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Decisione

15.2013.41

Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa

4 giugno 2013Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’esecuzione

n. __________ promossa dall’__________ PI 5 contro PI 3, il 4 dicembre 2012 l’IS

1 ha pignorato i seguenti:

“DIRITTI IN

COMUNIONE

1. Spettanti

all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sui fondi siti nel Comune

di __________, RFD, n. __________, n. __________, composta di:

PI 4, __________, ½

PI 3, __________, ½

2.

Spettanti all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sul fondo sito

nel Comune di __________, RFD, n. __________ composta di:

PI 4, __________, ½

PI 3, __________, ½

3.

Spettanti all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sui fondi siti

nel Comune __________, RFD, n. __________ e n. __________, composta di:

PI 4, __________, ½

PI 3, __________, ½”.

In sede di pignoramento,

in corrispondenza dei valori di stima ufficiale, l’Ufficio ha attribuito ai diritti

pignorati un valore di stima di fr. 366'416.00 per la quota di un mezzo

delle part. n. __________ e n. __________ RFD di __________, di fr. 809'391.00

per la quota di un mezzo della part. n. __________ RFD di __________ e di fr.

65'356.00 per la quota di un mezzo delle part. n. __________ e n. __________

RFD di __________.

L’ufficio ha altresì menzionato

nelle osservazioni che la part. n. __________ è gravata da un’ipoteca di fr.

50'000.00, la part. n. __________ da un’ipoteca di fr. 50'000.00, le part. n. __________

e n. __________ RFD di __________ da un’ipoteca (di secondo grado) di fr.

180'000.00 e la part. n. __________ da un’ipoteca di fr. 100'000.00.

B. Avendo la

creditrice presentato in data 16 gennaio 2013 la domanda di vendita, il 26 febbraio

2013 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione

ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 12 marzo 2013 alle ore 10.00. A tale

udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta. Il 18 marzo 2013, l’Ufficio ha

quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare

eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escus­so

(art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito sono pervenuti all’Uffi­cio gli

scritti 29 marzo 2013 di PI 3 e dell’__________PI 5, dei quali si dirà, se

necessario in seguito.

C. Il 23

aprile 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di

realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 3 nelle PI 1 e PI 2.

Considerandi

in diritto:

1.

L’Ufficio in sede di pignoramento ha determinato che il

valore della quota parte di un mezzo spettante all’escusso nella PI 1 assomma a

complessivi fr. 431'772.00 e nella PI 2 a fr. 809'391.00 (cfr. verbale di

pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna

delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza delle

comunioni ereditarie e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi,

l’Uf­ficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del

Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in

comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di

conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare

proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di

vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari

dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento delle comunioni, con consecutiva liquidazione del

patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art.

10.

cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di

regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno

approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento

o delle trattative di conciliazione.

2.

Nei casi in cui il

valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 RDC ammette sia la soluzione

dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in

linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente

determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della

seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il

resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’ap­prez­zamento

dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/Gi­ne­vra/Mona­co

2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a

vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.

II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in

particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore

dei crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta

i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato

l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto

che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore

reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo

aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione

alternativa dell’as­se­gna­zione della quota ai creditori giusta l’art. 131

cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota

ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore delle

due interessenze, non è sproporzionato per il creditore dover anticipare le

spese connesse alla divisione delle successioni – spese che comunque saranno da

coprire con quanto otterrà l’escusso dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC).

L’interesse di quest’ultimo supera infine quello del creditore a un pagamento

veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato

all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della PI 1 e della PI 2 e

la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).

3.

Nel Canton Ticino

l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni

nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC).

Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione delle successioni

alla competente autorità qualora la coerede dovesse opporsi (art. 12 e 13 cpv. 2

RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002 [inc.

15.01

]). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono

essere anticipate dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla

realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente

a quanto sostenuto da Gilliéron

(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono

inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la

protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio

procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento del creditore, a

realizzare i beni attribuiti all’escusso nelle divisioni alfine di poter

disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito in esecuzione.

4.

Non si preleva la tassa

di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2

OTLEF).

Per

questi motivi,

richiamati

gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale

federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in

comunione (RDC);

pronuncia:

1.

L’istanza

è accolta.

1.1

Di conseguenza è

ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della PI 1 e della PI 2,

entrambe composte di PI 3 e PI 4, e alla liquidazione dei patrimoni comuni, secondo

quanto indicato al considerando 3.

2.

Non

si prelevano spese né si assegnano indennità.

3.

Notificazione

all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.