15.2013.41
Realizzazione di quota di partecipazione in una comunione indivisa
4 giugno 2013Italiano8 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.41
Lugano
4 giugno 2013
EC/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
nella procedura dipendente dall’istanza 23 aprile 2013 dell’IS 1 con cui chiede
la determinazione del modo di realizzazione ai sensi dell’art. 132 LEF
dell’interessenza spettante all’escusso
PI
3, __________
patr.
dall’__________ PA 1, __________
nell’eredità
indivisa ed in comunione composta oltre che dall’escusso di
PI
4, __________
patr.
dall’__________ PA 2, __________
nell’esecuzione n. __________
promossa contro l’escusso da
PI 5
ritenuto
Fatti
A. Nell’esecuzione
n. __________ promossa dall’__________ PI 5 contro PI 3, il 4 dicembre 2012 l’IS
1 ha pignorato i seguenti:
“DIRITTI IN
COMUNIONE
1. Spettanti
all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sui fondi siti nel Comune
di __________, RFD, n. __________, n. __________, composta di:
–
PI 4, __________, ½
–
PI 3, __________, ½
2.
Spettanti all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sul fondo sito
nel Comune di __________, RFD, n. __________ composta di:
–
PI 4, __________, ½
–
PI 3, __________, ½
3.
Spettanti all’escusso nella Comunione ereditaria fu __________ sui fondi siti
nel Comune __________, RFD, n. __________ e n. __________, composta di:
–
PI 4, __________, ½
–
PI 3, __________, ½”.
In sede di pignoramento,
in corrispondenza dei valori di stima ufficiale, l’Ufficio ha attribuito ai diritti
pignorati un valore di stima di fr. 366'416.00 per la quota di un mezzo
delle part. n. __________ e n. __________ RFD di __________, di fr. 809'391.00
per la quota di un mezzo della part. n. __________ RFD di __________ e di fr.
65'356.00 per la quota di un mezzo delle part. n. __________ e n. __________
RFD di __________.
L’ufficio ha altresì menzionato
nelle osservazioni che la part. n. __________ è gravata da un’ipoteca di fr.
50'000.00, la part. n. __________ da un’ipoteca di fr. 50'000.00, le part. n. __________
e n. __________ RFD di __________ da un’ipoteca (di secondo grado) di fr.
180'000.00 e la part. n. __________ da un’ipoteca di fr. 100'000.00.
B. Avendo la
creditrice presentato in data 16 gennaio 2013 la domanda di vendita, il 26 febbraio
2013 l’Ufficio ha convocato tutti gli interessati a un’udienza di conciliazione
ai sensi dell’art. 9 cpv. 1 RDC per il 12 marzo 2013 alle ore 10.00. A tale
udienza nessuna conciliazione è stata raggiunta. Il 18 marzo 2013, l’Ufficio ha
quindi assegnato agli interessati un termine di 10 giorni per presentare
eventuali proposte concrete per la realizzazione della quota ereditaria dell’escusso
(art. 10 cpv. 1 RDC). Nel termine impartito sono pervenuti all’Ufficio gli
scritti 29 marzo 2013 di PI 3 e dell’__________PI 5, dei quali si dirà, se
necessario in seguito.
C. Il 23
aprile 2013 l’Ufficio ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di
realizzazione dei diritti in comunione spettanti a PI 3 nelle PI 1 e PI 2.
Considerandi
in diritto:
1.
L’Ufficio in sede di pignoramento ha determinato che il
valore della quota parte di un mezzo spettante all’escusso nella PI 1 assomma a
complessivi fr. 431'772.00 e nella PI 2 a fr. 809'391.00 (cfr. verbale di
pignoramento). Tale accertamento non è stato ritualmente contestato da nessuna
delle parti interessate. Qualora, come nel caso di specie, l’esistenza delle
comunioni ereditarie e la quota parte dell’escusso non siano contestate dai coeredi,
l’Ufficio deve conformarsi alla procedura prevista dal Regolamento del
Tribunale federale concernente il pignoramento e la realizzazione di diritti in
comunione (RDC, RS 281.41), convocando tutti gli interessati a un’udienza di
conciliazione (art. 9 cpv. 1 RDC) e dando poi loro la facoltà di formulare
proposte sul modo di realizzazione (art. 10 cpv. 1 RDC). L’autorità di
vigilanza deve poi determinare il modo di realizzazione dei diritti ereditari
dell’escusso (art. 132 cpv. 1 LEF), scegliendo tra la messa all’asta oppure lo scioglimento delle comunioni, con consecutiva liquidazione del
patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC), ritenuto che giusta l’art.
10.
cpv. 3 RDC, la vendita all’asta dei diritti in comunione sarà ordinata, di
regola, solo se il valore della quota pignorata può essere determinato almeno
approssimativamente in base alle informazioni assunte in occasione del pignoramento
o delle trattative di conciliazione.
2.
Nei casi in cui il
valore della quota è determinato, l’art. 10 cpv. 3 RDC ammette sia la soluzione
dello scioglimento della comunione sia la vendita all’asta della quota, mentre in
linea di massima esclude quest’ultima se il valore della quota non è sufficientemente
determinato. In altre parole, la norma limita unicamente a scapito della
seconda soluzione la scelta tra i due modi di realizzazione, la quale per il
resto è questione di opportunità che rientra nel potere d’apprezzamento
dell’autorità di vigilanza (DTF 96 III 15-16, cons. 2; Bettschart, Commentaire romand de la LP, Basilea/Ginevra/Monaco
2005, n. 13 ad art. 132). L’art. 10 cpv. 3 RDC tende ad evitare una vendita a
vil prezzo della quota pignorata (DTF 96 III 16, cons. 3; Gilliéron, Commentaire de la LP, vol.
II, Losanna 2000, n. 32 ad art. 132). Orbene, un simile rischio esiste in
particolare quando il valore di stima della quota supera ampiamente il valore
dei crediti posti in esecuzione. In effetti in siffatta ipotesi in sede di asta
i creditori non hanno alcun interesse a rilanciare quando l’offerta ha superato
l’importo dei loro crediti. A seguito di ciò vi è quindi il rischio concreto
che la quota venga aggiudicata ad un prezzo ampiamente inferiore al suo valore
reale. La soluzione dello scioglimento garantisce invece che l’ufficio, dopo
aver estinto i crediti, possa riversare un’eccedenza all’escusso. La soluzione
alternativa dell’assegnazione della quota ai creditori giusta l’art. 131
cpv. 2 LEF (cfr. art. 13 cpv. 1 RDC) è esclusa quando si tratti di quota
ereditaria (art. 13 cpv. 2 RDC). Nel caso concreto, a fronte del valore delle
due interessenze, non è sproporzionato per il creditore dover anticipare le
spese connesse alla divisione delle successioni – spese che comunque saranno da
coprire con quanto otterrà l’escusso dalla divisione (art. 13 cpv. 2 RDC).
L’interesse di quest’ultimo supera infine quello del creditore a un pagamento
veloce dei propri crediti. Ne consegue che in concreto deve essere ordinato
all’Ufficio di procedere a richiedere lo scioglimento della PI 1 e della PI 2 e
la liquidazione del patrimonio comune (cfr. art. 10 cpv. 2 RDC).
3.
Nel Canton Ticino
l’autorità competente ai sensi dell’art. 609 CC è l’ufficiale delle esecuzioni
nel cui circondario l’escusso ha il proprio domicilio (art. 96 cpv. 2 LAC).
Spetterà quindi all’Ufficiale dell’IS 1 chiedere la divisione delle successioni
alla competente autorità qualora la coerede dovesse opporsi (art. 12 e 13 cpv. 2
RDC) e rappresentare l’escusso nella procedura (cfr. CEF 11 gennaio 2002 [inc.
15.01
]). Come detto, le spese connesse alla procedura di divisione devono
essere anticipate dal creditore (art. 13 cpv. 2 RDC), a pena la rinuncia alla
realizzazione e la decadenza del pignoramento (art. 68 cpv. 1 LEF); contrariamente
a quanto sostenuto da Gilliéron
(op. cit., n. 35 ad art. 132), gli art. 10 cpv. 4 e 13 cpv. 1 RDC sono
inapplicabili, altrimenti i creditori potrebbero comodamente raggirare la
protezione a favore del debitore prevista dall’art. 10 cpv. 3 RDC. L’Ufficio
procederà poi, nella misura necessaria al soddisfacimento del creditore, a
realizzare i beni attribuiti all’escusso nelle divisioni alfine di poter
disporre della necessaria liquidità per estinguere il credito in esecuzione.
4.
Non si preleva la tassa
di giustizia e non si assegnano indennità (art. 61 cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2
OTLEF).
Per
questi motivi,
richiamati
gli art. 132 LEF; 609 CC; art. 96 cpv. 2 LAC; 9, 10 e 13 del Regolamento del Tribunale
federale concernente il pignoramento e la realizzazione dei diritti in
comunione (RDC);
pronuncia:
1.
L’istanza
è accolta.
1.1
Di conseguenza è
ordinato all’IS 1 di procedere allo scioglimento della PI 1 e della PI 2,
entrambe composte di PI 3 e PI 4, e alla liquidazione dei patrimoni comuni, secondo
quanto indicato al considerando 3.
2.
Non
si prelevano spese né si assegnano indennità.
3.
Notificazione
all’IS 1 e per il suo tramite, a tutti gli interessati.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.