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Decisione

15.2013.42

Tardività. Sospensione dell’esecuzione

21 maggio 2013Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

di CHF 140'000.00 in 1° rango gravante il fondo n. __________ RFD di __________

è assunto integralmente da PI 3;

che con ricorso 8 febbraio

2013 RI 1 ha chiesto di sospendere temporaneamente la divisione in attesa di

una nuova decisione da parte del Pretore;

che essendo stati i

creditori tacitati nulla si opporrebbe alla richiesta sospensione;

RI 1 evidenzia come nel

corso del mese di ottobre 2012 __________, che ha in deposito parte degli averi

della comunione, gli avrebbe comunicato che compensava questi averi con il

debito ipotecario gravante la part. n. __________ di __________;

che secondo l’accordo di

divisione intervenuto tra le parti questo debito doveva essere assunto da PI 3;

che per questo motivo ora

mancherebbero i fondi per liquidare la sua parte e quindi non si potrebbe

procedere alla divisione;

che l’Ufficio avrebbe

comunque proceduto a tacitare i debitori con liquidità depositate altrove e ad

iscrivere i trapassi di proprietà dei fondi nel registro fondiario;

che contro tale modo di

procedere si oppone il ricorrente, in quanto mancherebbero fr. 20'000.00 alla

sua quota;

che egli avrebbe già presentato

in Pretura una causa contro il fratello ma bisognerebbe attendere la crescita

in giudicato di una precedente procedura prima di poter procedere con una

nuova;

che con osservazioni 23

aprile 2013 l’CO 1 ha rilevato che lo scritto 8 febbraio 2013, giuntogli solo

il successivo 19 febbraio, gli sarebbe stato inviato soltanto in copia;

che se considerato quale

ricorso contro lo stato di riparto, tale atto sarebbe tardivo perché RI 1

avrebbe ricevuto l’atto impugnato il 25 gennaio 2013;

che con osservazioni 18

aprile 2013 il notaio divisore, avv. PI 2, ha evidenziato che così da lui

richiesti il __________ e l’avv. __________ hanno accreditato sul suo conto

clienti gli importi di fr. 3'196.35 rispettivamente di fr. 14'763.45, mentre __________

si è rifiutata di consegnargli la somma presso di lei depositata avvalendosi di

un diritto di pegno e di compensazione (cfr. lettere 12 ottobre 2012 e 29

ottobre 2012 di __________ al notaio divisore);

Considerandi

che pertanto dell’importo

complessivo di fr. 17'959.80 egli ha trattenuto fr. 3'000.00

a garanzia della propria nota professionale e ha ripartito l’eccedenza di fr.

14'959.80 tra RI 1 e PI 3, assegnando a RI 1 l’importo di fr. 4'658.90 sulla

base del seguente conteggio:

quota

di 2/5 a favore di RI 1PI 3

Ripetibili

sentenza Pretore a favore PI 3 ./. CHF 1'200.00

Ripetibili

sentenza Pretore a favore PI 3 ./. CHF 125.00;

che

ex art. 17 cpv. 2 LEF il ricorso all’Autorità di vigilanza deve essere

presentato entro dieci giorni da quello in cui il ricorrente ebbe notizia del

provvedimento;

che come emerge dal

tracciamento degli invii postali della posta svizzera prodotto dall’Ufficio, RI

1.

ha ritirato il 25 gennaio 2013 l’invio raccomandato contenente lo stato di

riparto delle liquidità spettanti al ricorrente del 21 gennaio 2013;

che pertanto in quanto

rivolto contro lo stato di riparto 21 gennaio 2013, il gravame datato 8

febbraio 2013 risulta tardivo e per questo motivo va dichiarato inammissibile;

che una sospensione della

procedura di divisione della comunione e quindi delle esecuzioni fino a quando la

Pretura non avrà evaso una non meglio precisata azione presentata dal

ricorrente contro il fratello non può essere concessa in questa sede, atteso

che il rimedio del ricorso permette all’Autorità di vigilanza unicamente di

concedere l’effetto sospensivo allo stesso ricorso e di accogliere la domanda riformando

o annullando in tutto o in parte un provvedimento impugnato;

che va dato atto al

ricorrente che a seguito del rifiuto di __________ di trasmettere al notaio

divisore l’importo di fr. 46'046.00, valuta 01.01.2010 (cfr. brevetto notarile

n. __________ dell’8 febbraio 2011 del notaio __________ p. 5 n. 4), depositato

presso di lei, egli non è stato tacitato di tutte le sue pretese nell’ambito

della divisione della comunione;

che infatti in base

all’accordo formalizzato in occasione dell’udienza preliminare del 22 gennaio

2009, gli eredi avevano stabilito di ripartire la liquidità nella misura di 2/5

a favore di RI 1 e di 3/5 a favore di PI 3;

che pertanto fintanto che RI

1.

non riceverà un importo equivalente ai 2/5 di quanto depositato presso la __________,

e trattenuti dalla stessa banca a garanzia del debito assunto da PI 3, la

divisione della successione non potrà essere considerata chiusa;

che l’Ufficio dovrà quindi

adoperarsi per porvi fine facendo in modo che il ricorrente riceva quanto

ancora gli spetta;

che non si prelevano spese

(art. 61 cpv. 2 lett. a OTLEF) e non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 2

OTLEF);

Dispositivo

per questi motivi,

richiamati gli art. 17 cpv. 2 LEF; 61

cpv. 2 lett. a e 62 cpv. 2 OTLEF;

pronuncia:

1. Il

ricorso è inammissibile.

2. Non

si prelevano spese e non si assegnano indennità.

3. Notificazione

a:

__________;

;

;

;

.

Comunicazione

all’CO 1 per il tramite dell’Ufficio di esecuzione e fallimenti di __________.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale

d’appello

Il presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 10 (dieci)

giorni dalla notificazione, rispettivamente entro 5 (cinque) giorni

dalla notificazione nel caso in cui la decisione impugnata è stata pronunciata

nell’ambito di un’esecuzione cambiaria.