15.2013.42
Tardività. Sospensione dell’esecuzione
21 maggio 2013Italiano10 min
Source ti.ch
Incarto n.
15.2013.42
Lugano
21 maggio 2013
EC
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d'appello quale autorità di vigilanza
composta dei giudici:
Pellegrini,
presidente,
Walser
e Jaques
segretario:
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sull’istanza di revisione, recte ricorso, 8 febbraio 2013 di
RI
1 __________
contro
l’operato
dell’CO 1 nelle varie esecuzioni promosse contro il ricorrente e contro
PI
3
viste
le osservazioni:
–
11 aprile 2013 del PI 1, __________;
–
18 aprile 2013 __________. PI 2, __________;
–
23 aprile 2013 dell’CO 1, __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto in fatto e considerato in diritto:
che nell’ambito delle
varie esecuzioni promosse contro RI 1 e contro PI 3, il 12 luglio 2011 l’CO 1
ha chiesto a questa Camera la determinazione del modo di realizzazione dei
diritti in comunione spettanti a RI 1 e a PI 3 nella comunione ereditaria della
madre PI 1, preavvisandone la vendita a pubblici incanti;
che secondo l’Ufficio, RI
1 vanterebbe una quota di partecipazione di ¼ e PI 3 una quota di ¾ sul fondo
n. __________ RFD di __________, stimato in fr. 279'076.50;
che i fratelli
vanterebbero poi una quota di ½ ciascuno sul fondo n. __________ RFD di __________,
il cui valore di stima è di fr. 21'560.--;
che nella causa promossa
da PI 3 il 25 ottobre 2006 (inc. DI.2006.23), il Pretore del Distretto di __________,
con decreto 6 luglio 2007, ha ordinato la divisione dell’eredità della madre
degli escussi, nominando l’avv. PI 2 in qualità di notaio divisore;
che nella successiva causa
di contestazione d’inventario (chiuso il 19 agosto 2008) promossa dallo stesso PI
3 il 18 settembre 2008 (inc. OA.2008.10), le parti, nel maggio 2007, avevano concluso
una convenzione scritta, con cui avevano convenuto 1) l’attribuzione del fondo
mapp. n. __________ RFD d’__________ a PI 3, 2) quella del fondo mapp. n. __________
RFD di __________ a PI 2, 3) la facoltà per i rispettivi patrocinatori di chiedere
l’iscrizione dei relativi trapassi di proprietà e 4) la divisione della
liquidità metà per parte, dopo pagamento delle spese e competenze;
che in occasione
dell’udienza preliminare 22 gennaio 2009, gli eredi avevano poi confermato la
convenzione di maggio 2007, modificando la chiave di ripartizione della
liquidità (2/5 a favore di PI 3 e 3/5 a PI 2) e accordandosi per aggiornare le
spese a carico della successione;
che quindi il 5 febbraio
2010, il Pretore del Distretto di __________ aveva stralciato la causa di
divisione, ritenendo che le parti, in occasione dell’udienza preliminare,
avevano concluso una transazione giudiziaria ai sensi dell’art. 352 CPC-TI;
che tale decisione,
impugnata da PI 3, è poi stata confermata dalla prima Camera civile d’appello
con decisione 21 aprile 2010 (inc. 11.2010.25), passata in giudicato;
che in sede di esecuzione
della divisione, il notaio divisore aveva stabilito le seguenti modalità di
divisione in base all’accordo raggiunto tra gli eredi: il mappale n. __________
RFD di __________ è attribuito in esclusiva proprietà a PI 3, mentre l’intera
proprietà del fondo n. __________ RFD di __________ è riconosciuta al fratello PI
2, a cui è addossato l’intero debito ipotecario garantito da ipoteca di fr.
140'000.-- in 1° rango, a completa liberazione di PI 3;
che le liquidità della
successione (pari allora a fr. 63'980,45), dedotte le spese, devono essere
suddivise in ragione di 3/5 a favore di PI 2 e 2/5 a favore di PI 3, il notaio
divisore essendo incaricato di prelevare, prima del versamento delle quote e
dell’iscrizione dei trapassi di proprietà, le spese connesse con la procedura
di divisione nonché i debiti connessi con i pignoramenti di entrambi i fondi;
che con pronunciato 10
agosto 2012 (incarto n. 15.2011.71) questa Camera ha ordinato all’Ufficiale
dell’IS 1, nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC (cfr. art.
art. 96 cpv. 2 LAC), d’intervenire nella divisione affinché la stessa venga
attuata senza ulteriore indugio nell’interesse dei creditori, secondo le
modalità pattuite dagli eredi nel maggio 2007;
che nella predetta
decisione questa Camera ha stabilito che dal punto di vista pratico,
l’Ufficiale, a nome di entrambi gli eredi escussi (cfr. DTF 129 III 319 ad
cons. 3) e sulla base della stessa decisione, si sarebbe fatto consegnare
dall’avv. __________ l’importo netto delle liquidità della successione, previo
prelevamento delle spese della procedura di divisione, compreso l’onorario del
notaio divisore;
che l’Ufficiale,
nell’interesse oggettivo di tutte le parti, avrebbe poi impiegato tale importo,
suddiviso secondo la chiave di riparto stabilita dagli eredi, ovvero in ragione
di 3/5 a favore di PI 2 e 2/5 a favore di PI 3, anzitutto per tacitare quelli
tra i loro rispettivi creditori che hanno ottenuto il pignoramento delle quote
ereditarie;
che inoltre, l’Ufficiale,
sempre nella sua qualità di autorità ai sensi dell’art. 609 CC e a nome degli
eredi escussi, avrebbe chiesto al competente Ufficio del registro fondiario
l’iscrizione del trapasso del mappale n. __________ RFD di __________ ad
esclusivo favore di PI 3 e quello del fondo n. __________ RFD di __________ ad
esclusivo favore di PI 2, nonché la cancellazione delle osservazioni ex art. 31
cpv. 4 vRRF riferite al pignoramento dei diritti in comunione e, per le esecuzioni
eventualmente rimaste scoperte dopo i pagamenti fatti con le liquidità della
successione, l’annotazione del pignoramento del fondo attribuito al
corrispondente escusso per l’importo rimasto scoperto;
che infine, l’Ufficiale avrebbe
consegnato a PI 3 una dichiarazione sottoscritta a nome del fratello PI 2,
secondo cui quest’ultimo si assume l’intero debito ipotecario garantito da
ipoteca di fr. 140'000.-- in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________,
a completa liberazione di PI 3;
che nel corso del mese di
gennaio 2013 l’Ufficiale ha provveduto a trapassare la proprietà del mappale n.
__________ RFD di __________ a RI 1 e quella del fondo n. __________ RFD di __________
a PI 3;
che il 21 gennaio 2012
l’Ufficio ha allestito lo stato di riparto delle liquidità spettanti al
ricorrente, pari a fr. 4'658.90, da utilizzare nella misura di fr. 1'060.00
a copertura delle spese dell’Ufficio e nella misura di fr. 3'598.40 da
ripartire a favore dei creditori pignoranti;
che il 23 gennaio 2013
l’Ufficiale ha comunicato a RI 1 che il debito ipotecario garantito da ipoteca
Fatti
di CHF 140'000.00 in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________
è assunto integralmente da PI 3;
che con ricorso 8 febbraio
2013 RI 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente la divisione in attesa di
una nuova decisione da parte del Pretore;
che essendo stati i
creditori tacitati nulla si opporrebbe alla richiesta sospensione;
RI 1 evidenzia come nel
corso del mese di ottobre 2012 __________, che ha in deposito parte degli averi
della comunione, gli avrebbe comunicato che compensava questi averi con il
debito ipotecario gravante la part. n. __________ di __________;
che secondo l’accordo di
divisione intervenuto tra le parti questo debito doveva essere assunto da PI 3;
che per questo motivo ora
mancherebbero i fondi per liquidare la sua parte e quindi non si potrebbe
procedere alla divisione;
che l’Ufficio avrebbe
comunque proceduto a tacitare i debitori con liquidità depositate altrove e ad
iscrivere i trapassi di proprietà dei fondi nel registro fondiario;
che contro tale modo di
procedere si oppone il ricorrente, in quanto mancherebbero fr. 20'000.00 alla
sua quota;
che egli avrebbe già presentato
in Pretura una causa contro il fratello ma bisognerebbe attendere la crescita
in giudicato di una precedente procedura prima di poter procedere con una
nuova;
che con osservazioni 23
aprile 2013 l’CO 1 ha rilevato che lo scritto 8 febbraio 2013, giuntogli solo
il successivo 19 febbraio, gli sarebbe stato inviato soltanto in copia;
che se considerato quale
ricorso contro lo stato di riparto, tale atto sarebbe tardivo perché RI 1
avrebbe ricevuto l’atto impugnato il 25 gennaio 2013;
che con osservazioni 18
aprile 2013 il notaio divisore, avv. PI 2, ha evidenziato che così da lui
richiesti il __________ e l’avv. __________ hanno accreditato sul suo conto
clienti gli importi di fr. 3'196.35 rispettivamente di fr. 14'763.45, mentre __________
si è rifiutata di consegnargli la somma presso di lei depositata avvalendosi di
un diritto di pegno e di compensazione (cfr. lettere 12 ottobre 2012 e 29
ottobre 2012 di __________ al notaio divisore);
Considerandi
che pertanto dell’importo
complessivo di fr. 17'959.80 egli ha trattenuto fr. 3'000.00
a garanzia della propria nota professionale e ha ripartito l’eccedenza di fr.
14'959.80 tra RI 1 e PI 3, assegnando a RI 1 l’importo di fr. 4'658.90 sulla
base del seguente conteggio:
quota
di 2/5 a favore di RI 1PI 3
Ripetibili
sentenza Pretore a favore PI 3 ./. CHF 1'200.00
Ripetibili
sentenza Pretore a favore PI 3 ./. CHF 125.00;
che
ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere
presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del
provvedimento;
che come emerge dal
tracciamento degli invii postali della posta svizzera prodotto dall’Ufficio, RI
1.
ha ritirato il 25 gennaio 2013 l’invio raccomandato contenente lo stato di
riparto delle liquidità spettanti al ricorrente del 21 gennaio 2013;
che pertanto in quanto
rivolto contro lo stato di riparto 21 gennaio 2013, il gravame datato 8
febbraio 2013 risulta tardivo e per questo motivo va dichiarato inammissibile;
che una sospensione della
procedura di divisione della comunione e quindi delle esecuzioni fino a quando la
Pretura non avrà evaso una non meglio precisata azione presentata dal
ricorrente contro il fratello non può essere concessa in questa sede, atteso
che il rimedio del ricorso permette all’Autorità di vigilanza unicamente di
concedere l’effetto sospensivo allo stesso ricorso e di accogliere la domanda riformando
o annullando in tutto o in parte un provvedimento impugnato;
che va dato atto al
ricorrente che a seguito del rifiuto di __________ di trasmettere al notaio
divisore l’importo di fr. 46'046.00, valuta 01.01.2010 (cfr. brevetto notarile
n. __________ dell’8 febbraio 2011 del notaio __________ p. 5 n. 4), depositato
presso di lei, egli non è stato tacitato di tutte le sue pretese nell’ambito
della divisione della comunione;
che infatti in base
all’accordo formalizzato in occasione dell’udienza preliminare del 22 gennaio
2009, gli eredi avevano stabilito di ripartire la liquidità nella misura di 2/5
a favore di RI 1 e di 3/5 a favore di PI 3;
che pertanto fintanto che RI
1.
non riceverà un importo equivalente ai 2/5 di quanto depositato presso la __________,
e trattenuti dalla stessa banca a garanzia del debito assunto da PI 3, la
divisione della successione non potrà essere considerata chiusa;
che l’Ufficio dovrà quindi
adoperarsi per porvi fine facendo in modo che il ricorrente riceva quanto
ancora gli spetta;
che non si prelevano spese
(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2
OTLEF);
Dispositivo
per questi motivi,
richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 61
cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;
pronuncia:
1. Il
ricorso è inammissibile.
2. Non
si prelevano spese e non si assegnano indennità.
3. Notificazione
a:
–
__________;
–
;
–
;
–
;
–
.
Comunicazione
all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)
giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni
dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata
nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.