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Decisione

15.2013.4

Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso interposto per questioni di merito

10 gennaio 2013Italiano3 min

Source ti.ch

Fatti

2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione - nel caso

in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento - deve essere

presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;

che la comminatoria di

fallimento essendo stata notificata all’escussa in data 18 dicembre 2102, il gravame

proposto il 28 dicembre successivo è senz’altro tempestivo;

che contro la notifica

della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di

vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP , vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,

2a edizione, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando l’escusso

reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e

40 LF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto

pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di

debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione,

quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è

Considerandi

ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento

è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF

118.

III 6, 93 III 33 consid. 2), ritenuto che, per contro, per questioni di

merito la via del ricorso è preclusa;

che, nella fattispecie, il

ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone di

opporsi alla comminatoria di fallimento manifestando semplicemente l’intenzione

di procedere al pagamento del relativo debito, argomento questo che con ogni

evidenza sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza nell’ambito

di un ricorso diretto contro l’emissione della comminatoria di fallimento;

che ne consegue l’irricevibilità

del ricorso;

che visto l’esito scontato

dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso

senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario

intimare la sentenza;

che non si preleva la

tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 67

cpv. 2 OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

pronuncia:

1. Il

ricorso è irricevibile.

2. Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

-

.

Comunicazione

all’Ufficio di esecuzione di Lugano.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro la presente decisione è possibile

presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna

14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro

5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione

impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.