del 7 marzo 2013,

ha correttamente riformato la stessa rendendola conforme a quanto previsto

all’art. 8a LEF, trattandosi di un caso di nullità giusta l’art. 22 LEF,

siccome l’errata cancellazione di un’esecuzione è suscettiva di ledere

“l’interesse di persone che non sono parte nel procedimento”, ovvero chi chiede

informazioni sulla situazione esecutiva dell’escusso;

che comunque questo agire

non ha pregiudicato in alcun modo il diritto della ricorrente al doppio grado

di giurisdizione, atteso che contro il provvedimento di riconsiderazione RI 1

ha potuto interporre ricorso ex art. 17 LEF a questa Camera;

che la ricorrente deve essere

rinviata a far valere le proprie ragioni mediante un’azione ordinaria di

accertamento dell’inesistenza del credito posto in esecuzione (DTF 128 III 334 e segg.), fermo restando

che l’esecuzione in ogni caso si estinguerà al momento della cancellazione della

società escutente dal registro di commercio (CEF 1° marzo 2001, inc.

15.2000

, cons. 2.1) in virtù dell’art. 159 cpv. 5 lett. a ORC;

che alla luce di quanto

considerato, l'operato dell'CO 1 va confermato e il ricorso di conseguenza respinto;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62

cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 8a,

17 LEF; 61, 62 OTLEF;

pronuncia:

1. Il ricorso è

respinto.

2. Non si prelevano

spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

– ;

– .

Comunicazione

all’CO 1, __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.