15.2013.4
Comminatoria di fallimento. Irricevibilità del ricorso interposto per questioni di merito
10 gennaio 2013Italiano3 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.4
Lugano
10 gennaio 2013
FP/ec/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 28 dicembre 2012 di
RI
1
contro
l’operato
dell’Ufficio di esecuzione di Lugano e, meglio, contro l’emissione della
comminatoria di fallimento del 21 settembre/18 dicembre 2012 nell’esecuzione n.
1575193 promossa nei confronti del ricorrente da
PI
1
esaminati gli atti,
ritenuto
in
fatto:
che nell’ambito
dell’esecuzione n. __________93 avviata da PI 1 il 21 settembre 2012 l’CO 1 ha
emesso contro RI 1la comminatoria di fallimento per un credito di fr. 1'444.35 oltre
interessi e spese;
che l’atto è stato
notificato al debitore il 18 dicembre 2012 tramite pubblicazione sul Foglio
Ufficiale (101/2012);
che con ricorso del 28
dicembre 2012 RI 1
che giusta l’art. 17 cpv.
Fatti
2 LEF, il ricorso contro un provvedimento dell’ufficio d’esecuzione - nel caso
in esame contro l’emissione della comminatoria di fallimento - deve essere
presentato entro dieci giorni da quando il ricorrente ne ebbe notizia;
che la comminatoria di
fallimento essendo stata notificata all’escussa in data 18 dicembre 2102, il gravame
proposto il 28 dicembre successivo è senz’altro tempestivo;
che contro la notifica
della comminatoria di fallimento può essere formulato ricorso all’autorità di
vigilanza unicamente per ragioni formali (cfr. tra l’altro: gilliéron, Commentaire de la LP , vol. III, Losanna 2011, n. 18 ad art. 160; ottomann/markus, Basler Kommentar zum SchKG, vol. II,
2a edizione, Basilea 2010, n. 6 ad art. 160), ad esempio quando l’escusso
reputa di non essere soggetto all’esecuzione ordinaria di fallimento (art. 39 e
40 LF), quando l’esecuzione è riferita a prestazioni fondate sul diritto
pubblico (art. 43 LEF), quando è pendente un’azione di disconoscimento di
debito conseguente a una decisione di rigetto provvisorio dell’opposizione,
quando la decisione (sommaria o di merito) che rigetta l’opposizione non è
Considerandi
ancora esecutiva e quando l’escusso sostiene che la comminatoria di fallimento
è stata emessa da un ufficio di esecuzione incompetente territorialmente (DTF
118.
III 6, 93 III 33 consid. 2), ritenuto che, per contro, per questioni di
merito la via del ricorso è preclusa;
che, nella fattispecie, il
ricorrente non si avvale di nessuno dei menzionati motivi, ma si propone di
opporsi alla comminatoria di fallimento manifestando semplicemente l’intenzione
di procedere al pagamento del relativo debito, argomento questo che con ogni
evidenza sfugge al potere di cognizione dell’autorità di vigilanza nell’ambito
di un ricorso diretto contro l’emissione della comminatoria di fallimento;
che ne consegue l’irricevibilità
del ricorso;
che visto l’esito scontato
dell’impugnazione, il ricorso, in virtù dell’art. 9 cpv. 2 LPR, viene deciso
senza notificazione alla controparte, alla quale non è quindi necessario
intimare la sentenza;
che non si preleva la
tassa di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 67
cpv. 2 OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
pronuncia:
1. Il
ricorso è irricevibile.
2. Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
-
.
Comunicazione
all’Ufficio di esecuzione di Lugano.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro la presente decisione è possibile
presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna
14, entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione, rispettivamente entro
5 (cinque) giorni dalla notificazione nel caso in cui la decisione
impugnata è stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.